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Normativa e pianta Organica
Negli anni immediatamente successivi all’unità d’Italia non esisteva una normativa che regolamentasse
uniformemente in tutto il territorio nazionale l esercizio della farmacia. Il primo passo in materia venne
fatto attraverso la riforma Crispi del 1888. Questa prevedeva una centralizzazione delle funzioni di
vigilanza e d’autorizzazione in materia di riaffermazione del principio del libero esercizio della farmacia.
La farmacia si configurava come un bene patrimoniale privato e come tale liberamente trasferibile a
chiunque anche non farmacisti, poteva essere aperta senza limitazioni e vincoli territoriali con il solo
obbligo della direzione responsabile da parte di un farmacista non necessariamente titolare o
proprietario della medesima.
Il processo di riordinamento legislativo parte nel 1913 con la riforma Giolitti e si conclude nel 1934 con
l’approvazione del testo unico per le leggi sanitarie.
La riforma Giolitti afferma il principio che l’assistenza farmaceutica alla popolazione e quindi l esercizio
della farmacia è un attività primaria dello stato esercitata direttamente dagli enti locali (comuni) oppure
delegata a privati in regime di concessione governativa. La farmacia in quanto concessione ad
personam non poteva essere ne venduta né comprata né trasferita per successione.
La titolarietà è conseguita tramite concorso pubblico sulla base dei titoli di carriera e di servizio dei
partecipanti. L’apertura delle farmacie non era più discrezionale ma avveniva sulla base della PIANTA
ORGANICA. La riforma Giolitti sostituisce inoltre la figura del titolare non farmacista con quella del
farmacista direttore responsabile.
Giolitti introdusse anche l intervento pubblico nel settore farmacia mediante la gestione da parte dei
Comuni che erano autorizzati ad attivare farmacie qualora se ne determinasse l’esigenza
indipendentemente dalla pianta organica. Le farmacie vennero poi suddivise in:
Legittime: cioè sorte in conformità con alle leggi degli stati preunitari e che potevano continuare l
esercizio
Illegittime: sorte in violazione dell’ordinamento preesistente e che risultavano in contrasto anche con le
nuove disposizioni e dovevano necessariamente essere chiuse
Tollerate: pur non essendo conformi alle norme preunitarie potevano essere considerate conformi alle
linee d’indirizzo della legge del 1913.
L’ordinamento Giolitti restò in vigore fino al 1968 quando le leggi 221/68 e 475/68 apportarono delle
modifiche all’istituto farmacia. Tale riforma (riforma Mariotti) reintroduce la facoltà di trasferire le
farmacie condizionandola però ad un insieme di vincoli successivamente modificati:
Il cedente deve aver conseguito la titolarietà almeno da 5 anni (oggi solo 3); dopo aver ceduto la
farmacia può acquistarne un'altra entro due anni e non può partecipare a concorsi per dieci anni.
L’acquirente deve essere stato già in passato titolare o deve aver conseguito l’idoneità alla titolarietà in
un concorso pubblico cioè deve aver superato la relativa prova.
Con la riforma sanitaria del 1978 si stabilisce un principio già contenuto all interno dell art. 122 del
TULS ovvero l’attribuzione esclusiva al farmacista e alla farmacia d ogni competenza e funzione nella
dispensazione dei farmaci.
La legge 362 del 91 invece apporta alcune modifiche alla legge Mariotti del 68: la titolarietà della
farmacia è estesa anche alle società di persona sebbene con vincoli precisi e purchè tutti i soci siani
farmacisti regolarmente iscritti all albo e idonei alla titolarietà. Viene inoltre mantenuta la pianta
organica e ne sono modificati alcuni criteri tra cui quello urbanistico (le regioni possono procedere ad
una nuova determinazione delle sedi farmaceutiche senza istituirne di nuovi e inoltre gli stessi titolari
possono chiedere all amministrazione uno spostamento della propria sede qualora si sia formato all
interno del comune un nuovo insediamento abitativo). La riforma del 91 definisce inoltre farmacie