Sistemi alternativi
Sistema dualistico
Sistema introdotto dalla riforma del 2003 di ispirazione tedesca.
Organo amministrativo
Consiglio di gestione
- Si applicano quasi tutte le norme inerenti al consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale.
- È costituito da un numero di componenti non inferiore a 2: i primi sono nominati nell’atto costitutivo, successivamente la loro nomina spetta al Consiglio di sorveglianza.
- Nelle società quotate, se i componenti sono più di 4, almeno uno deve essere amministratore indipendente.
- Non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza.
- Essi sono revocabili ad nutum (liberamente) dal Consiglio di sorveglianza.
Non trova applicazione il meccanismo della cooptazione: il Consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.
Ferma restando l’applicazione della disciplina per l’azione di responsabilità contro gli amministratori nel sistema tradizionale, è previsto che tale azione possa essere esercitata anche dal Consiglio di sorveglianza. La relativa deliberazione è assunta a maggioranza dei componenti.
Il Consiglio di sorveglianza può rinunciare all’azione di responsabilità o transigerla, purché la relativa delibera sia approvata dalla maggioranza dei suoi componenti e purché non si opponga la percentuale dei soci prevista dalla disciplina dettata per la rinuncia o la transazione da parte dell’assemblea (1/5 del capitale sociale). La rinuncia dell’azione di responsabilità non comporta in ogni caso il divieto del relativo esercizio da parte di soci di minoranza.
Organo di controllo
Consiglio di sorveglianza
- I componenti possono essere soci o non soci. Il loro numero, non inferiore a 3, è deciso dalla normativa.
Sistema monistico
Sistema introdotto dalla riforma del 2003 di ispirazione anglosassone.
Organo amministrativo
Consiglio di amministrazione
- Membri eletti dall’assemblea. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per gli amministratori nel sistema tradizionale, con la sola differenza che dal suo ambito devono essere estratti i componenti dell’organo di controllo.
- Proprio per questo, almeno 1/3 dei componenti deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, e se lo statuto lo prevede, di quelli previsti dai codici di comportamento redatti da associazioni di categoria.
- Nelle società quotate deve essere nominato almeno un amministratore indipendente dalla minoranza tramite il voto di lista.
Organo di controllo
Comitato per il controllo sulla gestione
- Membri nominati dallo stesso Consiglio di amministrazione.