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Veleni in farmacia

I veleni presenti in farmacia e contenuti in medicinali finiti non sono soggetti a disciplina speciale, che invece si riferisce esclusivamente alle sostanze come tali e ai prodotti intermedi. La disciplina speciale riguardante le sostanze velenose si applica a:

  • Sostanze come tali per uso industriale, agricolo o artigianale
  • Sostanze come tali impiegate per preparazioni a scopo terapeutico (solo preparazioni magistrali)

L 256 29/05/1974

Definizione di veleno

Si può considerare veleno qualsiasi sostanza potenzialmente dannosa per la salute dell'uomo. Non c'è una definizione ufficiale di veleno. Nella disposizione di legge si fa riferimento a:

  • Sostanze molto tossiche: in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche
  • Sostanze tossiche: in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche
  • Sostanze nocive: in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche

Elenco ufficiale dei veleni

L'elenco ufficiale dei veleni e norma tecnica di applicazione della disciplina è:

TABELLA 3 FU: "Sostanze, le cui monografie sono presenti nella FU, da tenere in armadio chiuso a chiave." La Tab. 3 riporta un elenco di sostanze con alto grado di pericolosità che sicuramente sono veleni, ma essa non è esauriente. Devono essere considerati sicuramente veleni:

  • Le basi e gli acidi liberi dei sali elencati
  • Sali diversi da quelli indicati per una data sostanza
  • Gli estratti delle droghe elencate (estratti fluidi, molli e secchi) e le tinture

Considerazioni del farmacista

Il farmacista può considerare veleni anche:

  • Sostanze non iscritte in Farmacopea
  • Le sostanze che nelle edizioni precedenti della FU erano riportate in Tab. 3 e che non figurano in Tab. 3 nell'edizione della FU in vigore, se presenti in farmacia DEVONO essere conservate in armadio chiuso a chiave

Sezione III del TULS

La sezione III del TULS si occupa di:

Art. 146-147 TULS 1934

Commercio di sostanze velenose

Il farmacista è istituzionalmente autorizzato a custodire e maneggiare veleni sia a scopo terapeutico sia per la vendita degli stessi a scopi agricoli, artigianali e industriali.

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Scienze chimiche CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica farmaceutica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Ventura Cinzia Anna.
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