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Estratto del documento

In base a quanto previsto al comma 1, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in

azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero di azioni possedute. Inoltre, se

vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso

con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

che per l’esercizio del diritto di opzione possa essere concesso un termine non

Il 2 comma prevede, poi,

inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell’offerta.

Il 3 comma, inoltre, prevede che coloro che esercitano il diritto di opzione abbiano diritto di prelazione

nell’acquisito delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Nel

caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati, invece, i diritti di opzione non esercitati

devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori della società per almeno cinque

riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito.

Il 4, il 5 e l’8 comma prevedono che il diritto di opzione sia escluso o limitato in alcuni casi:

 Quando le azioni di nuova emissione, secondo la deliberazione di aumento del capitale, sono

liberate mediante conferimenti in natura

 Quando l’interesse della società lo esige, sulla base di una deliberazione di aumento di capitale

approvata da tanti soci, i quali rappresentino oltre la metà del capitale sociale

 Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, nei limiti del dieci per cento del

capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato

delle azioni

 Con la deliberazione dell’assemblea, limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione,

se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano

o che sono da essa controllate

Il 6 comma, poi, prevede che le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del

diritto di opzione debbano essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale

risultino le ragioni dell’esclusione o della limitazione. La relazione deve essere, poi, comunicata dagli

amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione

legale dei conti, almeno trenta giorni prima dell’assemblea.

Il conferimento

Il conferimento è l’operazione mediante la quale un soggetto (conferente: qualsiasi soggetto

giuridico (persona fisica, società, fondazione, associazione) apporta beni, o diritti, a titolo di

capitale in una società (conferitaria: società), ricevendo in cambio azioni, o quote,

rappresentanti il capitale sociale della conferitaria stessa ed entrando, quindi, nella compagine

sociale della conferitaria.

Le finalità di un conferimento di ramo d’azienda, o in natura sono:

 Concentrazione aziendale

 Ristrutturazione organizzativa

 Ridefinizione della strategia finanziaria

 Disinvestimento in vista di una futura cessione

Un aumento di capitale può essere fatto tramite conferimento in natura, oppure, tramite

versamento di denaro.

I beni conferibili (alcuni, in realtà, possono essere trasferiti solo in determinate ipotesi di natura

economica, come, ad esempio: l’avviamento e il know how) sono:

 Qualsiasi bene, o diritto, al quale le parti attribuiscono un’utilità economica (limitazione

per le società di capitali: non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni

d’opera e di servizi), quindi: un bene mobile, un bene immobile, una somma di denaro,

un credito, una partecipazione

 Le prestazioni d’opera e di servizi (solo nelle S.r.l. e se sussistono determinati

presupposti)

 I rami d’azienda (insieme coordinato di beni (materiali e immateriali) e di servizi

omogenei, sotto il profilo funzionale e preordinati al raggiungimento di un risultato

economico-produttivo. Tali beni e servizi devono essere quantificabili e deve essere

possibile individuare costi e ricavi di pertinenza di quel ramo)

 Le aziende

Il conferimento può avvenire:

 Tra soggetti indipendenti: si configura come un’operazione di concentrazione aziendale,

in cui la società conferitaria acquisisce capacità produttiva e commerciale già esistente,

senza dover attendere i tempi necessari alla crescita per generazione interna

 All’interno di un gruppo: si configura per riorganizzare il gruppo aziendale,

implementare strategie di carattere finanziario, o fronteggiare una crisi di impresa, senza

coinvolgere terze economie

Il conferimento di ramo d’azienda

Ipotizziamo un’operazione di conferimento tra l’azienda A e l’azienda B. La società A scorpora

il ramo Beta e lo cede a B. B acquisisce le attività e le passività del ramo Beta. B, il conferitario,

registra un incremento patrimoniale netto, poiché, a fronte dell’apporto ricevuto, non subisce

alcuna riduzione dell’attivo, o aumento del passivo, ma ottiene un incremento del patrimonio

netto, conseguente all’aumento del capitale sociale deliberato. L’azienda che conferisce Beta,

riceve in cambio, azioni, o quote della società conferitaria.

Inizialmente, viene determinato il prezzo di emissione delle nuove azioni, sulla base del

azioni quotate in borsa, anche dell’andamento delle

patrimonio netto, tenendo conto, per le

quotazioni dell’ultimo semestre, come previsto dall’articolo 2441 del c.c.

Successivamente, viene deliberato l’aumento di capitale sociale da parte della conferitaria, con

dei soci, come previsto dall’articolo 2441 del c.c.

esclusione del diritto di opzione

Infine, si determina il valore economico della società conferitaria, come previsto dal comma 6

dell’articolo 2441 del c.c., il quale dispone che il prezzo di emissione delle azioni sia

determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in

mercati regolamentati, anche delle quotazioni relative all’ultimo semestre.

Come si determina l’aumento di capitale della conferitaria? Inizialmente, occorre confrontare il

capitale economico del ramo d’azienda conferito, con quello dell’azienda

valore del

conferitaria. Come si svolge il procedimento di confronto? Innanzitutto, è necessario avere una

valutazione di stima del capitale economico della conferitaria e del ramo d’azienda destinato ad

essere conferito. In secondo luogo, si divide il valore del capitale economico della società

conferitaria per il numero di azioni possedute dalla stessa, ottenendo il valore economico di

del ramo d’azienda conferito per il

ogni azione. Infine, si divide il valore di capitale economico

valore economico di ogni azione della società conferitaria, ottenendo, quindi, il numero di

azioni da emettere da parte della conferitaria, a fronte del conferimento.

Fasi della procedura di conferimento di ramo d’azienda:

 Delibera degli organi societari in merito al conferimento

 Istanza al tribunale per la nomina di un esperto (S.p.a.)

 Nomina di un esperto da parte del tribunale (S.p.a.)

 Redazione della perizia giurata da parte dell’esperto

 Stipula dell’atto costitutivo della società e dell’atto conferitario

 Iscrizione nel registro delle imprese

 Verifica da parte dell’organo societario dei valori di stima, entro centottanta giorni

(S.p.a.)

La relazione dell’esperto deve riportare:

 L’individuazione dei soggetti partecipanti all’operazione e descrizione della stessa

 L’enucleazione dei beni e/o dei crediti conferendi

 La descrizione dei beni e/o dei crediti conferendi

 La valutazione dei beni e/o dei crediti conferendi

 L’attestazione che il valore dei beni e/o dei crediti conferendi sia almeno pari a quello ad

essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale

sovrapprezzo

 La descrizione dei metodi valutativi seguiti

S.p.a.

Il codice civile disciplina la ‘Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti’ all’articolo

2343, stabilendo al comma 1 che chi conferisce beni in natura, o crediti, deve presentare la

relazione giurata di un esperto designato dal tribunale, contenente la descrizione dei beni, o dei

crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini

della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione

seguiti. La relazione, poi, deve essere allegata all’atto costitutivo. Il 2 comma afferma che

l’esperto risponda dei danni causati alla società, ai soci, e ai terzi. Il comma 3 afferma che gli

amministratori debbano controllare le valutazioni contenute nella relazione dell’esperto, entro

centottanta giorni dall’iscrizione della società, e se dovessero sussistere fondati motivi, devono

procedere alla revisione della stima. Le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e

devono restare depositate presso la società, fino a quando le valutazioni non sono state

controllate. Il 4 comma, poi, afferma che se risulta che il valore dei beni, o dei crediti conferiti

sia inferiore di oltre un quinto rispetto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve

proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Il

socio conferente, però, potrebbe versare la differenza in denaro, o recedere dalla società. Il

soggetto recedente, infatti, ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile, in

tutto o in parte, in natura.

L’articolo del c.c. disciplina il ‘Conferimento di beni in natura o crediti senza relazioni

2343-ter

di stima’ (procedura semplificata) e prevede al comma 1 che nel caso di conferimento di valori

la relazione dell’esperto,

mobiliari, ovvero, di strumenti del mercato monetario non è richiesta

se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale

sovrapprezzo è pari, o inferiore, al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno

o più mercati regolamentati, nei sei mesi precedenti il conferimenti. Il 2 comma prevede che

non è altresì richiesta la relazione dell’esperto, qualora il valore attribuito ai beni in natura, o ai

crediti conferiti, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo,

sia pari o inferiore al fair value (secondo gli IAS/IFRS è il corrispettivo al quale un’attività

potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra le parti

precedente, ovvero, al valore

consapevoli e disponibili) iscritto nel bilancio dell’esercizio

risultante da una valutazione

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A.A. 2016-2017
52 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _mattia8 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica professionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Dalla Sega Franco.