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Indice
1. Inquadramento dell’istituto referendario pag. 3
1.1. Gli strumenti referendari nella Costituzione italiana pag. 3
1.2. Il referendum abrogativo pag. 3
1.3. I limiti del referendum abrogativo pag. 4
2. Il referendum come fonte del diritto pag. 5
2.1. La natura del referendum abrogativo pag. 5
2.2. La dilatazione abrogativa del referendum pag. 5
2.3. La chiarezza della richiesta referendaria pag. 6
3. L’iter del referendum abrogativo pag. 7
3.1 Le fasi pag. 7
4. Bibliografia pag. 8 1
1. Inquadramento dell’istituto referendario
1.1. Gli strumenti referendari nella Costituzione
italiana
La Costituzione italiana delinea vari strumenti referendari:
• Referendum consuntivi per le variazioni territoriali di regioni, provincie,
comuni (artt. 132-133 Cost.)
• Referendum di revisione costituzionale (art. 138 Cost.)
• Il diritto di petizione (art. 50 Cost.)
• Referendum abrogativo (art. 75 Cost.)
1.2. Il referendum abrogativo
L’istituto del referendum abrogativo, quale fonte del diritto, non appare
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esplicitamente dalla lettura dell’art. 75 Cost. in cui sono annoverati i limiti per
la sua ammissibilità. La disciplina completa, con il conseguente ritardo
nell’applicazione di questo strumento di democrazia diretta, si avrà solo dopo gli
anni cinquanta e settanta quando vennero promulgate rispettivamente la Legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 -Norme integrative della Costituzione concernenti
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la Corte costituzionale - (G.U. n. 62 del 14 marzo 1953) e Legge 25 maggio 1970,
n. 352 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo (G.U. n. 147 del 15 giugno 1970).
1 È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie
e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al
referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La
legge determina le modalità di attuazione del referendum.
2 Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della
Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso. Le modalità di tale giudizio saranno stabilite
dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del referendum popolare.
2 1.3. I limiti del referendum abrogativo
Il referendum abrogativo, per dettato costituzionale, non incide sulle fonti
dell’ordinamento italiano elencate al comma 2° in cui si legge che non è ammesso
il referendum per:
• leggi tributarie;
• leggi di bilancio;
• leggi di amministra;
• leggi di indulto;
• leggi di autorizzazione o ratifica dei trattati internazionali.
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Altri confini si ricavano dalla lettura dell’art. 138 cc. 1° e 2° Cost. ed in
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quell’ottica di garanzia costituzionale la giurisprudenza della Corte ha
individuando diverse ed ulteriori categorie allargando il novero dei limiti
all’ammissibilità del referendum abrogativo
<< […]questa Corte ritiene che esistono in effetti valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture
od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di la della lettera
dell'art. 75 secondo comma Cost. E di qui conseguono, precisamente, non uno ma quattro distinti
complessi di ragioni d'inammissibilità. In primo luogo, cioè, sono inammissibili le richieste così
formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande
eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica
dell'art. 75 Cost.; discostandosi in modo manifesto ed arbitrario dagli scopi in vista dei quali l'istituto
del referendum abrogativo è stato introdotto nella Costituzione, come strumento di genuina
manifestazione della sovranità popolare. In secondo luogo, sono inammissibili le richieste che non
riguardino atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie, ma tendano ad abrogare - del
tutto od in parte - la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le "altre leggi costituzionali"
considerate dall'art. 138 Cost., come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare (e
dunque insuscettibili di essere validamente abrogati da leggi ordinarie successive).
In terzo luogo, vanno del pari preclusi i referendum aventi per oggetto disposizioni legislative
ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o
privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione
stessa (o di altre leggi costituzionali). In quarto luogo, valgono infine le cause d'inammissibilità
3 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera
nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano
domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
4 Sentenza 16/78 del 02/02/1978 3
testualmente descritte nell'art. 75 cpv., che diversamente dalle altre sono state esplicitate dalla
Costituzione, proprio perché esse rispondevano e rispondono a particolari scelte di politica
istituzionale, anziché inerire alla stessa natura dell'istituto in questione. Ma, anche in tal campo, resta
inteso che l'interpretazione letterale deve essere integrata - ove occorra - da un'interpretazione logico-
sistematica, per cui vanno sottratte al referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo
così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75, che la preclusione
debba ritenersi sottintesa.>>
2. Il referendum come fonte del diritto
2.1. La natura del referendum abrogativo
Questa forma di democrazia diretta incide nel nostro sistema ordinamentale in
modo totale o parziale determinando conseguentemente mutamenti normativi
non di poco conto. A tal proposito la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza
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costituzionale hanno consolidato il principio secondo cui il referendum
abrogativo, nel nostro sistema costituzionale, è quello di atto – fonte, quindi dello
stesso rango della legge ordinaria. La Corte si è espressa,
<<[…] Proseguendo nel duplice orientamento della propria giurisprudenza, delineato nella sentenza 2
febbraio 1978, n. 16, secondo il quale, in sede di giudizio di ammissibilità di referendum abrogativo,
a) "il popolo stesso dev'esser garantito nell'esercizio del suo potere sovrano" e b) devono essere
individuati "i valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture ad ai temi delle richieste
referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di là della lettera dell'art. 75 secondo
comma Cost.", la Corte svolge le considerazioni che seguono. - La natura del referendum abrogativo
nel nostro sistema costituzionale è quella di atto-fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge
ordinaria. >>
2.2. La dilatazione abrogativa del referendum
La formulazione dell’art. 75 Cost., nel permettere di abrogare parzialmente o
totalmente il testo legislativo, ha fatto si che spesso i quesiti referendari
avessero un connotato manipolativo.
Questo c.d. ritaglio si scontrava con i principi del succitato articolo – abrogazione
parziale o totale - determinando la conseguente alterazione, modificazione nonché
variazione: di termini, di locuzioni o di altri elementi caratterizzanti l’articolata
esposizione della legge; una indubbia incertezza sia in capo al quesito sia per
5 Sentenza 29/1987 del 16/01/1987
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l’esito del referendum. A tal riguardo la giurisprudenza costituzionale della Corte
argomentò,
<<[…] La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a
pronunciarsi a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum dell'11-13 dicembre 1996,
che ne ha dichiarato la legittimità, investe parte della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del
servizio sanitario nazionale). Precisamente l'art. 63, comma 2, limitatamente alle parole: "che secondo
le leggi vigenti"; alle parole: "ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati"; alle
parole: "nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati dal disciolto INAM".
3. - La richiesta di abrogazione parziale ora in esame riguarda non già un intero testo normativo, sia
pure nella unità elementare della singola disposizione, ma una parte di quest'ultima. Il contenuto
normativo da abrogare sarebbe, in questo caso, recato da un insieme di locuzioni che non sono di per
sé sole espressive del contenuto normativo, la cui portata viene individuata in relazione al contesto nel
quale le locuzioni stesse sono inserite. Si è, così, in presenza della massima dilatazione della
operatività degli strumenti di abrogazione parziale di una legge, che tuttavia, per rimanere tali, devono
mantenere un coerente e consequenziale effetto sottrattivo di norme dalla legge nella quale le "parti"
(identificate in singole locuzioni) da sopprimere sono inserite. Il contenuto abrogativo è coessenziale
all'istituto del referendum quale è configurato dall'art. 75 della Costituzione, che "non implica affatto
l'ammissibilità di richieste comunque strutturate, comprese quelle eccedenti i limiti esterni ed estremi
delle previsioni costituzionali, che conservino soltanto il nome e non la sostanza del referendum
abrogativo" (sentenza n. 16 del 1978). Quando, poi, l'abrogazione parziale venga perseguita mediante
la soppressione dal testo normativo di singole parole, si accentua l'esigenza di garantire al popolo,
nell'esercizio del suo potere sovrano, la possibilità di una scelt