Registro di entrata e di uscita
Norme e suggerimenti sulla compilazione
(D.M. 20 aprile 1976 – G.U. n.121 del 8-5-1976 e successive modifiche ed integrazioni)
La Legge n. 38 del 15.03.2010, pubblicata sulla G.U. n. 65 del 19.03.2010 e in vigore dal 03.04.2010, modifica l'art. 60 comma 4 del DPR 309/90 prevedendo la possibilità di avere un registro stupefacenti con un numero di pagine adeguato alle necessità. Potranno, pertanto, essere utilizzati registri con un numero di pagine ridotto, purché conformi al modello ministeriale.
Era comunque già stato chiarito, con la nota UCS del 16.03.2009, inviata tramite mail, che il registro può essere costituito da un numero diverso da 200 pagine, purché realizzati graficamente, nell'intestazione e nelle pagine dedicate alle sostanze, in conformità al modello di cui al DM 20.04.1976.
Intestazione
“Indicazione della sostanza o della preparazione” (1)
Indicare il medicinale cui si riferisce la pagina. Nel caso di specialità medicinali o di generici annotare il confezionamento (scatola da cinque fiale, flacone da 20 ml. ecc.); nel caso di una sostanza indicare l’unità di misura, per esempio, g (grammi), ml (millilitri), ecc.
Colonna "N. progressivo dell'operazione"
(2) Deve essere indicato il numero progressivo delle operazioni eseguite nel corso dell’anno solare, cioè con inizio il 1o gennaio di ogni anno (salvo, ovviamente, il caso di un medicinale preso in entrata nel corso dell’anno) e con termine il 31 dicembre.
Colonna "Data 2009"
(3) In testa alla colonna indicare l’anno; in basso in ordine cronologico, il giorno ed il mese in cui si è svolto il movimento di entrata e di uscita “contestualmente” al momento in cui tali operazioni si verificano.
Colonna "Documento, N., Data"
(4) Vanno trascritti gli elementi indicativi del documento giustificativo delle entrate e delle uscite. Nel caso di acquisto dai fornitori (entrata), indicare “buono acquisto”, anche in forma abbreviata, seguito dal relativo numero identificativo e dalla data in cui è stato compilato.
Nel caso di cessione (uscita), oltre alla data di emissione del documento da riportare nell’apposita casella, indicare il tipo di documento ricevuto:
- “Ricetta”
- Richiesta di clinica, ospedale, ambulatorio, casa di cura
- Autoricettazione per uso professionale urgente da parte di medici o di veterinari
- Verbale di distruzione da parte della ASL, di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, di denuncia di furto all’autorità di pubblica sicurezza, ecc.
- Buono acquisto del fornitore -di colore rosa (vecchio modello) o uguale a quello della farmacia (nuovo modello)- in caso di reso, perché scaduto, avariato o non più commerciabile, ecc. (il farmacista conserva la seconda parte del B.A. come documento giustificativo di uscita ed invia la terza sezione a: Ministero della Salute - Ufficio Centrale Stupefacenti, Via Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma)
- Richiesta in base ad autorizzazione speciale del Ministero della Salute ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria
Ai fini pratici è consigliabile attribuire al documento un numero progressivo corrispondente a quello della trascrizione sul registro o seguendo metodi alternativi che consentano un immediato riscontro.
Colonna "Origine o destinazione"
(5) In “entrata”, indicare la denominazione e la sede del fornitore. In “uscita”, annotare:
- Cognome e nome dell’intestatario della ricetta;
- Denominazione e sede della clinica, ospedale, ambulatorio, ecc;
- “Distruzione”, “sequestro”, “furto”, ecc.;
- “Denominazione del fornitore che ha inviato
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Tecnologia
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Tecnologia e legislazione farmaceutica I - sostanze ad azione stupefacente e psicotropa
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Tecnologia farmaceutica
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Tecnologia e legislazione farmaceutica