Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La litis contestatio
La fase in iure si concludeva con l'emanazione da parte del magistrato di un decreto in forza del quale veniva concesso il giudizio. L'emanazione di questo decreto autorizzava la prosecuzione della causa. È un momento di snodo tra la parte in iure e apud iudicem, quella parte in cui il magistrato affida la causa all'iudex. Un momento del processo in cui si perfeziona la formula.
Ha una natura di accordo, un accordo nel quale il pretore con attore convenuto dice ora basta, la formula è questa e ora vi rivolgete al giudice che andrà in sentenza.
Cosa accade se una parte muore dopo la litis contestatio? La morte della parte contro cui devo agire dopo si dice che rende trasmissibili le azioni che sarebbero in trasmissibili (le azioni nascenti da fatti illeciti per esempio sono intrasmissibili) ovvero quell'azione in trasmissibile diventa trasmissibile verso i figli di tizio che è morto dopo la litis contestatio.
Seguiva quindi la...
L'espressione litis contestatio indicava, nel processo delle legis actiones, l'accreditamento dei testimoni. Con la stessa terminologia, nella procedura per formulas si allude al raggiungimento in iure dell'accordo sulla formula. Il compimento della litis contestatio determinava che la res fosse in iudicium deducta (la controversia fosse sottoposta alla decisione del giudice). Se il convenuto si rifiutava di concludere la litis contestatio, diveniva un indefensus, e finiva per aprire la strada ad un intervento del magistrato, il quale avrebbe minacciato sanzioni a carico del convenuto che non desistesse dal suo atteggiamento. Nel caso dell'actio in personam, il magistrato avrebbe potuto autorizzare l'immissione nei beni del convenuto da parte dell'attore e la loro vendita. Invece, nel caso di un'actio in rem, l'attore avrebbe avuto la possibilità di ottenere l'immediato trasferimento della res o l'abilitazione.
esercitare un diritto su essa.
EFFETTI DELLA LITIS CONTESTATIO:
L'effetto generale della litis contestatio è quello di REM IN IUDICIUM DEDUCERE = dedurre la causa in giudizio. Si instaura un rapporto processuale tra le parti e da quel momento pende un giudizio tra di loro.
I vari sottoeffetti della litis contestatio:
- Conservativi: I termini della controversia sono fissati in modo da non essere modificabili. La litis contestatio era una fotografia di ciò che si era fatto nel corso della fase in iure. Ed era sulla base di questa immagine che si sarebbe svolta la fase apud iudicem e si sarebbe pervenuti alla sentenza. Prendeva quindi, stabile la formula.
- Novativo- Estintivi: faceva nascere un'obbligazione del convenuto in favore dell'attore, subordinata alla sentenza di condanna. In sostanza, quindi, si estingue il rapporto giuridico precedente e viene sostituito dall'obbligo di sottostare al giudicato.
- Novativo- Preclusivi: "consumava" la
Possibilità di riproporre in un successivo processo l'azione cui si riferisse: infatti, il discorso del giurista presuppone che l'obbligatio nascente dalla stessa litis contestatio cancellasse il dovere giuridico fatto valere con il giudizio. Era cioè esclusa una seconda lite sulla medesima questione. Tale effetto automatico (ipso iure) per i iudicia legittima; per tutti gli altri, che sono iudicia imperio continentia, l'effetto preclusivo opera in via di exceptio4. Costitutivi: qualora non venisse pronunciata una sentenza di assoluzione, il convenuto sarebbe stato obbligato a subire le conseguenze della condanna e quindi ad eseguire la sentenza.
PROCESSO PER FORMULAS: FASE IN IUDICIO
La fase apud iudicem è quella fase del processo formulare che si svolge dinanzi a un privato cittadino, scelto dalle parti con l'assenso del pretore, cui spetta il compito di decidere la lite con la sentenza (iudex privatus). Era una fase la quale portava allo
Svolgimento dell'avere propria sentenza, dove il giudice doveva tenere presente sia della formula, sia delle indicazioni del magistrato.
L'attore (o il convenuto) doveva invitare la controparte a comparire in giudizio in un'ora di un giorno non festivo rispettando un intervallo di almeno due giorni dal momento della conclusione della litis contestatio; doveva inoltre chiedere al giudice investito del iussum iudicandi di procedere al giudizio in quella data.
Il giudice esordiva in iudicio con un solenne giuramento, prestato al cospetto degli dei (in seguito 'per il genio del principe'), di giudicare rettamente con riguardo sia alla procedura sia al merito.
La fase apud iudicem si svolgeva di regola in contraddittorio tra le parti. Sotto la direzione del iudex, attore e convenuto si sfidavano in un dibattimento orale che poteva protrarsi anche per più udienze. L'assenza di una delle parti davanti al giudicante, a differenza di quanto avveniva
per la fase in iure, non era sanzionata giuridicamente (in questo caso, infatti, non era comunque pregiudicato il prosieguo del processo). Le parti potevano ricorrere all'ausilio (patrocinium) di patroni, advocati, oratores che svolgessero efficacemente le loro difese in tribunale. Per le questioni più delicate si munivano dei pareri (responsa) dei giuristi, ma non era prevista come obbligatoria alcuna assistenza tecnica in senso stretto. LA PROVA L'onere della prova gravava su chi affermava una data circostanza, dunque sull'attore, con riguardo ai contenuti di intentio e replicatio, sul convenuto, per quanto riguardava l'exceptio. Le prove erano prevalentemente rappresentate da documenti scritti e da testimoni, le ultime venivano preferite perché considerate al riparo da rischi di una falsificazione. Il giudice poteva inoltre chiedere consiglio ai giuristi (responsa) per la risoluzione delle questioni tecnicamente più complesse. Il giudice che nonfosse pervenuto a una chiara decisione doveva rendere un'apposita dichiarazione e giurare al magistrato di non riuscire a decifrare la causa (iurare rem sibi non liquere).
LA SENTENZA
Una volta formatosi un suo convincimento, il giudice doveva rendere nota la propria decisione. La sentenza del processo formulare era un atto complesso e presentava le seguenti caratteristiche:
- Era pronunciata in presenza delle parti o quantomeno dopo la loro regolare citazione
- Era orale venendo poi verosimilmente riprodotta per iscritto con la conseguenza possibilità, per la parte interessata, di richiederne copia
- Era un provvedimento di mero accertamento, oppure di accertamento con condanna o di accertamento costitutivo, ovvero di assoluzione.
- Doveva essere conseguente, sul piano logico giuridico, a quanto precisato nella formula quanto eventualmente precisatosi dopo la conclusione dellalitis contestatio.
- La sentenza costituiva una cosa giudicata e la sua autorità era intangibile.
Erainappellabile. Qualora la sentenza dovesse essere ammessa da un collegio di giudici, la deliberazione imponeva la compartecipazione di tutti questo era la decisione. Trattandosi di un collegio era possibile una sentenza data a maggioranza e se una maggioranza non si fosse formata, si dava prevalenza la decisione favorevole al convenuto.
PROCESSO: LA COGNITIO EXTRA ORDINEM
La cognitio extra ordinem fu la forma processuale che si sviluppò nel corso dell'età imperiale; il suo nome deriva sostanzialmente dal fatto che l'individuazione del diritto (cognitio) da applicare al caso di specie avveniva al di fuori dell'ordine (extra ordinem) proprio dei giudizi pubblici (ordoiudiciorum publicorum) e dei giudizi privati (ordo iudiciorum privatorum, leges Iuliae del 17 a.C).
Questo tipo di processo, dopo un lungo periodo di coesistenza, conclusosi solo a seguito di una costituzione del 342 d.C. emanata dai figli di Costantino, finì per sostituire il processo per
processo:
- L'assenza della divisione in iure/apud iudicem.
- Unica persona magistrato/giudice.
- Incentrata sul rispetto del diritto pubblico.
- L'actio prende il nome di petitio/persecutio.
- Le sentenze divengono appellabili.
- Il potere giudicante era dell'imperatore che poteva delegarlo.
PROCEDURA
- Il processo della cognitio extra ordinem aveva inizio con la chiamata in giudizio in cui era fondamentale l'intervento di un organo pubblico. Il convenuto qualora non si presentasse in giudizio, veniva tecnicamente considerato "contumace": era cioè disobbediente al comando dell'autorità pubblica; ma comunque il processo non si arrestava. Infatti il giudice era comunque tenuto a valutare il merito della controversia, essendogli consentito di pervenire anche a una decisione favorevole per l'assente. A sua volta