Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IVA.
Le operazioni di conferimento aventi per oggetto aziende o rami di azienda costituiscono
operazioni che non rientrano nel campo di applicazione IVA.
L’art. 2 DPR 633/72 dispone che non sono considerate cessioni di beni le cessioni e i
conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda.
Dal punto di vista degli adempimenti formali, l’effettuazione di un’operazione di
conferimento d’azienda comporta l’obbligo di presentare le dichiarazioni di inizio,
cessazione o variazione dei dati IVA.
(operazione esente: i requisiti sono presenti ma per ragioni politiche/sociali non viene
applicata, creando però alcuni obblighi come la fatturazione e la registrazione)
(operazione esclusa: anche detta fuori campo di applicazione, i requisiti non sono
presenti)
Il conferimento d’azienda è soggetto:
All’imposta di registro in misura fissa di 200€;
All’imposta ipotecaria in misura fissa di 50€, salvo che non vi siano immobili;
All’imposta catastale in misura fissa di 50€, salvo che non vi siano immobili.
Il conferimento d’azienda può essere posto in essere come atto prodromico alla
successiva cessione, da parte del conferente, della partecipazione ricevuta in cambio dalla
conferitaria.
In questo caso, dal punto di vista fiscale, è conveniente procedervi anziché con un atto di
cessione di azienda, con un conferimento di azienda in una newco per poi cedere la
partecipazione totalitaria ricevuta in cambio del conferimento.
Per quanto riguarda i profili di imposizione diretta, il vantaggio è riconducibile alla
possibilità di trasformare la plusvalenza da cessione d’azienda, imponibile al 100%, in una
plusvalenza da cessione di partecipazione che, se sussistono i requisiti ex art. 87 (PEX), è
imponibile al 5%.
Questo schema operativo è espressamente escluso dall’ambito di applicazione dell’art.
37bis DPR 600/73, anche nel caso in cui la conferitaria opti per il regime di affrancamento
finalizzato al riconoscimento dei maggiori valori iscritti.
Per quanto riguarda i profili di imposizione indiretta, il vantaggio è riconducibile alla
possibilità di trasformare le imposte d’atto da proporzionale a fissa. La cessione della
partecipazione ricevuta in cambio dal conferente non è poi soggetta alle imposte d’atto.
I vantaggi che sorgono da questo schema operativo consentono di conseguire un
risparmio fiscale, ma l’Agenzia delle Entrate lo ritiene illecito. In tal caso di applicherebbe
infatti l’art. 20 DRP 131/86, in base al quale l’imposta di registro si applica in base alla
intrinseca natura ed agli effetti giuridici degli atti anche se non vi corrisponda titolo o forma
apparente. La conseguenza è che l’Agenzia delle Entrate ricostruisce la finalità economica
complessiva degli atti correlati riqualificando gli atti medesimi.
CONFERIMENTO D’AZIENDA: aspetti contabili
Il conferimento d’azienda da un punto di vista contabile può essere classificato in due
modelli: cessione o trasformazione.
Il modello cessione ha come finalità il realizzo dei plusvalori insiti nel complesso aziendale
conferito. In questo caso il conferente perde il controllo dell’azienda
Il modello trasformazione ha come finalità la ristrutturazione degli assetti interni.
Mentre nel contesto nazionale non è presente alcun principio di prassi specificamente
dedicato all’operazione di conferimento d’azienda, a livello internazionale viene
disciplinato dallo IFRS 3.
Per il conferente, il conferimento provoca l’eliminazione dallo Stato Patrimoniale dell’attivo
e del passivo conferito, iscrivendo nel proprio attivo patrimoniale la partecipazione ricevuta
in contropartita.
Per la conferitaria, il conferimento provoca l’iscrizione nel proprio Stato Patrimoniale
dell’attivo e del passivo ricevuto, rilevando nel Patrimonio Netto la corrispondente
patrimonializzazione.
La società conferitaria iscrive l’azienda ricevuta per un valore netto contabile non
superiore a quello ad essa attribuibile. Tuttavia può decidere di iscriverla ad un valore
inferiore al valore effettivo, come nel caso di iscrizione in continuità di valori contabili.
Nel caso in cui la società conferitaria sia una società di capitali, il limite massimo al quale
si può iscrivere l’azienda è individuato dalla perizia giurata di stima o dal documento
sostitutivo.
Dall’altro lato, l’impresa conferente iscrive la partecipazione ricevuta per un valore netto
contabile pari a quello di iscrizione dell’azienda nella contabilità della conferitaria.
L’iscrizione dell’azienda conferita nella conferitaria ha i seguenti riflessi contabili:
Contropartita contabile del valore di iscrizione dell’azienda;
Possibile iscrizione dell’avviamento o del badwill;
Contabilizzazione a saldi aperti o a saldi chiusi;
Rilevazione della fiscalità differita.
Nel contabilizzare l’operazione si potrà iscrivere nell’attivo patrimoniale l’avviamento
relativo al complesso aziendale, mentre nel caso in cui sorga un badwill questo dovrà
essere iscritto nel passivo in un apposito fondo rischi. Il fondo sarà poi utilizzato man
mano che si manifestano le perdite in funzione delle quali è stato stimato.
Il fondo rischi è un fondo tassato e di conseguenza potrà essere utilizzato per effettuare
variazioni fiscali in diminuzione.
La prassi contabile ha individuato due modalità alternative per la rappresentazione
dell’operazione: il modello cessione e il modello trasformazione.
Il primo, che presuppone la discontinuità nei valori contabili tra la conferente e la
conferitaria, prevede che il conferimento sia a saldi chiusi, ovvero che la conferitaria
iscriva i beni dell’azienda ricevuta al netto degli eventuali fondi iscritti presso la conferente,
esattamente come avviene in sede di rilevazione contabile dell’operazione di cessione
d’azienda.
Il secondo, che presuppone la continuità dei valori contabili, prevede che il conferimento
sia a saldi aperti, ovvero che la conferitaria subentri nella posizione del conferente per
quanto riguarda i valori contabili degli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda
conferita, al lordo delle eventuali poste rettificative.
La scelta del modello di contabilizzazione dovrebbe dipendere dalle finalità del
conferimento stesso.
Nell’operazione di conferimento, la conferitaria può scegliere di far emergere i maggiori
valori contabili rispetto ai valori fiscali ereditati e, in questo caso, si genera un
disallineamento temporale tra valori contabili e valori fiscali che potrebbero comportare
l’obbligo di rilevare la fiscalità differita ad esso correlata.
La fiscalità differita va rilevata quando i maggiori valori sono iscritti sui singoli beni, mentre
non va rilevata quando il maggior valore è iscritto su avviamento. Non si rileva la fiscalità
differita nel caso di imputazione ad avviamento dei maggiori valori perché l’OIC25
chiarisce che esso è un valore calcolato in via residuale.
La contropartita contabile del fondo imposte differite è una implicita riduzione dell’effetto di
patrimonializzazione che il conferimento genera alla società conferitaria. In sede di perizia
di stima, il perito deve tener conto delle imposte latenti ai fini del rilascio dell’attestazione.
Inoltre, il conferimento provoca l’allocazione nel patrimonio netto della conferitaria dei
valori del capitale sociale, della riserva da sovrapprezzo (conferitaria pre-esistente) e della
riserva da conferimento (conferitaria newco).
In capo al conferente, il conferimento d’azienda provoca i seguenti riflessi contabili:
Scritture di assestamento;
Rilevazione del risultato contabile del conferimento;
Rilevazione tra i conti d’ordine delle eventuali garanzie;
Rilevazione della fiscalità differita.
La rilevazione contabile del conferimento d’azienda nelle scritture dell’impresa conferente
deve coincidere con la data di efficacia dell’operazione.
Prima di procedere alla rilevazione contabile dello scarico dell’azienda conferita e del
carico della partecipazione, l’impresa conferente deve effettuare una serie di scritture di
assestamento aventi la medesima natura e finalità di quelle di integrazione e rettifica di
fine anno.
Le poste dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale che il conferente trasferisce alla
conferitaria devono riflettere l’esatto valore contabile ad esse attribuibile alla data di
efficacia dell’operazione.
Il risultato contabile del conferimento deve essere iscritto in base alla modalità di
contabilizzazione prescelta. In particolare:
Nel caso di modello cessione, tra i componenti straordinari di reddito;
Nel caso di modello trasformazione, direttamente a riserva del patrimonio netto.
Se il conferimento d’azienda comprende anche crediti e/o lavoratori dipendenti, l’impresa
conferente deve procedere anche alle rilevazioni tra i conti d’ordine delle garanzie che
assume nei confronti della conferitaria.
L’iscrizione della partecipazione nella conferitaria ricevuta in cambio per un valore
contabile maggiore del costo fiscale dell’azienda è condizione necessaria ma non
sufficiente per la contabilizzazione delle imposte differite. In questo caso occorre che
sussista la effettiva probabilità che insorga il debito latente per le imposte differite.
Nel caso di maggiori valori contabili iscritti su di una partecipazione la valutazione
probabilistica dell’insorgenza del presupposto di iscrizione delle imposte differite ad essi
correlate deve essere fatta avendo esclusivo riguardo all’eventualità del realizzo della
partecipazione nei futuri esercizi.
Le imposte differite vanno stanziate solo:
Sul 5% del disallineamento complessivo, se la partecipazione presenta i requisiti
PEX e la conferente è una società di capitali;
Sul 60,46% del disallineamento complessivo, se la partecipazione presenta i
requisiti PEX e la conferente è una società di persone o una ditta individuale;
Sul 100% del disallineamento complessivo, se la partecipazione non presenta i
requisiti PEX.
Le imposte differite devono essere iscritte in maniera diversa a seconda del modello di
contabilizzazione. In particolare:
Nel caso di modello cessione, l’accantonamento a fondo imposte differite è
alimentato mediante imputazione alla voce “imposte” del conto economico;
Nel caso di modello trasformazione, l’accantonamento