Legislazione farmaceutica 19/01/2012
Il sistema farmacia
Il sistema farmacia è disciplinato con legge in tutti i suoi aspetti:
- Formazione culturale operatori
- Apertura e norme che regolano l'esercizio
- Distribuzione territoriale del servizio
- Responsabilizzazione diretta e personale del farmacista
L'ordinamento vigente assicura l'uniformità, la qualità, la continuità e la sicurezza delle prestazioni farmaceutiche.
Classificazione amministrativa delle farmacie
La farmacia è istituzionalmente unica e ad essa si applica un'identica normativa.
Sotto il profilo amministrativo è possibile distinguere:
- Farmacia di diritto ordinario
- Farmacia di diritto patrimoniale
- Farmacia urbana
- Farmacia rurale
- Farmacia privata uninominale
- Farmacia privata in gestione societaria
- Farmacia pubblica
- Farmacia ospedaliera esterna e interna
- Farmacia di cooperativa
- Farmacia soprannumeraria
- Farmacia succursale
Farmacia di diritto ordinario
La titolarità è conseguita per concorso o per atto di trasferimento tra vivi (vendita) o per successione. La conduzione patrimoniale e la gestione professionale devono far capo a un'unica persona fisica, titolare o direttore, che è responsabile dell'esercizio nei confronti dell'Autorità sanitaria Locale.
Farmacia di diritto patrimoniale
Ha carattere di bene personale e può essere trasferita per una sola volta, per vendita o per successione, ad un farmacista iscritto all'Albo. Dopo tale trasferimento diventa farmacia di diritto ordinario.
Farmacia urbana e rurale
La farmacia è definita urbana quando è situata in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5000 abitanti. In tutti gli altri casi la farmacia è denominata rurale.
Il numero delle sedi è:
- 1 ogni 5000 abitanti fino a 12500 residenti nel Comune.
- 1 ogni 4000 abitanti nei comuni con popolazione superiore a 12500.
Le Farmacie rurali possono distinguersi in:
- Ordinarie se situate in centri con più di 3000 abitanti
- Sussidiate se la popolazione residente non supera questo limite.
Vengono considerate rurali anche le farmacie istituite in Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, purché ubicate in un centro abitato con un numero di abitanti inferiore a tale cifra, distinto e separato materialmente dal resto del Comune.
Farmacia privata
Il titolare è una persona fisica (uninominale) o una società di persone (societaria). Può essere di diritto ordinario o patrimoniale. Viene conseguita per concorso, atto di vendita o successione.
Farmacia privata uninominale
Il titolare è un singolo farmacista. La titolarità e la proprietà sono inseparabili e seguono lo stesso destino amministrativo. Il titolare può essere chiamato a rispondere in sede penale, amministrativa e disciplinare per gli atti compiuti da lui stesso o da altri che operano nell'esercizio (responsabilità in vigilando). Può essere pronunciata la decadenza della titolarità.
Farmacia privata societaria
Il titolare è una società di persone. (Una società può gestire fino a 4 Farmacie) La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a uno dei soci che ne è responsabile. La gestione societaria della farmacia deve essere autorizzata dalla ASL.
Farmacia pubblica
Il titolare è una persona giuridica (Comune). Partecipa in regime paritario con le private ai...
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