Il parlamento, il governo e le fonti del diritto
Candidato: Matricola: Esame: Istituzioni di Diritto Pubblico CFU 6 Professore: Pace Vincenzo
Le fonti del diritto
Nel nostro ordinamento, con l’espressione fonte del diritto si indicano gli atti e/o i fatti produttivi di diritto, ovvero gli atti che contengono norme giuridiche e i mezzi attraverso i quali il diritto viene portato a conoscenza dei cittadini appartenenti ad uno stesso ordinamento. Infatti, secondo la loro funzione, le fonti del diritto si distinguono in:
- Fonti di cognizione: documenti formali e pubblicazioni ufficiali attraverso i quali il testo delle norme giuridiche viene portato a conoscenza del cittadino (Gazzetta Ufficiale, Bollettini Ufficiali Regionali, siti ufficiali che pubblicano legislazione);
- Fonti di produzione: atti che contengono norme giuridiche, approvati dagli organi competenti, secondo le procedure previste (ad es. le leggi approvate dal Parlamento, secondo il procedimento legislativo, i decreti legislativi, emanati dal Governo, secondo la legge di delega ed il procedimento di approvazione del decreto legislativo, etc.).
Poiché le fonti normative che costituiscono il nostro sistema sono di vario tipo ed importanza, occorre stabilire dei criteri per assicurare la loro coesistenza in un sistema unitario e coerente. Riguardo alle fonti del diritto si pongono tre ordini di problemi:
- Il rapporto tra fonti di grado ed importanza diversa, che può essere affrontato con il criterio della gerarchia delle fonti;
- Il rapporto tra fonti di grado diverso rispetto ad una determinata materia, che viene risolto con il principio della riserva di legge;
- Il rapporto tra fonti di pari grado entrate in vigore in momenti successivi, che viene risolto con l'applicazione del criterio cronologico.
Criterio della gerarchia delle fonti
In un ordinamento giuridico le fonti del diritto non sono tutte di pari grado; ve ne sono alcune più importanti rispetto ad altre. Normalmente, per dare ordine alle fonti che coesistono e sono in vigore in uno Stato nello stesso momento, il criterio solitamente più utilizzato è quello della gerarchia delle fonti.
In base a tale criterio le fonti si collocano su gradini diversi a seconda dell'importanza che viene loro riconosciuta. Esistono tre livelli gerarchici:
- I livello: Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale);
- II livello: Fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi, decreti legge e decreti legislativi, leggi regionali);
- III livello: Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del Governo, o degli enti locali).
La fonte superiore prevale su quella inferiore e di conseguenza la fonte inferiore non può contraddire quelle superiori. In concreto questo significa che la fonte inferiore che abbia un contenuto contrario a quella superiore è da considerarsi invalida, perché affetta da un vizio e dovrà essere pertanto eliminata, abrogata dall'ordinamento o disapplicata.
Principio della riserva di legge
Il principio della riserva di legge si applica nei casi in cui la Costituzione o altre leggi prevedono che la disciplina di una determinata materia sia riservata alla legge e che quindi non possa intervenire a regolare tale materia una fonte secondaria, quale ad es. il regolamento del Governo; si dice allora che la materia è riservata alla legge e agli atti aventi forza di legge.
La riserva di legge ha una funzione di garanzia, in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento.