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Estratto del documento

Con il 534 si chiude l’”età delle compilazioni” e si apre il periodo della legislazione “corrente”

giustinianea (535­565).

essa copre gran parte più lunga del regno di giustiniano, ma, per i suoi caratteri formali e

soprattutto per i suoi contenuti, finisce anche con il rilevare un mondo assai diverso da quello

emergente dalle compilazioni.

Sul piano formale le Novelle si presentano in un testo più ampio di quello delle leges raccolte nel

Codice

le Novelle non sono mai state raccolte ufficialemente e sono state escluse da quel processo di

massimazione (cioè di estrazione del puro principio giuridico), al quale risultano sottoposte le leges

● Il testo delle Novelle ci trasmette anche l’iter attraverso il quale la cancelleria è giunta alla

soluzione del problema.

● le Novelle lasciano trasparire la centralità del problema delle Stato e delle sue strutture

amministrative e burocratiche

Netta è la differenza con le compilazioni, dove vi sono tematiche privatistiche, ciò dipende anche

dal fatto che la cancelleria non si trova più ad operare con materiali “dati” ma può incidere

direttamente sulle problematiche del tempo

(questo non vuol dire che mancano le novelle privatistiche

● vi è la presenza di una serie di novelle in cui vengono riordinati interi settori giuridici

ciò è dovuto all’assetto frammentario e anche caotico delle compilazioni che rendeva necessario

procedere a riforme organiche

● vi sono anche novelle in materia ecclesiastica e canonica: da esse emerge l’immagine di

un legislatore che ha a cuore i rapporti fra stato e chiesa ma anche che si vuole

Introduzione allo studio dell'età giustinianea

intromettere nella vita interna alla chiesa, regolando con lo strumento della costituzione

materie come l’ordinazione dei vescovi, il numero dei clerici per ogni chiesa, lo status

monacale. Altre novelle fissano il trattamento da riservarsi agli eretici, ebrei, samaritani e

pagani ricorrendo spesso a sanzioni privatistiche

sembrano evidenti i segni del cesaropapismo​

cioè di un predominio quasi assoluto dello stato

sulla chiesa

Bisogna dire che la gran parte della produzione legislativa di questo periodo è concentrata negli

anni che vanno dal 535 al 541:

per quanto riguarda la legislazione pubblicistica il fenomeno è connesso con il tentativo di

➔ riforma dello stato e delle sue articolazioni periferiche. Negli anni 535 e 536 viene emanata

una serie di costituzioni

Due importanti novelle del 535 (n. 8 e 17), che fungono da leggi quadro della riforma

1. nella prima si vuole colpire la venalità delle cariche cioè l’attribuzione di funzioni pubbliche

dietro il pagamento di un compenso.

da questo ne deriverebbe la carica delittuosa, il rapporto venalità­estorsioni, difficoltà nel

pagamento dei tributi.

Nella stessa novella si ha la soppressione dei residui vicariati con la scomparsa delle diocesi cioè

dell’anello intermedio fra province e prefetture.

Quindi alla Nov. 8 si attribuiscono alcune delle più ampie riforme dell’amministrazione periferica.

2. la seconda vuol descrivere e fissare i compiti dei governatori provinciali

Vi sono altre novelle sempre del 535 e 536 che sono dirette a riordinare le singole province: i criteri

sono quello della creazione di nuove province, della fusione di province già esistenti e quello della

riunificazione dei poteri civili e militari, all’interno delle singole province, nelle mani di un unico

funzionario.

Altre novelle sono dirette a rianimare le istituzioni municipali a base laica e altre riguardano

l’amministrazione centrale e quella della capitale.

Un’ ulteriore causa della ricca produzione legislativa di questi anni e della sua brusca diminuzione

dopo il 542 riguarda vicende personali dei maggiori collaboratori di Giustiniano:

si sa che nel 541 l’imperatore abbia dovuto rinunciare ai suoi due maggiori ministri e cioè Giovanni

di Cappadocia e Triboniano.

11. L’ultima legislazione giustinianea, a. 543­565 (e le raccolte private delle Novelle)

L’anno 542 può considerarsi come il trapasso, con riferimento alla produzione legislativa.

Dopo il 542 la produzione legislativa si fa molto più scarsa, sia sul piano quantitativo che

qualitativo.

non mancano provvedimenti di ampia portata ma si fanno più scarsi.

Un ulteriore calo della produzione legislativa si ha dopo il 548 quando il regno di giustiniano entra

ancora più in crisi:

quel che sembra mancare è l’impulso dell’imperatore.

Vi sono comunque Novelle importanti come l’appendix Nov. 7, per rioridinare l’Italia, vi sono anche

novelle dove si trattano argomenti eterogenei.

Introduzione allo studio dell'età giustinianea

Delle ultime Novelle giustinianee ci sono pervenute solo la numero 150 e la 137:

1. tratta della materia penale

2. lex diretta a riordinare la “creatio” dei vescovi e chierici: questa conferma che l’interesse di

Giustiniano alla materia religiosa perdura fin quasi alla vigilia della morte.

Comunque manca una raccolta ufficiale delle novelle, esse ci sono pervenute, in parte, attraverso

alcune raccolte private come la collezione delle 168 Novelle,l’​

Authenticum e l’Epitome Iuliani

La prima raccoglie anche leges di Giustino II e Tiberio II, la caratteristica più importante di questa

collezione è data dal fatto che le Novelle sono state conservate nel loro testo originale e in lingua

originale.

La seconda è una raccolta di 134 Novelle, quelle latine sono nel testo originale, quelle greche in

una traduzione letterale in latino.

Il nome della raccolta deriva dai dubbi da essa suscitati nel giurista Irnerio, dubbi poi risolti a favore

dell’autenticità della raccolta.

questa sarebbe stata inviata da Giustiniano in Italia insieme alla pragmatica sactio pro petitione

Vigilii

La terza è una raccolta di 124 Novelle, non nel testo originale, ma in un riassunto in latino.

Il carattere privato della collezione è evidente.

Giustiniano morirà fra il 14 e 15 novembre 565.

Subito si formano due interpretazioni del regno giustinianeo e della persona dell’imperatore:

1. agiografica

2. demoniaca

Non mancano quindi le critiche contro Giustiniano e il suo successore Giustino II ha intenzione

di smontare alcune delle riforme più significative come per esempio rimettere lecito il divorzio

consensuale.

12. Il potere imperiale: fondamento giuridico e ideologie politiche (con un excursus sulla

teoria delle fonti del diritto)

Il potere imperiale:

il punto di partenza è quello dell’origine divina del potere. Questa teoria non è nuova, in quanto

deriva dalla filosofia greca ma assume caratteri diversi.

L’imperatore, come rappresentante di Dio in terra e quindi oggetto, a sua volta di venerazione,

diviene anche il tramite delle grazie celesti fra Dio e gli uomini.

Il suo compito/dovere fondamentale è quello della realizzazione della monarchia universale (=

ritorno all’antico) e i mezzi per realizzare ciò sono la ricomposizione territoriali, le leggi più

precisamente l’ordinamento giuridico nel suo complesso e la pace religiosa.

Naturalmente il potere imperiale non si nutre solo dei rapporti con il passato e delle relazione con

le altre entità sovrane ma vi sono altre idologie:

taxis inteso come ordine e oikonomia cioè il modo migliore di condurre le cose (sono idee guida)

ma vi è anche la meritocratica.

potere legislativo, dal quale ne deriverebbe la teoria giustinianea delle fonti del diritto:

nel Digesto e nelle Istituzioni è avvertibile l’influenza delle problematiche e dei moduli espositivi

classici, mentre nel codice e nelle novelle sono meglio avvertibili gli schemi tipici del Dominato.

comunque risulta evidente l’intendo di presentare l’imperatore come fonte di produzione.

Introduzione allo studio dell'età giustinianea

→ il fondamento del potere legislativo: alcuni sostengono un’origine divina altri sostengono che sia

stato conferito dal popolo. ​

L’imperatore, oltre che il potere legislativo, dispone anche di un p

otere interpretativo​

, le cui

caratteristiche sono quella di esclusività e dell’autenticità.

questo monopolio interpretativo suscita alcuni problemi perchè potrebbe apparire in contrasto con

un altro aspetto, cioè l’abolizione della c

onsultatio ante sententiam a

lla quale il giudice ricorreva,

rivolgendosi all’imperatore, quando non si sentiva in grado di decidere una controverisia.

Nell’epoca postclassiva, durante i regni di Costantino, Valentiniano III e Teodosio II, la

cancelleria aveva distinto fra leges generales e rescripta, dichiarando validi questi ultimi solo per

il caso singolo.

Tale distinzione viene superata dalla cancelleria giustinianea, a favore di un pieno

riconoscimento del valore legislativo a tutte le manifestazioni di volontà imperiale.

I testi giustinianei non accennano mai ad altri organi legittimati all’emanazione di norme

giuridiche ma restano esclusi dalla gerarchia delle finti provvedimenti come gli editti dei prefetti

del pretorio.

Un posto nella gerarchia delle fonti, viene occupato dalle consuetudini anche se secondario;

quindi vengono ammesse solo quelle praetem legem.

Altro aspetto importante è che le compilazioni giustinianee menzionano anche fonti storicamente

esaurite come le leges publicae, i senatoconsulti, gli editti magistratuali.

13. Il diritto dell’atà giustinanea e i suoi caratteri

diritto giustinianeo:​

norme che l’imperatore e la cancelleria vogliono vigenti nella loro epoca.

L’epoca giustinianea porta a definitivo superamento la grande distinzione fra i sistemi giuridici dello

ius civile e dello ius honorarium, per questo la cancelleria sente la necessità di abolire alcuni dei

più antichi istituti dello ius civile.

La linea di demarcazione fra diritto privato e pubblico è in movimento a favore di un’espansione

dell’area pubblicistica.

Il dato di maggior spicco è quello della frquente scelta, per le soluzioni legislative, di una media vie

e cioè di norme di compromesso fra le alternative esistenti.

La tendenza alle soluzioni mediane presenta anche un altro aspetto cioè quello del

contemperamento e della conciliazioni fra gli opposti interessi delle parti.

Abbiamo già detto che a tutte le manifestazioni di volontà imperiale si riconosce valore legislativo,

ma bisogna dire che l’intervento imperiale continua ad essere innescato dal caso singolo,

rischiando di dar vita a benefici di carattere particolare

ostacolo verso una formulazione generale e astr

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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliapadovanibubu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Luchetti Giovanni.