vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
3. LE COMPETENZE DELL’UNIONE EUROPEA.
3.1 PREMESSA
I Trattati, attraverso cui si è giunti all’istituzione dell’Ue e alla sua regolazione, non hanno indicato
espressamente la ripartizione delle competenze tra Comunità e singoli Stati membri (lasciando in
un certo senso indisciplinata una materia cruciale, fonte negli anni di attriti e conflitti.)
Come accade, ad esempio nel nostro ordinamento giuridico, tra Stato e singole organizzazioni
territoriali (come sono nel nostro caso le Regioni) le diverse materie, anche in ambito
internazionale, possono essere regolata dalla sola legislazione comunitaria, e quindi in questo
caso si parla di competenza esclusiva dell’Ue, e altre, invece, sono le cd materie a legislazione
concorrente, in cui quindi la potestà legislativa comunitaria deve confrontarsi con la legislazione
dei singoli stati membri, a cui viene appunto riconosciuto il potere di pronunciarsi a riguardo.
3.2 IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA DÌ ATTRIBUZIONE.
6
IL principio della competenza di attribuzione rappresenta un principio di fondamentale importanza.
Secondo lo stesso, infatti: la Comunità agisce soltanto nei limiti delle competenze a essa stesse
attribuite dai diversi Trattati.
L’articolo 3 del Trattato della Comunità Europea, afferma infatti che l’azione della comunità deve
svolgersi alle condizioni e al ritmo previsto dal presente trattato.
3.3 ESTENSIONE DELLE COMPTENZE COMUNITARIE.
L’articolo 308 del Trattato CE prevede però, una formale procedura volta a integrare i poteri
riconosciuti alle istituzioni comunitarie, nel rispetto comunque, di determinati limiti e condizioni
poste dalla legge medesima.
La corte di Giustizia ha però ampliato le competenze già attribuite alla comunità, ricorrendo
all’articolo 308, che attribuisce al consiglio il potere di adottare ad unanimità, su proposta della
Commissione e consultazione del Parlamento, le disposizioni del caso, quando un’azione
comunitaria, pur non prevista da trattato, si mostri necessaria per raggiungere gli scopi della
comunità stessa.
3.4 IL PRINCIPIO DÌ SUSSIDIARITA’.
La sussidiarietà è un principio che regola l’esercizio delle competenze, incide quindi su
quest'ultimo, ma non sulla titolarità delle competenze, al fine di consentire alla comunità il
raggiungimento di determinati obiettivi.
L’articolo 5.2 del Trattato CE afferma che: “nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la
Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se gli obbiettivi non possono
essere realizzati sufficientemente dagli stati membri cui invece viene affidato il compito e possono
dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Il campo d’azione della comunità, quindi, in
base a tale articolo, rimane comunque vincolato alla dimensione mancante per raggiungere
l’obbiettivo.
Stando a quanto stabilito dalla legge stessa, si tratta di un principio legato e quindi applicabile alle
sole materie concorrenti poiché in quelle di competenza esclusiva la necessità di azione
comunitaria è implicita nella legge stessa e le istituzioni comunitarie non sono tenute a giustificarla.
Si tratta però di un principio vago, di non facile applicazione. Diversi interventi da parte delle
istituzioni comunitarie hanno cercato di fissare criteri, modalità e procedure di applicazione del
suddetto principio . con il trattato di Amsterdam sono stati introdotti due diversi controlli
sull’applicazione di tale principio: un controllo ex ante che avviene nelle diverse fasi che portano
alla formazione dell’atto finale e un controllo ex post che invece riguarda il piano giurisdizionale e
che si concretizza in particolar modo con le azioni di annullamento.
Il principio di sussidiarietà è stato invocato più volte dinanzi alla Corte di Giustizia, ma ad oggi non
si è ancora registrato l’accoglimento di un ricorso facente leve su di esso poiché la Corte, in tutte
quelle volte cui è stata chiamata a pronunciarsi a riguardo o comunque in tutte quelle volte in cui
ha dovuto dare applicazione a tale principio nella risoluzione delle controversie, si è mostrata
sempre prudente.
3.5 PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA’ 7
Il principio di proporzionalità si esprime riguardo i mezzi da utilizzare e i modi in cui deve avvenire
tale indirizzo rispetto alle caratteristiche dell’obbiettivo da perseguire.
È sancito dall’articolo 5.3 del Trattato CE: “l’azione della Comunità non va al di là di quanto
necessario per il raggiungimento degli obbiettivi del presente trattato”.
A differenza di quanto accade riguardo il principio di sussidiarietà, questo, trova principio sia nelle
materia di competenza esclusiva della Comunità, sia nelle materie di concorrenza legislativa tra
Comunità e singoli stati membri.
Il suddetto principio, impone inoltre alla Comunità di verificare attentamente, in relazione al singolo
caso, posto alla sua attenzione, come agire, dunque se utilizzare atti vincolanti o atti non vincolanti
privilegiando quest’ultimi in tutte quelle materie che non richiedo l’adozione di un regime giuridico
rigido, uniforme; oppure in tutte quelle materie che non presentano una complessità tale da
giustificare l’utilizzo degli atti vincolanti.
3.6 IL TRATTATO DI LISBONA
Questo trattato di cui ho già accennato in precedenza, nella prima parte, assume particolare
importanza nell’ambito della regolazione delle competenze, poiché con esso al fine di eliminare ed
evitare l’insorgere di dubbi o la costituzione delle cosiddette zone grigie, ossia materie non
regolate dalla legge o dove questa comunque si mostra inadatta a far ciò, sono state individuate
definitivamente e ufficialmente sancite le competenze dell’Unione.
Questo delinea tre tipologie di competenze:
- Competenze esclusive dell’Unione
- Competenze in concorrenza tra Unione e singoli stati membri
- Azioni di sostengo, coordinamento o di completamento, che hanno ad oggetto alcuni settori
in cui l’Ue può intervenire ma solo in via residuale, ossia completando l’azione degli Stati
membri senza però contrastare il loro operato e quindi l’ordinamento interno.
4. LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO
4.1 LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UE
Con il termine fonti, anche in questo caso, si intendo tutti quegli atti o fatti cui l’ordinamento
giuridicico, in questo caso quello europeo, riconosce il potere di generare norme giuridiche.
Queste sono:
- il diritto primario
- I diritti fondamentali
- I principi generali sull’ordinamento del diritto comunitario
- Gli accordi internazionali
- Il diritto derivato. 8
4.2 IL DIRITTO PRIMARIO
Il diritto primario si trova al vertice della gerarchia delle fonti comunitarie ed è costituito dall’insieme
di trattati istitutivi, modificati ed integrati nel corso degli anni.
La corte di giustizia ha affermato che il trattato CEE ( ad oggi trattato Ce) costituisce, se pur
indirettamente, poiché come già detto in precedenza, il progetto della costituzione europea è
sfumato in seguito all’opposizione emersa in alcuni stati membri, la carta costituzionale di una
comunità di diritto come si configura quella Europea. In quanto tale, contiene alcuni norme,
considerate fondamentali, che non possono essere oggetto di revisione (ad esempio quelle
riguardanti il sistema giurisdizionale).
4.3 RAPPORTO GERARCHICO TRA TRATTATI E FONTI DI DIRITTO COMUNITARIO
I trattai prevalgono sulle norme comunitarie di diritto derivato, pertanto il loro contenuto non può
essere modificato da quest’ultime, ma solamente con le procedure di revisione appositamente
previste.
La procedura di revisione dei trattati è sancita dall’articolo 48 del Trattato Ue, e si articola in
diverse fasi:
1. Una prima fase di INIZIATIVA da parte degli Stati membri e/o della Commissione.
2. Una volta proposto, il progetto di revisione viene sottoposto al Consiglio che, su
consultazione con il Parlamento ed eventualmente della Commissione o della Banca
centrale europea qualora si tratti in questo caso di modifiche in ambito monetario, si
pronuncia a maggioranza semplice.
3. In caso di parere favorevole, si procede e si giunge alla convocazione della conferenza dei
rappresentati dei governi degli stati membri, al fine di stabilire di comune accordo le
modifiche da apportare.
4. Una volta stabilite le modifiche da effettuare, si procede con la stesura di un testo finale che
rappresenta il nuovo testo del trattato, modificato nei punti pattuiti.
5. Quinta ed ultima fase, è costituita dalla RATIFICA del nuovo testo del Trattato da parte
degli Stati membri secondo le norme/procedure previste dalle norme costituzionali interne.
4.4 FONTI INTERMEDIE.
Con la dicitura fonti intermedie si fa riferimento a tutte quelle norme che si collocano in una
posizione intermedia tra diritto primario e diritto secondario.
Rappresentano una categoria eterogenea di fonti che consentono di colmare gli eventuali “vuoti”
lasciati dal diritto primario e/o secondario.
Queste sono:
- i principi generali del diritto comunitario: di difficile collocazione nella gerarchia delle fonti. Essi
tendono a collocarsi sullo stesso piano del diritto comunitario primario.
9
-gli accordi internazionali: si collocano tra i Trattatati CE/UE e gli atti del diritto derivato, sono quindi
subordinati ai trattati e sovraordinato rispetto al diritto comunitario derivato.
-i diritti fondamentali: la corte di giustizia ha affermato che questi risultano dalla CEDU
(Convenzione Europea Diritti Umani) e dalle tradizioni costituzionali comuni nei diversi Stati
membri.
Proprio riguardo quest’ultimi è interessante, osservare come, nel tempo si sviluppa e cambia la
loro tutela ed il loro riconoscimento:
Nella sua giurisprudenza europea come si sviluppa la tutela dei diritti fondamentali ?
Se già nel 1950 si era giunti alla convezione europea sui diritti dell’uomo (convenzione di
Strasburgo), come mai nella comunità europea, sorta nel 1957, con il trattato di Roma, questa
convenzione è completamente silente?
Il quesito sopra citato, trova risposta nell’idea, allora diffusa secondo cui, vi era una sorta di
divisione del lavoro e proprio per questo motivo, essendo i diritti fondamentali dell’uomo già sanciti
dalle singole costituzioni nazionali, non spettava alla CEE ribadirli nuovamente.
Solo nel 2007 con il trattato di Lisbona ha origine la carta europea dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea.
4.4.1 L’IDENTITA’ DELLE DUE CORTI.
E’ noto ed evidente che le due corti: Corte di giustizia e Corte europea dei diritti dell’uomo,
nascono