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Tecnologia e legislazione farmaceutica I  - normativa e pianta Organica Pag. 1
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Normativa e pianta Organica

Negli anni immediatamente successivi all’unità d’Italia non esisteva una normativa che regolamentasse

uniformemente in tutto il territorio nazionale l esercizio della farmacia. Il primo passo in materia venne

fatto attraverso la riforma Crispi del 1888. Questa prevedeva una centralizzazione delle funzioni di

vigilanza e d’autorizzazione in materia di riaffermazione del principio del libero esercizio della farmacia.

La farmacia si configurava come un bene patrimoniale privato e come tale liberamente trasferibile a

chiunque anche non farmacisti, poteva essere aperta senza limitazioni e vincoli territoriali con il solo

obbligo della direzione responsabile da parte di un farmacista non necessariamente titolare o

proprietario della medesima.

Il processo di riordinamento legislativo parte nel 1913 con la riforma Giolitti e si conclude nel 1934 con

l’approvazione del testo unico per le leggi sanitarie.

La riforma Giolitti afferma il principio che l’assistenza farmaceutica alla popolazione e quindi l esercizio

della farmacia è un attività primaria dello stato esercitata direttamente dagli enti locali (comuni) oppure

delegata a privati in regime di concessione governativa. La farmacia in quanto concessione ad

personam non poteva essere ne venduta né comprata né trasferita per successione.

La titolarietà è conseguita tramite concorso pubblico sulla base dei titoli di carriera e di servizio dei

partecipanti. L’apertura delle farmacie non era più discrezionale ma avveniva sulla base della PIANTA

ORGANICA. La riforma Giolitti sostituisce inoltre la figura del titolare non farmacista con quella del

farmacista direttore responsabile.

Giolitti introdusse anche l intervento pubblico nel settore farmacia mediante la gestione da parte dei

Comuni che erano autorizzati ad attivare farmacie qualora se ne determinasse l’esigenza

indipendentemente dalla pianta organica. Le farmacie vennero poi suddivise in:

Legittime: cioè sorte in conformità con alle leggi degli stati preunitari e che potevano continuare l

esercizio

Illegittime: sorte in violazione dell’ordinamento preesistente e che risultavano in contrasto anche con le

nuove disposizioni e dovevano necessariamente essere chiuse

Tollerate: pur non essendo conformi alle norme preunitarie potevano essere considerate conformi alle

linee d’indirizzo della legge del 1913.

L’ordinamento Giolitti restò in vigore fino al 1968 quando le leggi 221/68 e 475/68 apportarono delle

modifiche all’istituto farmacia. Tale riforma (riforma Mariotti) reintroduce la facoltà di trasferire le

farmacie condizionandola però ad un insieme di vincoli successivamente modificati:

Il cedente deve aver conseguito la titolarietà almeno da 5 anni (oggi solo 3); dopo aver ceduto la

farmacia può acquistarne un'altra entro due anni e non può partecipare a concorsi per dieci anni.

L’acquirente deve essere stato già in passato titolare o deve aver conseguito l’idoneità alla titolarietà in

un concorso pubblico cioè deve aver superato la relativa prova.

Con la riforma sanitaria del 1978 si stabilisce un principio già contenuto all interno dell art. 122 del

TULS ovvero l’attribuzione esclusiva al farmacista e alla farmacia d ogni competenza e funzione nella

dispensazione dei farmaci.

La legge 362 del 91 invece apporta alcune modifiche alla legge Mariotti del 68: la titolarietà della

farmacia è estesa anche alle società di persona sebbene con vincoli precisi e purchè tutti i soci siani

farmacisti regolarmente iscritti all albo e idonei alla titolarietà. Viene inoltre mantenuta la pianta

organica e ne sono modificati alcuni criteri tra cui quello urbanistico (le regioni possono procedere ad

una nuova determinazione delle sedi farmaceutiche senza istituirne di nuovi e inoltre gli stessi titolari

possono chiedere all amministrazione uno spostamento della propria sede qualora si sia formato all

interno del comune un nuovo insediamento abitativo). La riforma del 91 definisce inoltre farmacie

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
3 pagine
SSD Scienze chimiche CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dariom_89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnologia e legislazione farmaceutica I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Miro Agnese.