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Corte costituzionale 170/1984: Granital

Principio della disapplicabilità immediata anche da parte dei giudici

Testo sentenza N. 170

Sentenza 5 giugno 1984

Deposito in cancelleria: 8 giugno 1984. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 169 del 20 giugno 1984.

Pres. Elia - Rel. La Pergola

La corte costituzionale

Composta dai signori: Prof. Leopoldo Elia, Presidente - Prof. Antonino De Stefano - Prof. Guglielmo Roehrssen - Avv. Oronzo Reale - Dott. Brunetto Bucciarelli Ducci - Avv. Alberto Malagugini - Prof. Livio Paladin - Dott. Arnaldo Maccarone - Prof. Antonio La Pergola - Prof. Virgilio Andrioli - Prof. Giuseppe Ferrari - Dott. Francesco Saja - Prof. Giovanni Conso - Prof. Ettore Gallo - Dott. Aldo Corasaniti, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 (Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica Italiana), in riferimento agli artt. 189 e 177 del Trattato di Roma, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1979 dal Tribunale di Genova, nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Granital e Amministrazione delle Finanze dello Stato iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore La Pergola; udito l'avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 30 aprile 1979 il Tribunale di Genova ha, nel corso del procedimento civile tra la S.p.A. Granital e l'Amministrazione finanziaria, sollevato di ufficio questione di costituzionalità dell'art. 3 del d.P.R. n. 695/78, per presunta violazione dell'art. 11 Cost., in riferimento agli artt. 189 e 177 del Trattato di Roma. La S.p.A. Granital presentava alla dogana di Savona una dichiarazione di importazione definitiva di 500 tonnellate di orzo canadese, accettata il 22 febbraio 1972. All'atto della liquidazione dei diritti doganali dovuti è stato applicato - nella misura inferiore, sopravvenuta dopo la data di accettazione della dichiarazione - diritto di prelievo, ai sensi delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, approvata con d.P.R. n. 723/65.

Successivamente, con sentenza 15 giugno 1976, la Corte di Giustizia della Comunità interpretava l'art. 15 del regolamento CEE n. 120/1967, statuendo che il giorno dell'importazione, con riferimento al quale il prelievo va calcolato, è quello in cui la dichiarazione di importazione risulta accettata dalla dogana. Con atto ingiuntivo del 28 aprile 1977 la dogana ha quindi intimato alla società il pagamento di un'ulteriore somma (364.000 lire), pari alla differenza fra l'imposta che si assumeva effettivamente dovuta, in quanto vigente, appunto, alla data di accettazione della dichiarazione e l'imposta invece vigente alla data dell'istanza diretta ad ottenere l'applicazione del dazio più favorevole, liquidato all'atto dello sdoganamento.

La società importatrice si opponeva a tale atto ingiuntivo, deducendo innanzi al giudice a quo la nullità dell'ingiunzione, perché priva delle firme dei competenti funzionari doganali; la non applicabilità alla specie della suddetta sentenza della CGCE, in quanto contrastante con i criteri stabiliti dalla Commissione CEE, con le circolari ministeriali trasmesse alle dogane dal 63 al 72, nonché con i precedenti giurisprudenziali delle corti italiane. La società opponente asseriva altresì che la riliquidazione avrebbe posto a carico dell'importatore un onere supplementare senza possibilità di rivalsa sugli acquirenti; e deduceva ancora l'avvenuta riliquidazione del tributo dopo il decorso del semestre, previsto dall'art. 74 del T.U. n. 43 del 1973 per la revisione dell'accertamento doganale.

Nelle more del giudizio davanti al Tribunale, è entrato in vigore il d.P.R. n. 695/78. L'art. 1 n. 3 di detto atto legislativo è dettato in sostituzione dell'art. 6 punto 2 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale (d.P.R. n. 723/65); infatti, esso prevede che, qualora intervenga una variazione del dazio dopo che sia stata accettata la relativa dichiarazione di importazione, l'interessato può chiedere l'applicazione del dazio più favorevole. Occorre, tuttavia, a questo riguardo, che la merce non sia ancora lasciata alla libera disponibilità dell'importatore. Dall'agevolazione così prevista sono eccettuati i prelievi agricoli.

Infine, l'art. 3 del d.P.R. n. 695/78 statuisce che la norma di cui al punto 2 art. 6 delle disposizioni preliminari, come modificate dall'art. 1 del medesimo decreto n. 695, abbia effetto a partire dall'11 settembre 1976. Tale data è precisamente quella in cui è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità la sentenza interpretativa resa dalla CGCE (sopra richiamata e resa in causa 113/75).

Secondo il giudice a quo, è questo ius superveniens a dover essere applicato alla controversia pendente; la nuova normativa (d.P.R. n. 695/78) ritiene il Tribunale, esclude la possibilità di applicare il dazio più favorevole ad importazioni di prodotti agricoli sottoposti al regime dei prelievi comunitari, dovendosi qui unicamente aver riguardo all'imposta in vigore nel giorno di accettazione della dichiarazione doganale.

Le vigenti disposizioni del diritto interno imporrebbero dunque all'interprete di applicare alla specie l'agevolazione preclusa dai citati regolamenti della CEE. La richiesta declaratoria di incostituzionalità avrebbe per contro l'evidente effetto di assicurare la prevalenza della norma comunitaria anche con riguardo al periodo di tempo in cui, nel caso all'esame del Tribunale di Genova, risultano effettuate le importazioni soggette a prelievo.

La rilevanza della questione, così prospettata, non sarebbe scalfita dalla possibilità che l'opposizione sia nel giudizio di merito accolta sulla base di altri e assorbenti motivi dedotti nella domanda. Tali motivi si assumono, infatti ictu oculi infondati. Ad avviso del Tribunale di Genova, non sussiste, anzitutto, la nullità dell'ingiunzione per mancanza delle firme dovute, giacché il difetto fatto valere dall'opponente si riscontra solo nella copia notificata al contribuente, mentre la normativa in materia espressamente prevede che l'ingiunzione possa essere notificata al contribuente in copia autentica e non in originale. Né può poi configurarsi alcuna decadenza per il mancato rispetto del termine di sei mesi prescritti dall'art. 74 del T.U. n. 43/73, dal momento che, trattandosi nel caso in esame di "errore nella misura", opererebbe il termine quinquennale di prescrizione stabilita nell'art. 84 del suddetto Testo Unico.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, essa è, in sostanza, argomentata in questi termini: i regolamenti comunitari sono ex art. 189 del Trattato di Roma immediatamente e direttamente applicabili nell'ordinamento statale; l'emanazione di norme interne riproduttive di quelle emesse dagli organi comunitari offende, oltre che tale precetto, l'art. 177 del Trattato, perché implica che la disciplina di materia riservata alla competenza della Comunità sia sottratta alla cognizione della Corte del Lussemburgo: spetta invero, Si soggiunge, esclusivamente a detto organo interpretare il Trattato e il diritto comunitario, con il risultato che le pronunzie da esso rese ex art. 177 del Trattato vincolano indistintamente tutti i giudici nazionali; l'art. 17 dei regolamenti CEE nn. 19/62 e 120/67 dispongono, secondo l'interpretazione datane dalla Corte della Comunità, che il diritto di prelievo è quello in vigore nel giorno di importazione, e cioè del giorno in cui la dichiarazione di importazione è accettata dagli organi doganali; la normativa interna detta, dal canto suo, altra e divergente disciplina della specie, dalla quale risulta, implicitamente ma inequivocabilmente, che - quando sia sopravvenuto il dazio più favorevole - va riscosso un prelievo diverso da quello vigente dal giorno dell'accettazione. I criteri, rispettivamente accolti dal diritto comunitario e da quello nazionale, sarebbero dunque palesemente incompatibili; e d'altra parte, osserva il giudice a quo, il conflitto che così si prospetta non potrebbe essere composto in sede interpretativa, con l'assumere che la censurata disposizione del legislatore nazionale opera in conformità del diritto comunitario, appunto in quanto è fatta retroagire dalla data in cui la pronunzia interpretativa della Corte del Lussemburgo è venuta ad incidere sul regime cui i prelievi vanno assoggettati. L'interpretazione adottata da detta Corte - precisa il giudice a quo - non può infatti spiegare effetti ex nunc: la natura propria della funzione interpretativa - sia autentica sia giurisdizionale - ed il caratteristico sistema del procedimento regolato dall'art. 177 del Trattato esigono, si afferma, l'efficacia retroattiva della pronunzia del giudice comunitario, indispensabile perché la questione pregiudiziale rilevi ai fini della decisione rimessa al giudice interno, che ha promosso il procedimento innanzi ai giudici del Lussemburgo.

Conclusioni del Presidente del Consiglio

2. - Nel presente giudizio di costituzionalità, si è costituito il Presidente del Consiglio. L'Avvocatura dello Stato deduce che le norme denunziate, nel rendere operante l'applicazione della normativa comunitaria a partire dall'11 settembre 1976, contrastano con il principio della diretta ed immediata applicazione della normativa medesima solo in apparenza. In effetti, però, il legislatore delegato (che ha approvato il d.P.R. n. 695/78) non avrebbe inteso violare tale principio, bensì si sarebbe adeguato ad altro principio dell'ordinamento comunitario, secondo cui la violazione di un obbligo non comporta comunque e necessariamente l'obbligo di adempimento, ed avrebbe su questa base attribuito rilevanza al periodo intercorso fra l'entrata in vigore della norma comunitaria e la data in cui questa è stata interpretata dalla Corte del Lussemburgo.

L'Avvocatura non nega, per parte sua, che dall'applicazione di tale ultimo principio possano derivare inconvenienti. Di questi possibili riflessi la difesa dello Stato italiano ha anzi segnalato la rilevanza in giudizio avanti la Corte della Comunità, sebbene in relazione all'altra ipotesi in cui - al contrario di come accade nella specie - è il singolo a pretendere, in forza delle sentenze interpretative della Corte Comunitaria, la restituzione, anche a distanza di anni dalla riscossione, di somme poi ritenute indebitamente percette dall'amministrazione doganale. Vi sarebbe tuttavia sostanziale differenza fra il caso or ora descritto e quello in esame, che concerne il recupero di somme dovute per diritti doganali erroneamente non applicati. Dove, invero, il singolo agisca in giudizio per la restituzione di quanto risulti riscosso dall'autorità doganale in violazione del Trattato di Roma e di norme comunitarie, viene in rilievo la ratio del divieto di istituire tasse di effetto equivalente al dazio doganale. Tale divieto serve, afferma l'Avvocatura, a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, nonché ad evitare squilibri negli scambi comunitari e distorsioni nella concorrenza. La proibizione del dazio doganale avrebbe quindi ai sensi del diritto comunitario la precisa ragione giustificativa testé indicata, che non comporta necessariamente la restituzione al singolo del diritto doganale a suo tempo indebitamente riscosso. Ché anzi, ad avviso dell'Avvocatura, l'onere della restituzione "senza alcun retroattivo condizionamento delle situazioni pregresse" viene in definitiva a tradursi in una nuova e pregiudizievole alterazione dell'equilibrio degli scambi commerciali: il che implica un danno ulteriore alla dinamica di tali scambi, non meno grave rispetto alle conseguenze che si avrebbero peraltro verso, se l'incidenza del diritto doganale indebitamente percetto fosse irreversibile.

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