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Le fonti del diritto
Nel nostro ordinamento con l'espressione fonte del diritto si indicano gli atti e/o i fatti produttivi di diritto ovvero gli atti che contengono norme giuridiche e i mezzi attraverso i quali il diritto viene portato a conoscenza dei cittadini appartenenti ad uno stesso ordinamento.
Infatti, secondo la loro funzione, le fonti del diritto si distinguono in:
- Fonti di cognizione: documenti formali e pubblicazioni ufficiali attraverso i quali il testo delle norme giuridiche viene portato a conoscenza del cittadino (Gazzetta Ufficiale, Bollettini Ufficiali Regionali, siti ufficiali che pubblicano legislazione).
- Fonti di produzione: atti che contengono norme giuridiche, approvati dagli organi competenti, secondo le procedure previste (ad es. le leggi approvate dal Parlamento, secondo il procedimento legislativo, i decreti legislativi, emanati dal Governo, secondo la legge di delega ed il procedimento di approvazione del decreto legislativo, etc.).
Poiché le fonti
normative che costituiscono il nostro sistema sono di vario tipo ed importanza, occorre stabilire dei criteri per assicurare la loro coesistenza in un sistema unitario e coerente. Riguardo alle fonti del diritto si pongono tre ordini di problemi: il rapporto tra fonti di grado ed importanza diversa, che può essere affrontato con il criterio della gerarchia delle fonti; il rapporto tra fonti di grado diverso rispetto ad una determinata materia, che viene risolto con il principio della riserva di legge; il rapporto tra fonti di pari grado entrate in vigore in momenti successivi, che viene risolto con l'applicazione del criterio cronologico. Criterio della gerarchia delle fonti In un ordinamento giuridico le fonti del diritto non sono tutte di pari grado, ve ne sono alcune più importanti rispetto ad altre. Normalmente, per dare ordine alle fonti che coesistono e sono in vigore in uno Stato nello stesso momento, il criterio solitamente più utilizzato è quello della gerarchia delle fonti.dellagerarchia delle fonti. In base a tale criterio le fonti si collocano su gradini diversi a seconda dell'importanza che viene loro riconosciuta. Esistono tre livelli gerarchici: I livello: Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale); II livello: Fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi, decreti legge e decreti legislativi, leggi regionali); III livello: Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del Governo, o degli enti locali). La fonte superiore prevale su quella inferiore e di conseguenza la fonte inferiore non può contraddire quelle superiori. In concreto questo significa che la fonte inferiore che abbia un contenuto contrario a quella superiore è da considerarsi invalida, perché affetta da un vizio e dovrà essere pertanto eliminata, abrogata dall'ordinamento o disapplicata. Principio della riserva di legge Il principio della riserva di legge si applica nei casi in cui laCostituzione o altre leggi prevedono che la disciplina di una determinata materia sia riservata alla legge e che quindi non possa intervenire a regolare tale materia una fonte secondaria, quale ad es. il regolamento del Governo; si dice allora che la materia è riservata alla legge e agli atti aventi forza di legge.
La riserva di legge ha una funzione di garanzia, in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento.
La riserva di legge può essere:
- Assoluta, se viene imposto al Parlamento (o al Governo nel caso di decreto legge o decreto legislativo) di regolare integralmente la materia con legge o atto avente forza di legge, senza lasciare alcuno spazio all'intervento di fonti regolamentari o secondarie;
- Relativa, se viene richiesto al legislatore di dettare con legge o atto avente forza di legge le linee guida principali della materia, ma lasciando spazio all'intervento di fonti regolamentari o secondarie per i dettagli e le modalità di attuazione.
legge solo i criteri generali che disciplinano una determinata materia, mentre l'attuazione della stessa può avvenire con regolamenti autorizzati o fonti secondarie, all'interno, tuttavia, dei principî e dei criteri individuati con legge.
Criterio cronologico
Il rapporto tra leggi di pari grado o forza giuridica adottate ed entrate in vigore in tempi diversi si risolve con il criterio cronologico. Esso tuttavia, richiede, per essere applicabile, che venga determinata la priorità di una legge dal punto di vista temporale rispetto ad un'altra. Tale verifica va effettuata facendo riferimento al momento di entrata in vigore ed efficacia della legge.
Principio dell'efficacia della legge nel tempo
Sono situazioni complementari all'applicazione del criterio cronologico i concetti relativi alle fonti del diritto che riguardano la loro:
- entrata in vigore ed efficacia
- abrogazione
- irretroattività
Per entrare in vigore e acquistare efficacia, ovvero per
parte da un'altra legge successiva. In questo caso, la legge abrogata perde la sua validità e non deve più essere rispettata dai cittadini. Perché una legge possa essere rispettata dai cittadini, devono essere soddisfatte due condizioni: 1. La legge deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. 2. Deve essere trascorso un certo periodo di tempo dalla sua pubblicazione, di solito 15 giorni (vacatio legis). Quando queste due condizioni sono soddisfatte, la legge entra in vigore e i cittadini devono iniziare a rispettarla. La legge rimane in vigore fino a quando non viene abrogata da una legge successiva che la sostituisce o elimina. Tuttavia, ci sono alcune situazioni in cui il momento dell'efficacia della legge e la sua entrata in vigore non coincidono. Ad esempio, ci sono leggi retroattive che entrano in vigore con la pubblicazione ma hanno effetto anche su situazioni anteriori a essa. In generale, tutte le leggi possono agire retroattivamente, tranne quelle incriminatrici per le quali la Costituzione prevede l'irretroattività assoluta.parte da un'altra legge (o atto avente forza di legge) successiva che interviene a disciplinare la materia con disposizioni nuove. In base alla modalità con cui viene attuata, l'abrogazione può essere: - espressa, quando la legge successiva dichiara espressamente che quella precedente è abrogata; - tacita, quando la legge successiva interviene nella stessa materia con norme incompatibili rispetto a quelle contenute nella legge precedente; - implicita, quando la legge successiva interviene a regolare integralmente una materia già disciplinata da leggi precedenti. In certi casi la legge o atto avente forza di legge può essere abrogata anche per effetto del c.d. referendum abrogativo. Referendum abrogativo Oltre al referendum costituzionale infatti la Costituzione prevede anche il referendum abrogativo (art. 75 Cost.) con il quale si può eliminare una legge attuando la cosiddetta "democrazia diretta". L'art. 75 stabilisce i limiti alreferendum abrogativo: non possono costituire oggetto di referendum abrogativo le leggi in materia di: amnistia e indulto; tributi; bilancio dello Stato; trattati internazionali. Il referendum abrogativo può essere richiesto da cinquecentomila elettori, oppure da cinque Consigli regionali. La richiesta deve essere presentata tra gennaio e settembre ed i quesiti devono essere formulati in modo chiaro, così da permettere agli elettori di esprimere il loro consenso. L'Ufficio centrale per il referendum, istituito presso la Corte di Cassazione, verifica la regolarità ed il numero necessario delle firme: se il controllo ha esito positivo invia tutto alla Corte Costituzionale che dovrà esprimere un giudizio di ammissibilità del referendum proposto, controllando a sua volta se la legge di cui si chiede l'abrogazione può essere oggetto di referendum e se il quesito è espresso in modo chiaro. Se anche il controllo della Corte Costituzionaleha esito positivo, la richiesta referendaria passa al Presidente della Repubblica, che indirà il referendum in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. La legge oggetto di referendum abrogativo viene eliminata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto (quorum costitutivo) e se dai voti validamente espressi c'è una maggioranza dei SI (quorum deliberativo). L'abrogazione viene comunicata dal Presidente della Repubblica con D.P.R. sulla Gazzetta Ufficiale. Se invece l'esito è negativo, ovvero la legge non viene abrogata, la comunicazione del risultato del referendum viene fatta dal Ministro della Giustizia, sempre sulla Gazzetta Ufficiale.
Principio della irretroattività della legge: Generalmente la legge dispone solo per l'avvenire, cioè non ha effetto retroattivo ovvero interviene a disciplinare i rapporti e le situazioni che si verificano dopo la sua entrata in vigore. Ciò comporta
che il cittadino è tenuto a comportarsi nel modo previsto dalla legge solo dopo la sua entrata in vigore. Ogni comportamento precedente all'entrata in vigore della legge, pur potendo essere a questa contrario, non è normalmente punibile o perseguibile da parte dell'ordinamento giuridico. Solo in alcuni casi eccezionali di particolare vantaggio per il soggetto la legge può avere effetto retroattivo, può cioè disciplinare anche situazioni precedenti alla sua entrata in vigore; è il caso dell'applicazione di una legge penale favorevole al reo, ovvero al soggetto che ha compiuto un reato in un periodo precedente l'entrata in vigore della legge favorevole. Modalità di ricerca delle fonti Nel nostro ordinamento, quasi tutte le fonti del diritto sono fonti scritte, ad eccezione della consuetudine, unica fonte non scritta (anche se esistono tuttavia delle Raccolte degli usi). Se il cittadino ha bisogno di ricercare i testi in cuiSono contenute le fonti normative in vigore nell'ordinamento, ha a disposizione diversi strumenti, ma deve tenere ben presente che non tutto ciò che trova pubblicato in forma scritta corrisponde alla versione ufficiale (o legale) dei documenti, ovvero a quella astrattamente uguale per tutti.
Occorre tenere distinte le pubblicazioni legali dalle pubblicazioni senza valore legale (di fatto). Le prime sono quelle che l'ordinamento riconosce espressamente come ufficiali, come ad esempio la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, le seconde sono tutte le altre, come è il caso delle riviste giuridiche che pubblicano testi normativi.
Questa distinzione deve essere tenuta ancor più in considerazione quando il cittadino intende venire a conoscenza delle fonti normative del nostro ordinamento presenti in Internet. In questo caso il cittadino, ricercando le fonti normative disponibili on-line, deve prestare attenzione all'affidabilità del sito che consulta.
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