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IV.
Convenzioni rilevanti:
- Convenzione di New York 1958 su riconoscimento sentenze arbitrali
- Convenzione di Washington 1965 in materia di investimenti
- Convenzione Europea di Ginevra per facilitare rapporti Est-Ovest
- Convenzione di Panama 1975 (simile a CdNY ma per il Sud-America)
Convenzione di New York 1958:
Stati: 153
In sostituzione del: Protocollo di Ginevra del 1923 e della Convenzione di Ginevra del 1927
Importanza: permette il riconoscimento delle sentenza arbitrali in paesi in cui non sarebbe
possibile ottenere il riconoscimento delle sentenze emesse dai giudici nazionali
Principi fondamentali:
1. Se le parti scelgono l’arbitrato allora i giudici nazionali devono dichiararsi incompetenti (clausola
compromissoria deve essere scritta o per scambio lettere/telegrammi o similari)
Deroga: all’art. 1341 c.c. per approvazione esplicita clausola vessatoria
2. I giudici devono riconoscere le sentenze arbitrali straniere, purché siano rispettate le condizioni
minime previste dalla convenzione
Motivi x rifiuto riconoscimento del lodo:
1. Violazione norme procedurali
2. Riconoscimento produce effetti contrari ordine pubblico del foro
3. Controversie non arbitrabili
Materie generalmente non arbitrabili: 1. Diritto famiglia, 2. Normativa tutela parti deboli,3. Diritto del
lavoro, 4. Esistenza proprietà intellettuale, 5. Antitrust
Tipologie di arbitrati:
1. Ad hoc clausola compromissoria molto ampia con dettaglio arbitri, tempistiche, regole, etc.
2. Istituzionale riferimento a corte arbitrale esistente con suo regolamento
3. Intermedio esiste un regolamento ma non una corte, quindi necessitàdi una appointing autority
che nomini arbitri (in caso di disaccordo tra le parti appointing autority diviene il Segretario
Generale della Corte Permanente di Arbitrato dell’Aia)
Principali corti arbitrali:
1. Corte Arbitrale CCI
2. American Arbitration Association
3. London Court of International Arbitration
Arbitrato CCI:
Organi: Consiglio: nomina membri corte.
Corte arbitrale: 1. Determina costi e preventivi
2. Verifica validità clausola compromissoria
3. Nomina arbitri
4. Giudica richieste ricusazione arbitri
5. Determina la sede dell’arbitrato
6. Approva/Commenta lodo arbitrale proposto da collegio arbitrale
Segretariato: assistenza a corte, monitoraggio fasi processo, invio comunicazioni alle parti
Requisiti arbitri (dichiarazione firmata): Imparzialità + Indipendenza
Tappe procedura: 1. DOMANDA DI ARBITRATO al segretariato che la trasmette al convenuto
2. Il convenuto ha 30gg per rispondere su NOMINA ARBITRI
3. Determinazione da parte della Corte dell’AMMONTARE DELL’ANTICIPO
4. Firma degli arbitri e delle parti dei TERMS OF REFERENCE
5. CASE MANAGEMENT CONFERENCE degli arbitri per calendarizzare il
procedimento
6. Fase ISTRUTTORIA
7. PROPOSTA LODO da parte del collegio arbitrale è inviata per commenti alla
Corte
8. Emissione del LODO ARBITRALE (entro max 6 mesi cmq prorogabili)
Terms of reference: 1. Conferma volontà delle parti di PROCEDERE CON L’ARBITRATO
2. Verifica delle PRETESE DELLE PARTI
3. Chiarimento del CAMMINO PROCEDURALE
4. Fissazione della LINGUA, LEGGE APPLICABILE, SEDE (Importante per
competenza giudici per impugnare lodo)
Principali regolamenti/Corti di arbitrato Italiani:
1. Associazione Italiana Arbitrato (2008)
2. Corte Arbitrale di Milano (2010)
CONTROVERSIE DAVANTI ALLE GIURDISDIZIONI ORDINARIE
V.
Convenzioni rilevanti:
- Convenzione di Bruxelles 1968 su competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale
- Reg. 44/2001 (Bruxelles I) su competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale
- Reg. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) su competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (aggiornamento Bruxelles I)
5
- Convenzione di Lugano 2007 (rinnovata dal 1988): sostanzialmente omogenea a Bruxelles I
ed applicabile a contratti tra UE e Islanda, Norvegia, Svizzera
- Convenzione Aia 2005 su accordi di scelta del foro esclusivi (competenza giurisdizionale,
riconoscimento ed esecuzione sentenze in materia civile e commerciale)
Principali elementi della nuova area giurisdizionale europea:
- Norme uniformi per in convenuti in qualsiasi paese membro UE
- Piena libertà della scelta della giurisdizione
- Litispendenza
- Riconoscimento ed esecuzione sentenze senza procedure particolari, salvo contestazione
Focus su Bruxelles I:
Regola generale: giudice competente = giudice paese del convenuto
Deroghe alla regola: 1. Controversia davanti a giudici differenti (fori FACOLTATIVI/ALTERNATIVI)
2. Fori INDEROGABILI per determinate materie (es. diritto reale immobiliare)
3. Foro ESCLUSIVO, sulla base di clausole di deroga della giurisdizione
Materia contrattuale: giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve
essere eseguita
Compravendita di beni: giudice del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere
consegnati sulla base del contratto (Luogo di consegna sostanziale Caso CGUE Key Safety/Car
Trim, anche Incoterms generici Caso CGUE Electrosteel/EdilCentro)
Prestazione di servizi: giudice del luogo in cui la prestazione è stata eseguita o avrebbe dovuto
essere eseguita sulla base del contratto (OK agenzia, appalto, prestazione d’opera,
intermediazione, NO licensing e cooperazione, CASI DUBBI: franchising, concessione di vendita)
Determinazione domicilio: a norma della legge dello Stato membro cui appartiene il giudice
adito. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice,
per stabilire se essa ha il domicilio in tale Stato membro, deve applicare la legge di un altro Stato
membro. Per le persone giuridiche o le società il domicilio è determinato dalla SEDE SOCIALE,
dall'AMM. CENTRALE o del centro di attività principale
Modalità conclusione clausole di deroga del foro (art. 23 Brux. I):
1. Per ISCRITTO (documento firmato o scambio di lettere)
2. ORALE con conferma scritta (ma dibattito orale su specifica clausola)
3. Modalità conforme alle PRATICHE IN USO TRA LE PARTI
4. Forma ammessa dagli USI DEL COMMERCIO INT.LE (es. pagamento reiterato fatture con
indicazione clausola deroga del foro)
Litispendenza (art. 27 Brux. I): quando su una determinata controversia si è dichiarato
competente un giudice di un paese UE, allora qualsiasi altro giudice UE adito deve dichiararsi
incompetente, anche qualora il giudice dichiaratosi competente non fa parte del foro prescelto
dalle parti.
Ragioni: 1. Nullità clausola deroga del foro, 2. Differente interpretazione sulla tipologia di contratto,
3. Materie per le quali non è ammessa la deroga del foro
Casi in cui le sentenze emesse da un giudice EU possono essere non riconosciute:
1. Riconoscimento produce effetti che sono contrari all’ORDINE PUBBLICO del paese
riconoscimento
2. Violazione DIRITTO DI DIFESA della controparte
3. Qualora sia in contrasto con una SENTENZA TRA LE MEDESIME PARTI emessa nello stato
membro in cui si chiede il riconoscimento
4. Contrasto con SENTENZA TRA MEDESIME PARTI CON STESSO OGGETTO E TITOLO
emessa da un altro giudice UE o cmq idonea ad essere riconosciuta
Principali novità apportate da Bruxelles I-bis vs. Bruxelles I:
Circolazione dell’efficacia esecutiva delle decisioni: la decisione emessa (dopo 10/01/15) in uno
Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri
senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività
Focus su l. 218/95 (riforma D.I.P. in Italia):
Applicazione: Fuori da ambito applicazione Bruxelles I, Convenzione di Lugano e di eventuali
convenzioni bilaterali in essere tra l’Italia ed un altro stato
Possibilità di convenire un soggetto di fronte ai giudici italiani:
1. CITTADINO ITALIANO sempre
2. CITTADINO ESTERO sulla base delle norme della convenzione di Bruxelles o Bruxelles I (caso
ancora dubbio)
Ipotesi deroga del foro:
- Deroga A FAVORE giurisdizione italiana se provata per iscritto
- Deroga DALLA giurisdizione italiana se provata per iscritto (senza bisogno di approvazione
esplicita della clausola in deroga ad art. 1341 c.c.) e se verte su materie derogabili (la scelta
della giurisdizione straniera si presume alternativa e non esclusiva)
Elementi chiave per riconoscimento sentenze straniere:
1. Il giudice poteva CONOSCERE LA CAUSA secondo i principi di competenza giurisdizionale
dell’ordinamento italiano
2. Rispetto dei principi DIRITTO DI DIFESA e corretta notifica atto introduttivo al convenuto
3. Le parti si sono COSTITUITE IN GIUDIZIO secondo la legge del luogo
4. Sentenza PASSATA IN GIUDICATO secondo la legge del luogo
7
5. Non in CONTRASTO CON ALTRA SENTENZA resa da giudice italiano
6. ASSENZA DI CONTROVERSIA PENDENTE per il medesimo oggetto davanti a giudice
italiano
7. Non produce effetti contrario ad ORDINE PUBBLICO
REDAZIONE, NEGOZIAZIONE & CONCLUSIONE DEI CONTRATTI INT.LI
VI.
Focus su trattative pre-contrattuali
Accordi “in teoria” non vincolanti: 1. Lettere di intesa
2. Letter of intent
3. Heads of Agreement
4. Memorandum of Undestandings
Situazioni in cui si ricorre a LOI: 1. Dimostrazione reciproco interesse parti a portare avanti
trattative 2. Fissazione accordi di massima senza entrare nel dettaglio
3. Separare questioni da risolvere con questioni già accordate
4. Documentare a terzi lo stato della trattativa
Situazioni LOI non è vincolante: 1. Quando esplicitamente previsto nella LOI
2. Nei paesi in cui non sono accettati gli AGREEMENT TO
AGREE
Elemento chiave trattative precontrattuali: Buona fede, altrimenti responsabilità
extracontrattuale (COSTI NEGOZIATI + PERDITA
ULTERIORI OCCASIONI)
Elemento chiave trattative precontrattuali: Buona fede, altrimenti responsabilità
extracontrattuale (COSTI NEGOZIATI + PERDITA
ULTERIORI OCCASIONI)
Clausole di uso frequente nei contratti:
1. Forza maggiore: una parte non risponde per l’inadempimento dei suoi obblighi qualora provi
che tale inadempimento è dovuto ad un IMPEDIMENTO INDIPENDENTE DALLA SUA VOLONTA’
e che NON ERA RAGIONEVOLE ATTENDERSI che la parte lo prendesse in considerazione al
momento della conclusione del contratto, ovvero che essa evitasse o superasse l’impedimento
stesso e le sue conseguenze (art. 79 CdV)
Clausole similari: Principi Unidroit (“circostante estranee alla sua sfera di controllo”) e CCI (“fuori
dal ragionevole controllo”).
Requisiti classici: Carattere imprevedibile dell’evento + Evento fuori dal controllo della parte (anche
atti di autorità di uno stato) + Impossibilità ad eseguire la prest