Tecnica farmaceutica - modifica legislazione farmaceutica
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ESTRATTO DOCUMENTO
DECRETO-LEGGE
24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'. (12G0009)
(GU n. 19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n.18)
Art. 11
Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso
alla titolarita' delle farmacie e modifica alla disciplina della
somministrazione dei farmaci
1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da
parte di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di
legge, garantendo al contempo una piu' capillare presenza sul
territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo comma
dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
"Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 3000 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo
comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia
superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti,
l'ulteriore farmacia puo' essere autorizzata soltanto qualora la
popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500
abitanti".
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie,
in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle
sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque
vacanti, non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte
del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario
per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia
stata gia' espletata la procedura concorsuale, riservando la
partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e
ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei
provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma
costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del
comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale. Al concorso straordinario si applicano le
disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni
previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni
regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure
concorsuali.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei
farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica farmaceutica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Messina - Unime o del prof Ventura Cinzia Anna.
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