Tendenze evolutive nel diritto amministrativo
La specialità del diritto amministrativo: una nozione in evoluzione
Autori e contesto
Università degli Studi di Firenze
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Elaborato per l'acquisizione del credito formativo in diritto amministrativo
Docenti:
Chiar.mo Prof. Alfredo Corpaci
Chiar.ma Prof.ssa Anjeza Doko Bucci
Chiar.mo Prof. Simone Torricelli
Candidata:
Elisabetta
Matricola: 5686794
Anno Accademico 2013/2014
Introduzione al concetto di specialità
È affermazione tradizionalmente nota e condivisa quella consistente nel rintracciare uno dei caratteri originari e peculiari del diritto amministrativo nella sua specialità rispetto al diritto comune, inteso come diritto che disciplina le relazioni tra privati. Specialità dovuta principalmente al fatto che il diritto amministrativo nasce col precipuo scopo di fornire regole tese alla disciplina delle situazioni in cui venga a trovarsi coinvolta una Pubblica Amministrazione, ossia un soggetto che, per definizione, è preposto al perseguimento di quegli interessi pubblici che sono stati previamente individuati come meritevoli di tutela da parte degli organi espressione del potere politico.
La concezione del diritto amministrativo come diritto speciale ha, per molto tempo, implicato una sua ricostruzione come diritto peculiare ed esclusivo dell’amministrazione: la specialità si è, cioè, tradizionalmente estrinsecata nella teorizzazione di una corrispondenza biunivoca tra applicazione di tale diritto e attività delle Pubbliche Amministrazioni. In altri termini, si riteneva che l’essere le Amministrazioni, a differenza dei soggetti privati, incaricate del perseguimento di interessi pubblici, rendesse necessaria l’applicazione a esse di moduli organizzativi e regole d’azione peculiari e diverse rispetto quelle offerte dal diritto comune.
Non solo; il carattere peculiare del diritto amministrativo, quale diritto precipuamente volto a disciplinare le attività di cura degli interessi pubblici, lo rendeva per definizione inapplicabile ad attività che fossero poste in essere dai privati cittadini.
Riconsiderazione della specialità
Nell’epoca attuale la nozione di specialità del diritto amministrativo così intesa non sembra attagliarsi più al reale atteggiarsi delle relazioni che vedono coinvolte le Pubbliche Amministrazioni e, più in generale, alle modalità di perseguimento degli interessi pubblici ad oggi presenti nel nostro ordinamento.
Un primo segnale della necessità di ripensare la specialità del diritto amministrativo, intesa nel senso tradizionale cui si accennava pocanzi, è costituito dal riconoscimento generale dell’autonomia negoziale della P.A. effettuato dall’art.1, comma 1-bis della Legge n.241/1990, come modificato dalla Legge n.15/2005. Invero, siffatta previsione normativa non è altro che la consacrazione, a livello legislativo, del punto d’arrivo di un profondo ripensamento già da tempo avviatosi a livello dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla concezione tradizionale dell’agere amministrativo.
Il riferimento è, in particolare, alla constatazione dell’erroneità della tesi in base alla quale le regole e gli strumenti del diritto privato sarebbero intrinsecamente inidonei al conseguimento di finalità pubblicistiche e, pertanto, al progressivo riconoscimento della possibilità che la P.A. possa perseguire l’interesse pubblico anche per mezzo dello strumento negoziale privatistico.
Più precisamente, la disposizione cui si è fatto riferimento assume rilievo non tanto in quanto riconosce la possibilità dell’esistenza di un’attività della P.A. governata dalle regole del diritto privato ma, piuttosto, poiché segna il superamento di quell’orientamento tradizionale che concepiva l’attività paritetica della P.A. come un’ipotesi derogatoria, eccezionale rispetto al principio generale dell’utilizzo del potere autoritativo quale strumento di realizzazione dell’interesse pubblico e, pertanto, praticabile solo in casi specifici e tassativamente previsti dalla legge.
Siffatta impostazione era fondata, in particolare, sull’idea della “traslazione” ai contratti dei principi di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi; la progressiva acquisizione della consapevolezza di raggiungere una maggiore efficienza della P.A. attraverso l’utilizzo di strumenti più flessibili di quelli pubblicistici ordinari, unitamente alla constatazione della mancanza di una giustificazione dell’estensione ai contratti del principio di tipicità proprio dei provvedimenti amministrativi.
-
Tendenze superomistiche, Letteratura italiana
-
Ultime tendenze dell'arte
-
Riassunto esame Diritto dei paesi asiatici, prof. Timoteo, libro consigliato Nuove tendenze del business in Cina, C…
-
Riassunto esame Sistemi giuridici comparati - MZ - Prof. A. Fusaro, libri consigliati Gambaro, Sacco, e Tendenze de…