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VELENII veleni presenti in farmacia e contenuti in medicinali finiti non sono soggetti a disciplina speciale
Che invece si riferisce esclusivamente alle sostanze come tali e ai prodotti intermedi.
La disciplina speciale riguardante le sostanze velenose si applica a:
- Sostanze come tali per uso industriale, agricolo o artiginiale
- Sostanze come tali impiegate per preparazioni a scopo terapeutico (solo preparazionimagistrali)
L 256 29/05/1974
Si può considerare veleno qualsiasi sostanza potenzialmente dannosa per la salute dell'uomo.
Non c'è definizione ufficiale di veleno.
Nella disposizione di legge si fa riferimento a:
- Sostanze molto tossiche: in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche
- Sostanze tossiche: in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche
- Sostanze Nocive:
In caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche. Elenco ufficiale dei veleni e norma tecnica di applicazione della disciplina è:
TABELLA 3 FU: "sostanze, le cui monografie sono presenti nella FU, da tenere in armadio chiuso a chiave."
La Tab.3 riporta un elenco di sostanze con alto grado di pericolosità che sicuramente sono veleni, ma essa non è esauriente.
Devono essere considerati sicuramente veleni:
- Le basi e gli acidi liberi dei sali elencati
- Sali diversi da quelli indicati per una data sostanza
- Gli estratti delle droghe elencate (estratti fludi, molli e secchi) e le tinture
Il farmacista può considerare veleni anche:
- Sostanze non iscritte in Farmacopea
- Le sostanze che nelle edizioni precedenti della FU erano riportate in Tab.3 e che non figurano in Tab.3 nell'edizione della FU in vigore, se presenti in farmacia DEVONO essere conservate in armadio chiuso a chiave
La sezione III del TULS
Si occupa di: art. 146-147 TULS 1934
Commercio di sostanze velenose:
Il farmacista è istituzionalmente autorizzato a custodire e maneggiare veleni sia a scopo terapeutico sia per la vendita degli stessi a scopi agricoli, artigianali e industriali.