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STUPEFACENTI
Sono sostanze il cui uso o abuso determina assuefazione, dipendenza (fisica e psichica) etossicomania nell'individuo che li assume.
Disciplina degli stupefacenti: fonti legislative.
- Contenuto tecnico: regolamenta tutte le attività legate all'uso lecito di queste sostanze
- Contenuto sociale: relativo alla prevenzione dell'uso illecito e pericoloso di queste sostanze
- Contenuto repressivo: per punire in modo severo le attività di tipo illecito
DPR 309 9 Ottobre 1990 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza."
L12 8 Febbraio 2001 "Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore."
L 49 21 Febbraio 2006 Modifiche al "testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza."
di cui al DPR n. 309/1990 "L38 15 Marzo 2010" Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. DPR 309 9 Ottobre 1990- Tabelle delle sostanze soggette a controllo: Tabella 7 FU, a sua volta suddivisa in 6 sottotabelle (I-VI)
- Criteri per la formazione delle tabelle, sulla base di caratteristiche chimico-farmaceutiche, farmacologiche, tossicologiche, rischi di abuso e tossicodipendenza, dosaggio impiegato..
- Gestione stupefacenti in farmacia: approvvigionamento, consegna, documentazione, custodia, dispensazione e distruzione
- Vigilanza e Sanzioni
- Buprenorfina
- codeina
- diidrocodeina
- fentanyl
- idrocodone
- idromorfone
- metadone
- morfina
- ossicodone
- ossimorfone
- Sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza e al controllo
Ministero della Salute sono raggruppate in 2 Tabelle (I-II)2. Nella Tabella I sono indicate tutte le sostanze stupefacenti o psicotrope, con forte potere tossicomanogeno e suscettibili di abuso3. Nella Tabella II le sostanze che hanno attività farmacologiche e pertanto usate in terapia in quanto farmaci; La tabella II è suddivisa in cinque sezioni contraddistinte con le lettere A,B, C, D, E a seconda del maggiore (A) o minore (E) potere di indurre dipendenza.
L38 15 Marzo 2010 Accesso alle cure palliative: le semplificazioni prima previste per i soli "pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa" sono state estese a tutti i "malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni." Sono trasferiti dalla Tabella II sezione A alla Tabella II sezione D composizioni medicinali utilizzate in terapia del dolore ed elencate nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme
farmaceutiche diverse da quella parenterale, mentre vengono mantenute in sezione A le preparazioni orali a base dimetadone e buprenorfina.
Il farmacista potrà spedire le ricette che prescrivono un quantitativo che superi teoricamente il limite massimo di terapia di 30 giorni, in relazione alla posologia indicata, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio.
Una stessa sostanza può trovarsi classificata in sezioni diverse in base a:
- Concentrazione presente nel medicamento
- Associazione con altri principi attivi
- Forma Farmaceutica o via di somministrazione
Esempio:
Barbiturici
Tabella II sez. A: ad azione breve e non in associazione
Tabella II sez. B: ad azione lunga o intermedia e non in associazione
Tabella II sez. C: medicinali contententi barbexaclone o fenobarbital
Tabella II sez. E: in associazione
Tabella I
Oppio e derivati
Foglie di coca e alcaloidi ad azione eccitante su SNC
sostanze anfetaminiche
Altre
sostanze che agiscono sul SNC che possono indurre dipendenza fisica e psichica:- Indolici
- Cannabis Indica e derivati
- Altre piante i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali
In alto tipo di ricetta necessaria a dispensare le sostanze. (Ricetta a ricalco)
I medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi
I medicinali di cui all'allegato III-bis (ad uso parenterale e anche ad uso orale per metadone e buprenorfina)
I medicinali contenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza
I barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica e psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico sedativo ad essi assimilabili.
Tabella II sezione BRicetta non ripetibile. I medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono
statiaccertati concreti pericoli di induzione di dipendenza di intensità e gravità minori I barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione, lebenzodiazepine, i derivati pirazopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica opsicostimolante.Tabella II sezione C | Ricetta non ripetibile. | ||
---|---|---|---|
Barbexaclone | Destropropossifene | Fenobarbital | Pentazocina |
Tabella II sezione D | Ricetta non ripetibile. |
---|---|
Sostanze presenti in altre tabella ma a concentrazioni più basse. |
Tabella II sezione E | Ricetta ripetibile |
---|---|
Sostanze presenti in altre tabella ma a concentrazioni più basse e/o in associazione con altri medicinali. |
Acquisto, detenzione e impiego di sostanze stupefacenti e psicotrope sono riservati a: produttori distributori farmacie
Il pubblico e gli utilizzatori sanitari possono acquistare, detenere ed utilizzare solo preparazioni finite e MAI sostanze come tali.
Gestione degli stupefacenti in farmacia: 26/01/2012
E' regolamentata da norme che
Disciplinano:
Approvvigionamento: Bollettario buoni/acquisto
Consegna Documentazione: Registro entrata/uscita
Custodia: detenzione obbligatori
Dispensazione: ricette
Distruzione: verbale di affidamento in custodia
Approvvigionamento:
La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, B, C deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del DPR 309/1990 in base a richiesta scritta su apposito "bollettario buoni acquisto".
Il modello di buono-acquisto è utilizzabile sia per le richieste singole che per le richieste cumulative di sostanze stupefacenti e delle relative composizioni medicinali.
La richiesta scritta:
- Non è necessaria per medicinali compresi nella tabella II, sezione D ed E
- Si può utilizzare il bollettario buono-acquisto, per richiedere i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, B, C, a titolo gratuito ad altre farmacie qualora si configuri il carattere di urgenza
Il farmacista deve conservare:
- La prima copia, unitamente alla fattura, e la quarta copia
Il buono acquisto deve essere conservato per 2 anni.
I buoni acquisto non devono essere numerati preventivamente, ma soltanto al momento dell'emissione dell'ordine di fornitura.