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Indice

1. Inquadramento dell’istituto referendario pag. 3

1.1. Gli strumenti referendari nella Costituzione italiana pag. 3

1.2. Il referendum abrogativo pag. 3

1.3. I limiti del referendum abrogativo pag. 4

2. Il referendum come fonte del diritto pag. 5

2.1. La natura del referendum abrogativo pag. 5

2.2. La dilatazione abrogativa del referendum pag. 5

2.3. La chiarezza della richiesta referendaria pag. 6

3. L’iter del referendum abrogativo pag. 7

3.1 Le fasi pag. 7

4. Bibliografia pag. 8 1

1. Inquadramento dell’istituto referendario

1.1. Gli strumenti referendari nella Costituzione

italiana

La Costituzione italiana delinea vari strumenti referendari:

• Referendum consuntivi per le variazioni territoriali di regioni, provincie,

comuni (artt. 132-133 Cost.)

• Referendum di revisione costituzionale (art. 138 Cost.)

• Il diritto di petizione (art. 50 Cost.)

• Referendum abrogativo (art. 75 Cost.)

1.2. Il referendum abrogativo

L’istituto del referendum abrogativo, quale fonte del diritto, non appare

1

esplicitamente dalla lettura dell’art. 75 Cost. in cui sono annoverati i limiti per

la sua ammissibilità. La disciplina completa, con il conseguente ritardo

nell’applicazione di questo strumento di democrazia diretta, si avrà solo dopo gli

anni cinquanta e settanta quando vennero promulgate rispettivamente la Legge

costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 -Norme integrative della Costituzione concernenti

2

la Corte costituzionale - (G.U. n. 62 del 14 marzo 1953) e Legge 25 maggio 1970,

n. 352 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa

del popolo (G.U. n. 147 del 15 giugno 1970).

1 È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,

quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie

e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al

referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha

partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La

legge determina le modalità di attuazione del referendum.

2 Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della

Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso. Le modalità di tale giudizio saranno stabilite

dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del referendum popolare.

2 1.3. I limiti del referendum abrogativo

Il referendum abrogativo, per dettato costituzionale, non incide sulle fonti

dell’ordinamento italiano elencate al comma 2° in cui si legge che non è ammesso

il referendum per:

• leggi tributarie;

• leggi di bilancio;

• leggi di amministra;

• leggi di indulto;

• leggi di autorizzazione o ratifica dei trattati internazionali.

3

Altri confini si ricavano dalla lettura dell’art. 138 cc. 1° e 2° Cost. ed in

4

quell’ottica di garanzia costituzionale la giurisprudenza della Corte ha

individuando diverse ed ulteriori categorie allargando il novero dei limiti

all’ammissibilità del referendum abrogativo

<< […]questa Corte ritiene che esistono in effetti valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture

od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di la della lettera

dell'art. 75 secondo comma Cost. E di qui conseguono, precisamente, non uno ma quattro distinti

complessi di ragioni d'inammissibilità. In primo luogo, cioè, sono inammissibili le richieste così

formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande

eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica

dell'art. 75 Cost.; discostandosi in modo manifesto ed arbitrario dagli scopi in vista dei quali l'istituto

del referendum abrogativo è stato introdotto nella Costituzione, come strumento di genuina

manifestazione della sovranità popolare. In secondo luogo, sono inammissibili le richieste che non

riguardino atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie, ma tendano ad abrogare - del

tutto od in parte - la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le "altre leggi costituzionali"

considerate dall'art. 138 Cost., come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare (e

dunque insuscettibili di essere validamente abrogati da leggi ordinarie successive).

In terzo luogo, vanno del pari preclusi i referendum aventi per oggetto disposizioni legislative

ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o

privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione

stessa (o di altre leggi costituzionali). In quarto luogo, valgono infine le cause d'inammissibilità

3 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive

deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera

nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano

domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a

referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a

maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

4 Sentenza 16/78 del 02/02/1978 3

testualmente descritte nell'art. 75 cpv., che diversamente dalle altre sono state esplicitate dalla

Costituzione, proprio perché esse rispondevano e rispondono a particolari scelte di politica

istituzionale, anziché inerire alla stessa natura dell'istituto in questione. Ma, anche in tal campo, resta

inteso che l'interpretazione letterale deve essere integrata - ove occorra - da un'interpretazione logico-

sistematica, per cui vanno sottratte al referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo

così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75, che la preclusione

debba ritenersi sottintesa.>>

2. Il referendum come fonte del diritto

2.1. La natura del referendum abrogativo

Questa forma di democrazia diretta incide nel nostro sistema ordinamentale in

modo totale o parziale determinando conseguentemente mutamenti normativi

non di poco conto. A tal proposito la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza

5

costituzionale hanno consolidato il principio secondo cui il referendum

abrogativo, nel nostro sistema costituzionale, è quello di atto – fonte, quindi dello

stesso rango della legge ordinaria. La Corte si è espressa,

<<[…] Proseguendo nel duplice orientamento della propria giurisprudenza, delineato nella sentenza 2

febbraio 1978, n. 16, secondo il quale, in sede di giudizio di ammissibilità di referendum abrogativo,

a) "il popolo stesso dev'esser garantito nell'esercizio del suo potere sovrano" e b) devono essere

individuati "i valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture ad ai temi delle richieste

referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di là della lettera dell'art. 75 secondo

comma Cost.", la Corte svolge le considerazioni che seguono. - La natura del referendum abrogativo

nel nostro sistema costituzionale è quella di atto-fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge

ordinaria. >>

2.2. La dilatazione abrogativa del referendum

La formulazione dell’art. 75 Cost., nel permettere di abrogare parzialmente o

totalmente il testo legislativo, ha fatto si che spesso i quesiti referendari

avessero un connotato manipolativo.

Questo c.d. ritaglio si scontrava con i principi del succitato articolo – abrogazione

parziale o totale - determinando la conseguente alterazione, modificazione nonché

variazione: di termini, di locuzioni o di altri elementi caratterizzanti l’articolata

esposizione della legge; una indubbia incertezza sia in capo al quesito sia per

5 Sentenza 29/1987 del 16/01/1987

4 6

l’esito del referendum. A tal riguardo la giurisprudenza costituzionale della Corte

argomentò,

<<[…] La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a

pronunciarsi a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum dell'11-13 dicembre 1996,

che ne ha dichiarato la legittimità, investe parte della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del

servizio sanitario nazionale). Precisamente l'art. 63, comma 2, limitatamente alle parole: "che secondo

le leggi vigenti"; alle parole: "ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati"; alle

parole: "nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati dal disciolto INAM".

3. - La richiesta di abrogazione parziale ora in esame riguarda non già un intero testo normativo, sia

pure nella unità elementare della singola disposizione, ma una parte di quest'ultima. Il contenuto

normativo da abrogare sarebbe, in questo caso, recato da un insieme di locuzioni che non sono di per

sé sole espressive del contenuto normativo, la cui portata viene individuata in relazione al contesto nel

quale le locuzioni stesse sono inserite. Si è, così, in presenza della massima dilatazione della

operatività degli strumenti di abrogazione parziale di una legge, che tuttavia, per rimanere tali, devono

mantenere un coerente e consequenziale effetto sottrattivo di norme dalla legge nella quale le "parti"

(identificate in singole locuzioni) da sopprimere sono inserite. Il contenuto abrogativo è coessenziale

all'istituto del referendum quale è configurato dall'art. 75 della Costituzione, che "non implica affatto

l'ammissibilità di richieste comunque strutturate, comprese quelle eccedenti i limiti esterni ed estremi

delle previsioni costituzionali, che conservino soltanto il nome e non la sostanza del referendum

abrogativo" (sentenza n. 16 del 1978). Quando, poi, l'abrogazione parziale venga perseguita mediante

la soppressione dal testo normativo di singole parole, si accentua l'esigenza di garantire al popolo,

nell'esercizio del suo potere sovrano, la possibilità di una scelt

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Publisher
A.A. 2012-2013
7 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher di.ris di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Troilo Silvio.