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In base a quanto previsto al comma 1, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in
azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero di azioni possedute. Inoltre, se
vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso
con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
che per l’esercizio del diritto di opzione possa essere concesso un termine non
Il 2 comma prevede, poi,
inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell’offerta.
Il 3 comma, inoltre, prevede che coloro che esercitano il diritto di opzione abbiano diritto di prelazione
nell’acquisito delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Nel
caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati, invece, i diritti di opzione non esercitati
devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori della società per almeno cinque
riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito.
Il 4, il 5 e l’8 comma prevedono che il diritto di opzione sia escluso o limitato in alcuni casi:
Quando le azioni di nuova emissione, secondo la deliberazione di aumento del capitale, sono
liberate mediante conferimenti in natura
Quando l’interesse della società lo esige, sulla base di una deliberazione di aumento di capitale
approvata da tanti soci, i quali rappresentino oltre la metà del capitale sociale
Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, nei limiti del dieci per cento del
capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato
delle azioni
Con la deliberazione dell’assemblea, limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione,
se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano
o che sono da essa controllate
Il 6 comma, poi, prevede che le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del
diritto di opzione debbano essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale
risultino le ragioni dell’esclusione o della limitazione. La relazione deve essere, poi, comunicata dagli
amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione
legale dei conti, almeno trenta giorni prima dell’assemblea.
Il conferimento
Il conferimento è l’operazione mediante la quale un soggetto (conferente: qualsiasi soggetto
giuridico (persona fisica, società, fondazione, associazione) apporta beni, o diritti, a titolo di
capitale in una società (conferitaria: società), ricevendo in cambio azioni, o quote,
rappresentanti il capitale sociale della conferitaria stessa ed entrando, quindi, nella compagine
sociale della conferitaria.
Le finalità di un conferimento di ramo d’azienda, o in natura sono:
Concentrazione aziendale
Ristrutturazione organizzativa
Ridefinizione della strategia finanziaria
Disinvestimento in vista di una futura cessione
Un aumento di capitale può essere fatto tramite conferimento in natura, oppure, tramite
versamento di denaro.
I beni conferibili (alcuni, in realtà, possono essere trasferiti solo in determinate ipotesi di natura
economica, come, ad esempio: l’avviamento e il know how) sono:
Qualsiasi bene, o diritto, al quale le parti attribuiscono un’utilità economica (limitazione
per le società di capitali: non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni
d’opera e di servizi), quindi: un bene mobile, un bene immobile, una somma di denaro,
un credito, una partecipazione
Le prestazioni d’opera e di servizi (solo nelle S.r.l. e se sussistono determinati
presupposti)
I rami d’azienda (insieme coordinato di beni (materiali e immateriali) e di servizi
omogenei, sotto il profilo funzionale e preordinati al raggiungimento di un risultato
economico-produttivo. Tali beni e servizi devono essere quantificabili e deve essere
possibile individuare costi e ricavi di pertinenza di quel ramo)
Le aziende
Il conferimento può avvenire:
Tra soggetti indipendenti: si configura come un’operazione di concentrazione aziendale,
in cui la società conferitaria acquisisce capacità produttiva e commerciale già esistente,
senza dover attendere i tempi necessari alla crescita per generazione interna
All’interno di un gruppo: si configura per riorganizzare il gruppo aziendale,
implementare strategie di carattere finanziario, o fronteggiare una crisi di impresa, senza
coinvolgere terze economie
Il conferimento di ramo d’azienda
Ipotizziamo un’operazione di conferimento tra l’azienda A e l’azienda B. La società A scorpora
il ramo Beta e lo cede a B. B acquisisce le attività e le passività del ramo Beta. B, il conferitario,
registra un incremento patrimoniale netto, poiché, a fronte dell’apporto ricevuto, non subisce
alcuna riduzione dell’attivo, o aumento del passivo, ma ottiene un incremento del patrimonio
netto, conseguente all’aumento del capitale sociale deliberato. L’azienda che conferisce Beta,
riceve in cambio, azioni, o quote della società conferitaria.
Inizialmente, viene determinato il prezzo di emissione delle nuove azioni, sulla base del
azioni quotate in borsa, anche dell’andamento delle
patrimonio netto, tenendo conto, per le
quotazioni dell’ultimo semestre, come previsto dall’articolo 2441 del c.c.
Successivamente, viene deliberato l’aumento di capitale sociale da parte della conferitaria, con
dei soci, come previsto dall’articolo 2441 del c.c.
esclusione del diritto di opzione
Infine, si determina il valore economico della società conferitaria, come previsto dal comma 6
dell’articolo 2441 del c.c., il quale dispone che il prezzo di emissione delle azioni sia
determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in
mercati regolamentati, anche delle quotazioni relative all’ultimo semestre.
Come si determina l’aumento di capitale della conferitaria? Inizialmente, occorre confrontare il
capitale economico del ramo d’azienda conferito, con quello dell’azienda
valore del
conferitaria. Come si svolge il procedimento di confronto? Innanzitutto, è necessario avere una
valutazione di stima del capitale economico della conferitaria e del ramo d’azienda destinato ad
essere conferito. In secondo luogo, si divide il valore del capitale economico della società
conferitaria per il numero di azioni possedute dalla stessa, ottenendo il valore economico di
del ramo d’azienda conferito per il
ogni azione. Infine, si divide il valore di capitale economico
valore economico di ogni azione della società conferitaria, ottenendo, quindi, il numero di
azioni da emettere da parte della conferitaria, a fronte del conferimento.
Fasi della procedura di conferimento di ramo d’azienda:
Delibera degli organi societari in merito al conferimento
Istanza al tribunale per la nomina di un esperto (S.p.a.)
Nomina di un esperto da parte del tribunale (S.p.a.)
Redazione della perizia giurata da parte dell’esperto
Stipula dell’atto costitutivo della società e dell’atto conferitario
Iscrizione nel registro delle imprese
Verifica da parte dell’organo societario dei valori di stima, entro centottanta giorni
(S.p.a.)
La relazione dell’esperto deve riportare:
L’individuazione dei soggetti partecipanti all’operazione e descrizione della stessa
L’enucleazione dei beni e/o dei crediti conferendi
La descrizione dei beni e/o dei crediti conferendi
La valutazione dei beni e/o dei crediti conferendi
L’attestazione che il valore dei beni e/o dei crediti conferendi sia almeno pari a quello ad
essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale
sovrapprezzo
La descrizione dei metodi valutativi seguiti
S.p.a.
Il codice civile disciplina la ‘Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti’ all’articolo
2343, stabilendo al comma 1 che chi conferisce beni in natura, o crediti, deve presentare la
relazione giurata di un esperto designato dal tribunale, contenente la descrizione dei beni, o dei
crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini
della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione
seguiti. La relazione, poi, deve essere allegata all’atto costitutivo. Il 2 comma afferma che
l’esperto risponda dei danni causati alla società, ai soci, e ai terzi. Il comma 3 afferma che gli
amministratori debbano controllare le valutazioni contenute nella relazione dell’esperto, entro
centottanta giorni dall’iscrizione della società, e se dovessero sussistere fondati motivi, devono
procedere alla revisione della stima. Le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e
devono restare depositate presso la società, fino a quando le valutazioni non sono state
controllate. Il 4 comma, poi, afferma che se risulta che il valore dei beni, o dei crediti conferiti
sia inferiore di oltre un quinto rispetto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve
proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Il
socio conferente, però, potrebbe versare la differenza in denaro, o recedere dalla società. Il
soggetto recedente, infatti, ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile, in
tutto o in parte, in natura.
L’articolo del c.c. disciplina il ‘Conferimento di beni in natura o crediti senza relazioni
2343-ter
di stima’ (procedura semplificata) e prevede al comma 1 che nel caso di conferimento di valori
la relazione dell’esperto,
mobiliari, ovvero, di strumenti del mercato monetario non è richiesta
se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale
sovrapprezzo è pari, o inferiore, al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno
o più mercati regolamentati, nei sei mesi precedenti il conferimenti. Il 2 comma prevede che
non è altresì richiesta la relazione dell’esperto, qualora il valore attribuito ai beni in natura, o ai
crediti conferiti, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo,
sia pari o inferiore al fair value (secondo gli IAS/IFRS è il corrispettivo al quale un’attività
potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra le parti
precedente, ovvero, al valore
consapevoli e disponibili) iscritto nel bilancio dell’esercizio
risultante da una valutazione