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L'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DEI COMPORTAMENTI ANTIECONOMICI

Relatore: Prof. Paolo Piantavigna

Tesi di Laurea di Silvia Breschi

Matr. n. 466818

Anno Accademico 2020-2021

INDICE

INTRODUZIONE p. 4

  1. "COSTO" IN DIRITTO TRIBUTARIO
    1. PREAMBOLO p. 6
    2. IL "COSTO" NELLA COSTITUZIONE p. 9
  2. L'"INERENZA"
    1. EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI "INERENZA" p. 14
    2. L'"INERENZA" OGGI p. 18
    3. UN NUOVO ORIENTAMENTO CIRCA IL PROFILO DELL'ANTIECONOMICITÀ DEL "COSTO" p. 25
  3. ONERE PROBATORIO DEL COMPORTAMENTO ANTIECONOMICO
    1. PREMESSA p. 30
    2. GLI ORIENTAMENTI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA p. 33
    3. ONUS PROBANDI NELLA SENTENZA 16366/2020 p. 36
  4. CONCLUSIONI p. 37

BIBLIOGRAFIA p. 39

SITOGRAFIA p. 41

RINGRAZIAMENTI p. 42

INTRODUZIONE

In questo elaborato si affronta una delle problematiche più ricorrenti in materia tributaria, ovvero la deducibilità dei costi dal reddito di impresa; tale questione si

Correla al “fumoso” concetto di “inerenza” dei costi, il quale rappresenta un requisito imprescindibile per poter dedurre un qualsivoglia “costo” dal reddito di impresa. La possibilità di dedurre costi dal reddito d’impresa, al fine di abbattere il prelievo fiscale, è spesso abusata dai contribuenti, che classificano artatamente come “inerenti” costi ancorché privi dei requisiti essenziali richiesti dall’ordinamento.

Il primo capitolo di questa tesi si propone di individuare cosa si debba intendere per “costo” in materia tributaria e quali siano i principi costituzionali da soddisfare per poter far rientrare nel piano giuridico una voce di “costo” emersa sul piano economico. L’analisi del concetto di “costo” risulta essere preliminare a quella dell’”inerenza”: solo se accolto sul piano giuridico un “costo” può, rispettando i requisiti per

essere classificato come tale, essere classificato come "inerente" e quindi essere portato in deduzione del reddito di impresa. Nel secondo capitolo si affronta il tema centrale dell'elaboratore rappresentato dall'"inerenza"; si parte da una sommaria analisi dell'evoluzione storica fino ad arrivare a spiegare cosa si debba intendere oggi per "inerenza" ed i relativi problemi ad essa collegati, sia da un punto di vista dei comportamenti antieconomici tenuti dai soggetti passivi di imposta, sia da un punto di vista delle posizioni, spesso contrastanti, assunte dalla Cassazione nelle proprie sentenze in merito al tema dell'"inerenza". Nel terzo ed ultimo capitolo si introduce il problema relativo all'onere della prova; questa tematica risulta particolarmente importante poiché, soprattutto in ambito tributario, molto spesso si tende a privilegiare l'Amministrazione finanziaria a discapito del contribuente finendo.

così per causare distorsioni in materia di onusprobandi. 51. “COSTO” IN DIRITTO TRIBUTARIO

1.1 PREAMBOLO

Una delle diatribe più ricorrenti tra “fisco” e “società” è quella riguardante la deducibilità dei costi dal reddito di impresa; al fine di poter dedurre un “costo” dalla base imponibile è necessario infatti che tale valore sia qualificato dall’Amministrazione finanziaria come inerente all’attività di impresa.

Sorge dunque spontanea la domanda: cosa si intende con il termine “inerenza” in diritto tributario?

Prima di definire ed argomentare il concetto di “inerenza” è bene inquadrare il concetto di “costo” ed accennarne le radici costituzionali.

La nozione di “costo” non è delineata dalla legge ordinaria; questa si limita ad individuare criteri interpretativi (“inerenza”) o metodi di determinazione del reddito (“derivazione”),

che come tali non risultanoidonei a definire il "costo", ma piuttosto si rivelano utili ex post,ovverosia solamente in fase di ricostruzione del reddito di impresa e dideterminazione della base imponibile.La nozione di "costo" va pertanto ricercata non nella legge ordinaria,bensì nei principi costituzionali, i quali "consentono di elevare legalità,solidarietà e attività economica ad elementi costitutivi del concetto di1"costo"".Prima di passare in rassegna i punti della Carta che consentono didefinire la nozione di "costo", è importante chiarire il rapporto chesussiste tra "costo" e "inerenza" e tra "costo" e "derivazione".Per analizzare il rapporto "costo" – "inerenza" appare utile dare unaprima, seppur sommaria, definizione di "inerenza".In merito a tale principio, ve' da dire che esso non

Rappresenta un elemento costitutivo del concetto di "costo". Tale principio è disciplinato dall'articolo 109, comma 5, del Tuir (D.P.R. n. 917/1986) il quale recita: "Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esenti. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi computabili e l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi."

1 Alessandro Giovannini, "Costo" e "inerenza" in diritto tributario, in Rass. Tributaria, 2017, 4, 929 (commento alla normativa) p. 1. 6

proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Ferme restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento”. Tale principio pertanto non rappresenta un elemento costitutivo del concetto di “costo”, ma esso “è regola interpretativa, applicabile ad un elemento economico già previamente qualificato come “costo” per il diritto”. Il secondo rapporto da precisare è quello che sussiste tra “costo” e “derivazione”. Il principio di derivazione è disciplinato dall'art. art. 83, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.

917, il quale al primo comma "dispone che il reddito di impresa deve determinarsi apportando all'utile o alla perdita del conto economico del bilancio di esercizio le variazioni che derivano dall'applicazione ai componenti di reddito dei criteri fiscali, dettati dal d.P.R. n. 917/1986, tesi a limitare e/o condizionare, in ambito tributario, il rilievo fiscale di specifiche voci del conto economico".

Alessandro Giovannini, "Costo" e "inerenza" in diritto tributario, in Rass. Tributaria, 2017, 4, 929 (commento alla normativa) p. 1.

https://iltributario.it/articoli/focus/il-principio-di-derivazione-fiscale-considerazioni-margine-dellaccertamento

Come spiegato per il rapporto "costo" - "inerenza", neppure il d.P.R. n. 917/1986, insieme con i principi contabili IAS/IFRS, possono accordare ad un elemento il titolo di "costo".

Occorre infine operare un'ulteriore precisazione allo scopo di fissare

Il concetto di "costo" in diritto tributario. Un elemento che risulta qualificabile come "costo" sul piano economico, non necessariamente lo sarà anche sul piano giuridico. Tale discrepanza si verifica non perché l'elemento in questione risulti privo del requisito di "inerenza", ma piuttosto perché non risulta definibile come tale dai principi costituzionali. Nel momento in cui sul piano pregiuridico emerge un elemento qualificabile come "costo", risulta indispensabile confrontare tale voce "col ventaglio dei principi che innervano l'ordinamento stesso, e solo quelli che si conformano a questi possono entrare nel procedimento di astrazione della realtà legale e formare oggetto di qualificazione".

Per quale motivo, però, piano giuridico e pregiuridico non concordano? La motivazione è alquanto semplice: tutto ciò che viene fatto rientrare nell'ambito legale deve uniformarsi

a tutti quei principi e valori che sono stati posti alla base del nostro ordinamento e che sono sanciti nella Costituzione.4 Alessandro Giovannini, "Costo" e "inerenza" in diritto tributario, in Rass. Tributaria, 2017, 4, 929 (commento alla normativa) p. 1. 81.2 IL "COSTO" NELLA COSTITUZIONE Nel precedente paragrafo è emersa l'importanza dei principi costituzionali al fine di comprendere cos'è il "costo" per il diritto tributario: si è evinto infatti come, per far ricadere nell'ambito giuridico una voce di "costo" emersa sul piano economico, risulti indispensabile che questa voce sia definibile come tale dai principi giuridici; inoltre è emersa la lacuna insita nella legge ordinaria, la quale non definisce il "costo", rendendo così necessario rifarsi ai principi costituzionali per darne una spiegazione. In diritto tributario parlare di "costo" significariferirsi ad unacomponente negativa che come tale concorre, insieme con lecomponenti positive, a determinare l'obbligazione di imposta. Attribuire o meno connotazione giuridica ad un "costo" si riflettesull'ammontare della base imponibile e di conseguenza sull'ammontaredel debito fiscale; inoltre, tale attribuzione giuridica, si riversa anchesulla collettività: riconoscere spessore giuridico ad un "costo",determinando la riduzione della base imponibile, riversa sullacollettività l'onere dell'abbattimento del gettito fiscale, mentreviceversa privare un elemento di tale connotazione giuridica, nonabbattendo la base imponibile, allevia la collettività da tale gravame. Quanto appena detto, se non corrobora
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Publisher
A.A. 2021-2022
42 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silviabreschi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Piantavigna Paolo.