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EX POST
SOC.A (B non esiste più)
Liquidità 60 Passività 140+110=250
Imm.ni 30+80 =110 CS 100+80=180
Att.diverse Riserve non esistono
150+130=280 più!
Attivo (A+B) 450 Passivo (A+B) 430
NON quadra!
Motivo: non può essere una sbavatura da annullamento di partecipazione perché A
NON controllava B; quindi, è una differenza da concambio aumento CS di A =80 <
PN contabile B =100 dà origine ad un AVANZO DA CONCAMBIO = 80-100 = -20 (segno
avere)
È una riserva da fusione di natura patrimoniale: è contabilizzata tra il PN di A post
fusione.
Se B fosse stata una società in difficoltà e la fusione fosse stata una operazione di
salvataggio, allora il valore avrebbe assunto natura di fondo rischi e oneri, per
tutelarsi dai flussi di reddito negativi attesi.
Da una situazione di parità iniziale i soci di B ora si trovano in una posizione di
svantaggio, perché pesano per l’80% soltanto sul capitale di A (4/5): è come se ai soci
di B fosse stato chiesto un sovrapprezzo figurativo, che però non può costituire riserva
contabile perché non è stato effettuato alcun versamento in denaro.
Caso 2: A controlla B al 100%; la fusione è una mera presa d’atto che B non ha più
senso di esistere, per cui A si pone in un’ottica di consolidamento e non occorre
nemmeno calcolare il RC. Non vi sono infatti azionisti terzi che entrano nella
compagine di A!
Contabilmente A integra pienamente attività e passività di B con le proprie. La
differenza di valori consolidati emerge dal confronto: valore della partecipazione in B =
120 > PN contabile di B =100, da cui si ha un DISAVANZO DA ANNULLAMENTO DI
PARTECIPAZIONE = 120-100 =100 (segno dare)
Potrebbe essere ad esempio giustificato dal totale controllo giuridico e operativo che A
acquista con la fusione su B oppure da elementi intangibili che compongo
l’avviamento di B: questo valore è stato riconosciuto al momento dell’acquisto della
partecipazione dall’acquirente e costituisce un valore latente che rimane nel PN di A
fino alla fusione. A questo punto diventa voce specifica dell’attivo (ad esempio, se
era riconosciuto per la presenza di un brevetto, diventa “Brevetto” vale tot) oppure, se
non ha natura determinata o determinabile, ne è iscritto il valore come avviamento:
nel caso infatti è stato acquistato a titolo oneroso, anche se implicitamente, quando A
ha corrisposto 120 per una quota di PN di B che ne valeva solo 100 (da bilancio).
ATTENZIONE: se l’origine del disavanzo permane al momento della fusione, lo iscrivo
come avviamento, ma se è un plusvalore che ha perso ragion d’essere, perché non si
spera più nella sua realizzazione, occorre considerarlo come una perdita da fusione,
iscrivendolo in avere.
Caso 3: A controlla B al 40% elimina la partecipazione sostituendovi il 40% del PN di
B; emette azioni per i soci di B per il restante 60% del PN di B.
aumento CS di A: [(100/5)*4]*60%
Il rapporto di cambio è ancora 4/5 (vedi caso 1) -- >
= 48 (VN =1), riservato ai soci di B per la parte non partecipata.
Qui vi sono duplici differenze:
- concambio: aumento del CS di A < quota non partecipata di PN di B
AVANZO DA CONCAMBIO = 48-60= -12 (segno avere) contabilizzato come
riserva da fusione o fondo rischi/oneri
- annullamento partecipazione: valore economico partecipazione in B > quota
partecipata da A del PN di B DISAVANZO DA PARTECIPAZIONE = 60-40 =20
(segno dare) contabilizzato come attivo specifico/avviamento (positivo)
oppure come perdita da fusione.
ASPETTI FISCALI DELLA FUSIONE (Art. 172 TUIR)
L’operazione di fusione, che in capo all’incorporante genera degli incrementi di valori,
anche solo dalla somma linea per linea dei valori, è considerata ai fini fiscali neutra
(come se l’operazione non fosse avvenuta).
La fusione potenzialmente potrebbe generare delle plusvalenze: il maggior valore che
può essere attribuito a un bene può emergere per esempio dal rapporto di cambio
oppure dall’annullamento della partecipazione. In questo secondo caso il disavanzo da
annullamento di fusione può essere indicato, come avviamento, e rimane nel
patrimonio della società risultante dalla fusione. Anche se è soggetto ad
ammortamento, tale avviamento ai fini fiscali non è considerato come una
plusvalenza: non viene ripreso a tassazione. È neutrale anche l’ammortamento
dell’avviamento, che quindi ai fini fiscali non è considerato un onere deducibile.
Questo comporta la gestione di un doppio binario, uno con l’evidenziazione del valore
civilistico e uno con l’evidenziazione del valore fiscale.
Nel caso in cui il disavanzo viene imputato al fabbricato: a) il maggior valore non ha
significato fiscale; b) le quote di ammortamento non sono oneri deducibili; c) in caso di
cessione del fabbricato (il fabbricato vale contabilmente 70; a seguito della fusione
viene incrementato a 80; lo cedo a 100) la plusvalenza fiscale è di 30.
I vecchi soci di B a seguito dell’operazione di fusione ricevono azioni di A annullando le
azioni di B, in base al rapporto di cambio. Siccome il rapporto di cambio si basa sulla
parità in termini di valori: in capo ai soci dell’incorporata non cambia nulla in termini di
valori → irrilevanza fiscale del concambio delle partecipazioni.
Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
Documenti necessari per l’operazione di fusione:
- Progetto di fusione
- Relazione degli amministratori
- Relazione degli esperti
Art. 2501-bis
L’operazione di fusione che presuppone un’operazione di LBO, ossia un’operazione di
acquisizione di azienda mediante indebitamento
LBO (leveraged buy out) individua la seguente operazione
- una società intende acquisire un’altra società (bersaglio o target)
- l’acquisizione della proprietà o del controllo avviene attraverso
l’indebitamento nei confronti di terzi (banche, fondi)
- dopo l’acquisto, l’indebitamento è rimborsato mediante l’impiego della
disponibilità finanziaria o patrimoniale della società target. L’obbligazione di
rimborso del debito grava in capo alla società target (non in capo al soggetto
finanziato).Vi è una traslazione dell’onere dell’operazione di finanziamento
dalla società acquirente alla società acquisita.
Nell’eterogeneità delle fattispecie, la connotazione dell’operazione è individuabile
nell’acquisizione realizzata “facendo leva” sulle capacità economiche e finanziarie della società
target.
LBO è una tecnica finanziaria
- che consiste nell’acquisizione di una partecipazione di controllo o totalità di
una società target
- che riduce al minimo l’esborso di capitale di rischio (equità) (di solito si
accompagna un impegno finanziario da parte del soggetto acquirente)
- ampio ricorso al finanziamento bancario o intermediari specializzati
- condizione necessaria, che la target abbia una attività produttività tali da
target
farsi carico dal debito: si basa sul valore delle attività della società e
cash flow)
della sua capacità di rimborsare i debiti mediante i flussi di cassa (
generati dalla gestione.
Nella prassi LBO è utilizzata per attuare strategie di fusione e acquisizione (m&a):
- realizzare operazioni di concentrazione di imprese (fusione)
- rafforzamento patrimoniale della società
- migliorare la posizione finanziaria
- modifica la composizione dell’assetto proprietario
- modificare la composizione del management (il più delle volte, l’iniziativa
imprenditoriale parte dal management)
Questo tipo di operazione non può essere effettuata con qualsiasi tipo di società
target. Deve avere delle caratteristiche particolari: 1) deve avere una stabilità
finanziaria; 2) alta redditività; 3) stabilità dei flussi. Il flusso economico deve essere in
grado di generare flussi di cassa idonei a rimborsare il debito (non può fare ricorso ai
soci, o ad altro indebitamento, ma solo alla gestione ordinaria dell’impresa!!). Vi sono
altre caratteristiche legate al business:
- gestionali: ottimo livello di management, quota di mercato difficilmente
aggredibile, vantaggi competitivi rispetto ai concorrenti, tecniche
consolidate…
- economico- finanziarie: buona redditività (EBITDA), cash flow stabile nel
tempo
Questa tecnica ha assunto connotazioni variegate, tra queste emerge la distinzione tra
- Quando l’operazione è realizzata dal management della società target è una
target
operazione di LMBO = dai manager della società i quali costituiscono
newco
una allo specifico fine di acquisire la proprietà dell’azienda gestita.
- Quando a fare questa operazione sono i manager di una società concorrente
a quella teaget, allora si ha un’operazione di LMBI (es. società che vuole
eliminare una concorrente dal mercato).
Merger leveraged buy out (MLBO) ’operazione di mlbo è finalizzata
- : l
alla fusione fra società acquirente e società acquisita. Si articola in
diverse fasi: i promotori dell’operazione costituiscono una società al
fine specifico di realizzare un’operazione di lbo (società newco); la
newco ricorre al finanziamento di terzi per acquistare le azioni o i beni
del patrimonio della società target; la fusione tra la società newco e la
società target. Generalmente la fusione avviene per incorporazione
della newco nella target (reverse merger).
In tutti i casi viene costituita una nuova società newco (società veicolo): contrae il
debito, compra le azioni della società target. Al termine dell’operazione ci sono due
società:
- newco, costituita ad hoc, per acquistare le azioni
- società target
Come si fa a traslare il debito? Mediante l’operazione di fusione inversa.
Gli elementi che caratterizzano l’operazione di lmbo sono:
l’assunzione di debiti da parte della società acquirente (newco) per conseguire il
controllo sulla società target
Il patrimonio della società target assume una funzione o di garanzia generica
(quando la newco ha un proprio patrimonio) o di fonte di rimborso, in relazione
al finanziamento ottenuto dalla società acquirente
I soggetti che devono essere tutelati sono i terzi creditori e gli azionisti di minoranza
(nel caso in cui l’acquisizione non sia del 100%). Il legislatore ha imposto un iter
particolare c