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Estratto del documento

II Transessualismo e matrimonio nel diritto italiano………………...5

III Transessualismo e matrimonio canonico…………………………..6

Conclusioni………………………………………………………………. 10

Bibliografia………………………………………………………………..11

1

Introduzione

Lo scopo delle riflessioni che si intendono sviluppare è quello di cercare di

capire, dal punto di vista dell’ordinamento canonico, se e in quale misura la

condizione di una persona transessuale possa incidere sulla validità del

matrimonio. Per comprendere quanto più chiaramente possibile la materia,

si partirà da una definizione generale del fenomeno del transessualismo, si

proseguirà con una breve analisi sulla situazione normativa nel diritto

per poi concludere ponendo l’attenzione sul diritto canonico e

italiano,

sull’atteggiarsi di esso nei confronti del transessualismo, in particolare con

riferimento all’istituto del matrimonio.

Occorre premettere che l’ordinamento giuridico canonico possiede una

propria identità, composta anche di fondamenti e concetti metagiuridici, che

è necessario tenere in considerazione nell’approccio alla materia. Questo

perché si tratta di elementi essenziali che caratterizzano gli istituti giuridici

stessi: così, con riferimento al matrimonio, è opportuno orientare il discorso

avendo presente quei principi fondamentali, come il bene dei coniugi e la

1

l’istituto

prole, contenuti nei canoni che disciplinano .

1 Cfr canoni 1055 § 1 e 1057 § 2. 2

I La nozione di transessualismo.

Quando si parla di transessualismo o, indifferentemente, di disturbo

dell’identità di genere, si fa riferimento al caso in cui un soggetto percepisca

una disarmonia tra gli elementi corporei e psico-sociali che costituiscono

l’identità sessuale dell’individuo. Per cercare di comprendere al meglio

questo fenomeno occorre fare preliminarmente chiarezza su alcune nozioni

di base.

In primo luogo, possiamo distinguere gli elementi corporei della sessualità

2

umana in tre livelli : a) il sesso genetico, ossia la dotazione cromosomica

che stabiliscono l’identità sessuale del soggetto; b) il sesso gonadico,

caratterizzato dagli organi genitali interni e dalla presenza dei testicoli

nell’uomo e delle ovaie nella donna; c) il sesso fenotipico, dato dalla

presenza dei genitali esterni e dai caratteri sessuali secondari. Invece, gli

elementi psico-sociali sono quelli che, attraverso il processo individuale di

crescita psico-fisico, portano alla consapevolezza della propria identità

3

sessuale e, di conseguenza, alla assunzione dei comportamenti che le

4

diverse culture attribuiscono ad essa . Tenendo in considerazione questi

elementi, la condizione transessuale deve essere vista come quella di un

soggetto la cui identità sessuale è certa da un punto di vista genetico,

gonadico e fenotipico, ma che è psicologicamente convinto di appartenere al

sesso opposto o di essere nato nel corpo sbagliato.

Alla luce della definizione appena enunciata, è opportuno tenere distinto il

in esame da altre condizioni psicologiche, come l’omosessualità,

fenomeno 5

il travestitismo e il transgender (o queer). Inoltre, il transessualismo

2 Cfr PAOLO BIANCHI, Transessualismo e diritto matrimoniale canonico, in Quaderni di

diritto ecclesiale, a.: XXVIII; vol.: 2 (2015), p. 139.

3 Cfr J.J. GARCIA FAILDE, Trastornos psìquicos y nulidad del matrimonio, Salamanca

1999, p. 405, che chiama tale consapevolezza psicologica identità di genere.

4 Ciò che usualmente viene chiamato ruolo sessuale: cfr Ibidem.

5 Si tratta di un concetto che sta per strano, sregolato, bizzarro, eccentrico e che rappresenta

un movimento culturale che rifiuta le differenziazioni di genere dal punto di vista clinico.

3

differisce anche da altre condizioni fisiche, come ad esempio

l’ermafroditismo: in questo caso ci può essere una vera e propria ambiguità

dal punto di vista scientifico circa la attribuzione del sesso.

Nonostante non si possa ancora dare una spiegazione univoca del

transessualismo, di fatto e spesso, la persona transessuale crede di essere

6

nata nel corpo sbagliato . Sotto il profilo terapeutico esistono due approcci:

il primo, di carattere psicoterapeutico, consiste nell’aiutare il soggetto a

convivere con la sua condizione psicologica; il secondo, nel caso in cui il

soggetto manifesti il desiderio di modificare il proprio corpo, è quello della

cosiddetta sex reassignment surgery o riattribuzione chirurgica del sesso,

accompagnata da trattamenti ormonali. Si tratta di un tipo di intervento che

è stato soggetto a numerose critiche sotto diversi punti di vista: in

particolare, si sostiene che la soluzione in esame non realizzi un vero e

proprio cambio di sesso, bensì che essa generi la mera apparenza di un

avvenuto cambio di sesso, grazie alla costruzione artificiale degli organi

7

genitali .

6 Secondo uno psichiatra noto in ambito canonistico il transessualismo ruoterebbe intorno a:

a) convizione di appartenere al sesso opposto a quello fenotipico; b) idealizzazione dei

caratteri del sesso in cui ci si riconosce e disprezzo per quelli opposti; c) rifiuto del corpo e

degli organi genitali; d) desiderio di modificare il proprio corpo; d) occultamento dei

caratteri sessuali sgraditi ed esaltazione degli altri; e) atteggiamento ostile verso la società.

A riguardo cfr PAOLO BIANCHI, Transessualismo e diritto matrimoniale canonico, in

Quaderni di diritto ecclesiale, a.: XXVIII; vol.: 2 (2015), p. 141.

7 Cfr Ibidem, pp. 145 e 146. 4

II Transessualismo e matrimonio nel diritto italiano

La legge 164/1982 consente il trattamento ormonale e chirurgico volto ad

allineare il sesso fenotipico, ossia l’aspetto esteriore, alle convinzioni

interiori dell’individuo. Il soggetto che intenda sottoporsi all’intervento

chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali esterni deve ottenere una

8

autorizzazione, che viene concessa con sentenza del tribunale competente .

seguito dell’intervento, la legge in esame prevede la possibilità di

Solo a

rettifica dello stato civile, dietro autorizzazione dello stesso tribunale che ha

9

acconsentito al trattamento medico-chirurgico . Alla avvenuta rettifica

dell’attribuzione del sesso, ne consegue la possibilità di esercitare tutte le

prerogative connesse al nuovo stato, quali il matrimonio e la genitorialità.

La legge del 1982 è stata criticata sotto diversi punti di vista: c’è chi ritiene

che, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione al trattamento medico, sia

sufficiente una autodiagnosi del richiedente; altri sostengono che la

possibilità di cambiare nome dovrebbe essere prevista non solo dopo

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l’intervento di sex reassignment , dal momento che si tratta di una

operazione chirurgica importante e complessa, a cui non tutti sarebbero

disposti a sottoporsi serenamente.

8 Cioè quello di residenza del richiedente.

9 Ai sensi dell’art. 4 della legge 164/1982, la sentenza che autorizza la rettifica

dell’attribuzione del sesso non ha effetti retroattivi, ma provoca lo scioglimento o la

cessazione degli effetti civili di un matrimonio celebrato in precedenza dal richiedente.

10 Per evitare che l’intervento di riattribuzione del sesso risulti di fatto obbligatorio per chi

desideri cambiare il proprio nome, ci sono state delle proposte di legge, come la n. 2939 del

in particolare si proponeva una cosiddetta “piccola

1° luglio 2002 di Titti De Simone et alii:

soluzione”, ossia la possibilità di essere autorizzati alla rettifica del nome (anche

temporaneamente) senza l’intervento chirurgico, che resterebbe in ogni caso la “grande

soluzione” 5

III Transessualismo e matrimonio canonico

Per poter fare alcune considerazioni circa la possibilità di contrarre

matrimonio per una persona transessuale occorre innanzitutto tenere

presente che non si può prescindere dalla nozione giuridica e dal significato

ideologico di tale istituto.

In un contesto squisitamente canonico, il matrimonio rappresenta due realtà

strettamente connesse: la prima è il patto nuziale o matrimonium in fieri

(cioè nel suo venire in essere), mentre la seconda è il consorzio di vita o

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matrimonium in facto esse (ossia il matrimonio come rapporto). Inoltre, il

canone 1057 dichiara quale elemento centrale di questo istituto il principio

consensualistico: il matrimonio, infatti, nasce dal consenso delle parti, atto

libero di donazione reciproca, che esplica la sua piena efficacia laddove

intercorre tra persone giuridicamente abili (cioè non interessate da

impedimenti) e laddove viene prestato nelle forme previste.

La donazione reciproca dei coniugi che dà vita al matrimonio si basa,

secondo il diritto canonico, sulla propria mascolinità e femminilità: il

matrimonio sia come patto sia come consorzio di vita è esclusivamente

Per la legge canonica, l’eterosessualità dei nubendi

quello tra vir e mulier. di contrarre matrimonio o l’abilità

non concerne tanto la capacità soggettiva

personale dell’individuo, ma rappresenta il presupposto in assenza del quale

non è possibile l’esistenza stessa di un rapporto giuridico di carattere

12

coniugale .

Oltre a quanto sin ora specificato, le valutazioni sulla capacità matrimoniale

della persona transessuale devono essere effettuate in relazione a due

situazioni differenti. In primo luogo ci occupiamo dell’ipotesi in cui il

11 Su tali aspetti cfr can. 1055 § 1 e can. 1055 § 2.

12 In tal senso cfr PAOLO BIANCHI, Transessualismo e diritto matrimoniale canonico, in

Quaderni di diritto ecclesiale, a.: XXVIII; vol.: 2 (2015), pp. 149 e 150.

6

matrimonio sia stato celebrato prima dell’intervento di riassegnazione

chirurgica del sesso, situazione in cui è essenziale guardare alla gravità della

condizione soggettiva in cui versa la persona interessata. Infatti, laddove la

situazione concreta faccia ragionevolmente prevedere la sussistenza in

futuro di gravi difficoltà nella gestione del proprio ruolo di coniuge o di

genitore, dovute anche ad un eventuale coming out, si deve ritenere che

l’ammissione alle nozze non vada concessa e, se le nozze fossero già state

celebrate, si potrebbe

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A.A. 2015-2016
12 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luigi1992 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Boni Geraldina.