ESTORSIONE E TRUFFA
L'estorsione è disciplinata dall'Art. 629 e la truffa è disciplinata dall'Art. 640 e sono entrambi
delitti contro il patrimonio.
Nella classificazione delle due fattispecie il legislatore ha valorizzato le diverse modalità della
condotta:
• nell'estorsione la commissione del fatto mediante violenza o minaccia;
• nella truffa la commissione del fatto mediante artifici o raggiri.
Sia la truffa e sia l'estorsione sono delitti per la cui integrazione è necessario un atto di disposizione
patrimoniale della vittima e dunque una cooperazione artificiosa.
La TRUFFA è un reato ad evento naturalistico e a forma vincolata, vincolata significa che viene
descritta dal legislatore in modo dettagliato attraverso note interne, infatti il disposto dell'Art. 640
dice: "E' punita con la reclusione da 6 a 3 anni e con la multa da 51 a 1032 £ ed è procedibile a
querela della persona offesa.
– Soggetto attivo della truffa può essere chiunque, il fatto può essere connesso anche da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
– Soggetto passivo della truffa è colui che subisce il danno patrimoniale. Può essere sia una
persona fisica che una persona giuridica, è possibile inoltre che il soggetto passivo della
truffa intenda realizzare a sua volta un fatto illecito come per esempio Tizio cittadino
extracomunitario irregolare, che per ottenere validi documenti di soggiorno paga ingenti
somme di denaro a soggetti che falsamente si sono spacciati per funzionari pubblici.
L'inganno non può ricadere su una persona incerta ma su una o più persone determinate.
La condotta della truffa richiede, al fine dell'integrazione della fattispecie, la realizzazione di artifici
o raggiri.
Gli artifici consistono:
- in una alterazione della realtà esterna finalizzata a simulare ciò che non esiste, per esempio Tizio
simula una malattia presentando falsi certificati medici per assentarsi al lavoro;
- nel dissimulare ciò che esiste, per esempio Tizio che dissimulando il proprio stato di coniugio
convinca Caia ad instaurare una relazione sentimentale e successivamente a consegnargli ingenti
somme di denaro.
I raggiri: incidono direttamente sulla psiche nel soggetto passivo mediante una falsa apparenza
logica o sentimentale, per esempio Tizio che induce in errore Caia sfruttando il sentimento della
donna nei suoi confronti.
Il legislatore avrebbe potuto omettere il riferimento agli artifici e ai raggiri subordinando la
punibilità della truffa al ricorrere dell'induzione in errore, la loro espressa previsione sarebbe però
indicativa della necessità di circoscrivere la condotta penalmente rilevante.
L'errore consiste nella divergenza fra la realtà oggettiva e la sua rappresentazione soggettiva e si si
distingue dall'ignoranza che si fonda sull'assenza di rappresentazione della realtà medesima.
Ne discende quindi che ogni forma di errore presuppone un ignoranza, per esempio Tizio suppone
erroneamente di sparare ad una lepre e allo stesso tempo ignora che dietro al cespuglio in realtà c'è
cacciatore. (ignoranza-errore)
Oppure potrebbe esserci un'ignoranza senza errore come per esempio Tizio rimane seduto al bar
perché ignora che la sua casa sta andando a fuoco, quindi egli non suppone erroneamente ciò che
non accade ma semplicemente lo ignora (ignoranza-pura).
Di solito si ritiene che lo stato di dubbio sia incompatibile con l'errore però in riferimento alla truffa
una parte della dottrina e della giurisprudenza distingue fra dubbio concreto e indeterminato
equiparando quest'ultimo allo stato di errore penalmente rilevante ex 640 c.p.
Per quanto riguarda il nesso di causalità fra la condotta e l'errore è necessario che l'errore sorga ex-
novo in conseguenza alla condotta.
Alcune volte però non è agevole individuare lo stato di errore del soggetto passivo e il nesso causale
tra quest'ultimo e la condotta omissiva del reo, con la conseguenza di ampliare l'ambito applicativo
della fattispecie anche ad ipotesi che sembrerebbero riconducibili ad un mero sfruttamento di un
ignoranza pura, come per esempio Tizio che continua a percepire la pensione della madre defunta
poiché contitolare del conto su cui viene accreditato l'assegno pensionistico.
La dottrina e la giurisprudenza maggioritaria subordinano la punibilità della truffa all'integrazione
di un requisito implicito della fattispecie che è necessario per collegare lo stato di errore al danno
patrimoniale e al conseguente profitto ingiusto. Si tratta dell'atto di disposizione patrimoniale, è
necessario che quest'ultimo sia volontario e può avere ad oggetto qualsiasi elemento del patrimonio:
beni mobili, immobili o diritti di altra natura.
ESTORSIONE: è un reato ad evento naturalistico e a forma vincolata. E' punita con la reclusione
da cinque a dieci anni e con la multa da 1 a 4000 euro. La pena è della reclusione da 7 a 20 anni e
della multa da 5000 a 15.000 euro.
– Soggetto attivo: può essere chiunque, può essere commesso anche da un pubblico ufficiale o
da un incaricato di pubblico servizio;
– Soggetto passivo: colui che subisce il danno patrimoniale. Potrebbe però verificarsi una
scissione fra il soggetto coartato e il soggetto passivo del danno.
Anche in questo caso si può distinguere la condotta del soggetto agente (violenza o minaccia) dagli
eventi naturalistici che ad essa devono conseguire: la costrizione, l'atto di disposizione patrimoniale,
il danno altrui e il profitto ingiusto per se o per altri.
Alla violenza e alla minaccia deve conseguire una costrizione che costituisce il primo evento
naturalistico dell'estorsione.
Nell'estorsione la violenza e la minaccia operano come i mezzi per incidere sulla volontà
altrui. La fattispecie può essere integrata attraverso una violenza propria o impropria, personale o
reale, come ad esempio Tizio che a seguito del diniego da parte di Caio di consegnare una somma di
denaro incendia il materiale edile depositato in un cantiere dello stesso.
Secondo una parte della dottrina la violenza e la minaccia devono porre la vittima in uno stato di
coazione relativa e non assoluta, infatti è sufficiente che il soggetto passivo della coazione si trovi
dinanzi alla alternativa fra soggiacere al male minacciato o l'eseguire l'atto di disposizione
patrimoniale. Se il soggetto passivo dell'estorsione si trova in uno stato di coazione relativa ne
consegue, ai fini dell'integrazione del 629, che è sempre necessario che si realizzi una minaccia.
Per quanto riguarda i requisiti di tipicità della minaccia quest'ultima consiste nella prospettazione
di un male futuro la cui verificazione è dipendente dalla volontà del reo, sia che egli operi
personalmente sia per il tramite di un terzo.
L'estorsione si fonda sulla cooperazione artificiosa della vittima è infatti necessario che il soggetto
passivo della coazione realizzi un atto di disposizione patrimoniale volontario benché coartato.
La locuzione "fare od omettere qualche cosa" sta ad indicare il comportamento del soggetto
passivo che deve tradursi in una disposizione patrimoniale. L'atto di disposizione patrimoniale della
vittima può avere ad oggetto qualsiasi componente del patrimonio.
Sia nell'estorsione che nella truffa è necessario che si verifichi un danno ingiusto altrui.
Il danno altrui e il profitto ingiusto sono gli eventi naturalistici che individuano la consumazione dei
due delitti.
In entrambi i due reati il soggetto passivo del reato conclude un contratto che altrimenti non avrebbe
stipulato anche a prescindere dall'accertamento di un effettivo pregiudizio patrimoniale subito dalla
vittima.
Il profitto ingiusto ricorre laddove il profitto conseguito dall'agente non è tutelato in alcun ramo
dell'ordinamento giuridico ne direttamente (Ex. truffatore o l'estorsore è titolare di un diritto di
credito nei confronti del soggetto passivo) ne indirettamente (Ex. truffatore o estorsore ottiene dal
soggetto passivo il pagamento di un obbligazione per cui la legge non ammette azione - credito di
gioco).
Il bene giuridico tutelato è plurioffensivo ovvero le fattispecie sono lesive di un interesse giuridico a
struttura complessa (poste a tutela sia del patrimonio sia della libertà di autodeterminazione).
FURTO, previsto e punito dall'Art. 624 c.p.. E' punito esclusivamente a titolo di dolo (specifico)
perchè non esiste il furto colposo.
"Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per se o altri è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 154 a 516
euro".
E' delitto, reato contro il patrimonio, di mera condotta a forma vincolata, perchè non c'è un evento
naturalistico ma si perfeziona con la semplice esecuzione dell'azione illecite ed è vincolata perchè il
legislatore descrive la condotta per note interne (mediante sottrazione, cioè interrompendo il
possesso del precedente detentore).
– Soggetto attivo del furto può essere "chiunque" infatti è definito un reato comune.
– S oggetto passivo è il detentore, la persona offesa dal reato è solamente colui che è stato
spossessato. Perchè si determini la sottrazione è infatti richiesta l'uscita del bene dalla
signoria di fatto del precedente possessore, e quindi lo spossessamento vero e proprio.
Oggetto materiale del reato è la "cosa mobile altrui" dove per cosa mobile si intende ogni entità
dotata di fisicità materiale e caratterizzata da un esistenza autonoma e definitezza spaziale.
Un qualcosa che esce dal patrimonio del soggetto offeso.
Non costituiscono elemento di patrimonio le cose che non hanno un valore di scambio come un
chicco d'uva, un chiodo o uno spillo, dunque non possono costituire oggetto di furto.
Possono essere oggetto di furto anche gli oggetti privi di un valore pecuniario ma che hanno un
valore affettivo o sentimentale per chi li possiede come per esempio i ricordi di famiglia.
Si considerano, poi, cose mobili le energie naturali che hanno un valore economico. Possono
costituire oggetto di furto anche le energie elettriche, termiche ed anche il gas.
Possono costituire oggetto materiale del reato anche i c.d. beni immateriali (un idea, un progetto di
un ingegnere).
Non possono essere oggetto materiale del furto le cosse immobili.
Per quanto riguarda "l'altruità" bisogna richiamare le norme di diritto privato che regolano e
disciplinano i rapporti di proprietà. In quest'ottica si esclude l'altruità rispetto alle res nullius in
quanto non appartengono ad alcuno, alle res communis omnium perchè appartenenti all'intera
collettività, alle res derelicte e cioè le cose abbandonate dall'originario proprietario.
La condotta materiale del delitto di furto ruota attorno ai concetti di sottrazione e di
impossessamento della cosa mobile altrui.
La sottrazione consiste nell'eliminazione e nella privazione del legame che lega la res all'attuale
detentore.
L'impossessamento determina l'acquisizione della definitiva disponibilità della cosa rubata da parte
dell'agente il quale è in grado di esercitare su di essa un potere di signoria autonomo e indipendente,
svincolato dalla sfera di vigilanza del precedente possessore.
La sottrazione e l'impossessamento possono avvenire contestualmente ma molte volte anche in due
momenti diversi.
Per esempio Tizio si trova insieme a Caia sul treno, Tizio si appropria della borsa di Caia mentre
dorme e la lancia dal finestrino. A questo punto si è verificata la SOTTRAZIONE perchè Caia non
ha più il controllo sul bene (cosa mobile propria) ma in realtà anche Tizio che è il ladro non ne ha
acquisto il POSSESSO perchè ha lanciato la borsa. Si è verificata, quindi, solo la sottrazione.
Se Tizio scende dal treno e recupera la borsa si sarà realizzato anche l'impossessamento, altrimenti
si avrà un semplice furto tentato, fondamentale affinchè si realizzi il diritto di furto è
L'IMPOSSESSAMENTO.
[Per esempio il ladro che da un camion getta sulla strada alcuni sacchi di grano affinchè in seguito
vengano raccolti da un altro complice.]
Secondo un orientamento sottrazione e impossessamento risultano equivalenti rappresentando
quindi due facce della stessa medaglia; si è infatti detto che andrebbero a costituire la definizione
dello
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