SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
Evoluzione del concetto di salute nei sistemi sanitari
OMS definisce salute come “stato totale di benessere psichico, fisico e sociale e non solamente assenza di
malattia”. La promozione della salute consiste in: azioni dirette a aumentare capacità individui e ad avviare
cambiamenti sociali, ambientali ed economici.
Sistema sanitario
Esso rappresenta insieme delle organizzazioni, istituzioni per la di azioni sanitarie;
1861-1945: tutela della salute come collettiva, e attenzione alla vigilanza igienico-sanitaria. La saluta
del singolo non era riconosciuta. I compiti di vigilanza erano compresi ai compiti della polizia locale.
Funzioni attribuite a Ministero dell’Interno (prefetti, sindaci).
1861-1945 (ancora oggi): divisione delle competenze, forte dualismo fra sanita e politica, e lo stato
non creava condizioni di vita migliori.
1945: istituzione Alto commissariato della sanità, con funzioni di tutela pubblica, vigilanza tecnica
con scopi di prevenzione e combattere malattie sociali. Era la struttura amministrativa di vertice, ma
erano presenti ancora autorità sanitarie periferiche (sindaco e prefetto)
Nel 1943, crollo regime fascista presenza in Italia di tubercolosi, mortalità infantile e malaria. Con gli Usa
arrivano antibiotici e sulfamidici. Non erano presenti assicurazioni di malattia, solo casse mutue di
previdenza. Rimasto in vigore fino alla riforma 833/78.
Giovanni Augusto, medico che fece progetto di riforma sanitaria:
Unificazione servizi sanitari
Indipendenza dalla politica
Finanziamento adeguato per sanità
Creazione unità periferiche di assistenza su territorio nazionale
Nel 1946 scelta ordinamento italiano: La Repubblica, nel 1948 costituzione definisce nell’art. 32 “tutela
salute come fondamentale diritto”. Nel art. 117 definizione: competenze regionali decentramento servizi.
Nel 1958 istituzione Ministero della Sanità: composto da Consiglio superiore sanità, Istituto superiore
Sanità, e il complesso di uffici sanitari e medici.
EVOLUZIONE PROFESSIONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE
Nel 1890 col R.D. 7042 definita figura dei vigili sanitari comunali, fornivano supporto a Ufficiale sanitario
(medico che vigilava salute pubblica e osservanza leggi sanitarie). I compiti erano di vigilare:
Condizioni igieniche del suolo e dell’abitato
Condizioni industrie agricole, manifatture e fabbriche
Stato igiene delle case
Nelle fabbriche e mercati, di preparazione e vendita alimentari
Su bevande, alimenti e oggetti di uso personale.
Il personale aveva una propria divisa, ed era scelto fra gli agenti municipali che si erano distinti per qualità
e dovevano superare un esame. Era comunque una professione sanitaria ausiliaria.
Nel 1934 R.D. 1265 nascita del Testo Unico delle leggi sanitarie (TULLSS) e istituzione “vigili sanitari
provinciali”.
Art.83, costituzione laboratorio municipale dove sono addetti vigili sanitari, per disinfezioni e
vigilanza igienica in base ai bisogni dei comuni provinciali.
Art.91, i vigili sono assunti tramite concorso pubblico indetto dal preside che poi li nomina; vigilano
sul suolo, sostanze alimentari. Compiono ispezioni sotto dipendenza dell’ufficiale sanitario, vigilano
sull’esecuzione misure di profilassi e altre attribuzioni prescritte dalla legge.
Per l’ammissione al corso non erano previsti titoli specifici, ma nel 1939 attraverso circolare era
richiesta licenza media inferiore.
Legge 13 marzo 256 del 1958, istituzione Ministero della Sanità, e gli uffici passano tutti al ministero. Con
la legge 833/78 venne attribuito alle Unità Sanitarie Locali l’esercizio delle funzioni di prevenzione:
Art 21, definiva l’organizzazione dei servizi di prevenzione; in anzitutto l’attività venne attribuita
alle USL, poi spetta al prefetto a chi assume la qualifica di ufficiale di polizia giudiziario.
Col DPR n761 del 1979 individuata nuova figura del Personale di vigilanza e ispezione e le attribuzioni del
personale con DPR 821 del 1984 che definirà questa figura come operatore professionale di 1° categoria
(funzioni di coordinamento funzionale ed operativo e garanzia di esecuzione delle attività).
Nel 1992, in Italia inizia processo di trasformazione da USL ad ASL, aziende sanitarie attraverso D.L.
502/92 e 229/99 a causa di mancato controllo della spesa e per introduzione criteri di efficienza, efficacia
ed economicità nei servizi sanitari. Grazie al 502/92 “riordino disciplina sanitaria” è avvenuta la seconda
riforma sanitaria italiana, nascita ASL e istituzione dipartimento di prevenzione; esso afferma anche che la
formazione del personale sanitario spetta all’università e viene ridefinito il profilo professionale delle
professioni sanitarie attraverso decreti del Ministero.
Profilo Tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro
Decreto Ministeriale 1997 n58
art.1: individua la figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro,
che in possesso di diploma universitario, è responsabile di tutte le attività di prevenzione, verifica,
controllo in igiene, sicurezza ambientale, alimenti e sanità pubblica e veterinaria. Esso è un ufficiale di
polizia giudiziaria:
Contesta e notifica irregolarità rilevate
Vigila e controlla ambienti di vita e lavoro
Vigila e controlla condizioni sicurezza degli impianti
Vigila qualità alimenti e bevande
Vigila su igiene e sanità veterinaria
Vigila e controlla prodotti cosmetici
Collabora con l’amministrazione giudiziaria
E vigila e controlla quant’altro previsto da legge e regolamenti ù
Il tecnico svolge il proprio il proprio lavoro in autonomia tecnico professionale, partecipa ad attività di
studio e di consulenza professionale e collabora con altre figure professionali. Può svolgere la sua attività in
dipendenza o da libero professionale.
Art.2, afferma che il diploma universitario di tecnico della prevenzione abilita all’esercizio della professione
(oggi è laurea).
Responsabilità e autonomia professionale: il tecnico monitora autonomamente i propri risultati
professionali e si impegna a migliorare la qualità tecnica della prestazione.
Con la legge 26 febbraio 1999 n. 42, nuova definizione delle professioni sanitarie già disciplinate dal
TULLSS. Passaggio da professione sanitaria ausiliaria professione sanitaria: non esiste più concetto di
ausiliarietà e complementarietà.
Sempre nella legge 1999/42 definisce criteri di attività di responsabilità determinati da: decreti ministeriali
istitutivi dei profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario e dai codici
deontologici. Tuttavia diplomi e attestati conseguiti precedentemente alla normativa sono equipollenti ai
diplomi universitari. Nel D.M. della sanità 27/07/2000 definisce equipollenza dei diplomi per l’accesso alla
professione e alla formazione post-base. Il vecchio operatore di 1° categoria è riconosciuto il titolo di
“tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro”.
Legge 10 agosto 2000 n251: disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. Sono suddivise in 4 aree:
Professioni infermieristiche e ostetriche
Professioni riabilitative
Professioni tecnico sanitarie
Professioni della prevenzione
Art.4, definisce professioni tecniche della prevenzione: afferma la loro autonomia tecnico professionale, e
limitano le loro responsabilità derivanti dai profili professionali e afferma la dirigenza professionale.
Le norme sostanziali della determinazione della professione sono: nell’articolo 4 251/2000 e nell’art.1
42/1999. Nell’art 5 della 251/2000 viene definita l’istituzione lauree specialistiche per la dirigenza delle
professioni di articolo 1,2,3 e 4.
Col decreto 29 marzo 2001 inclusione tecnico prevenzione e assistente sanitario tra quelle previste nel
502/92 e con decreto aprile determinazione 4 classi delle lauree universitarie e i loro conseguenti percorsi
specialistici.
Per ammissione ai concorsi è valido anche diploma del vecchio ordinamento (27 marzo 2001 n220
d. presidente)
Per accesso laurea specialistica e master è valido diplomi normativa precedente (8 gennaio 2020
n01)
LEGGE 43/2006
Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, tecniche e di
prevenzione e delega al governo per istituzione ordini professionali.
Art. 1, definizione delle professioni sanitarie ai sensi n251/2000 e 29 marzo 2001
Art.2, l’esercizio per la professione necessità titolo universitario, rilasciato a seguito di un percorso
formativo
Art.3, la presente legge regolamentale professioni sanitarie di art.1 e istituisce i rispettivi ordini e
albi
Art.4, de
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Scienze tecniche dietetiche applicate