Normativa e pianta organica
Negli anni immediatamente successivi all'unità d'Italia non esisteva una normativa che regolamentasse uniformemente in tutto il territorio nazionale l'esercizio della farmacia. Il primo passo in materia venne fatto attraverso la riforma Crispi del 1888. Questa prevedeva una centralizzazione delle funzioni di vigilanza e d'autorizzazione in materia di riaffermazione del principio del libero esercizio della farmacia.
La farmacia si configurava come un bene patrimoniale privato e come tale liberamente trasferibile a chiunque anche non farmacisti, poteva essere aperta senza limitazioni e vincoli territoriali con il solo obbligo della direzione responsabile da parte di un farmacista non necessariamente titolare o proprietario della medesima.
Il processo di riordinamento legislativo parte nel 1913 con la riforma Giolitti e si conclude nel 1934 con l'approvazione del testo unico per le leggi sanitarie. La riforma Giolitti afferma il principio che l'assistenza farmaceutica alla popolazione e quindi l'esercizio della farmacia è un'attività primaria dello stato esercitata direttamente dagli enti locali (comuni) oppure delegata a privati in regime di concessione governativa. La farmacia in quanto concessione ad personam non poteva essere né venduta né comprata né trasferita per successione.
La titolarità è conseguita tramite concorso pubblico sulla base dei titoli di carriera e di servizio dei partecipanti. L'apertura delle farmacie non era più discrezionale ma avveniva sulla base della pianta organica. La riforma Giolitti sostituisce inoltre la figura del titolare non farmacista con quella del farmacista direttore responsabile.
Giolitti introdusse anche l'intervento pubblico nel settore farmacia mediante la gestione da parte dei comuni che erano autorizzati ad attivare farmacie qualora se ne determinasse l'esigenza indipendentemente dalla pianta organica.
Classificazione delle farmacie
- Legittime: cioè sorte in conformità con le leggi degli stati preunitari e che potevano continuare l'esercizio.
- Illegittime: sorte in violazione dell'ordinamento preesistente e che risultavano in contrasto anche con le nuove disposizioni e dovevano necessariamente essere chiuse.
- Tollerate: pur non essendo conformi alle norme preunitarie potevano essere considerate conformi alle linee d'indirizzo della legge del 1913.
L'ordinamento Giolitti restò in vigore fino al 1968 quando le leggi 221/68 e 475/68 apportarono delle modifiche all'istituto farmacia. Tale riforma (riforma Mariotti) reintroduce la facoltà di trasferire le farmacie condizionandola però ad un insieme di vincoli successivamente modificati.
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Tecnologia e legislazione farmaceutica I - sospensioni
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