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Estratto del documento

PER LA PRIMA PARTE VEDI DOMANDA n°1 APPELLO 3 LUGLIO

1) 2012 (PAG.21)

Si tratta di un’impresa commerciale ex ART.2195. Infatti tale norma

individua(sebbene non sia una norma definitoria ma dispositiva) come

commerciali tutte quelle attività caratterizzate da “industrialità” e/o

“intermediarietà”; ovvero, tramite una lettura estensiva della norma,

sono commerciali tutte quelle attività “non agricole” e/o “di scambio”.

2) Tizio può acquisire i due cuochi dell’impresa concorrente solamente se

la sua condotta non integra una fattispecie di concorrenza sleale ,e

cioè il c.d. storno di dipendenti. Tizio non può sottrarre all’altrui

azienda i due cuochi tramite informazioni false o screditanti oppure

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tramite proposte di stipendio molto elevate possibili grazie al

risparmio sul costo di formazione; aggravante di tale condotta è la

sottrazione indebita di dipendenti difficilmente sostituibili grazie alle

loro particolari qualifiche. Se la condotta di Tizio integra tale

fattispecie esso potrà senz’altro subire delle conseguenze. In

particolare l’impresa concorrente potrà chiedere al tribunale un’azione

inibitoria, il risarcimento del danno(dimostrando il dolo) e la

pubblicazione della sentenza.

3) In una S.N.C. i soci non amministratori, oltre a partecipare all’attività

sociale, sono dotati inderogabilmente di poteri di controllo,che si

sostanziano in:

-diritto di informazione (avere dagli amministratori notizia circa lo

svolgimento degli affari sociali)

-diritto di ispezione (consultare i documenti relativi

all’amministrazione)

-diritto di rendiconto (ottenere il rendiconto quando gli affari sono

conclusi)

Se invece la società fosse una S.R.L. gli amministratori avrebbero

competenze gestorie generali che però non sarebbero esclusive, bensì

concorrenti con quelle dei soci.

4) DOMANDA n°4 APPELLO DEL 28 GENNAIO 2014 (PAG.17)

31

Università Cattolica del Sacro Cuore

Facoltà di Economia

Diritto commerciale – Appello del 20 giugno 2013

Prof. A. Cetra (Gr. Pr-Z)

Tempo a disposizione: 1 h e 15 min.

Il sig. Teodoro è titolare di un’impresa di produzione di abbigliamento sportivo e

casual tutto contrassegnato dallo stesso marchio. La produzione

dell’abbigliamento sportivo è collocata in uno stabilimento situato in provincia

di Milano. La produzione dell’abbigliamento casual è collocata in uno

stabilimento situato in provincia di Roma. Entrambi gli stabilimenti curano

anche la relativa distribuzione dell’abbigliamento prodotto.

La Adida S.p.A. è una multinazionale operante nel settore dell’abbigliamento

sportivo e decide di acquisire il ramo d’impresa di Teodoro deputato alla

produzione dell’abbigliamento sportivo. Sicché, Adida fa una proposta che dopo

qualche giorno viene accettata.

Ciò premesso, si risponda, con adeguata motivazione, alle seguenti

domande:

1. A quali obblighi pubblicitari è assoggettata l’impresa di Teodoro? e quali

sono le scritture contabili obbligatorie?

2. A chi può essere affidata la gestione delle due unità produttive? quali

sono i poteri e i doveri di tali gestori?

3. Se Adida acquisisce il ramo d’impresa di Teodoro attraverso una

compravendita si applica la disciplina del trasferimento d’azienda?

L’acquisto del ramo d’impresa comporta anche il trasferimento del

marchio?

4. Tale ramo d’impresa può essere oggetto di un conferimento? e se si quale

disciplina si applica?

1) Nel sistema normativo vigente è previsto l'obbligo di rendere di pubblico

dominio, secondo forme e modalità predeterminate, specifici atti o fatti

relativi alla vita dell'impresa. Le relative informazioni diventano non solo

accessibili ai terzi interessati, ma anche a loro opponibili

indipendentemente dall'effettiva conoscenza. Teodoro dovrà provvedere

a iscrivere la propria impresa nella sezione ordinaria del RDI e fornire

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informazioni su di sé e l’impresa stessa:generalità dell’imprenditore,

ditta,oggetto e sede dell’impresa, eventuali institori ecc

Il dato normativa non fissa in maniera rigida e analitica la consistenza

dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili; infatti si stabilisce

espressamente che si debbano tenere tutte quelle scritture richieste dalla

natura e dalla dimensione dell’attività. Tuttavia sono comunque fissate

due scritture obbligatorie:

-libro giornale, che riporta giorno per giorno (e quindi in ordine

cronologico) tutti i fatti di gestione o meglio tutte le operazioni relative

all’esercizio dell’impresa. I rilevamenti vanno effettuati sia sotto il profilo

patrimoniale che reddituale.

-libro degli inventari che riporta tutti gli elementi patrimoniali attivi e

passivi dell’impresa ed estranei alla stessa, secondo un criterio

sistematico. Tale libro deve indicare tutto il patrimonio dell’imprenditore;

quindi, tutti gli elementi che lo compongono devono essere indicati

(anche in modo descrittivo) e poi valutati (ove possibile). Il libro degli

inventari va redatto all’inizio dell’impresa e poi con cadenza annuale; si

chiude annualmente col bilancio d’esercizio.

2) DOMANDA n°3 APPELLO DEL 3 LUGLIO 2012 (Institori) (PAG.21)

3) Si applica tale disciplina solamente se il ramo d’azienda è autonomo, ovvero

se esso è di per sé qualificabile come impresa.

Il marchio è liberamente trasferibile con o senza l’azienda o un suo ramo sia

tramite vendita che donazioni o conferimenti. Per azienda si intende il

complesso eterogeneo di beni materiali,immateriali, posizioni giuridiche

ecc,ovvero insieme di mezzi, che rilevano nel loro insieme e che consentono di

svolgere l’attività produttiva. Ne deriva che in caso di cessione di un’intera

azienda si presume che il marchio sia ancorato alla stessa, mentre ciò non è

così scontato in caso di molteplici sedi e cessione di una sola tra queste.

Tendenzialmente il tutto è lasciato all’autonomia privata ma se non chiarito dal

contratto, il marchio non seguirà l’azienda.

4) DOMANDA n°4 APPELLO DEL 28 GENNAIO 2014 (Il conferimento di

un ramo d’azienda è assimilabile a un conferimento in natura)

(PAG.17) 33

Università Cattolica del Sacro Cuore

Facoltà di Economia

Diritto commerciale – Appello del 03 giugno 2015

Prof. A. Cetra – Gr. Pr.-Z

Tempo a disposizione: 1 h e 30 min.

La Tizio & Co. s.n.c. produce capi di abbigliamento esclusivamente a favore di

Alta Moda S.r.l. Quest’ultima, dopo aver acquistato la produzione dalla società

produttrice, marchia i singoli capi di abbigliamento con le lettere A e M

riprodotte con caratteri stilizzati e li vende a sua volta ai singoli dettaglianti.

Inaspettatamente, la Tizio & Co. s.n.c. riceve da Alta Moda S.r.l. una lettera

nella quale si afferma che la società acquirente non intende più rinnovare il

contratto di fornitura intercorrente con la società produttrice raggiunta la

scadenza del 31 dicembre 2015.

Alta Moda risente moltissimo la crisi che ha colpito il settore dell’abbigliamento.

Lo scorso 30 aprile 2015 gli amministratori hanno presentato ai soci un

progetto di bilancio nel quale emerge una perdita che ha ridotto il patrimonio

netto al di sotto del terzo del capitale sociale. Peraltro, gli amministratori hanno

proposto ai soci di procedere con un aumento del capitale sociale attraverso

dei conferimenti in denaro ma i soci hanno deciso per il momento di

soprassedere, promettendo che se l’andamento negativo della gestione non si

fosse invertito avrebbero finanziato la società attraverso delle operazioni di

prestito.

Ciò premesso, si risponda, con adeguata motivazione, alle seguenti

domande:

1. Il marchio descritto nel testo può essere registrato? Cosa comporta la

registrazione del marchio? La Tizio & Co. s.n.c. e la Alta Moda S.r.l. hanno

una ditta? e, in caso di risposta affermativa, che caratteristiche deve

avere?

2. Alta Moda S.r.l. può interrompere così bruscamente la relazione

contrattuale con Tizio & Co. s.n.c.? e, in caso di risposta negativa, a che

conseguenze si espone? 34

3. Cosa succede se il bilancio d’esercizio evidenzia la perdita descritta nel

testo? i soci possono soprassedere nell’adottare l’aumento del capitale

sociale proposto dagli amministratori?

4. I soci possono finanziare la società attraverso i prestiti? e, in caso di

risposta affermativa, qual è la disciplina applicabile a tale operazione?

VEDI DOMANDA n°2 APPELLO 17 GIUGNO 2015 (PAG.35)

1) La ditta è il nome commerciale dell’impresa, ovvero il nome che la stessa

utilizza per affacciarsi sul mercato; nel caso di società di persone si parla

più propriamente di ragione sociale, mentre nel caso di società di capitali

si parla di denominazione sociale. La tizio&Co s.n.c ha una ragione

sociale solamente se in essa è indicato il nome di almeno un socio ed il

tipo societario scelto; ciò è senz’altro rispettato. Alta moda S.R.L. deve

invece indicare nella propria denominazione sociale solamente il tipo

societario prescelto e per il resto può essere di pura fantasia; anche qui

la condizione necessaria e sufficiente è rispettata. Inoltre entrambe le

società, come richiesto dal codice civile,usano solamente espressioni

letterali e non disegni. Quindi, entrambe le società hanno una ditta.

2) VEDI DOMANDA n°2 APPELLO 4 GIUGNO 2014 (Alta Moda S.r.l.

non può interrompere il rapporto poiché integrerebbe una

fattispecie di abuso di dipendenza economica)(PAG.23)

3) I soci possono soprassedere nell’adottare l’aumento del capitale sociale

proposto dagli amministratori solamente se tale perdita è ,sì, superiore

ad un terzo del capitale sociale,ma essa non lo ha ridotto al di sotto del

minimo legale. In ogni caso ,se tale perdita si realizza, gli amministratori

devono immediatamente convocare l’assemblea dei soci ed esporre la

situazione e i motivi della perdita, con annesse le osservazioni

dell’organo di controllo o del revisore. I soci poi decideranno la cosa più

opportuna da fare (che potrebbe anche essere ,come in questo caso, non

agire). Se però entro l’esercizio successivo tale perdita non risulta

diminuita a meno di un terzo del capitale sociale, l’assemblea deve

essere nuovamente convocata e bisognerà provvedere a un riduzione del

capitale sociale.

4) In certi casi, i soci possono, anziché effettuare nuovi confer

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A.A. 2017-2018
47 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher duccio.zava di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cetra Antonio.