Codice civile e identità giuridica nazionale
La contrastata immagine del "modello codice" in Italia
Per ricostruire le vicende ottocentesche del diritto civile in Italia, il punto di partenza e di riferimento è dato dalla legislazione francese. Come sappiamo, infatti, gli eserciti rivoluzionari francesi dominarono la penisola italiana (a partire dal 1796 con l'assalto al Piemonte) e vi introdussero nuovi princìpi giuridici destinati a sovvertire l'assetto istituzionale e sociale esistente. Fin dal momento della sua promulgazione, nel 1804, il Code Civil francese entrò immediatamente in vigore in Piemonte, e poi, con il passare degli anni, anche a Parma, a Piacenza, nel Regno d'Italia, nel Regno di Napoli, in Toscana e in molti altri luoghi.
Pertanto, tutta l'Italia (escluse Sicilia, Sardegna e territori veneti ceduti da Napoleone all'Austria) fu accomunata per un breve periodo di tempo dalla vigenza di questo Codice straniero (= Code Napoléon) che fece cessare di esistere il diritto preesistente, imponendo nell'intera penisola un'uniformità legislativa. Per tale motivo, la recezione del Code Civil francese è considerata un evento importantissimo nella storia del diritto italiano, in quanto avviò una nuova fase del diritto, segnando una rottura col passato ed affermando, come dice Paolo Grossi, "un nuovo modo di concepire la produzione del diritto".
Il diritto ottocentesco presentato dal Codice è formalmente uguale, contenuto in un sistema chiuso di norme, caratterizzato da leggi "chiare", "semplici", "certe" e funzionali alle esigenze della borghesia. Analizzando attentamente il Codice, si nota che alcune sue disposizioni si pongono in continuità con i princìpi della tradizione romanistica e con il diritto consuetudinario. Quindi la svolta segnata dal Code si incrina, ma solo apparentemente, perché la forma autoritaria delle disposizioni rimane legata al volere politico. D'altro canto, però, rinnovando la gerarchia delle fonti e creando nuove interdipendenze tra le norme, il Codice si pone come innovazione sia a livello formale che materiale (per cui la continuità tra diritto preesistente e diritto codificato si rivela illusoria).
Invece, per quanto riguarda il percorso della codificazione italiana, vediamo che esso fu caratterizzato dalla ricerca di un diritto nazionale nuovo ma, al tempo stesso, forte di un glorioso passato. Pertanto l'immagine di un Codice bifronte diventa una caratteristica peculiare della ricerca e dell'affermazione di una codificazione italiana e ne segna il percorso. Il richiamo alla tradizione definisce i tratti dell'identità nazionale, offrendo una legittimazione al nuovo diritto.
Il codice bifronte. Portalis e la persuasione al codice
- Il Code Napoléon è definito "Codice bifronte" perché segna contemporaneamente una rottura e una continuità con il passato. L'art. 7 della Legge 21 marzo 1804 num. 30 dispone l'abrogazione di tutto il diritto preesistente (quindi: diritto comune, consuetudini generali e locali, ordinanze, statuti, regolamenti ecc.) a favore delle norme contenute nel Codice.
- Lo scopo era quello di imporre un'uniformità legislativa in tutta la penisola italiana. Anche l'art. 4 del Code Napoléon conferma la rottura con il passato, avviando una nuova fase del diritto (cioè la fase della codificazione). Tale art. 4 negava al giudice la possibilità di sospendere il giudizio innanzi a sé pendente per chiedere al legislatore di interpretare la legge, e gli imponeva piuttosto di decidere affidandosi alla sola legge.
- Addirittura questo art. riteneva un illecito grave il rifiuto di giudicare da parte del giudice (sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto di legge); anche se ciò poteva sembrare ai redattori del Codice uno strumento per valorizzare il ruolo del giudice, in realtà non era così in quanto egli era prigioniero della legge [e fu proprio Kantorowicz (Kantorouic) che criticando l'art. 4 del Code, lo interpretò per ciò che realmente era, cioè una prigione per il giudice, schiavo della rigidità della legge].
- Poi ancora abbiamo l'art. 5 del Code Napoléon, il quale dispone che "nelle cause di loro competenza, i giudici non possono pronunciarsi in via di disposizione generale o di regolamento"; e infine l'art. 11 (sempre del Code Napoléon) dispone che "in materia civile, in mancanza di un'apposita legge, il giudice si pone come ministro dell'equità" (equità intesa come ritorno alla legge naturale e alle consuetudini).
Tutto ciò, però, non elimina il riferimento al passato. Tale questione viene affrontata Jean – Etienne - Marie Portalis, il quale affermò che il Codice rappresentava la svolta voluta dai francesi contro il passato e al tempo stesso offriva l'immagine di un Codice distante dalla legislazione rivoluzionaria. Infatti le leggi del periodo rivoluzionario, dette leggi instabili, ponevano in primo piano gli obiettivi politici, sacrificando ogni diritto di fronte agli interessi dello Stato.
Tali leggi, pertanto, erano contrapposte al vero Codice caratterizzato dal suo collegamento con la tradizione giuridica e con la prassi quotidiana. Dunque nelle pagine di Portalis più che una descrizione della nuova realtà, si sottolinea la "non politicità" del diritto racchiuso nel nuovo Codice, un diritto capace di sostituirsi agli arbitri del legislatore e di imporsi da sé, senza creare brusche rotture con il passato.
Dal codice ai codici
Nel periodo delle repubbliche giacobine, si diffusero nella penisola italiana le idee rivoluzionarie francesi e, contemporaneamente, si ritornò alle libertà cittadine. La fusione di questi due elementi (idee francesi e tradizioni locali) indebolì la richiesta di una Repubblica "unica ed indivisibile". Pertanto in un'Italia caratterizzata da un passato complicato e multiforme, la dominazione napoleonica si presentò come un momento di "amalgama" tra idee contrastanti.
Tuttavia, per quanto riguarda la dimensione giuridica, tale dominazione francese non diede all'Italia una forma di governo unitario, ma operò, per un breve periodo di tempo, una sostanziale uniformità delle legislazioni esistenti. La richiesta di una legislazione uniforme era già stata avanzata, in modo generico, nelle Cost. giacobine per far fronte alla confusione della legge e agli arbitri del tardo diritto comune, contrapponendo a tale caos la certezza del diritto, attraverso leggi chiare, semplici e certe.
Nel progetto del Codice Civile italiano (redatto tra il 1802 e il 1805) si proponeva di abrogare il diritto preesistente (leggi, statuti e consuetudini anteriori) ma si continuava a richiamare il diritto comune come "legge sussidiaria". Una volta falliti i tentativi di darsi Codici autonomi (falliti perché soffocati da Napoleone), fu con l'entrata in vigore del "Codice straniero" (Code Napoléon) che si realizzò concretamente l'uniformità legislativa, infatti il Codice mostrava un diritto finalmente unitario.
Tuttavia, come dicevamo, tale uniformità legislativa durò solo pochi anni perché la Restaurazione fece riemergere l'assolutismo regio entro una realtà politica ancora frammentata. Nel momento in cui venne meno la vigenza diretta del Code Civil, esso venne considerato come un modello a cui attribuire caratteristiche nazionali italiane. Pertanto il quadro unitario imposto dalla recezione del Code Napoléon tornò a scomporsi in un mosaico variegato di fonti, ad es. nel Regno di Sardegna, negli Stati Estensi e nel Granducato di Toscana, abrogato il Code Civil francese, si ritornò alle antiche disuguaglianze e alla legislazione precedente.
Invece nel Regno delle Due Sicilie, nel Ducato di Parma, a Piacenza e a Guastalla, il Code Napoléon rimase in vigore provvisoriamente; mentre a Genova e Lucca rimase in vigore per molto tempo. A questa fase seguì un ritorno alla codificazione civilistica (Codici pre-unitari) che però non riguardò tutti gli Stati e non riuscì a ristabilire l'uniformità legislativa nell'intera penisola, per di più avvenne in tempi diversi, per es. nel Regno delle Due Sicilie, nel Ducato di Parma, a Piacenza e a Guastalla si giunse al Codice nel 1819-1820; il Codice sardo invece fu approvato nel 1837, il Codice Civile per Stati Estensi entrò in vigore nel 1852; nel Granducato di Toscana e nello Stato Pontificio non si ebbe alcun Codice Civile ma solo leggi su singoli istituti.
I codici preunitari
- Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie fu promulgato a marzo del 1819. Esso consta di 5 parti:
- Leggi civili
- Leggi penali
- Leggi di procedura nei giudizi civili
- Leggi di procedura nei giudizi penali
- Leggi per gli affari di commercio
Le leggi civili adattano il modello napoleonico alle necessità politiche della restaurata monarchia. Le modifiche più importanti si hanno in materia di famiglia (per es. si stabilisce che i figli maschi possono abbandonare la casa familiare al compimento del 25 anno di età, mentre le figlie femmine al momento del loro matrimonio). Invece per quanto riguarda la disciplina della separazione, si conservano le disparità tra i coniugi (così ad es. la separazione per adulterio del marito è ammissibile solo se lui conduce nella casa familiare la sua concubina, invece se l'adulterio viene commesso dalla moglie, oltre alla separazione, si prevede per lei anche la reclusione in una casa di correzione per un periodo di tempo che va dai 3 mesi ai 2 anni).
- Il Codice Civile sardo fu promulgato nel 1937. Molto importanti sono gli artt. 14 e 15 del Titolo preliminare che apportano una modifica al Code Napoléon, infatti non prevedono una sanzione per il giudice che si rifiuta di giudicare, sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto di legge (previsto dall'art. 4 del Code), ma indicano al giudice come applicare la legge, stabilendo che egli deve attribuire alla legge il senso che risulta dal significato proprio delle parole e dalla connessione tra di esse, nonché quello risultante dall'intentio legis (intenzione del legislatore). Nell'ipotesi in cui ciò non è possibile, il giudice deve tenere conto di altri casi simili decisi dalla legge, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.
- Il Codice Civile austriaco fu promulgato da re Francesco I d’Austria nel 1811. È un Codice ambivalente, in cui convivono passato e presente. Può essere definito Codice in quanto si presenta come fonte nuova ed esclusiva (infatti tolse autonomia a: consuetudini e Statuti locali). La chiarezza era ottenuta grazie all’uso di un linguaggio discorsivo e semplice, privo di eccessivi tecnicismi. Consta di 1502 paragrafi e si presenta più sobrio rispetto a quello francese. Dopo una breve introduzione, esso si articola in 3 parti:
- La 1 dedicata al diritto delle persone
- La 2 dedicata ai diritti sulle cose
- La 3 relativa alle disposizioni comuni ai diritti delle persone e ai diritti sulle cose
All'interno dell'introduzione spicca il paragrafo 7 che affronta il problema delle eventuali lacune del Codice, stabilendo che nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale e logica e il ricorso ai casi simili decisi dalle leggi non bastano a superare le lacune e fanno permanere dubbi sul caso, si deve far riferimento ai princìpi del diritto naturale.
Il mito dell'unità codicistica nella frammentazione politica
La faticosa adozione del Codice e il perdurare in molte zone del riferimento al diritto comune e canonico resero difficile individuare una legislazione uniforme. Nonostante si riscontrino somiglianze nelle varie normative, ciò che manca è la scelta di creare un diritto nuovo ed unitario, da contrapporre a quello preesistente.
Tuttavia, in questa rinnovata frammentazione si individua la presenza di un'unità giuridica nazionale caratterizzata ancora una volta dal Codice, dalla sua "seconda vita" avutasi grazie alla scelta degli Stati preunitari per la codificazione, e grazie all'affermarsi del modello francese a prescindere dalla dominazione napoleonica [i Codici preunitari, pur con le loro diversità, si modellano sul Code Napoléon].
Adesso il Codice è voluto perché risponde alle necessità dei tempi, e perché in esso gli italiani riconoscono un loro diritto, un modello a cui conformarsi spontaneamente. Una volta svincolato dal volere sovrano di Napoleone, il modello si presenta "nudo" come depurato dalla dipendenza dal potere politico. Il passaggio dall'imposizione alla scelta spontanea spiega l'esaltazione del Codice a livello nazionale e svincola la sua autorità dalla dominazione straniera. Pertanto tale distacco dal Codice straniero è inteso come l'avvio di un iter codificatorio italiano.
In Italia numerose opere di comparazione mostravano un Codice perfettamente conforme alla tradizione italiana. Nel 1808 Gian Domenico Romagnosi impostò le sue lezioni a Pavia sulla differenza tra il Codice Napoleone e il diritto romano. Altri giuristi, invece, si preoccuparono di avvicinare il Codice alla giurisprudenza delle leggi civili precedentemente in vigore, confrontando il Code Napoléon con le leggi romane. Tale comparazione muoveva dalla diversità degli oggetti da analizzare, ma giungeva a verificarne l'identità, fissando una continuità tra passato e presente.
In conclusione possiamo dire che: sottratto dall'imposizione straniera e scelto spontaneamente dagli italiani, il Codice si configurava come un simbolo nazionale.
La "seconda vita" del Codice. Lettura di Chironi e di Astuti
- Gian Pietro Chironi e Guido Astuti affrontarono la questione relativa all'influenza del Code Napoléon in Italia.
- Per quanto riguarda il civilista italiano Chironi: egli affermò che il Codice Napoleone rappresentava un modello a cui era stato inevitabile conformarsi. A rendere veramente nazionale tale modello erano stati i Codici preunitari, i quali si erano spontaneamente conformati ad esso (al modello), adeguandolo alla realtà sociale italiana e alle sue particolari tradizioni giuridiche.
- Dunque, al di là di ogni imposizione, gli italiani avevano riconosciuto che i contenuti del Code Civil francese si conformavano perfettamente alla loro tradizione; pertanto, a ben vedere, questo Codice non era affatto "straniero" (ma restituiva all'Italia un diritto nazionale: il diritto italiano).
- Quindi l'accettazione passiva di una decisione imposta dal potere politico fu sostituita dalla consapevole accettazione di un modello ormai voluto dagli italiani e reso da loro rispondente alle necessità del Paese.
Il pensiero di Chironi fu poi confermato dallo storico del diritto Guido Astuti, il quale riteneva che la presenza del modello Codice in Italia nasceva da un'imposizione napoleonica: Napoleone, infatti, voleva applicare integralmente il suo Codice nel Regno italico, soffocando la tendenza a creare una codificazione nazionale. Tuttavia il Code Napoléon non sopravvisse a lungo in Italia, infatti i governi della Restaurazione ne disposero l'abrogazione, nel tentativo di ripristinare gli ordinamenti precedenti.
Nonostante ciò, pur formalmente abrogato, il Codice era destinato ad una seconda e più durevole vita, attraverso l'influenza esercitata: in un primo momento sui Codici Civili della Restaurazione (che si ispirarono largamente ad esso), e in un secondo momento sul Codice Civile italiano del 1865 (detto anche Codice Pisanelli), dal quale in varie parti dipende quello del 1942 tutt'ora vigente. Quindi l'imposizione di Napoleone costituì la parte meno rilevante della presenza del Codice in Italia; il momento cruciale, infatti, si realizzò solo con la seconda vita del Codice quando l'adesione al modello francese non fu più imposta da Napoleone, ma era voluta dagli stessi italiani ormai convinti di recepire un diritto che era espressione della loro tradizione nazionale (questo perché il Code Civil conteneva un diritto di matrice romana). Ed è proprio questo aspetto che Astuti sottolinea con decisione, per evidenziare l'influenza del modello francese in Italia.
In conclusione: in Italia, sebbene ancora divisa politicamente, si riscontrò un'unità giuridica nazionale, resa palese dalla scelta della maggioranza degli Stati di avvalersi di un Codice preunitario ispirato al modello francese. Per cui dal momento che si scelse di adottare spontaneamente questo "dono" straniero, esso divenne il simbolo della volontà della Nazione.
Il Codice e la "gran tela della tradizione"
Il Codice nazionale che unì l'Italia nel periodo preunitario assunse caratteristiche diverse sia da quelle di un mero contenitore di princìpi propri della tradizione italiana (un contenitore che distruggeva il passato), sia dal Codice combattuto da Savigny nella diatriba contro Thibaut.
- La diatriba tra Tibò e Savigny risale al 1814. Thibaut affermava la necessità di un Codice tedesco, redatto dai migliori giuristi tedeschi e che valorizzasse il meglio della tradizione comune germanica. Egli era pienamente convinto della validità dello strumento Codice ed è per questo che lo propose alla difficile situazione politica tedesca come sistema di regole chiare, semplici e certe e come mezzo unificatore. Savigny, invece, si opponeva a tale teoria, sostenendo...
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