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LEZ. III - TEMI DI DIRITTO

EUROPEO DELL’AMBIENTE

Le fonti del diritto europeo dell'ambiente sono principalmente gli articoli 11, 191 e 193

del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).

L’ARTICOLO 11: stabilisce l'integrazione delle esigenze legate alla tutela dell'ambiente

nelle politiche e azioni dell'Unione, promuovendo lo sviluppo sostenibile (nella quale ha

la sua massima espressione nella dimensione economica, sociale e ambientale).

L’ARTICOLO 191 definisce gli obiettivi della politica ambientale dell'Unione che

includono:

la salvaguardia, la tutela e il miglioramento dell'ambiente

la protezione della salute umana

l'uso accorto e razionale delle risorse naturali

la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi

dell’ambiente a livello regionale o mondiale e a combattere i cambiamenti climatici.

Questa politica si basa sui principi della precauzione, dell'azione preventiva e del

principio "chi inquina paga".

L’ARTICOLO 193: permette agli Stati membri di adottare misure ancora più restrittive

rispetto a quelle dell'Unione in materia di protezione ambientale, mantenendo la

compatibilità con i trattati. È quindi un'espressione del principio di sussidiarietà.

L'Unione Europea, inoltre, formula e attua politiche strategiche in materia di ambiente,

prendendo un ruolo guida nei negoziati internazionali sul clima. Si impegna ad attuare

l'accordo di Parigi e ad introdurre sistemi di scambio di quote di emissione nell'UE.

Nelle Direttive e nei Regolamenti, l'Unione stabilisce presidi di tutela ambientale, come

la direttiva 2004/3/CE che recepisce la Convenzione di Aarhus e il Regolamento n.

1367/2006 che impone il rispetto di tale Convenzione agli Stati membri. Questi

strumenti giuridici proteggono il diritto della comunità di accedere alle informazioni

ambientali, partecipare al processo decisionale e ottenere giustizia in materia

ambientale.

LEZ. III - TEMI DI DIRITTO EUROPEO DELL’AMBIENTE 1

Il diritto europeo dell’ambiente garantisce l’accesso del pubblico alle informazioni

ambientali detenute dalle istituzioni e organi dell’Unione. Queste informazioni devono

essere rese disponibili e aggiornate, organizzate in banche dati facilmente accessibili.

Le richieste di informazioni ambientali devono essere risposte entro quindici giorni

lavorativi.

Il pubblico ha il diritto di partecipare ai processi decisionali in materia ambientale. Le

istituzioni dell’Unione devono offrire opportunità concrete di partecipazione riguardo a

piani o programmi ambientali. Devono identificare il pubblico interessato e fornire

informazioni pertinenti e modalità di partecipazione.

Per quanto riguarda l’accesso alla giustizia ambientale, i membri del pubblico possono

presentare una richiesta di riesame interno a un atto amministrativo che viola il diritto

ambientale. Alcune organizzazioni non governative possono anche richiedere il riesame

interno, a condizione che rispettino specifici requisiti di rappresentanza e scopo.

Il regolamento relativo all’accesso all’informazione ambientale è in vigore dal 2007, con

alcune modifiche entrate in vigore nel 2021. Altre norme che estendono l’accesso al

riesame interno per altri membri del pubblico, oltre alle ONG ambientali, entreranno in

vigore nel 2023.

Recentemente, il Regolamento 1367/2006/CE è stato modificato, ampliando l’ambito

oggettivo con il regolamento 2021/1767/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del

6 ottobre 2022. Questo ha consentito una maggiore protezione dell’ambiente,

prevedendo il riesame degli atti amministrativi violativi, indipendentemente dal contesto

in cui sono stati adottati.

Risorse idriche: Il Regolamento UE 2020/741 stabilisce prescrizioni minime per il

riutilizzo dell’acqua, promuovendo il riutilizzo delle acque reflue trattate e limitando

l’estrazione da corpi idrici, con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle acque per

irrigazione agricola, proteggere la salute umana e animale, promuovere l’economia

circolare e affrontare la scarsità idrica.

Acque di balneazione: La direttiva 2006/7/CE gestisce la qualità delle acque di

balneazione per proteggere l’ambiente e la salute umana. La direttiva stabilisce norme

microbiologiche e una classificazione delle acque di balneazione, obbligando a

raggiungere una qualità sufficiente entro la fine del 2015 e aumentare il numero di

acque con qualità buona o eccellente. In caso di qualità insufficiente, devono essere

LEZ. III - TEMI DI DIRITTO EUROPEO DELL’AMBIENTE 2

adottate misure di gestione e eliminazione dell’inquinamento.

Divieto sulla plastica monouso: La direttiva 2019/904/UE mira a ridurre l’impatto

ambientale di alcuni prodotti di plastica monouso e promuovere un’economia circolare.

La direttiva impone un divieto sull’uso di prodotti come posate, piatti, cannucce e

contenitori per alimenti in poliestere, quando esistono alternative. Gli Stati membri

devono adottare misure per ridurre il consumo di tali prodotti e favorire il riciclaggio delle

bottiglie di plastica. Gli obiettivi prevedono una raccolta differenziata del 90% per il

riciclaggio di bottiglie di plastica entro il 2029.

Ambiente costiero e marino - Sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli

idrocarburi: La Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore

degli idrocarburi è stata recepita in Italia con il D.lgs. n. 145 del 2018. Questa direttiva è

stata introdotta a seguito del grave incidente nel Golfo del Messico nel 2010, noto come

disastro del Pozzo Macondo, che ha causato un grave sversamento di petrolio nelle

acque del golfo a seguito di un incidente riguardante il pozzo.

La direttiva richiede agli operatori delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

di adottare tutte le misure necessarie per prevenire gravi incidenti, contribuendo a

garantire la protezione dell’ambiente marino e il raggiungimento o il mantenimento di

uno stato ecologico favorevole.

La direttiva si applica a tutti gli impianti esistenti e futuri e le licenze per queste

operazioni vengono rilasciate e regolamentate da un’autorità competente. Gli operatori

e gli Stati sono responsabili della preparazione dei piani di risposta alle emergenze.

Inoltre, la comunità deve essere informata prima di iniziare la trivellazione.

Per quanto riguarda il danno ambientale, gli Stati membri devono assicurarsi che il

licenziatario sia finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del

danno ambientale causato dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

La Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio definisce il danno

ambientale come un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un

deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi

direttamente o indirettamente. Essa comprende danni alle specie e agli habitat naturali,

danni alle acque e danni al suolo, come la contaminazione del terreno che crea un

rischio di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell’introduzione di sostanze,

preparati, organismi o microrganismi nel suolo.

LEZ. III - TEMI DI DIRITTO EUROPEO DELL’AMBIENTE 3

Lotta ai cambiamenti climatici:

Il Regolamento 2021/1119/UE stabilisce un quadro per conseguire la neutralità climatica

entro il 2050 nell’Unione Europea, garantendo un equilibrio tra le emissioni di gas serra

e la loro rimozione. Questo regolamento prevede anche l’obiettivo di raggiungere

emissioni negative nell’Unione in futuro, e stabilisce un obiettivo vincolante di riduzione

netta delle emissioni del 55% entro il 2030 rispetto al 1990, oltre a fissare traguardi in

materia di clima per il 2040. Introduce anche norme per garantire progressi continui

verso gli obiettivi di adattamento previsti nell’Accordo di Parigi.

La strategia dell’Unione dell’energia si basa su cinque dimensioni: decarbonizzazione,

efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell’energia e ricerca,

innovazione e competitività.

Il programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2021-2027):

Il Regolamento 2021/783/UE istituisce il programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il

clima, che sostiene l’attuazione della legislazione e delle politiche dell’Unione Europea

in materia di ambiente, clima, natura, biodiversità e azione per il clima. Il programma

LIFE mira a sviluppare e promuovere tecniche, metodi ed approcci innovativi per

raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici dell’Unione, contribuendo anche alla base

delle conoscenze e all’applicazione delle migliori pratiche, in particolare riguardo alla

natura e alla biodiversità. Inoltre, sostiene lo sviluppo, l’attuazione, la sorveglianza e il

controllo dell’applicazione delle politiche ambientali dell’Unione, migliorando la

governance a tutti i livelli e rafforzando la capacità degli attori pubblici e privati e la

partecipazione della società civile. Infine, il programma LIFE agisce come catalizzatore

per l’introduzione su vasta scala di soluzioni tecniche e strategiche efficaci

nell’attuazione delle politiche ambientali, mobilitando investimenti e migliorando

l’accesso ai finanziamenti.

Rifiuti: La Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti è stata recepita in Italia tramite il

Decreto Legislativo n. 205 del 2010. Gli obiettivi principali della direttiva sono stabilire

un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti nell’Unione Europea, proteggere

l’ambiente e la salute umana e promuovere l’uso di tecniche di gestione, riutilizzo e

riciclaggio per ridurre le pressioni sulle risorse e migliorarne l’uso.

Tra i contenuti essenziali della direttiva si trovano:

LEZ. III - TEMI DI DIRITTO EUROPEO DELL’AMBIENTE 4

Gerarchia dei rifiuti: prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo.

Principio “chi inquina paga”: i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal

produttore iniziale.

Gestione dei rifiuti: deve essere svolta senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il

suolo, la flora, la fauna, senza causare rumori o odori o danneggiare il paesaggio o

siti di interesse.

Trattamento dei rifiuti: devono essere trattati in proprio o consegnati a un operatore

riconosciuto, in entrambi i casi è necessario un permesso e sono soggetti a

ispezioni periodiche.

Pianificazione: piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione.

Disciplina speciale per rifiuti pericolosi, oli usati e rifiuti organici.

Obiettivi di riciclaggio e recupero per i rifiuti domestici (50%) e da costruzione e

demolizione (70%).

In sintesi, il diritto dell’ambiente comprende una vasta gamma di tematiche, tra cui<

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Juvi4 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione ambientale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Petrachi Michela.