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TRACCIA DI SOLUZIONE
1. Dieci imprenditori operanti in un importante distretto di produzione di lampade da tavolo, in
seguito alle restrizioni nel reperimento dei conduttori e delle altre materie prime ed alla conseguente
impennata dei prezzi dovute alle tensioni internazionali, decidono di stipulare un accordo con il quale,
accentrare l’approvvigionamento di tutte le materie prime
tra le altre cose, stabiliscono di: a)
necessarie per il proprio ciclo produttivo; b) uniformare il prezzo di vendita al dettaglio dei singoli
prodotti, elevandolo del 10% rispetto ai prezzi di listino di inizio anno. Si dica con adeguata
l’accordo descritto? L’accordo
motivazione: in che modo può essere stipulato sarebbe pienamente
lecito? in caso di risposta affermativa a quali condizioni?
L’accordo al quale possono ricorrere i 10 imprenditori deve consentire il raggiungimento dei due
prefissati. L’accordo, in considerazione del primo obiettivo,
obiettivi che gli stessi si sono deve
rientrare nelle forme di cooperazione tra imprenditori: esso, in particolare, deve permettere lo
svolgimento accentrato della fase di approvvigionamento delle materie prime necessarie per il ciclo
produttivo di ognuna delle 10 imprese; in considerazione del secondo obiettivo, deve essere un
contratto che consenta di disporre dei limiti alla reciproca concorrenza e, nello specifico, di
uniformare il prezzo di vendita con un incremento del 10% rispetto ai prezzi di listino di inizio anno.
Il tipico accordo che consente di raggiungere entrambi i due obiettivi è il consorzio tra imprenditori
con attività esterna (artt. 2602 ss. e 2612 ss. c.c.): questo, infatti, può fungere sia da strumento di
cooperazione, avendo ad oggetto il comune svolgimento di determinate fasi delle imprese consorziate
(nel nostro caso: l’approvvigionamento); sia come strumento per stabilire limiti convenzionali alla
concorrenza (nel nostro caso: la fissazione di un comune prezzo di vendita). In alternativa al consorzio
con attività esterna, si potrebbe ipotizzare una società consortile (possibile in tutti i tipi societari, con
l’eccezione della società semplice), la quale è, infatti, pressoché sovrapponibile, sul piano funzionale,
al consorzio.
L’accordo (nella variante del consorzio o della società consortile) potrebbe presentare problemi di
liceità nella parte contenente i limiti alla concorrenza (nella parte, cioè, in cui si conviene
l’uniformazione del prezzo di vendita). Per essere lecito, questo accordo deve, anzitutto, rispettare
condizioni di cui all’art. 2596, comma 1, c.c.:
alcune essere circoscritto ad una determinata zona o ad
una determinata attività. Queste condizioni sembrano ricorrere nel caso in esame (si tratta, infatti, di
dieci imprenditori facenti parte di un distretto). Non è, invece, necessario il rispetto del limite
temporale della durata di cinque anni, perché questo limite può essere derogato dalla specifica
prescrizione sulla durata del consorzio: la quale può liberamente essere fissata dal contratto o, in
dieci anni (art. 2604 c.c.). L’accordo,
mancanza di questa indicazione, è determinata dalla legge in
la fattispecie dell’intesa vietata ai sensi dell’art. 2,
inoltre, non deve integrare comma 2, l. 10 ottobre
1990, n. 287: non deve, in particolare, impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco
della concorrenza all’interno del mercato nazionale pertanto,
o in una sua parte rilevante. L’accordo,
ai fini della sua validità (per non essere, cioè, qualificabile come intesa vietata e, quindi, nulla: art. 2,
comma 3, l. 287/1990), deve produrre effetti sul prezzo di vendita circoscritti in un mercato locale.
Anche questa condizione sembra ricorrere nel caso in esame (il distretto, generalmente, è un mercato
locale). l’approvvigionamento
2. Si supponga che i dieci imprenditori abbiano deciso, alla fine, di accentrare
delle materie prime attraverso la costituzione di un’apposita società, nella quale ognuno di essi ha
tra le altre cose, di attribuire l’amministrazione della
una partecipazione del 10%. I soci stabiliscono,
società a tre professionisti esterni, esperti di questo tipo di gestione. Si dica con adeguata
possibile affidare l’amministrazione
motivazione: è della società a soggetti estranei alla compagine
sociale se la società costituita fosse una s.n.c.? e se fosse una s.r.l.? quale sarebbe il ruolo e i poteri
dei soci imprenditori nella società se la società costituita fosse una s.n.c.? e se fosse una s.r.l.?
Nella s.n.c. la figura dell’amministratore non socio è stata, in passato, controversa e, da qualcuno,
esclusa. La figura è invece ritenuta ammissibile dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recenti.
con l’introduzione del c.d. arbitratore gestionale, cioè della
Questo soprattutto possibilità di affidare
ad un terzo la risoluzione di eventuali contrasti tra amministratori su una data operazione. La nomina
dell’amministratore esterno deve essere, formalizzata espressamente dai soci: o nell’atto
tuttavia,
costitutivo o con un atto di nomina separato (la differenza, tra la prima e la seconda ipotesi, ha
sulla revoca dell’amministratore da parte dei soci).
conseguenze, soprattutto, Nella s.r.l. la figura
dell’amministratore estraneo è certamente ammissibile (art. 2475, comma 1, c.c.), purché prevista da
clausola dell’atto costitutivo.
un’apposita Alla luce di quanto appena detto, si può rispondere nel
a soggetti estranei alla
senso che è possibile, in entrambe le società, affidare l’amministrazione
compagine sociale.
– affidando l’amministrazione –
I poteri dei soci che, a terzi, sono, allora, soci non amministratori
sono abbastanza simili nei due tipi societari riguardati. Sia nella s.n.c. che nella s.r.l. tali poteri sono,
principalmente, di controllo (artt. 2261, comma 1, e 2476, comma 2, c.c.): essi si sostanziano nel
potere di chiedere informazioni agli amministratori e in quello di effettuare ispezioni tipicamente
sulle scritture contabili (e, in generale, sulla documentazione di impresa). Va precisato, peraltro, che
con l’ausilio di un professionista di
il potere di ispezione nella s.r.l. può anche essere esercitato
Segue, poi, il potere di partecipare all’approvazione del rendiconto, il quale, nelle società
fiducia. d’esercizio.
considerate, coincide, generalmente, con il bilancio
Si supponga che i dieci imprenditori, una volta superata l’attuale fase di turbolenza
3. dei mercati
internazionali delle materie prime, decidano di sciogliere la società precedentemente costituita, prima
del termine statutario che era stato fissato nel 31 dicembre 2099, mettendo così la stessa società in
liquidazione. Terminata la liquidazione viene ripartito il patrimonio netto in parti uguali e si procede,
dal registro delle imprese. Dopo qualche mese, l’Agenzia delle
quindi, alla cancellazione della società
Entrate notifica, presso l’indirizzo della ex sede sociale, un avviso di accertamento per imposte dirette
non pagate per complessivi 500.000 euro. Si dica con adeguata motivazione: i soci possono
assumere la decisione di sciogliere anticipatamente la società? In caso di risposta affermativa con
Nel caso in cui l’accertamento
quale quorum se la società fosse una s.n.c.? e se fosse una s.r.l.?
dell’Agenzia delle Entrate fosse confermato, chi pagherebbe il relativo importo se la società fosse
una s.n.c.? e se fosse una s.r.l.?
I soci possono certamente assumere la decisione di sciogliere anticipatamente la società in tutti i casi.
Trattandosi di una decisione modificativa dell’atto costitutivo, nella s.n.c. questa richiede il quorum
quanto disposto dall’art. 2272,
unanimistico (è peraltro dubbio, stante n. 3, c.c., che questo quorum
possa essere derogato da una clausola che consente di modificare l’atto costitutivo a maggioranza).
Nella s.r.l., invece, occorre una delibera assembleare assunta con la maggioranza assoluta del capitale
sociale.
Se l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate fosse confermato si tratterebbe di comprendere cosa
succede per le sopravvenienze passive: per i debiti, cioè, non presenti nel momento in cui la società
viene estinta (attraverso la cancellazione della stessa dal registro delle imprese) ma, appunto,
successivamente sopravvenuti. Nel caso di s.n.c. la sopravvenienza deve essere integralmente ripartita
secondo quanto era stabilito nell’atto costitutivo
tra i soci, per la rispettiva partecipazione alle perdite.
Nella s.r.l., invece, la sopravvenienza può essere attribuita ai soci nei limiti di quanto ognuno di essi
ha ricevuto a titolo di patrimonio netto di liquidazione. Bisogna, inoltre, fare presente che se questa
sopravvenienza emergesse entro un anno dalla estinzione della società (cioè, dalla sua cancellazione
l’Agenzia delle Entrate) potrebbe anche
dal registro delle imprese), il creditore (in questo caso
chiedere nei confronti della società estinta l’apertura della procedura concorsuale di fallimento (art.
10, comma 1, l. fall.)/liquidazione giudiziale (art. 33, commi 1 e 2, c.ins.).
Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà di Economia
Diritto commerciale – Appello del 7 giugno 2023 ore 14.30
Proff. Regoli, Cetra, Vanoni e Valzer
Tempo a disposizione: 1h e 15 min
Traccia di soluzione
1. Mellone acquista un terreno in Toscana e decide di piantare degli ulivi e si attrezza per coltivarli
adeguatamente investendo in macchinari e concimi. Dopo un paio di anni comincia a raccogliere le
prime olive per poi venderle a produttori locali e nel frattempo pianta altri olivi. Finalmente 5 anni
dopo è in grado di raccogliere abbastanza olive da cominciare a produrre il suo olio. Ma non essendo
il raccolto sufficiente per avviarne un commercio, Mellone acquista una notevole quantità di olive
da un vicino e finalmente comincia a vendere l’olio prodotto.
2. Successivamente Mellone decide con Corsetto di organizzare una grande sagra dell’olio di oliva. A
tale scopo si accordano per versare su un conto 10.000 euro a testa per sostenere i costi necessari
e con l’intento di realizzare tramite questa iniziativa un profitto da ripartirsi in parti uguali. A tal
fine i due signori affittano un capannone e attrezzature fieristiche per creare stands che poi danno
in locazione a diversi produttori e commercianti di olio. Infine pubblicizzano l’evento sulla stampa
locale e vendono al pubblico i biglietti di ingresso. Finita la sagra, coprono i costi con i ricavi della
locazione degli stands e della vendita dei biglietti e si distribuiscono la differenza tornando poi alle
lo