Veleni in farmacia
I veleni presenti in farmacia e contenuti in medicinali finiti non sono soggetti a disciplina speciale, che invece si riferisce esclusivamente alle sostanze come tali e ai prodotti intermedi. La disciplina speciale riguardante le sostanze velenose si applica a:
- Sostanze come tali per uso industriale, agricolo o artigianale
- Sostanze come tali impiegate per preparazioni a scopo terapeutico (solo preparazioni magistrali)
L 256 29/05/1974
Definizione di veleno
Si può considerare veleno qualsiasi sostanza potenzialmente dannosa per la salute dell'uomo. Non c'è una definizione ufficiale di veleno. Nella disposizione di legge si fa riferimento a:
- Sostanze molto tossiche: in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche
- Sostanze tossiche: in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche
- Sostanze nocive: in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche
Elenco ufficiale dei veleni
L'elenco ufficiale dei veleni e norma tecnica di applicazione della disciplina è:
TABELLA 3 FU: "Sostanze, le cui monografie sono presenti nella FU, da tenere in armadio chiuso a chiave." La Tab. 3 riporta un elenco di sostanze con alto grado di pericolosità che sicuramente sono veleni, ma essa non è esauriente. Devono essere considerati sicuramente veleni:
- Le basi e gli acidi liberi dei sali elencati
- Sali diversi da quelli indicati per una data sostanza
- Gli estratti delle droghe elencate (estratti fluidi, molli e secchi) e le tinture
Considerazioni del farmacista
Il farmacista può considerare veleni anche:
- Sostanze non iscritte in Farmacopea
- Le sostanze che nelle edizioni precedenti della FU erano riportate in Tab. 3 e che non figurano in Tab. 3 nell'edizione della FU in vigore, se presenti in farmacia DEVONO essere conservate in armadio chiuso a chiave
Sezione III del TULS
La sezione III del TULS si occupa di:
Art. 146-147 TULS 1934
Commercio di sostanze velenose
Il farmacista è istituzionalmente autorizzato a custodire e maneggiare veleni sia a scopo terapeutico sia per la vendita degli stessi a scopi agricoli, artigianali e industriali.
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