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Principles of European contract law (PECL)

Il processo di formazione dei PECL

1974: Creazione di una Commissione "Commission of European Contract Law" (CECL), (Commissione Lando dal nome del suo presidente) con lo scopo di individuare alcuni principi comuni in materia di obbligazioni i Principles of European Contract Law (PECL).

1995: Pubblicazione della prima parte dei Principles of European Contract Law.

1999: Seconda Commissione, presieduta sempre dal prof. Lando, pubblica la seconda parte dei Principles e revisione della prima.

2001: Terza Commissione termina l’ultima parte dei Principles.

Commissioni rappresentative di tutti i Paesi membri della Comunità europea, prevalentemente costituite da giuristi accademici indipendenti che hanno raccolto principi in via autonoma e privata, tali studiosi, non rappresentando alcun interesse nazionale, politico o di governo, hanno fornito la migliore garanzia per la redazione dei principi contrattuali tecnicamente più adatti per l’Europa.

I Principles sono un tentativo di costituire un progetto settoriale di un futuro ed eventuale Codice civile europeo, hanno reso evidente l’esistenza di una base comune tra i vari ordinamenti giuridici europei, nonché la possibilità di incontro tra i diversi sistemi di Civil law e Common law.

Caratteristiche generali dei PECL

Le tre parti dei Principles formano un totale di 201 articoli che disciplinano le obbligazioni e i contratti. Ogni articolo è accompagnato da un commento e una annotazione di tipo comparatistico (nota). Nella maggior parte dei casi i Principles non contengono norme imperative inderogabili, anche se alcune di esse devono essere riconosciute come tali (es. buona fede e correttezza).

Nei Principles, proprio in quanto essenzialmente rivolti a fissare norme generali, la formulazione degli articoli mantiene sempre una forma linguistica aperta, lasciando al giudice un'ampia possibilità interpretativa, sia essa estensiva o restrittiva. I PECL si caratterizzano pertanto per la loro flessibilità e astrattezza.

Non sempre i PECL rispecchiano un "diritto comune europeo". In presenza di tematiche che assumono diversa rilevanza nei vari ordinamenti giuridici di riferimento, la Commissione si è sforzata di creare regole nuove in grado di conciliare le diverse impostazioni, verificando se, al di là delle diversità dei vari istituti previsti nei diversi sistemi e ordinamenti, potesse individuarsi o meno una identità sostanziale di risultato.

I modelli

Fonti di ispirazione dei Principles: Restatements nordamericani, Principi UNIDROIT, Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, Uniform Commercial Code, progetto italo-francese di codice.

Draft

Dai Principles è scaturito il DRAFT, nel 2003 la commissione europea ha incaricato una commissione di creare quello che viene definito il quadro comune di riferimento, lavorare sui principi di diritto comune europeo e arrivare all’enunciazione di regole. Questo lavoro ha portato nel dicembre del 2007 alla pubblicazione di una edizione provvisoria online dei Draft; seconda edizione Draft è stata completata nel dicembre 2008 e pubblicata online nel marzo 2009. Si attende versione cartacea che dovrà essere in 6 volumi per un totale di 1323 articoli.

Non si parla più solo del diritto delle obbligazioni in generale, oggetto sono anche i singoli contratti, i modi di acquisto della proprietà immobiliare e la disciplina del trust. Ha una serie di principi fondamentali sottostanti all’ordinamento: libertà, sicurezza, giustizia ed efficienza.

Capitolo I

Disposizioni generali

Clausola generale di buona fede ed obbligo di cooperazione delle parti

Principles: Buona fede e correttezza: art. 1:201:

  • Le parti devono agire nel rispetto della buona fede e della correttezza.
  • Le parti non possono escludere o limitare questo obbligo.

Termini "buona fede" e "correttezza" considerati come un'endiadi. Il principio della buona fede e correttezza, oltre a rivestire una portata generale, si traduce anche in una serie di applicazioni particolari, che formano oggetto di specifiche disposizioni dei Principi (es. obbligo di cooperazione tra le parti).

Il principio riguarda tutte quelle situazioni in cui una parte contrattuale tiene una condotta disonesta o incoerente o ancora contraria al dovuto rispetto degli interessi dell'altra. La disposizione ha natura imperativa; le parti contrattuali non possono accordarsi per escludere l'obbligo della buona fede e della correttezza o anche solo per modificarne la portata.

Obbligo di cooperazione art. 1:202: le parti sono tenute reciprocamente a cooperare al fine di dare piena esecuzione al contratto. Questo dovere implica per una parte, ad esempio, di consentire all'altra di adempiere alle proprie obbligazioni, ottenendo, a sua volta, i vantaggi derivanti da tale prestazione. L'obbligo di cooperazione è limitato a quegli atti, al cui compimento l'altra parte ha interesse e viene meno in caso di obbligazione inadempiuta dall'altra parte o nei casi di suo inadempimento anticipato. La violazione di quest'obbligo configura la violazione di un obbligo contrattuale ed attiva le varie tutele predisposte per l'inesecuzione del contratto.

Diritto romano

Tre profili relativi alla concreta operatività della buona fede (oggettiva):

  • Labeone: la buona fede non tollera che, conclusa una compravendita, ma prima che le parti eseguano le proprie obbligazioni, avendo l'acquirente, per beneficio di una qualche legge, cessato di dovere il denaro della cosa venduta prima che questa gli fosse consegnata, il venditore sia costretto a consegnargliela e a privarsi della propria cosa. La buona fede non ammette, che si alteri il sinallagma tra le prestazioni e che il venditore debba essere quindi obbligato a consegnare la cosa acquistata.
  • Gaio: nei rapporti contrattuali fondati sulla buona fede, e nelle corrispondenti azioni, il giudice può pronunciare la compensazione tra le reciproche pretese delle parti nascenti in base alla stessa causa. Questo, però, non è un obbligo del giudice, ma una facoltà inclusa nel suo ufficio. Buona fede (oggettiva), per sanzionare, per mezzo dell'eccezione di dolo (exceptio doli), il comportamento sleale e scorretto di una parte:
    • Gaio: riportata le parole dell'eccezione predisposta nell'editto pretorio e diretta a reprimere non solo il dolo negoziale dell'attore, ma anche quello configurarabile dall'esercizio di un suo diritto, come era il caso di chi richiedesse giudizialmente la restituzione di una somma di denaro mai pagata.
    • Paolo: indica la ragione alla base della creazione di tale eccezione nell'esigenza di evitare che qualcuno, mediante l'esercizio doloso di un proprio diritto riconosciutogli dal diritto civile, possa conseguire qualche vantaggio contro l’equità naturale. Configura come doloso il comportamento di chi faccia valere in giudizio il diritto ad ottenere qualcosa, che debba subito dopo restituire. Ciò concreta una violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
  • Criterio per ricostruire ed attuare l'intenzione contrattuale delle parti:
    • Prisco: esamina l'operatività in concreto della buona fede in sede di ricostruzione ed attuazione della volontà contrattuale delle parti (la buona fede esige che sia fatto ciò che si è convenuto). Qui al momento di una compravendita, si era convenuto che l'acquirente, cui era stato trasmesso il fondo acquistato, si considerasse suo conduttore, corrispondendo al venditore/locatore un canone determinato fino al pagamento completo del prezzo. Il quesito sottoposto al giurista è: se pagato il prezzo di acquisto nel corso di un anno, il canone di quell'anno si dovesse ritenere rimesso oppure no, ed il suo responso affermativo si fonda sulla necessità derivante dalla buona fede di rispettare l'accordo tra le parti, per cui l'acquirente/conduttore non avrebbe dovuto più pagare un canone dopo l'intero pagamento del prezzo.
    • Ulpiano: buona fede usata anche come criterio atto a ricostruire le intenzioni delle parti espresse in sede contrattuale, in sede di valutazione giudiziale delle obbligazioni nascenti da una compravendita, si deve innanzitutto considerare ciò che le parti hanno convenuto che si prestasse, essendo del tutto congruo alla buona fede che venisse eseguito quanto stabilito nel loro accordo. Ma, se non avessero convenuto nulla su certi aspetti, si sarebbe dovuto allora prestare quanto discendesse dalla natura stessa del contratto.
  • Criterio integrativo dell'assetto di interessi contrattuale determinato dalle parti:
    • Gaio: si occupa degli effetti della buona fede nell'esecuzione dei contratti consensuali, cogliendone però soprattutto la funzione integrativa di quanto voluto dalle parti, le prestazioni corrispettive che da essi nascono vincolano le parti l'una nei confronti dell'altra e la loro esecuzione deve conformarsi al buono ed equo, da intendersi come uno strumento per realizzarla nel modo più corretto e conforme ai reciproci interessi. Funzione integrativa buona fede, contratto le cui disposizioni devono essere integrate con la buona fede.
    • Scevola: Tizio, erede di Sempronio, vende a Setticio un fondo ereditario nella stessa condizione giuridica che aveva presso il defunto e gliene trasmette il possesso, senza però indicargli i confini. Di fronte al quesito se l'acquirente possa pretendere giudizialmente l'esibizione dei documenti ereditari per conoscere la condizione giuridica del fondo ed i suoi confini, il giurista dà il responso che bisogna dapprima considerare l'intenzione delle parti, ma, ove questa non risulti, che il venditore debba esibirli ed indicare i confini, perché ciò è consono ad un contratto di buona fede.

Codificazioni

Codificazioni francesi:

  • Esecuzione del contratto secondo buona fede, è stabilito che i contraenti risultano vincolati non soltanto a quanto abbiano espressamente convenuto, ma anche a quanto l'equità, gli usi o la legge riconnettono alle loro obbligazioni in conformità alla natura delle stesse. Rapporto diretto tra fonti romane e Codice francese il quale riconosce un ruolo alla buona fede:
    • Come parametro per valutare l'adempimento delle obbligazioni contrattuali delle parti.
    • Come elemento integrativo dell'assetto contrattuale di interessi deciso dalle parti.
  • Il principio di buona fede è stato successivamente esteso dalla giurisprudenza anche alla formazione ed all'interpretazione del contratto. La dottrina francese si richiama a questo principio per imporre ai contraenti un dovere di reciproca lealtà, cooperazione ed informazione, e per limitare l'operatività di clausole di esonero da responsabilità per inadempimento.

Codificazioni spagnole:

  • Il contenuto delle due disposizioni del Codice francese viene rifuso, nel Codice spagnolo: riconosciuta alla buona fede una funzione integrativa della volontà delle parti contrattuali nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le stesse sono vincolate non solo all'adempimento di quanto espressamente pattuito, ma anche a tutte le conseguenze che siano conformi, in base alla natura del contratto, alla buona fede, agli usi ed alla legge. La menzione della buona fede sostituisce espressamente quella di equità del Codice francese.

Codificazioni italiane:

  • Art. 1375: Esecuzione di buona fede. Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. Riproporre il testo del Codice francese, la buona fede si sostanzia in doveri di avviso, informazione, solidarietà e protezione, la cui violazione dà luogo a responsabilità contrattuale. Anche la correttezza, si ritiene un concetto sostanzialmente omogeneo a quello di buona fede, che implica, per il debitore, l'esecuzione di tutte quelle prestazioni strumentali o accessorie necessarie per realizzare compiutamente l'interesse del creditore e, per quest'ultimo, un atteggiamento di cooperazione, per facilitare al debitore l'adempimento o per evitargli inutili aggravi.

Codificazioni portoghesi:

  • Prevede la buona fede come criterio generale cui le parti contrattuali devono conformarsi sia nell'adempimento delle loro obbligazioni e nella reciproca cooperazione, sia nell'esercizio dei corrispondenti diritti, essa viene indicata come elemento integrativo della volontà dei contraenti sugli aspetti lacunosi dell'accordo. Si ricollega a codici latini quali il Codice francese e spagnolo.

Common law:

  • Pur non essendo stato ancora riconosciuto un obbligo generale delle parti di un contratto a conformarsi alla buona fede, in un numero crescente di decisioni le Corti ne hanno sindacato il comportamento nelle fasi delle trattative, della conclusione del contratto, della sua esecuzione ed anticipata risoluzione. La buona fede oggettiva è stata riconosciuta dai Principi UNIDROIT.

Principio di ragionevolezza

Principles: Ragionevolezza: art. 1:302: È da ritenersi per ragionevolezza ciò che chiunque, agendo in buona fede e nella stessa situazione delle parti, dovrebbe considerare che sia ragionevole. Nella valutazione di ciò che è ragionevole si dovrà tenere conto, in particolare, della natura e dello scopo del contratto, delle circostanze del caso e degli usi e pratiche dei traffici o delle professioni interessate. È ragionevole ciò che chiunque agendo in buona fede e nella stessa situazione delle parti dovrebbe considerare tale. Principi nel definire il concetto di ragionevolezza, lo pongono in esplicito collegamento con i parametri della buona fede e della situazione concreta in cui le parti contrattuali si trovano. Il contenuto della ragionevolezza, valutando al riguardo la situazione concreta in cui le parti possono trovarsi, si desume dalla natura e dallo scopo del contratto, dalle circostanze del caso ed infine dagli usi e pratiche dei traffici o delle professioni interessate.

Diritto romano

Nel lessico dei giuristi romani il termine ragionevolezza connota il tipo di soluzione giuridica che si presenta come la più consona alle esigenze dello specifico caso pratico (soluzione giuridica più adatta).

Diritto medievale

Alla ragionevolezza si richiamano sotto vari profili i giuristi medievali:

  • Filone canonistico: ragionevolezza rappresenta un elemento immanente all'uomo stesso, in quanto essere razionale, che permea tutti gli aspetti della sua vita e lo avvicina a Dio.
  • Filone laico: attribuisce alla ragionevolezza un ruolo più limitato, e con maggiori punti di contatto con i giuristi romani, considerandola quale un canone di giudizio per trovare la soluzione giuridicamente più adatta (ragionevolezza è richiamata come criterio interpretativo, ad essa deve inspirarsi la valutazione del giudice).

Codificazioni

Il principio di ragionevolezza nei codici moderni è esplicitamente riconosciuto solo da quello olandese il quale tenta di dare un contenuto concreto al concetto di ragionevolezza ed equità, utilizzato come endiadi in un senso considerato equivalente nella sostanza a quello di buona fede e correttezza.

Olandese: Art. 3.12: Nel determinare ciò che richiedono la ragionevolezza e l'equità, si deve tener conto dei principi di diritto generalmente riconosciuti, delle concezioni giuridiche correnti nei Paesi Bassi così come degli interessi sociali e personali in causa. La ragionevolezza viene presa in considerazione nelle ultime innovazioni introdotte nei Codici civili o a seguito della ricezione di Direttive comunitarie nel settore della tutela del consumatore (es. responsabilità derivante da prodotti difettosi).

Common law

Largo ricorso alla ragionevolezza si riscontra nel common law inglese che su di essa risulta interamente costruito, grazie soprattutto alle pronunce della Courts of Equity, destinate a porre rimedio alle situazioni "irragionevoli" derivanti dalla rigida applicazione della tecnica del precedente (stare decisis). Cristallizzazione normativa del criterio del "ragionevole" nella legislazione speciale in materia di protezione del consumatore.

Capitolo III

Rappresentanza e mandato

Rappresentanza apparente

Principles: Rappresentanza espressa, implicita e apparente: art. 3:201 (3): Quando le dichiarazioni o la condotta di un soggetto inducono il terzo ragionevolmente e in buona fede a credere che a colui che appare come rappresentante sono stati attribuiti i poteri relativi all'atto che ha compiuto, si considera che al rappresentante apparente siano stati attribuiti tali poteri.

La Commissione redattrice, sulla scia di quanto emerso a livello dottrinale e giurisprudenziale in molti Paesi europei e di quanto stabilito in modo espresso nel nuovo Codice civile olandese, ha optato per la previsione dell'istituto della rappresentanza apparente. La sua configurazione concreta non postula necessariamente una dichiarazione o atti mediante i quali il rappresentato abbia inteso conferirla, ma può sorgere anche senza la sua volontà espressa o implicita, qualora abbia in qualsiasi modo indotto il terzo a ritenere in buona fede che al rappresentante apparente siano stati conferiti i relativi poteri:

  • Deve esserci una dichiarazione o una condotta del rappresentante apparente.
  • Il rappresentante apparente deve avere creato una situazione oggettiva che abbia persuaso ragionevolmente e secondo buona fede il terzo.
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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti del diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Luchetti Giovanni.
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