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PER LA PRIMA PARTE VEDI DOMANDA n°1 APPELLO 3 LUGLIO
1) 2012 (PAG.21)
Si tratta di un’impresa commerciale ex ART.2195. Infatti tale norma
individua(sebbene non sia una norma definitoria ma dispositiva) come
commerciali tutte quelle attività caratterizzate da “industrialità” e/o
“intermediarietà”; ovvero, tramite una lettura estensiva della norma,
sono commerciali tutte quelle attività “non agricole” e/o “di scambio”.
2) Tizio può acquisire i due cuochi dell’impresa concorrente solamente se
la sua condotta non integra una fattispecie di concorrenza sleale ,e
cioè il c.d. storno di dipendenti. Tizio non può sottrarre all’altrui
azienda i due cuochi tramite informazioni false o screditanti oppure
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tramite proposte di stipendio molto elevate possibili grazie al
risparmio sul costo di formazione; aggravante di tale condotta è la
sottrazione indebita di dipendenti difficilmente sostituibili grazie alle
loro particolari qualifiche. Se la condotta di Tizio integra tale
fattispecie esso potrà senz’altro subire delle conseguenze. In
particolare l’impresa concorrente potrà chiedere al tribunale un’azione
inibitoria, il risarcimento del danno(dimostrando il dolo) e la
pubblicazione della sentenza.
3) In una S.N.C. i soci non amministratori, oltre a partecipare all’attività
sociale, sono dotati inderogabilmente di poteri di controllo,che si
sostanziano in:
-diritto di informazione (avere dagli amministratori notizia circa lo
svolgimento degli affari sociali)
-diritto di ispezione (consultare i documenti relativi
all’amministrazione)
-diritto di rendiconto (ottenere il rendiconto quando gli affari sono
conclusi)
Se invece la società fosse una S.R.L. gli amministratori avrebbero
competenze gestorie generali che però non sarebbero esclusive, bensì
concorrenti con quelle dei soci.
4) DOMANDA n°4 APPELLO DEL 28 GENNAIO 2014 (PAG.17)
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Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà di Economia
Diritto commerciale – Appello del 20 giugno 2013
Prof. A. Cetra (Gr. Pr-Z)
Tempo a disposizione: 1 h e 15 min.
Il sig. Teodoro è titolare di un’impresa di produzione di abbigliamento sportivo e
casual tutto contrassegnato dallo stesso marchio. La produzione
dell’abbigliamento sportivo è collocata in uno stabilimento situato in provincia
di Milano. La produzione dell’abbigliamento casual è collocata in uno
stabilimento situato in provincia di Roma. Entrambi gli stabilimenti curano
anche la relativa distribuzione dell’abbigliamento prodotto.
La Adida S.p.A. è una multinazionale operante nel settore dell’abbigliamento
sportivo e decide di acquisire il ramo d’impresa di Teodoro deputato alla
produzione dell’abbigliamento sportivo. Sicché, Adida fa una proposta che dopo
qualche giorno viene accettata.
Ciò premesso, si risponda, con adeguata motivazione, alle seguenti
domande:
1. A quali obblighi pubblicitari è assoggettata l’impresa di Teodoro? e quali
sono le scritture contabili obbligatorie?
2. A chi può essere affidata la gestione delle due unità produttive? quali
sono i poteri e i doveri di tali gestori?
3. Se Adida acquisisce il ramo d’impresa di Teodoro attraverso una
compravendita si applica la disciplina del trasferimento d’azienda?
L’acquisto del ramo d’impresa comporta anche il trasferimento del
marchio?
4. Tale ramo d’impresa può essere oggetto di un conferimento? e se si quale
disciplina si applica?
1) Nel sistema normativo vigente è previsto l'obbligo di rendere di pubblico
dominio, secondo forme e modalità predeterminate, specifici atti o fatti
relativi alla vita dell'impresa. Le relative informazioni diventano non solo
accessibili ai terzi interessati, ma anche a loro opponibili
indipendentemente dall'effettiva conoscenza. Teodoro dovrà provvedere
a iscrivere la propria impresa nella sezione ordinaria del RDI e fornire
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informazioni su di sé e l’impresa stessa:generalità dell’imprenditore,
ditta,oggetto e sede dell’impresa, eventuali institori ecc
Il dato normativa non fissa in maniera rigida e analitica la consistenza
dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili; infatti si stabilisce
espressamente che si debbano tenere tutte quelle scritture richieste dalla
natura e dalla dimensione dell’attività. Tuttavia sono comunque fissate
due scritture obbligatorie:
-libro giornale, che riporta giorno per giorno (e quindi in ordine
cronologico) tutti i fatti di gestione o meglio tutte le operazioni relative
all’esercizio dell’impresa. I rilevamenti vanno effettuati sia sotto il profilo
patrimoniale che reddituale.
-libro degli inventari che riporta tutti gli elementi patrimoniali attivi e
passivi dell’impresa ed estranei alla stessa, secondo un criterio
sistematico. Tale libro deve indicare tutto il patrimonio dell’imprenditore;
quindi, tutti gli elementi che lo compongono devono essere indicati
(anche in modo descrittivo) e poi valutati (ove possibile). Il libro degli
inventari va redatto all’inizio dell’impresa e poi con cadenza annuale; si
chiude annualmente col bilancio d’esercizio.
2) DOMANDA n°3 APPELLO DEL 3 LUGLIO 2012 (Institori) (PAG.21)
3) Si applica tale disciplina solamente se il ramo d’azienda è autonomo, ovvero
se esso è di per sé qualificabile come impresa.
Il marchio è liberamente trasferibile con o senza l’azienda o un suo ramo sia
tramite vendita che donazioni o conferimenti. Per azienda si intende il
complesso eterogeneo di beni materiali,immateriali, posizioni giuridiche
ecc,ovvero insieme di mezzi, che rilevano nel loro insieme e che consentono di
svolgere l’attività produttiva. Ne deriva che in caso di cessione di un’intera
azienda si presume che il marchio sia ancorato alla stessa, mentre ciò non è
così scontato in caso di molteplici sedi e cessione di una sola tra queste.
Tendenzialmente il tutto è lasciato all’autonomia privata ma se non chiarito dal
contratto, il marchio non seguirà l’azienda.
4) DOMANDA n°4 APPELLO DEL 28 GENNAIO 2014 (Il conferimento di
un ramo d’azienda è assimilabile a un conferimento in natura)
(PAG.17) 33
Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà di Economia
Diritto commerciale – Appello del 03 giugno 2015
Prof. A. Cetra – Gr. Pr.-Z
Tempo a disposizione: 1 h e 30 min.
La Tizio & Co. s.n.c. produce capi di abbigliamento esclusivamente a favore di
Alta Moda S.r.l. Quest’ultima, dopo aver acquistato la produzione dalla società
produttrice, marchia i singoli capi di abbigliamento con le lettere A e M
riprodotte con caratteri stilizzati e li vende a sua volta ai singoli dettaglianti.
Inaspettatamente, la Tizio & Co. s.n.c. riceve da Alta Moda S.r.l. una lettera
nella quale si afferma che la società acquirente non intende più rinnovare il
contratto di fornitura intercorrente con la società produttrice raggiunta la
scadenza del 31 dicembre 2015.
Alta Moda risente moltissimo la crisi che ha colpito il settore dell’abbigliamento.
Lo scorso 30 aprile 2015 gli amministratori hanno presentato ai soci un
progetto di bilancio nel quale emerge una perdita che ha ridotto il patrimonio
netto al di sotto del terzo del capitale sociale. Peraltro, gli amministratori hanno
proposto ai soci di procedere con un aumento del capitale sociale attraverso
dei conferimenti in denaro ma i soci hanno deciso per il momento di
soprassedere, promettendo che se l’andamento negativo della gestione non si
fosse invertito avrebbero finanziato la società attraverso delle operazioni di
prestito.
Ciò premesso, si risponda, con adeguata motivazione, alle seguenti
domande:
1. Il marchio descritto nel testo può essere registrato? Cosa comporta la
registrazione del marchio? La Tizio & Co. s.n.c. e la Alta Moda S.r.l. hanno
una ditta? e, in caso di risposta affermativa, che caratteristiche deve
avere?
2. Alta Moda S.r.l. può interrompere così bruscamente la relazione
contrattuale con Tizio & Co. s.n.c.? e, in caso di risposta negativa, a che
conseguenze si espone? 34
3. Cosa succede se il bilancio d’esercizio evidenzia la perdita descritta nel
testo? i soci possono soprassedere nell’adottare l’aumento del capitale
sociale proposto dagli amministratori?
4. I soci possono finanziare la società attraverso i prestiti? e, in caso di
risposta affermativa, qual è la disciplina applicabile a tale operazione?
VEDI DOMANDA n°2 APPELLO 17 GIUGNO 2015 (PAG.35)
1) La ditta è il nome commerciale dell’impresa, ovvero il nome che la stessa
utilizza per affacciarsi sul mercato; nel caso di società di persone si parla
più propriamente di ragione sociale, mentre nel caso di società di capitali
si parla di denominazione sociale. La tizio&Co s.n.c ha una ragione
sociale solamente se in essa è indicato il nome di almeno un socio ed il
tipo societario scelto; ciò è senz’altro rispettato. Alta moda S.R.L. deve
invece indicare nella propria denominazione sociale solamente il tipo
societario prescelto e per il resto può essere di pura fantasia; anche qui
la condizione necessaria e sufficiente è rispettata. Inoltre entrambe le
società, come richiesto dal codice civile,usano solamente espressioni
letterali e non disegni. Quindi, entrambe le società hanno una ditta.
2) VEDI DOMANDA n°2 APPELLO 4 GIUGNO 2014 (Alta Moda S.r.l.
non può interrompere il rapporto poiché integrerebbe una
fattispecie di abuso di dipendenza economica)(PAG.23)
3) I soci possono soprassedere nell’adottare l’aumento del capitale sociale
proposto dagli amministratori solamente se tale perdita è ,sì, superiore
ad un terzo del capitale sociale,ma essa non lo ha ridotto al di sotto del
minimo legale. In ogni caso ,se tale perdita si realizza, gli amministratori
devono immediatamente convocare l’assemblea dei soci ed esporre la
situazione e i motivi della perdita, con annesse le osservazioni
dell’organo di controllo o del revisore. I soci poi decideranno la cosa più
opportuna da fare (che potrebbe anche essere ,come in questo caso, non
agire). Se però entro l’esercizio successivo tale perdita non risulta
diminuita a meno di un terzo del capitale sociale, l’assemblea deve
essere nuovamente convocata e bisognerà provvedere a un riduzione del
capitale sociale.
4) In certi casi, i soci possono, anziché effettuare nuovi confer