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Tecniche dell'interpretazione e dell'argomentazione

Teoria dell'argomentazione giuridica

È contraddistinta da due grandi filoni di ricerca:

  • Studio della logica come insieme dei criteri di correttezza del "buon ragionare", ragionare valido, corretto;
  • Analisi del ragionamento giuridico così come di fatto è svolto ed effettuato dagli operatori giuridici, in particolare dai giudici.

Nel primo filone di ricerca rientra lo studio di quei sistemi logici in base ai quali possiamo domandarci se un certo ragionamento è corretto o no.

I due principali sistemi di logica

  • Logica deduttiva (grado di certezza molto forte)
  • Logica induttiva (nozione di probabilità o conferma inferenziale).

A seconda del sistema di logica che si sceglie, vi saranno determinati criteri piuttosto che altri; come altresì vedremo nel corso delle lezioni, talvolta è bene giudicare un ragionamento secondo i parametri della logica deduttiva, dall’altra occorre utilizzare criteri più laschi e generosi della logica induttiva.

Un problema centrale, ma di questo tratteremo più avanti, ha a che fare anche con la possibile applicazione della logica alle norme. La questione dell’applicabilità delle leggi deduttive alle norme è tutt’altro che pacifica, è un problema molto importante: si può ragionare logicamente con le norme, questo è un corso pratico, quello che ci interessa di più è studiare delle tecniche volte sia a controllare i discorsi degli operatori giuridici, sia a censire i discorsi dei ragionamenti.

L’analisi del ragionamento giuridico come si trova nei documenti è un’analisi descrittiva di quello che gli operatori fanno, degli argomenti che utilizzano, delle decisioni interpretative che assumono, del modo in cui ragionano, filtrato attraverso i documenti. Ricostruiamo il prodotto letterario (sentenze, prospettazioni dottrinali, ordinanze, etc), quindi tutto ciò che è analizzabile come una concatenazione di enunciati.

L'analisi del ragionamento giuridico

Come si è detto poc'anzi, l’analisi del ragionamento giuridico non è un’analisi psicologica; non ci interessa sapere i motivi personali, soggettivi, contingenti e diacronicamente mutevoli che hanno condotto e che conducono normalmente certi soggetti ad assumere determinate decisioni interpretative, o a svolgere determinate argomentazioni. Questo può essere interessante, ci torneremo alla fine del corso, alcuni di questi modelli sostengono effettivamente che ciò che dovrebbero fare i giuristi nel conoscere il diritto dovrebbe consistere nel prevedere le decisioni giudiziarie sulla base di fattori causali (fra i quali anche le preferenze di chi decide e via dicendo), ma come cultori dell’analisi del ragionamento giuridico e della teoria dell’argomentazione, ciò che ci interessa non è l’analisi psicologica, ciò che ci interessa è un’analisi argomentativa o del contesto di giustificazione della decisione giudiziale. Dobbiamo essere in grado di esaminare se le ragioni, gli enunciati, le giustificazioni che sono state addotte per arrivare ad un certo esito argomentativo siano fondate o non lo siano. Per questa ragione dobbiamo dotarci di strumenti che ci conducano a questa possibilità, alla possibilità di vedere se, al di là dei motivi che un soggetto può avere avuto per prendere una certa decisione o per dirimere una certa questione normativa, abbia anche dato delle ragioni a favore della sua decisione o della sua argomentazione.

Enunciato

Per svolgere il compito che ci siamo dati (=avere strumenti che ci possono condurre a determinare se una decisione sia giustificata o meno) dobbiamo partire dalle basi; la prima nozione fondamentale che utilizzeremo in tutto il corso è quella di enunciato.

Enunciato = qualsiasi classe di espressioni in lingua che abbia forma sintattica compiuta e sia dotata di senso compiuto.

Esempio preso da un’opera di Russell: “Il re è calvo.” Russell in realtà utilizzava un enunciato un po’ più complesso; ad ogni modo desumiamo l’idea che un enunciato abbia le caratteristiche sopra citate.

Questa deduzione ci permette di derivare ed intuire meglio che una classe di espressioni di questo tipo ha una infinità di applicazioni possibili → enunciazioni o token sentences (= enunciati individuali di applicazioni, istanze individuali di applicazione di un enunciato).

Es. l’enunciato “Il re è calvo” può essere detto da qualsiasi soggetto. Ovviamente un enunciato ha un’infinità di applicazioni possibili e, quando venga applicato in un contesto spazio-temporalmente limitato, la sua falsità o verità dipende anche dal contesto. Se diciamo “L’attuale re di Francia è calvo”, il fatto che l’enunciato sia vero o falso dipenderà dal contesto in cui viene introdotto. Se l’avessimo detto nel 1998 dopo la vittoria della nazionale francese ai mondiali, magari la mia espressione sarebbe stata presa come un’espressione metaforica in cui il re era in questo caso Zidane (effettivamente calvo) → si poteva interpretare in questo modo (re in senso metaforico come migliore giocatore di quella nazionale); se invece lo si dice ora facendo riferimento alla nazionale francese di adesso, l’enunciato sarebbe falso. La verità dell’enunciazione può essere determinata in ragione del contesto i cui l’enunciato viene applicato.

L’enunciato così inteso si distingue dalle locuzioni, (dette anche sintagmi), che non hanno forma compiuta. Sono espressioni composte da più parole che però non arrivano ad essere degli enunciati = non sono dotati di forma sintattica compiuta, non hanno senso compiuto. Le locuzioni si distinguono anche dai vocaboli perché i vocaboli, parole o termini sono espressioni individuali = non sono espressioni composte, ma sono parole divise l’una dall’altra.

Enunciati descrittivi

Bisogna distinguere:

  • Enunciati descrittivi (utilizzati in forma descrittiva), che vengono utilizzati per informare circa qualcosa, per asserire, per conoscere.
  • Enunciati prescrittivi (o normativi) = utilizzati per imporre qualcosa, suggerire, raccomandare, per guidare la condotta umana.

Benché nel diritto gli enunciati normativi siano senz’altro predominanti, vi sono però anche enunciati descrittivi molto importanti = si pensi alla parte del ragionamento probatorio della sentenza = ricostruzione fattuale, dei fatti, che si svolge mediante enunciati descrittivi.

Enunciati descrittivi e verità o falsità

Gli enunciati descrittivi sono veri o falsi, hanno la proprietà di poter essere predicati di verità o falsità; vi è però una distinzione importante da fare, si basa questa distinzione sul fatto che le condizioni di verità di diversi tipi di enunciati descrittivi dipendono da fattori diversi.

Gli enunciati empirici sono quelli che sono veri o falsi in ragione della loro corrispondenza con la verità delle cose, a seconda che il mondo sia fatto in modo tale da essere fedelmente rappresentato da un determinato enunciato. Se diciamo “la neve è bianca” questo enunciato è vero o falso a seconda che la neve sia o meno bianca. Ci possono essere ovviamente anche enunciati empirici falsi, ogni qualvolta si proferisce un enunciato che non corrisponde alla realtà, si proferisce un enunciato di questo tipo. Se io dicessi che Washington è la capitale della Francia, starei sicuramente emettendo un enunciato empirico falso, così come se dicessi che il Monte Bianco è più alto dell’Everest.

La verità e la falsità di un enunciato possono essere determinate mediante ricerche empiriche = es: la teoria della relatività di Einstein è formata da enunciati descrittivi che però non era possibile verificare nel momento in cui sono stati proferiti = non vi erano i mezzi necessari per provare alcune delle sue teorie. Negli ultimi anni molte tesi due, la teoria sono state provate, ci sono i mezzi per farlo = sono state dimostrate vere = la proprietà di essere vere o false quelli enunciati la aveva già ai tempi di Einstein.

Una cosa è essere suscettibili di verità o falsità, un’altra cosa, che dipende anche dalle risorse di ricerca che si hanno, è riuscire a dimostrare la verità o falsità. Questo è un punto che ritornerà quando parleremo del processo.

Enunciati analitici

L’altra categoria, sottoclasse degli enunciati descrittivi è costituita dagli enunciati analitici = gli enunciati analitici che a loro volta si suddividono in due sottocategorie; in via generale sono quegli enunciati la cui verità o falsità non dipende da ragioni empiriche, dalla loro corrispondenza con il mondo, bensì da ragioni concettuali o logiche. Distinguiamo tra enunciati analitici formali o informali = quelli formali sono veri o falsi in ragione della loro forma logica → tautologie = un certo enunciato indica se stesso, asserire una proposizione per cui piove o non piove è una tautologia perché di nuovo si sta affermando che o è vero un certo enunciato o è vera la sua negazione. Es: la casa è sulla collina oppure non è sulla collina = delle due l’una.

Gli enunciati analitici informali sono veri o falsi in ragione del significato dei vocaboli che li compongono = se asseriamo che uno scapolo è un uomo non sposato, sarà vero nella misura in cui le regole che governano il linguaggio italiano ci dicono che lo scapolo è un uomo adulto non sposato. Se dicessi ad un amico inglese che scapolo in italiano significa “bar”, direi il falso = senso non ammesso dalle regole della lingua italiana.

La contraddizione è sempre falsa!

Enunciati prescrittivi

Gli enunciati prescrittivi o normativi, sono quegli enunciati la cui funzione fondamentale non è quella di trasferire conoscenze e informazioni, ma quella di guidare il comportamento umano, vuoi come accade con le norme che influenzano o guidano la condotta umana direttamente, vuoi con i giudizi di valore che invece indicano ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è buono o cattivo in ambito assiologico/morale.

Secondo alcuni autori, soprattutto secondo alcuni padri fondatori della filosofia analitica, norme e giudizi di valore sono più o meno la stessa cosa = si utilizzano enunciati fraseggiati in modi diversi, ma per dare la stessa indicazione. Le norme ci dicono ciò che è obbligatorio o facoltativo, i giudizi di valore indicandoci ciò che è buono o cattivo dicono la solita cosa sostanzialmente.

Alcuni hanno sostenuto che generalmente è così ma in alcuni casi, se bene una certa condotta sia corretta, giusta, suscettibile di lode, non per questo è obbligatoria = atti eroici = degni di ammirazione, ma per ciò stesso non sono obbligatori. Il fatto che qualcuno si butti su una bomba per salvare cento persone, immolandosi dunque, è qualcosa di encomiabile, ma non obbligatorio ovviamente. Si pensi ai vigili del fuoco dell’11 settembre che si sacrificarono per gli altri sapendo che andavano incontro ad una situazione fatale. Sono atti di eroismo sulla cui obbligatorietà morale potremmo riflettere. Benchè ci sia un’ampia area di sovrapposizione fra norme e giudizi di valore, non è detto che ci sia una perfetta traducibilità degli uni con gli altri.

All’interno delle norme, abbiamo una distinzione tra regole e principi. Le regole sono contraddistinte dal carattere tassativo; si distinguono poi in regole di condotta, che connettono fattispecie con conseguenze normative e norme costitutive, che invece connettono fattispecie con altre fattispecie.

Es norme di condotta: norme che impongono il risarcimento del danno = sono norme che connettono una fattispecie (aver danneggiato qualcun altro con l’obbligo di pagare una certa somma di denaro a seconda dei casi).

Es norme costitutive: non c’è una conseguenza normativa, ma c’è la definizione di un certo concetto, per esempio il fatto di definire la maggiore età come una situazione che viene a crearsi dopo il compimento dei 18 anni = essere maggiorenni collegato al fatto di avere compiuto 18 anni. Altro esempio: nozione di contratto, ecc.

I principi non sono invece tassativi, non esprimono una connessione vincolante o particolarmente forte tra fattispecie e conseguenza normativa, bensì una connessione più debole = certe volte i principi non hanno fattispecie, sono fraseggiati quasi come se fossero dei giudizi di valore = es: art 2 costituzione, laddove parla di solidarietà politica economica e sociale, dignità, ecc... tutti concetti molto significativi, ma anche molto generici = non hanno delle condizioni di applicazione tassative. I principi hanno un’importanza argomentativa notevole, ma a scapito della precisione.

Si distingue poi nell’ambito dei principi tra principi in senso stretto e direttive politiche (obiettivi rivolti al legislatore, più che ai consociati = tutela ambiente, tutela patrimonio artistico, ecc... libertà strumenti con cui dare attuazione ai principi). I principi in senso stretto sono norme che invece attribuiscono dei diritti ai consociati e attribuiscono tali diritti in modo diretto, senza che le autorità normative abbiamo spazi di scelta per la tutela di questi diritti = attribuzione diritti in modo generico = operazioni interpretative abbastanza complesse da articolare.

Applicabilità della logica alle norme = la logica si applica ad enunciati che sono suscettibili di verità o falsità; le norme comunemente non sono enunciati a cui convengono = se io proferisco un imperativo (fai i compiti, fate silenzio, ecc) non avrebbe senso rispondere con non è vero, è falso, è vero = gli enunciati prescrittivi non sono suscettibili di verità o falsità, non sono veri o falsi, né per la loro corrispondenza con il mondo, né per la loro forma logica; hanno altre proprietà, possono essere validi, invalidi, giusti, ingiusti, applicabili, inapplicabili, ecc..., ma non possono essere veri o falsi. La logica si definisce a partire dalle nozioni di verità o falsità, è chiaro che avremo bisogno di determinare quantomeno a livello intuitivo, quale sia una nozione che possa essere utilizzata ai fini di considerare che anche gli enunciati prescrittivi sono suscettibili di trattamento logico. Normalmente si utilizza la nozione di efficacia = una norma è efficace quando è effettivamente adempiuta = questo ci permetterà di vedere ad esempio la nozione di obbligo che è incompatibile con quella di divieto relativamente alla medesima azione: vietato fumare è incompatibile con obbligatorio fumare.

La logica deduttiva

Dobbiamo distinguere la logica deduttiva, da altri tipi di logica, in particolare da quella induttiva. La logica deduttiva studia i ragionamenti e le inferenze che sono in grado di preservare in modo certo la verità nel passaggio da certi enunciati che si assumono come premesse, ad un altro enunciato che ha valore di conclusione. La logica deduttiva studia gli schemi di ragionamento che risultano validi, nel senso che hanno la proprietà di poter conservare la verità dalle premesse alla conclusione = se le premesse sono vere la conclusione non può essere falsa. Vedremo altresì delle deduzioni con schemi invalidi = schemi che al di là delle apparenze contingenti non danno alcuna garanzia relativamente alla conservazione della verità dalle premesse alla conclusione; dobbiamo porre molta attenzione nel distinguere gli schemi deduttivamente validi da quelli invalidi = i primi ci danno ampie garanzie, mentre i secondi non ci danno affatto tali garanzie.

La logica induttiva

La logica induttiva studia invece le inferenze nelle quali la conclusione non segue dalle premesse con certezza assoluta, ma riceve da esse un certo grado di conferma, che è calcolabile mediante certi metodi = è proporzionale all’evidenza, alle prove, al sostegno disponibile a loro favore. Normalmente i ragionamenti induttivi vanno dal particolare al generale: Abbiamo delle premesse che affermano qualcosa relativamente a casi particolari, casi specifici e da queste premesse se ne desume un enunciato più generale = osservazione dei cigni: osserviamo un cigno ed esso è bianco, ne osserviamo un secondo che è bianco, un terzo bianco, ecc... se il campione diventa molto ampio e in ogni caso in cui osserviamo un cigno possiamo apprezzare che è cambio, dal punto di vista induttivo è possibile derivare con un un grado di corner ma che deriva dall’osservazione, che tutti i cigni saranno bianchi. L’universalità di questa conclusione può essere revocata in dubbio nel momento in cui osserviamo un cigno di diverso colore. Nell'induzione, come è dimostrato dall’esempio appena fatto, le premesse sostengono la conclusione. Alla luce delle premesse, abbiamo ragioni più o meno forti per sostenere una determinata conclusione. Il passaggio dalle premesse alla conclusione tuttavia non è certo, non è un ragionamento che garantisca la conservazione della verità dalle premesse alla conclusione = questa è sostenuta da un grado più o meno grande di conferma = più piccolo è il campione, più alto sarà il grado di conferma.

Funzioni della logica deduttiva rispetto al ragionamento pratico

Quali sono le funzioni della logica deduttiva rispetto al ragionamento pratico? Ragionamento la cui conclusione è una norma, che risponde ad una questione pratica su cui ciò che dobbiamo fare; vi sono quanto meno due funzioni fondamentali: nell’ambito dell’analisi del ragionamento pratico serve a controllare la correttezza del ragionamento in base a certi schemi inferenziali che sono stati dimostrati validi.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giadamondodiritto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecniche dell'interpretazione e dell'argomentazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ratti Giovan Battista.
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