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LEZ. III - TEMI DI DIRITTO
EUROPEO DELL’AMBIENTE
Le fonti del diritto europeo dell'ambiente sono principalmente gli articoli 11, 191 e 193
del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).
L’ARTICOLO 11: stabilisce l'integrazione delle esigenze legate alla tutela dell'ambiente
nelle politiche e azioni dell'Unione, promuovendo lo sviluppo sostenibile (nella quale ha
la sua massima espressione nella dimensione economica, sociale e ambientale).
L’ARTICOLO 191 definisce gli obiettivi della politica ambientale dell'Unione che
includono:
la salvaguardia, la tutela e il miglioramento dell'ambiente
la protezione della salute umana
l'uso accorto e razionale delle risorse naturali
la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi
dell’ambiente a livello regionale o mondiale e a combattere i cambiamenti climatici.
Questa politica si basa sui principi della precauzione, dell'azione preventiva e del
principio "chi inquina paga".
L’ARTICOLO 193: permette agli Stati membri di adottare misure ancora più restrittive
rispetto a quelle dell'Unione in materia di protezione ambientale, mantenendo la
compatibilità con i trattati. È quindi un'espressione del principio di sussidiarietà.
L'Unione Europea, inoltre, formula e attua politiche strategiche in materia di ambiente,
prendendo un ruolo guida nei negoziati internazionali sul clima. Si impegna ad attuare
l'accordo di Parigi e ad introdurre sistemi di scambio di quote di emissione nell'UE.
Nelle Direttive e nei Regolamenti, l'Unione stabilisce presidi di tutela ambientale, come
la direttiva 2004/3/CE che recepisce la Convenzione di Aarhus e il Regolamento n.
1367/2006 che impone il rispetto di tale Convenzione agli Stati membri. Questi
strumenti giuridici proteggono il diritto della comunità di accedere alle informazioni
ambientali, partecipare al processo decisionale e ottenere giustizia in materia
ambientale.
LEZ. III - TEMI DI DIRITTO EUROPEO DELL’AMBIENTE 1
Il diritto europeo dell’ambiente garantisce l’accesso del pubblico alle informazioni
ambientali detenute dalle istituzioni e organi dell’Unione. Queste informazioni devono
essere rese disponibili e aggiornate, organizzate in banche dati facilmente accessibili.
Le richieste di informazioni ambientali devono essere risposte entro quindici giorni
lavorativi.
Il pubblico ha il diritto di partecipare ai processi decisionali in materia ambientale. Le
istituzioni dell’Unione devono offrire opportunità concrete di partecipazione riguardo a
piani o programmi ambientali. Devono identificare il pubblico interessato e fornire
informazioni pertinenti e modalità di partecipazione.
Per quanto riguarda l’accesso alla giustizia ambientale, i membri del pubblico possono
presentare una richiesta di riesame interno a un atto amministrativo che viola il diritto
ambientale. Alcune organizzazioni non governative possono anche richiedere il riesame
interno, a condizione che rispettino specifici requisiti di rappresentanza e scopo.
Il regolamento relativo all’accesso all’informazione ambientale è in vigore dal 2007, con
alcune modifiche entrate in vigore nel 2021. Altre norme che estendono l’accesso al
riesame interno per altri membri del pubblico, oltre alle ONG ambientali, entreranno in
vigore nel 2023.
Recentemente, il Regolamento 1367/2006/CE è stato modificato, ampliando l’ambito
oggettivo con il regolamento 2021/1767/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
6 ottobre 2022. Questo ha consentito una maggiore protezione dell’ambiente,
prevedendo il riesame degli atti amministrativi violativi, indipendentemente dal contesto
in cui sono stati adottati.
Risorse idriche: Il Regolamento UE 2020/741 stabilisce prescrizioni minime per il
riutilizzo dell’acqua, promuovendo il riutilizzo delle acque reflue trattate e limitando
l’estrazione da corpi idrici, con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle acque per
irrigazione agricola, proteggere la salute umana e animale, promuovere l’economia
circolare e affrontare la scarsità idrica.
Acque di balneazione: La direttiva 2006/7/CE gestisce la qualità delle acque di
balneazione per proteggere l’ambiente e la salute umana. La direttiva stabilisce norme
microbiologiche e una classificazione delle acque di balneazione, obbligando a
raggiungere una qualità sufficiente entro la fine del 2015 e aumentare il numero di
acque con qualità buona o eccellente. In caso di qualità insufficiente, devono essere
LEZ. III - TEMI DI DIRITTO EUROPEO DELL’AMBIENTE 2
adottate misure di gestione e eliminazione dell’inquinamento.
Divieto sulla plastica monouso: La direttiva 2019/904/UE mira a ridurre l’impatto
ambientale di alcuni prodotti di plastica monouso e promuovere un’economia circolare.
La direttiva impone un divieto sull’uso di prodotti come posate, piatti, cannucce e
contenitori per alimenti in poliestere, quando esistono alternative. Gli Stati membri
devono adottare misure per ridurre il consumo di tali prodotti e favorire il riciclaggio delle
bottiglie di plastica. Gli obiettivi prevedono una raccolta differenziata del 90% per il
riciclaggio di bottiglie di plastica entro il 2029.
Ambiente costiero e marino - Sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli
idrocarburi: La Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore
degli idrocarburi è stata recepita in Italia con il D.lgs. n. 145 del 2018. Questa direttiva è
stata introdotta a seguito del grave incidente nel Golfo del Messico nel 2010, noto come
disastro del Pozzo Macondo, che ha causato un grave sversamento di petrolio nelle
acque del golfo a seguito di un incidente riguardante il pozzo.
La direttiva richiede agli operatori delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
di adottare tutte le misure necessarie per prevenire gravi incidenti, contribuendo a
garantire la protezione dell’ambiente marino e il raggiungimento o il mantenimento di
uno stato ecologico favorevole.
La direttiva si applica a tutti gli impianti esistenti e futuri e le licenze per queste
operazioni vengono rilasciate e regolamentate da un’autorità competente. Gli operatori
e gli Stati sono responsabili della preparazione dei piani di risposta alle emergenze.
Inoltre, la comunità deve essere informata prima di iniziare la trivellazione.
Per quanto riguarda il danno ambientale, gli Stati membri devono assicurarsi che il
licenziatario sia finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del
danno ambientale causato dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
La Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio definisce il danno
ambientale come un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un
deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi
direttamente o indirettamente. Essa comprende danni alle specie e agli habitat naturali,
danni alle acque e danni al suolo, come la contaminazione del terreno che crea un
rischio di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell’introduzione di sostanze,
preparati, organismi o microrganismi nel suolo.
LEZ. III - TEMI DI DIRITTO EUROPEO DELL’AMBIENTE 3
Lotta ai cambiamenti climatici:
Il Regolamento 2021/1119/UE stabilisce un quadro per conseguire la neutralità climatica
entro il 2050 nell’Unione Europea, garantendo un equilibrio tra le emissioni di gas serra
e la loro rimozione. Questo regolamento prevede anche l’obiettivo di raggiungere
emissioni negative nell’Unione in futuro, e stabilisce un obiettivo vincolante di riduzione
netta delle emissioni del 55% entro il 2030 rispetto al 1990, oltre a fissare traguardi in
materia di clima per il 2040. Introduce anche norme per garantire progressi continui
verso gli obiettivi di adattamento previsti nell’Accordo di Parigi.
La strategia dell’Unione dell’energia si basa su cinque dimensioni: decarbonizzazione,
efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell’energia e ricerca,
innovazione e competitività.
Il programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2021-2027):
Il Regolamento 2021/783/UE istituisce il programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il
clima, che sostiene l’attuazione della legislazione e delle politiche dell’Unione Europea
in materia di ambiente, clima, natura, biodiversità e azione per il clima. Il programma
LIFE mira a sviluppare e promuovere tecniche, metodi ed approcci innovativi per
raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici dell’Unione, contribuendo anche alla base
delle conoscenze e all’applicazione delle migliori pratiche, in particolare riguardo alla
natura e alla biodiversità. Inoltre, sostiene lo sviluppo, l’attuazione, la sorveglianza e il
controllo dell’applicazione delle politiche ambientali dell’Unione, migliorando la
governance a tutti i livelli e rafforzando la capacità degli attori pubblici e privati e la
partecipazione della società civile. Infine, il programma LIFE agisce come catalizzatore
per l’introduzione su vasta scala di soluzioni tecniche e strategiche efficaci
nell’attuazione delle politiche ambientali, mobilitando investimenti e migliorando
l’accesso ai finanziamenti.
Rifiuti: La Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti è stata recepita in Italia tramite il
Decreto Legislativo n. 205 del 2010. Gli obiettivi principali della direttiva sono stabilire
un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti nell’Unione Europea, proteggere
l’ambiente e la salute umana e promuovere l’uso di tecniche di gestione, riutilizzo e
riciclaggio per ridurre le pressioni sulle risorse e migliorarne l’uso.
Tra i contenuti essenziali della direttiva si trovano:
LEZ. III - TEMI DI DIRITTO EUROPEO DELL’AMBIENTE 4
Gerarchia dei rifiuti: prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo.
Principio “chi inquina paga”: i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal
produttore iniziale.
Gestione dei rifiuti: deve essere svolta senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il
suolo, la flora, la fauna, senza causare rumori o odori o danneggiare il paesaggio o
siti di interesse.
Trattamento dei rifiuti: devono essere trattati in proprio o consegnati a un operatore
riconosciuto, in entrambi i casi è necessario un permesso e sono soggetti a
ispezioni periodiche.
Pianificazione: piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione.
Disciplina speciale per rifiuti pericolosi, oli usati e rifiuti organici.
Obiettivi di riciclaggio e recupero per i rifiuti domestici (50%) e da costruzione e
demolizione (70%).
In sintesi, il diritto dell’ambiente comprende una vasta gamma di tematiche, tra cui<