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Giusnaturalismo
Il Giusnaturalismo è la dottrina secondo la quale esiste e può essere conosciuto un "diritto naturale" (ius naturale), ossia un sistema di norme di condotta intersoggettiva diverso da quello costituito dalle norme poste dallo Stato (diritto positivo); e questo diritto naturale ha validità di per sé, è anteriore e superiore al diritto positivo, e, in caso di contrasto con quest'ultimo, deve prevalere su di esso" (G. Fassò, "Giusnaturalismo" in Dizionario di Politica, a cura di N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Torino 1983).
Positivismo giuridico: "Una dottrina secondo cui, in polemica diretta con i fautori del diritto naturale, non esiste altro diritto che il diritto positivo, il che equivale a dire non potersi dare l'esistenza di norme giuridiche senza presupporre l'esistenza di individui o di corpi collettivi che detengono ed esercitano legittimamente e regolarmente"
"Un potere". Un sostenitore strenuo e coerente del positivismo giuridico come Kelsen spiega la ragione secondo cui solo il diritto positivo, e non il diritto naturale, è per i giuristi ciò che correttamente si può chiamare diritto... in questo modo:
Positivismo (continua)
"A differenza delle regole del diritto positivo, quelle comuni nell'ordinamento naturale che governa l'umana condotta non hanno vigore perché sono state artificialmente poste da una data autorità umana, ma perché originano da Dio, dalla natura o dalla ragione, e quindi sono buone, rette e giuste. È qui che appare la positività di un sistema giuridico, a differenza del diritto naturale: esso è un prodotto della volontà umana, fondamento di validità del tutto estraneo al diritto naturale perché questo, come ordinamento naturale, non è stato creato dall'uomo, e, per definizione, non può essere creato."
"mediante un atto umano". (N. Bobbio, Teoria generale della politica, Torino 2000).
Scuola dell'Esegesi
- A partire dal Codice napoleonico (1804) con l'affermazione del positivismo giuridico
- Pura esegesi, spiegazione del testo con il testo
- Ossequio nei confronti dell'autorità, ricorso all'intenzione del legislatore
- Separazione dei poteri (evitare ogni nomopoiesi della giurisprudenza). Ciò impone l'autointegrazione
- Principio della certezza del diritto, impone la prevedibilità del giudizio
- Insegnamento universitario nel periodo napoleonico basato sul solo diritto positivo - contro il giusnaturalismo
Esegesi (continua)
- Identificazione del "diritto civile" con il "codice civile"
- Mito del codice e della sua completezza
- Maggiori esponenti Aubry, Bugnet, Demolombe, Duranton, Merlin, Rau e il belga Laurent
- Il Bugnet affermò: "Io non conosco il diritto civile,
io insegno il Codice Napoleone
Scuola storica del diritto
- Reazione alla Scuola dell'Esegesi della quale si critica l'eccessiva astrattezza - è la storia e non la ragione il fondamento del diritto
- Diritto come prodotto della storia legato alla consuetudine del popolo
- Culto del popolo, della tradizione, del diritto spontaneo e concreto
- Il Volkgeist - (spirito del popolo) è l'unica fonte del diritto
- Elemento di razionalismo storico contrapposto al razionalismo anti-storico e astratto della codificazione francese
- Contrapposizione del diritto consuetudinario germanico nei confronti del diritto codificato razionalistico
Scuola storica (continua)
- Fondatori: Gustav Hugo, Carl Friedrich von Savigny, Georg Friedrich Puchta
- Importanza del ruolo del giurista (Juristenrecht) che elabora e interpreta il diritto della tradizione
- Una scienza giuridica perfezionata rende superfluo l'opera del legislatore
Polemica tra Savigny / Thibaut sull'opportunità della codificazione in Germania nel 1814 (la codificazione in Germania fu realizzata solo nel 1900)
Pandettistica
- Tendenza a uno studio sempre più sistematico e teorico del diritto. Costruzione sistematica, ossia gerarchizzazione del diritto
- Dogmatica (compravendita/contratto/negozio giuridico/atto giuridico/fatto giuridico)
- Si persegue l'idea della individuazione di concetti - quadro. Meccanismo species / genus piramidale. Idea di una genealogia dei concetti ("Giurisprudenza dei concetti" - Begriffsjurisprudenz)
- Formalismo giuridico - tesi della completezza dell'ordinamento e della auto-integrazione mediante un procedimento puramente logico