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Codice civile e identità giuridica nazionale

La contrastata immagine del “modello Codice” in Italia

Il diritto civile italiano ha come riferimento la legislazione francese, ovvero al Code Napoleon considerato come modello. Già vigente dalla sua promulgazione nel 1804 nei dipartimenti del Piemonte, il code civil entrò poi in vigore nei territori dell’ex repubblica ligure, a Parma e a Piacenza, nel Regno d’Italia, lo Stato pontificio. Tutta la penisola fu accumunata per un breve periodo dalla vigenza del codice francese.

Il Codice francese comportò la fine del diritto comune, delle ordinanze, delle consuetudini locali e generali, degli statuti, sciolse i vincoli di feudalità, abolì i fidecommessi, introdusse il sistema della pubblicità e specialità delle ipoteche. Impose nella penisola uniformità legislativa.

L’applicazione del codice napoleonico fu il più grande evento della nostra storia del diritto. Osservando alcuni contenuti del codice, si nota come essi siano la continuazione dei principi della tradizione romanistica, con il diritto consuetudinario, con le costruzioni teoriche e pratiche della dottrina di antico regime. È stato sottolineato come il codice fa sempre sgorgare nuovo diritto. Rinnovando la gerarchia delle fonti e creando nuove interdipendenze tra le norme, il codice si pone in ogni caso come innovazione sia a livello formale che materiale e pertanto, la continuità tra il diritto preesistente e il diritto codificato si rivela illusoria.

Nell’ottocento italiano il riferimento al codice è caratterizzato da aspetti che ora ne esasperano la modernità, ora trattano la continuità con il passato. L’immagine di un codice bifronte (domanda di esame) che segna allo stesso tempo una rottura e continuità con il passato, diviene una caratteristica peculiare della ricerca e dell’affermazione di una codificazione nazionale italiana e ne segna l’intero percorso: l’imposizione della moderna normativa certa e uguale del code civil svela la preesistente uniformità del diritto presente nella penisola.

Dal Codice ai Codici

La dominazione francese non diede all’Italia una forma di governo unitario, ma l’ondata napoleonica operò per un breve periodo una sostanziale uniformazione delle condizioni legislative esistenti: introdusse l’uguaglianza civile e la guarentigia contro ogni possibilità di quei tanti abusi che afflissero il medioevo. A dare visibilità al nuovo diritto è l’affermazione del codice delle libertà borghesi (unifica, semplifica, livella).

La richiesta di una legislazione uniforme era stata avanzata in senso molto generico già nelle costituzioni giacobine. Il riferimento alla “uniformità di leggi”, a una codificazione intesa come insieme omogeneo di leggi precise, chiare e semplici, è pervaso da motivi illuministici contro la tradizione romanistica e contrappone la certezza della legge alla confusione e arbitrii del tardo diritto comune.

Nel più importante progetto di codificazione civilistica (redatto tra il 1802 e il 1805) si proponeva di abrogare statuti, leggi e consuetudini anteriori, ma si continuava a richiamare il diritto comune come “legge sussidiaria”.

Una volta falliti i tentativi di darsi Codici autonomi fu il Code civil ad offrire il diritto uniforme e la rottura con il passato. Il codice faceva cessare di esistere tutto preesistente, imponeva il monopolio dello Stato legislatore sulle fonti del diritto, programmava in modo certo la società civile, diffondeva l’idea dello Stato di diritto, superava privilegi e particolarismo, livellava la società.

L’uniformità offerta dalla vigenza del Code civil durò solo pochi anni ma fu soprattutto a partire dal momento in cui venne meno la sua vigenza che lo si considerò come un modello a cui attribuire caratteristiche nazionali italiane.

Nel regno di Sardegna e negli Stati estensi, abrogata la legislazione francese, si ebbe un ritorno alle disuguaglianze e alla pluralità di fonti del diritto. Nel Granducato di Toscana il Code civil fu abrogato richiamando la legislazione granducale e il diritto canonico. Nello Stato pontificio si ritornò al diritto comune romano e canonico. Solo a Genova e Lucca il Code civil rimase in vigore a lungo sino al 1837 e sino al 1865.

A questa fase di transizione seguì un ritorno alla codificazione civilistica che non riguardò tutti gli Stati e non riuscì a ristabilire un’uniformità legislativa nell’intera penisola.

I codici preunitari (domanda di esame)

Promulgato nel marzo del 1819, il codice per il regno delle Due Sicilie si compone di 5 parti: leggi civili; leggi penali; leggi della procedura nei giudizi civili; leggi di eccezione per gli affari di commercio. Le leggi civili piegano il modello napoleonico alle necessità politiche della restaurata monarchia.

Nel promulgare nel 1837 il codice civile per gli Stati di sua maestà il Re di Sardegna, Carlo Alberto fonde false ingenuità e pignolerie didattiche nell’illustrare gli obiettivi politici della codificazione. I primi articoli del titolo preliminare pongono in risalto il ruolo della religione cattolica apostolica romana come la sola religione dello Stato e affermano che il Re si gloria di essere protettore della chiesa e di promuovere l’osservanza delle leggi di essa nelle materie che alla potestà della medesima appartengono. Le principali modificazioni apportate al modello napoleonico riguardano il diritto di famiglia.

Il mito dell’unità codicistica nella frammentazione politica

La nascita di una uniforme legislazione è di difficile determinazione. L’esigenza di un codice nasce dalla necessità dei tempi e al sentire della nazione, perché in esso gli italiani riconoscono un loro diritto, un modello a cui conformarsi spontaneamente. Una volta svincolato dal volere sovrano di Napoleone, il modello si presenta privo del potere politico, svincolato da qualsiasi imposizione proveniente dall’alto.

Il distacco dal codice straniero è inteso come la naturale affermazione di una via italiana alla codificazione, un incontro tra civilizzazione e volontà della nazione, tra immaginazione e memoria. Il riferimento alla forma e alla struttura dei codici vigenti lascia il posto ad un codice immaginario che assorbe l’idea stessa di diritto, travalica la storia delle codificazioni e diviene spazio libero attorno a cui aggregare identità del passato e progetti per il futuro.

I corollari di questa scelta sono molteplici. Si modifica il riferimento al diritto romano, al gius comune e al diritto delle patrie regionali che si fondono in modo nuovo con la volontà della nazione. In Italia numerose opere di comparazione mostravano il codice perfettamente conforme alla tradizione italiana. Nel 1808 Gian Domenico Romagnosi impostò le sue lezioni a Pavia come Paratitli universali e ragionati del codice Napoleone paragonati col diritto romano; altri giuristi si preoccuparono di riavvicinare il codice alla giurisprudenza delle leggi civili precedentemente in vigor, confrontarono il codice di Napoleone con le leggi romane e lo posero in istituzioni.

L’uniformità del diritto nazionale non è più data dalla concreta vigenza del Code civil ma da una presenza simbolica. L’Italia ancora politicamente divisa si ritrovò unita nella disciplina in gran parte uniforme dei rapporti di diritto privato, nel comune sentimento d’una comune civiltà giuridica, fondata sulla più genuina tradizione nazionale e al tempo stesso ispirata ai grandi principii che avevano profondamente trasformato l’Europa intera.

La seconda vita del codice. La lettura di Gian Pietro Chironi e Guido Astuti

Festeggiano i cento anni dell’entrata in vigore del codice, Gian Pietro Chironi, illustre civilista italiano, presentava l’età dei codici come un’inevitabilità storica. Il codice napoleonico aveva offerto un modello cui era stato inevitabile fare riferimento ed era inevitabile conformarsi.

Gli italiani avevano dunque riconosciuto che i contenuti del codice Napoleone appartenevano alla loro tradizione. A rendere però nazionale il modello erano stati i codici preunitari. Grazie ad essi si realizzò dunque una fusione di astrazione, di universalità e concretezza.

L’analisi di Chironi non nasceva dal nulla: descriveva convinzioni diffuse nell’ottocento e fissava la linea interpretativa più utilizzata per plasmare nazionalmente l’astratto modello. Tale percorso è confermato nel 1969 da un illustre storico del diritto, Guido Astuti, che affronta nell’ambito di un convegno, il tema della presenza del codice Napoleone in Italia e della sua influenza sui codici degli Stati italiani successori.

La relazione di Astuti è ampia e dettagliata; egli afferma, che il modello codicistico conserva ancora i pregi evidenti ed assolutamente incontestabili per universale riconoscimento che lo hanno contraddistinto come garanzia di certezza dei rapporti giuridici, di sicurezza e uniformità della tutela giurisdizionale. Non si può negare però che la codificazione ha degradato la funzione tradizionale della giurisprudenza e svalutato il compito tradizionale della scienza giuridica, riducendo l’una a funzione burocratica di puntuale applicazione della legge e mortificando l’altra.

Il codice Napoleone non sopravvisse in Italia alla fine dell’impero: dopo gli anni del 1814-1815, i governi della restaurazione ne disposero ovunque l’abrogazione. Esso però era destinato ad una seconda vita più durevole attraverso l’influenza esercitata sui codici civili della restaurazione e quindi anche sul codice civile italiano del 1865.

L’idea della codificazione si era radicata in Italia. Dopo l’abrogazione del codice Napoleone, seguì l’effettiva e integrale recezione della maggior parte del suo contenuto normativo, con l’ulteriore riconoscimento della sua autorità come modello cui i nuovi codici si ispirano direttamente, nella forma, nel sistema e nella sostanza.

Astuti sottolinea che l’unica vera novità introdotta dal sistema francese fu quella che sostituiva al principio della tradizione il principio del consenso, riconoscendo effetti reali ai contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà di cose determinate, o la costituzione di diritti reali.

Il codice e la gran tela della tradizione

Le prime opere giuridiche che operano un tentativo unitario di lettura del diritto italiano (come nel caso del commentario del codice di procedura civile per gli Stati sardi con la comparazione degli altri codici italiani e delle principali legislazioni straniere di Pasquale Stanislao Mancini, Giuseppe Pisanelli, Antonio Scialoja) sono indirizzate a costruire e nello stesso tempo a mostrare già esistente un diritto comune italiano.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere comune in Italia la conoscenza della legislazione e della giurisprudenza dei vari Stati. Un ruolo fondamentale è giocato proprio dal codice. La lotta per il codice civile diviene l’epicentro di una vasta serie di tematiche: l’affermazione degli ideali di uguaglianza civile, la ricerca di leggi obiettive per la convivenza sociale, l’idea di un nuovo e progressivo diritto comune.

Il giurista modenese Ludovico Bosellini, propone un codice veramente nazionale attinto ai soli principi del gius comune nazionale di tipo federativo e qualche anno dopo riflette sull’effettiva incidenza del modello francese.

Il codice deve essere espressione di una “nostra” tradizione, della nostra coscienza giuridica. La tensione tra imposizione e scelta spontanea ruota attorno al punto nodale del rapporto tra codice e potere politico. Contribuisce a tale costruzione, l’influenza di Savigny, le cui pagine di rifiuto della codificazione sono spesso piegate a sostegno del codice. Osservando la realtà toscana dove il pensiero di Savigny era ben conosciuto, si nota come non sia difficile rintracciare giureconsulti che insistono nell’esaltare la stabilità e l’immutabilità offerta dai principi della millenaria tradizione giuridica del diritto comune.

Nella sua opera più nota ed impegnativa, Saggio di diritto privato romano attuale, Federigo Del Rosso, docente di Pandette nell’ateneo pisano, non ha bisogno di ancorare all’autorità del codice il suo sistema teorico romano e attuale fondato sulla centralità di una proprietà resa forte dalla convergenza tra diritto naturale e gius romano.

Negli stessi anni Gaetano Bandi, contrasta il progetto di un codice generali di leggi per la toscana, scrivendo a difesa del gius comune “emanazione delle consuetudini, della religione, della storia”: la parte immutabile del diritto si immedesima e si risolve nel linguaggio della scienza ed è inutile che venga riportata nel codice ritenendosi come presupposta. Riprodurla è un’impresa non legislativa ma scientifica.

Le letture antagonistiche sfumavano nel momento in cui si passava a considerare il codice come sistema. Il codice civile, il codice nazionale, che unisce l’Italia nel periodo preunitario è un’astrazione che assume caratteristiche molto diverse da quelle di un contenitore formale che annienta i suoi contenuti e distrugge tutto il passato. Il codice nazionale è sostenuto con argomentazioni volte a negare l’assoluta supremazia del legislatore, l’indiscusso primato della legge tra le fonti del diritto. Il codice deve pertanto imporsi al legislatore.

L’unità politica e il codice del 1865

Il 17 marzo del 1861, mentre il primo parlamento nazionale proclama il Regno d’Italia, la frammentazione del diritto civile italiano si è solo parzialmente attenuata e si è ancora lontani dalla unificazione legislativa.

Il processo volto a raggiungere una codificazione unitaria è comunque già in moto dal 1859: si puntò a una semplice revisione del codice albertino. Mentre tra richiami al codice napoleonico e richieste di una legislazione unitaria autonoma si susseguivano i lavori, ad imprimere un’accelerazione al dibattito, giunse un avvenimento politico: la convenzione del 15 settembre del 1864 con la Francia e la decisione di trasferire la capitale del regno da Torino a Firenze. Si prefigurava l’idea di una capitale dominata da un diritto civile non codificato, confuso e incerto. Dalla nuova capitale, Vittorio Emanuele pochi mesi dopo, con un decreto del 25 giugno 1865, promulgò il codice civile del regno d’Italia, stabilendo che avrebbe avuto esecuzione in tutte le province del Regno a partire dal 1 gennaio 1866.

Appendice: il codice civile nella retorica di Pasquale Stanislao Mancini e Giuseppe Pisanelli

Pasquale Stanislao Mancini, nella sua relazione intorno all’assimilazione legislativa della Toscana al Piemonte del 27 ottobre 1859, intende mostrare che l’uniformità legislativa non è soltanto una logica applicazione del principio dell’unità politica dello Stato, ma è un saldo vincolo di unione tra le antiche e nuove province.

Mancini nei suoi interventi parlamentari, sposta l’attenzione dal modello francese al vero codice nazionale, già presente come portato delle nostre tradizioni giuridiche. Il codice si impone per vincere la frammentazione legislativa ma esso non si impone come novità in quanto già scritto nelle nostre tradizioni nazionali.

Giuseppe Pisanelli, giurista, mira ad anteporre un diritto nazionale italiana al modello francese. Egli presenta il codice non come strumento di imposizione ma come legge comune che si limita a riconoscere un’unitarietà giuridica nazionale già esistente, destinata ad affermarsi in modo indipendente dai mutamenti militari e politici.

I commentari post-unitari al codice (domanda di esame)

Si è soliti parlare, per il periodo che va dal 1865 al 1881, con riferimento agli innumerevoli commentari al codice comparsi in quegli anni, di una vera e propria scuola esegetica italiana ispirata al modello di quella francese. Tra i più diffusi si possono ricordare i commentari e i corsi di Emidio Pacifici-Mazzoni, Luigi Borsari, Francesco Ricci, Francesco Saverio Bianchi. L’esposizione è quasi sempre piatta: il commento articolo per articolo, richiama i lavori preparatori, propone una comparazione con il codice francese, con i codici preunitari e spesso con le leggi romane.

Loro considerano il “testo prima di tutto” ed esaltano la volontà del legislatore che ha posto la norma giuridica, a guardare al giudice come alla “bocca della legge” e ad escludere qualsiasi riferimento al diritto naturale, al diritto consuetudinario, al diritto scientifico per colmare le lacune del testo. Per i giuristi il codice è più autorevole della legge; la sua legittimazione è più profonda di quella offerta del manto formale della legalità.

Le certezze del codice

L’esegesi trova in ogni articolo del codice la conferma di diritti di cittadini non contaminati da vincoli pubblicistici e sociali. La valenza costituzionale del codice è sostenuta dalle certezze della società del codice che trasforma la poetica appartenenza alla nazione in prosaica cittadinanza proprietaria. Il codice limita l’azione della politica nei confronti della proprietà, fissa l’ambito entro il quale la politica non può nulla di diverso dall’implementazione delle tutele e delle garanzie per l’ordine della proprietà, stabilisce una netta separazione tra principi generali di diritto comune e gli interessi particolari, mutevoli e transitori.

Particolarmente fortunata è la distinzione proposta da Matteo Pescatore tra principi generali di diritto comune e principi particolari di diritto sociale che ripropone il tema dell’immodificabilità del codice-costituzione. L’ordine giuridico è composto da principi immutabili, che hanno per fondamento “la naturale...

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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