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II Transessualismo e matrimonio nel diritto italiano………………...5
III Transessualismo e matrimonio canonico…………………………..6
Conclusioni………………………………………………………………. 10
Bibliografia………………………………………………………………..11
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Introduzione
Lo scopo delle riflessioni che si intendono sviluppare è quello di cercare di
capire, dal punto di vista dell’ordinamento canonico, se e in quale misura la
condizione di una persona transessuale possa incidere sulla validità del
matrimonio. Per comprendere quanto più chiaramente possibile la materia,
si partirà da una definizione generale del fenomeno del transessualismo, si
proseguirà con una breve analisi sulla situazione normativa nel diritto
per poi concludere ponendo l’attenzione sul diritto canonico e
italiano,
sull’atteggiarsi di esso nei confronti del transessualismo, in particolare con
riferimento all’istituto del matrimonio.
Occorre premettere che l’ordinamento giuridico canonico possiede una
propria identità, composta anche di fondamenti e concetti metagiuridici, che
è necessario tenere in considerazione nell’approccio alla materia. Questo
perché si tratta di elementi essenziali che caratterizzano gli istituti giuridici
stessi: così, con riferimento al matrimonio, è opportuno orientare il discorso
avendo presente quei principi fondamentali, come il bene dei coniugi e la
1
l’istituto
prole, contenuti nei canoni che disciplinano .
1 Cfr canoni 1055 § 1 e 1057 § 2. 2
I La nozione di transessualismo.
Quando si parla di transessualismo o, indifferentemente, di disturbo
dell’identità di genere, si fa riferimento al caso in cui un soggetto percepisca
una disarmonia tra gli elementi corporei e psico-sociali che costituiscono
l’identità sessuale dell’individuo. Per cercare di comprendere al meglio
questo fenomeno occorre fare preliminarmente chiarezza su alcune nozioni
di base.
In primo luogo, possiamo distinguere gli elementi corporei della sessualità
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umana in tre livelli : a) il sesso genetico, ossia la dotazione cromosomica
che stabiliscono l’identità sessuale del soggetto; b) il sesso gonadico,
caratterizzato dagli organi genitali interni e dalla presenza dei testicoli
nell’uomo e delle ovaie nella donna; c) il sesso fenotipico, dato dalla
presenza dei genitali esterni e dai caratteri sessuali secondari. Invece, gli
elementi psico-sociali sono quelli che, attraverso il processo individuale di
crescita psico-fisico, portano alla consapevolezza della propria identità
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sessuale e, di conseguenza, alla assunzione dei comportamenti che le
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diverse culture attribuiscono ad essa . Tenendo in considerazione questi
elementi, la condizione transessuale deve essere vista come quella di un
soggetto la cui identità sessuale è certa da un punto di vista genetico,
gonadico e fenotipico, ma che è psicologicamente convinto di appartenere al
sesso opposto o di essere nato nel corpo sbagliato.
Alla luce della definizione appena enunciata, è opportuno tenere distinto il
in esame da altre condizioni psicologiche, come l’omosessualità,
fenomeno 5
il travestitismo e il transgender (o queer). Inoltre, il transessualismo
2 Cfr PAOLO BIANCHI, Transessualismo e diritto matrimoniale canonico, in Quaderni di
diritto ecclesiale, a.: XXVIII; vol.: 2 (2015), p. 139.
3 Cfr J.J. GARCIA FAILDE, Trastornos psìquicos y nulidad del matrimonio, Salamanca
1999, p. 405, che chiama tale consapevolezza psicologica identità di genere.
4 Ciò che usualmente viene chiamato ruolo sessuale: cfr Ibidem.
5 Si tratta di un concetto che sta per strano, sregolato, bizzarro, eccentrico e che rappresenta
un movimento culturale che rifiuta le differenziazioni di genere dal punto di vista clinico.
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differisce anche da altre condizioni fisiche, come ad esempio
l’ermafroditismo: in questo caso ci può essere una vera e propria ambiguità
dal punto di vista scientifico circa la attribuzione del sesso.
Nonostante non si possa ancora dare una spiegazione univoca del
transessualismo, di fatto e spesso, la persona transessuale crede di essere
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nata nel corpo sbagliato . Sotto il profilo terapeutico esistono due approcci:
il primo, di carattere psicoterapeutico, consiste nell’aiutare il soggetto a
convivere con la sua condizione psicologica; il secondo, nel caso in cui il
soggetto manifesti il desiderio di modificare il proprio corpo, è quello della
cosiddetta sex reassignment surgery o riattribuzione chirurgica del sesso,
accompagnata da trattamenti ormonali. Si tratta di un tipo di intervento che
è stato soggetto a numerose critiche sotto diversi punti di vista: in
particolare, si sostiene che la soluzione in esame non realizzi un vero e
proprio cambio di sesso, bensì che essa generi la mera apparenza di un
avvenuto cambio di sesso, grazie alla costruzione artificiale degli organi
7
genitali .
6 Secondo uno psichiatra noto in ambito canonistico il transessualismo ruoterebbe intorno a:
a) convizione di appartenere al sesso opposto a quello fenotipico; b) idealizzazione dei
caratteri del sesso in cui ci si riconosce e disprezzo per quelli opposti; c) rifiuto del corpo e
degli organi genitali; d) desiderio di modificare il proprio corpo; d) occultamento dei
caratteri sessuali sgraditi ed esaltazione degli altri; e) atteggiamento ostile verso la società.
A riguardo cfr PAOLO BIANCHI, Transessualismo e diritto matrimoniale canonico, in
Quaderni di diritto ecclesiale, a.: XXVIII; vol.: 2 (2015), p. 141.
7 Cfr Ibidem, pp. 145 e 146. 4
II Transessualismo e matrimonio nel diritto italiano
La legge 164/1982 consente il trattamento ormonale e chirurgico volto ad
allineare il sesso fenotipico, ossia l’aspetto esteriore, alle convinzioni
interiori dell’individuo. Il soggetto che intenda sottoporsi all’intervento
chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali esterni deve ottenere una
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autorizzazione, che viene concessa con sentenza del tribunale competente .
seguito dell’intervento, la legge in esame prevede la possibilità di
Solo a
rettifica dello stato civile, dietro autorizzazione dello stesso tribunale che ha
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acconsentito al trattamento medico-chirurgico . Alla avvenuta rettifica
dell’attribuzione del sesso, ne consegue la possibilità di esercitare tutte le
prerogative connesse al nuovo stato, quali il matrimonio e la genitorialità.
La legge del 1982 è stata criticata sotto diversi punti di vista: c’è chi ritiene
che, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione al trattamento medico, sia
sufficiente una autodiagnosi del richiedente; altri sostengono che la
possibilità di cambiare nome dovrebbe essere prevista non solo dopo
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l’intervento di sex reassignment , dal momento che si tratta di una
operazione chirurgica importante e complessa, a cui non tutti sarebbero
disposti a sottoporsi serenamente.
8 Cioè quello di residenza del richiedente.
9 Ai sensi dell’art. 4 della legge 164/1982, la sentenza che autorizza la rettifica
dell’attribuzione del sesso non ha effetti retroattivi, ma provoca lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili di un matrimonio celebrato in precedenza dal richiedente.
10 Per evitare che l’intervento di riattribuzione del sesso risulti di fatto obbligatorio per chi
desideri cambiare il proprio nome, ci sono state delle proposte di legge, come la n. 2939 del
in particolare si proponeva una cosiddetta “piccola
1° luglio 2002 di Titti De Simone et alii:
soluzione”, ossia la possibilità di essere autorizzati alla rettifica del nome (anche
temporaneamente) senza l’intervento chirurgico, che resterebbe in ogni caso la “grande
soluzione” 5
III Transessualismo e matrimonio canonico
Per poter fare alcune considerazioni circa la possibilità di contrarre
matrimonio per una persona transessuale occorre innanzitutto tenere
presente che non si può prescindere dalla nozione giuridica e dal significato
ideologico di tale istituto.
In un contesto squisitamente canonico, il matrimonio rappresenta due realtà
strettamente connesse: la prima è il patto nuziale o matrimonium in fieri
(cioè nel suo venire in essere), mentre la seconda è il consorzio di vita o
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matrimonium in facto esse (ossia il matrimonio come rapporto). Inoltre, il
canone 1057 dichiara quale elemento centrale di questo istituto il principio
consensualistico: il matrimonio, infatti, nasce dal consenso delle parti, atto
libero di donazione reciproca, che esplica la sua piena efficacia laddove
intercorre tra persone giuridicamente abili (cioè non interessate da
impedimenti) e laddove viene prestato nelle forme previste.
La donazione reciproca dei coniugi che dà vita al matrimonio si basa,
secondo il diritto canonico, sulla propria mascolinità e femminilità: il
matrimonio sia come patto sia come consorzio di vita è esclusivamente
Per la legge canonica, l’eterosessualità dei nubendi
quello tra vir e mulier. di contrarre matrimonio o l’abilità
non concerne tanto la capacità soggettiva
personale dell’individuo, ma rappresenta il presupposto in assenza del quale
non è possibile l’esistenza stessa di un rapporto giuridico di carattere
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coniugale .
Oltre a quanto sin ora specificato, le valutazioni sulla capacità matrimoniale
della persona transessuale devono essere effettuate in relazione a due
situazioni differenti. In primo luogo ci occupiamo dell’ipotesi in cui il
11 Su tali aspetti cfr can. 1055 § 1 e can. 1055 § 2.
12 In tal senso cfr PAOLO BIANCHI, Transessualismo e diritto matrimoniale canonico, in
Quaderni di diritto ecclesiale, a.: XXVIII; vol.: 2 (2015), pp. 149 e 150.
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matrimonio sia stato celebrato prima dell’intervento di riassegnazione
chirurgica del sesso, situazione in cui è essenziale guardare alla gravità della
condizione soggettiva in cui versa la persona interessata. Infatti, laddove la
situazione concreta faccia ragionevolmente prevedere la sussistenza in
futuro di gravi difficoltà nella gestione del proprio ruolo di coniuge o di
genitore, dovute anche ad un eventuale coming out, si deve ritenere che
l’ammissione alle nozze non vada concessa e, se le nozze fossero già state
celebrate, si potrebbe