Indice
- 1. Storia dell’integrazione europea
- 1.1 Origine dell’integrazione europea
- 1.2 La Ceca
- 1.3 La Cee e l’Euratom
- 1.4 Il trattato di Bruxelles
- 1.5 Rafforzamento del Parlamento europeo
- 1.6 Atto unico europeo
- 1.7 Trattato di Maastricht
- 1.8 Trattato di Amsterdam
- 1.9 Trattato Nizza
- 1.10 Trattato di istituzione della comunità europea
- 1.11 Trattato di Lisbona
- 2. Istituzioni ed organi dell’UE.
- 3. Competenze dell’UE
- 3.1 Premessa
- 3.2 Principio della competenza di attribuzione
- 3.3 Estensione delle competenze comunitarie
- 3.4 Principio sussidiarietà
- 3.5 Principio proporzionalità
- 3.6 Trattato di Lisbona
- 4. Le fonti del diritto comunitario
- 4.1 Le fonti del diritto UE
- 4.2 Il diritto primario
- 4.3 Rapporto gerarchico tra trattato e fonti del diritto comunitario
- 4.4 Fonti intermedie
- 4.4.1 Identità delle due corti
- 4.4.2 Caso Hauer
- 4.4.3 Caso Schmidberger
- 4.4.4 Caso Omega
- 5. Rapporto tra diritto interno e diritto comunitario
- 5.1 Le fonti del diritto
- 6. Caso dell’Italia: rapporto tra fonti interne e fonti esterne. Il ruolo della Corte costituzionale e il suo rapporto con la Corte di giustizia.
- 6.1 Il cammino progressivo della Corte costituzionale, l’integrazione nel tempo con la Corte di giustizia, i ruoli oggi
- 6.2 Il cammino comunitario della corte costituzionale
- 6.3 Le tappe del cammino comunitario della Corte Costituzionale italiana
- 6.3.1 La sentenza Costa – Enel
- 6.3.2 La sentenza Frontini
- 6.3.3 La sentenza Granital
- 6.4 Contrasto tra norme interne e norme esterne: il quadro attuale
Storia dell’integrazione europea
Origine dell’integrazione europea
La storia dell’integrazione europea si fa comunemente risalire al secondo conflitto mondiale, in particolare quando il ministro francese degli Affari esteri, Robert Schuman, propose di porre l’insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto un’Autorità comune, in un’organizzazione aperta alla partecipazione degli altri paesi europei. L’obiettivo principale era quello di porre fine alle continue rivalità tra i due paesi, Francia e Germania, che sino allora si erano più volte contesi i bacini caloriferi della Ruhr e della Saar, poiché rappresentavano un’area strategica, molto ricca di minerali, posta al confine tra questi due paesi. Altro obiettivo di eguale importanza era di riunire e creare le basi per una “convivenza” tra paesi vinti e vincitori del secondo conflitto mondiale, promuovendo tra questi la collaborazione, allo scopo di garantire quella pace che da qualche tempo mancava nel vecchio continente.
La Ceca
I sei paesi fondatori (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) crearono la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, la c.d. CECA. Il trattato istitutivo fu firmato a Parigi il 18 aprile 1951 ed entrò effettivamente in vigore il 25 luglio 1952 e vi durò per cinquanta anni, fino al 23 luglio 2002. In seguito si registrarono diversi fallimenti sul piano della cooperazione politica: non entrò mai in vigore il Trattato sulla Comunità europea di difesa (CED) a causa della forte opposizione del parlamento francese.
La CEE e l’Euratom
I paesi membri, fallito il tentativo di integrazione politica, decisero di puntare all’integrazione economica, in quanto questa incontrava minori resistenze sul piano nazionale e si giunse così alla firma il 25 marzo 1957 a Roma dei trattati istitutivi della Comunità Economica Europea, la c.d. CEE e della Comunità Europea dell’Energia Atomica, la c.d. CEEA o EURATOM, che entrarono in vigore il 14 gennaio 1958. L’obiettivo era di promuovere, mediante la creazione di un mercato comune e il graduale avvicinamento delle politiche economiche dei diversi stati membri, uno sviluppo delle attività economiche in tutti i paesi della comunità. L’importanza della CEE venne poi, nel corso degli anni, sancita e affermata più volte dal ruolo centrale che essa assunse sulle altre comunità.
Il trattato di Bruxelles e del 1965 e le battute di arresto
Con il Trattato di Bruxelles, si fondono gli esecutivi delle tre comunità in un’unica Commissione delle Comunità europee e instaura un Consiglio unico che andò a sostituire i consigli delle tre comunità. Il trattato sulla fusione dei consigli delle tre comunità è finalizzato a eliminare le divergenze esistenti tra le stesse, si giunse quindi a un’unificazione degli organi e delle competenze, ma non dei poteri delle tre, che invece restano ben distinti tra loro. Negli anni successivi si registrarono altri fallimenti nel tentativo di favorire l’unione politica tra gli stati.
Rafforzamento del Parlamento europeo
Si iniziarono a intravedere segnali positivi solo nel 1976, con un atto della decisione del consiglio, il quale stabilisce che i membri del Parlamento europeo siano eletti a suffragio universale e diretto. Tale regola fu così applicata dalle elezioni del 1979. In questo periodo, inoltre, entrarono in vigore i due Trattati di bilancio, uno firmato a Lussemburgo nel 1970 e l’altro a Bruxelles nel 1975. Questi attribuirono al Parlamento europeo ampi poteri in merito all’approvazione del bilancio.
Atto unico europeo
Si giunse poi, a piccoli passi, all’Atto unico europeo, firmato a Lussemburgo nel 1986 ed entrato in vigore l’1 luglio del 1987. Il termine unico, stava a indicare che lo stesso riuniva in un singolo testo, le disposizioni in merito alle Comunità europee e quelle inerenti alla Cooperazione politica europea (CPE). Con l’Atto Unico si prosegue il cammino verso la costituzione di un mercato unico, estende, infatti, le competenze della comunità in nuovi settori e realizza importanti modifiche a livello istituzionali, ma al contempo non introduce però, alcun espressivo elemento di accordo tra ordinamento comunitario e cooperazione politica europea, che rimane quindi nettamente separato (e non confluiscono quindi in un unico sistema, come invece già da qualche tempo si auspicava).
Il trattato di Maastricht
Il trattato di Maastricht fu firmato il 7 febbraio 1992 ed entrò in vigore l’1 novembre del 1993, sancì formalmente la nascita dell’Unione Europea, riconoscendola come organizzazione, dotata di proprie regole e di procedure ben definite. Con esso si rende concreto la già manifesta volontà di un’unificazione anche sul piano politico. Il trattato sancisce la nascita dell’Unione Europea (UE), e confluisce nella stessa: le comunità (definite il pilastro comunitario), la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e infine la cooperazione tra i vari stati nell’ambito della giustizia e degli affari interni (GAI). Questi nel loro insieme costituiscono i tre pilastri fondamentali su cui si basa la struttura complessiva dell’UE.
Nella nuova situazione tracciatisi, assume notevole rilievo l’Unione Economica e Monetaria che assume poi la denominazione di Comunità Europea a dimostrare l’incorporazione nell’ordinamento comunitario di principi e obiettivi non soltanto di carattere economico. Il trattato di Maastricht non rappresenta però, come tanti possono sostenere, un punto di arrivo, bensì, una base, un punto di partenza per un lungo processo d’integrazione in ambito internazionale.
Il trattato di Amsterdam
Il Trattato di Amsterdam fu firmato il 2 ottobre del 1997 ed entrò in vigore l’1 maggio del 1999. Questo ha ridato slancio all’idea di un’Europa sempre più integrata. Con questo sono disciplinate materie di notevole importanza quali: libera circolazione persone, merci e capitali, controllo delle frontiere, asilo – immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di altri paesi, cooperazione in ambito giuridico in materia civile.
Il trattato di Nizza
Il Trattato di Nizza fu firmato il 26 febbraio del 2001 ed entrò in vigore l’1 febbraio 2003. Questo introdusse novità di rilievo sul piano istituzionale ma non modifica in modo radicale la struttura creatasi nel tempo, preservando così il quadro europeo tracciatisi in seguito al Trattato di Maastricht prima, e di Amsterdam, poi. Con questo trattato è rivisto, sotto alcuni aspetti, il funzionamento dell’UE, in previsione di nuovi ingressi nella stessa. Inoltre, in occasione europea che si tenne a Nizza e che portò alla stipulazione dell’omonimo trattato, fu proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Trattato di istituzione di una costituzione europea
Il 29 ottobre del 2004 i Capi di Stato e di Governo degli oramai venticinque stati membri e dei paesi candidati a diventarvi hanno firmato il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa. Tale costituzione non entra però in vigore in seguito all’esito negativo del referendum olandese e francese e quindi in via generale, a seguito delle perplessità espresse a riguardo dalla c.d. opinione pubblica.
Trattato di Lisbona
Il Trattato di Lisbona, conclusosi nel 2007, aveva come obiettivo quello di eliminare il progetto costituzionale dell’Europa.
Istituzioni e organi comunitari
Le competenze dell’Unione Europea
Premessa
I trattati, attraverso cui si è giunti all’istituzione dell’UE e alla sua regolazione, non hanno indicato espressamente la ripartizione delle competenze tra Comunità e singoli Stati membri (lasciando in un certo senso indisciplinata una materia cruciale, fonte negli anni di attriti e conflitti.) Come accade, ad esempio nel nostro ordinamento giuridico, tra Stato e singole organizzazioni territoriali (come sono nel nostro caso le Regioni) le diverse materie, anche in ambito internazionale, possono essere regolata dalla sola legislazione comunitaria, e quindi in questo caso si parla di competenza esclusiva dell’UE, e altre, invece, sono le cd materie a legislazione concorrente, in cui quindi la potestà legislativa comunitaria deve confrontarsi con la legislazione dei singoli stati membri, a cui viene appunto riconosciuto il potere di pronunciarsi a riguardo.
Il principio della competenza di attribuzione
Il principio della competenza di attribuzione rappresenta un principio di fondamentale importanza. Secondo lo stesso, infatti: la Comunità agisce soltanto nei limiti delle competenze a essa stesse attribuite dai diversi trattati. L’articolo 3 del Trattato della Comunità Europea, afferma infatti che l’azione della comunità deve svolgersi alle condizioni e al ritmo previsto dal presente trattato.
Estensione delle competenze comunitarie
L’articolo 308 del Trattato CE prevede però, una formale procedura volta a integrare i poteri riconosciuti alle istituzioni comunitarie, nel rispetto comunque, di determinati limiti e condizioni poste dalla legge medesima. La Corte di Giustizia ha però ampliato le competenze già attribuite alla comunità, ricorrendo all’articolo 308, che attribuisce al consiglio il potere di adottare ad unanimità, su proposta della Commissione e consultazione del Parlamento, le disposizioni del caso, quando un’azione comunitaria, pur non prevista da trattato, si mostri necessaria per raggiungere gli scopi della comunità.
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Tesina Diritto dei contratti
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Tesina Filosofia del diritto
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Tesina referendum abrogativo
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Diritto pubblico - fonti del diritto - Tesina