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3. LE COMPETENZE DELL’UNIONE EUROPEA.

3.1 PREMESSA

I Trattati, attraverso cui si è giunti all’istituzione dell’Ue e alla sua regolazione, non hanno indicato

espressamente la ripartizione delle competenze tra Comunità e singoli Stati membri (lasciando in

un certo senso indisciplinata una materia cruciale, fonte negli anni di attriti e conflitti.)

Come accade, ad esempio nel nostro ordinamento giuridico, tra Stato e singole organizzazioni

territoriali (come sono nel nostro caso le Regioni) le diverse materie, anche in ambito

internazionale, possono essere regolata dalla sola legislazione comunitaria, e quindi in questo

caso si parla di competenza esclusiva dell’Ue, e altre, invece, sono le cd materie a legislazione

concorrente, in cui quindi la potestà legislativa comunitaria deve confrontarsi con la legislazione

dei singoli stati membri, a cui viene appunto riconosciuto il potere di pronunciarsi a riguardo.

3.2 IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA DÌ ATTRIBUZIONE.

6

IL principio della competenza di attribuzione rappresenta un principio di fondamentale importanza.

Secondo lo stesso, infatti: la Comunità agisce soltanto nei limiti delle competenze a essa stesse

attribuite dai diversi Trattati.

L’articolo 3 del Trattato della Comunità Europea, afferma infatti che l’azione della comunità deve

svolgersi alle condizioni e al ritmo previsto dal presente trattato.

3.3 ESTENSIONE DELLE COMPTENZE COMUNITARIE.

L’articolo 308 del Trattato CE prevede però, una formale procedura volta a integrare i poteri

riconosciuti alle istituzioni comunitarie, nel rispetto comunque, di determinati limiti e condizioni

poste dalla legge medesima.

La corte di Giustizia ha però ampliato le competenze già attribuite alla comunità, ricorrendo

all’articolo 308, che attribuisce al consiglio il potere di adottare ad unanimità, su proposta della

Commissione e consultazione del Parlamento, le disposizioni del caso, quando un’azione

comunitaria, pur non prevista da trattato, si mostri necessaria per raggiungere gli scopi della

comunità stessa.

3.4 IL PRINCIPIO DÌ SUSSIDIARITA’.

La sussidiarietà è un principio che regola l’esercizio delle competenze, incide quindi su

quest'ultimo, ma non sulla titolarità delle competenze, al fine di consentire alla comunità il

raggiungimento di determinati obiettivi.

L’articolo 5.2 del Trattato CE afferma che: “nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la

Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se gli obbiettivi non possono

essere realizzati sufficientemente dagli stati membri cui invece viene affidato il compito e possono

dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Il campo d’azione della comunità, quindi, in

base a tale articolo, rimane comunque vincolato alla dimensione mancante per raggiungere

l’obbiettivo.

Stando a quanto stabilito dalla legge stessa, si tratta di un principio legato e quindi applicabile alle

sole materie concorrenti poiché in quelle di competenza esclusiva la necessità di azione

comunitaria è implicita nella legge stessa e le istituzioni comunitarie non sono tenute a giustificarla.

Si tratta però di un principio vago, di non facile applicazione. Diversi interventi da parte delle

istituzioni comunitarie hanno cercato di fissare criteri, modalità e procedure di applicazione del

suddetto principio . con il trattato di Amsterdam sono stati introdotti due diversi controlli

sull’applicazione di tale principio: un controllo ex ante che avviene nelle diverse fasi che portano

alla formazione dell’atto finale e un controllo ex post che invece riguarda il piano giurisdizionale e

che si concretizza in particolar modo con le azioni di annullamento.

Il principio di sussidiarietà è stato invocato più volte dinanzi alla Corte di Giustizia, ma ad oggi non

si è ancora registrato l’accoglimento di un ricorso facente leve su di esso poiché la Corte, in tutte

quelle volte cui è stata chiamata a pronunciarsi a riguardo o comunque in tutte quelle volte in cui

ha dovuto dare applicazione a tale principio nella risoluzione delle controversie, si è mostrata

sempre prudente.

3.5 PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA’ 7

Il principio di proporzionalità si esprime riguardo i mezzi da utilizzare e i modi in cui deve avvenire

tale indirizzo rispetto alle caratteristiche dell’obbiettivo da perseguire.

È sancito dall’articolo 5.3 del Trattato CE: “l’azione della Comunità non va al di là di quanto

necessario per il raggiungimento degli obbiettivi del presente trattato”.

A differenza di quanto accade riguardo il principio di sussidiarietà, questo, trova principio sia nelle

materia di competenza esclusiva della Comunità, sia nelle materie di concorrenza legislativa tra

Comunità e singoli stati membri.

Il suddetto principio, impone inoltre alla Comunità di verificare attentamente, in relazione al singolo

caso, posto alla sua attenzione, come agire, dunque se utilizzare atti vincolanti o atti non vincolanti

privilegiando quest’ultimi in tutte quelle materie che non richiedo l’adozione di un regime giuridico

rigido, uniforme; oppure in tutte quelle materie che non presentano una complessità tale da

giustificare l’utilizzo degli atti vincolanti.

3.6 IL TRATTATO DI LISBONA

Questo trattato di cui ho già accennato in precedenza, nella prima parte, assume particolare

importanza nell’ambito della regolazione delle competenze, poiché con esso al fine di eliminare ed

evitare l’insorgere di dubbi o la costituzione delle cosiddette zone grigie, ossia materie non

regolate dalla legge o dove questa comunque si mostra inadatta a far ciò, sono state individuate

definitivamente e ufficialmente sancite le competenze dell’Unione.

Questo delinea tre tipologie di competenze:

- Competenze esclusive dell’Unione

- Competenze in concorrenza tra Unione e singoli stati membri

- Azioni di sostengo, coordinamento o di completamento, che hanno ad oggetto alcuni settori

in cui l’Ue può intervenire ma solo in via residuale, ossia completando l’azione degli Stati

membri senza però contrastare il loro operato e quindi l’ordinamento interno.

4. LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

4.1 LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UE

Con il termine fonti, anche in questo caso, si intendo tutti quegli atti o fatti cui l’ordinamento

giuridicico, in questo caso quello europeo, riconosce il potere di generare norme giuridiche.

Queste sono:

- il diritto primario

- I diritti fondamentali

- I principi generali sull’ordinamento del diritto comunitario

- Gli accordi internazionali

- Il diritto derivato. 8

4.2 IL DIRITTO PRIMARIO

Il diritto primario si trova al vertice della gerarchia delle fonti comunitarie ed è costituito dall’insieme

di trattati istitutivi, modificati ed integrati nel corso degli anni.

La corte di giustizia ha affermato che il trattato CEE ( ad oggi trattato Ce) costituisce, se pur

indirettamente, poiché come già detto in precedenza, il progetto della costituzione europea è

sfumato in seguito all’opposizione emersa in alcuni stati membri, la carta costituzionale di una

comunità di diritto come si configura quella Europea. In quanto tale, contiene alcuni norme,

considerate fondamentali, che non possono essere oggetto di revisione (ad esempio quelle

riguardanti il sistema giurisdizionale).

4.3 RAPPORTO GERARCHICO TRA TRATTATI E FONTI DI DIRITTO COMUNITARIO

I trattai prevalgono sulle norme comunitarie di diritto derivato, pertanto il loro contenuto non può

essere modificato da quest’ultime, ma solamente con le procedure di revisione appositamente

previste.

La procedura di revisione dei trattati è sancita dall’articolo 48 del Trattato Ue, e si articola in

diverse fasi:

1. Una prima fase di INIZIATIVA da parte degli Stati membri e/o della Commissione.

2. Una volta proposto, il progetto di revisione viene sottoposto al Consiglio che, su

consultazione con il Parlamento ed eventualmente della Commissione o della Banca

centrale europea qualora si tratti in questo caso di modifiche in ambito monetario, si

pronuncia a maggioranza semplice.

3. In caso di parere favorevole, si procede e si giunge alla convocazione della conferenza dei

rappresentati dei governi degli stati membri, al fine di stabilire di comune accordo le

modifiche da apportare.

4. Una volta stabilite le modifiche da effettuare, si procede con la stesura di un testo finale che

rappresenta il nuovo testo del trattato, modificato nei punti pattuiti.

5. Quinta ed ultima fase, è costituita dalla RATIFICA del nuovo testo del Trattato da parte

degli Stati membri secondo le norme/procedure previste dalle norme costituzionali interne.

4.4 FONTI INTERMEDIE.

Con la dicitura fonti intermedie si fa riferimento a tutte quelle norme che si collocano in una

posizione intermedia tra diritto primario e diritto secondario.

Rappresentano una categoria eterogenea di fonti che consentono di colmare gli eventuali “vuoti”

lasciati dal diritto primario e/o secondario.

Queste sono:

- i principi generali del diritto comunitario: di difficile collocazione nella gerarchia delle fonti. Essi

tendono a collocarsi sullo stesso piano del diritto comunitario primario.

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-gli accordi internazionali: si collocano tra i Trattatati CE/UE e gli atti del diritto derivato, sono quindi

subordinati ai trattati e sovraordinato rispetto al diritto comunitario derivato.

-i diritti fondamentali: la corte di giustizia ha affermato che questi risultano dalla CEDU

(Convenzione Europea Diritti Umani) e dalle tradizioni costituzionali comuni nei diversi Stati

membri.

Proprio riguardo quest’ultimi è interessante, osservare come, nel tempo si sviluppa e cambia la

loro tutela ed il loro riconoscimento:

Nella sua giurisprudenza europea come si sviluppa la tutela dei diritti fondamentali ?

Se già nel 1950 si era giunti alla convezione europea sui diritti dell’uomo (convenzione di

Strasburgo), come mai nella comunità europea, sorta nel 1957, con il trattato di Roma, questa

convenzione è completamente silente?

Il quesito sopra citato, trova risposta nell’idea, allora diffusa secondo cui, vi era una sorta di

divisione del lavoro e proprio per questo motivo, essendo i diritti fondamentali dell’uomo già sanciti

dalle singole costituzioni nazionali, non spettava alla CEE ribadirli nuovamente.

Solo nel 2007 con il trattato di Lisbona ha origine la carta europea dei diritti fondamentali

dell’Unione Europea.

4.4.1 L’IDENTITA’ DELLE DUE CORTI.

E’ noto ed evidente che le due corti: Corte di giustizia e Corte europea dei diritti dell’uomo,

nascono

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A.A. 2014-2015
18 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara.Cost di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Miccù Roberto.