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RINCIPLES
Dolo (fraud): i raggiri, posti in essere da uno dei contraenti o da un terzo, che hanno indotto una
parte alla conclusione del contratto (fraudulent representation).
Dolo: art. 4:107
• La parte che sia stata indotta a concludere il contratto dai raggiri usati dall'altra parte,
(1) mediante parole o comportamenti o qualsiasi mancata informazione che invece secondo
buona fede e correttezza avrebbe dovuto esserle rivelata, può annullare il contratto.
I raggiri si sostanziano in dichiarazioni o semplici comportamenti che possono anche avere natura
meramente omissiva (es. violazione dei doveri di informazione), e che trovano la loro fonte nella
clausola generale di buona fede e correttezza.
Non rientrano nella nozione di raggiri le valutazioni esagerate sulle qualità di un prodotto o di un
servizio.
Le nozioni di buona fede e di correttezza e i correlativi doveri di informazione assumeranno una
coloritura più intensa nei confronti di chi eserciti professionalmente una determinata attività,
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soprattutto qualora vengano instaurate trattative tra soggetti che, in ragione delle circostanze,
possono non possedere un identico patrimonio conoscitivo.
I raggiri o la mancata rivelazione costituiscono dolo quando hanno lo scopo di trarre in
(2) inganno.
Elemento soggettivo dolo negoziale: volontà di trarre in inganno qualcuno, sussistenza dello scopo
di trarre in errore, qualora non sia dato ravvisare questo elemento, e, nondimeno, la parte sia incorsa
in una falsa rappresentazione della realtà, saranno applicabili le previsioni relative all'errore. Il dolo,
non costituisce un vizio del consenso, bensì, in senso proprio, la causa di un vizio del consenso
(errore), occasionata dalla condotta illecita altrui. Colui che è stato tratto in inganno riceve una
protezione più estesa di quella che gli competerebbe se fosse caduto semplicemente in errore
(annullamento del contratto per errore è rimedio concesso, a differenza di quello per dolo, solo in
caso di errore essenziale).
La disciplina del dolo costituisce un presidio della libertà nella formazione del consenso, perché la
parte possa azionare strumenti di tutela, è necessario che abbia effettivamente riposto affidamento
nell'apparenza creata (es. rivenditore di autovetture usate che porta indietro il contachilometri di una
macchina, se l'acquirente guarda il contachilometri solo dopo la conclusione del contratto, non può
esperire gli strumenti di tutela contro il dolo).
Ai fini di stabilire se la buona fede e la correttezza imponevano a una parte la rivelazione di
(3) una determinata informazione, deve aversi riguardo a tutte le circostanze, e in particolare:
alla specifica competenza della parte;
a) al costo al quale ha potuto conseguire l'informazione in questione;
b) alla capacità dell'altra parte di conseguire da sé l'informazione;
c) all'importanza apparente dell'informazione per l'altra parte.
d)
Elencazione ha carattere meramente esemplificativo.
Le tutele previste contro il dolo non possono essere escluse o limitate, diversi strumenti di tutela:
annullamento : può investire l'intero contratto o singole clausole dello stesso, nel caso in cui
- l'invalidità investa singole clausole e il contratto possa, ciononostante, dispiegare i suoi effetti
per la parte residua, l'annullabilità riguarderà solo queste (annullamento parziale). I principles
non accolgono la distinzione tra dolo principale (dolo che induce una parte alla conclusione di
un contratto che non sarebbe stato concluso) e dolo incidente (dolo che provoca la conclusione
del contratto a condizioni diverse da quelle a cui sarebbe stato concluso).
Contratto annullabile è suscettibile di convalida.
La comunicazione dell'annullamento deve essere effettuata entro un termine ragionevole, si
applica il principio della ricezione: l'annullamento ha effetto nel momento in cui la
comunicazione perviene alla controparte;
richiedere il risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito a causa della
- conclusione del contratto: secondo il modello basato sulla considerazione del semplice interesse
contrattuale negativo. Risarcimento del danno nella misura che metta la parte il più possibile
nella situazione nella quale si sarebbe trovata se non avesse concluso il contratto, sempre che
l'altra parte avesse o avrebbe dovuto avere conoscenza dell'errore, del dolo, della violenza o
dell'ingiusto profitto o del vantaggio iniquo.
D :
IRITTO ROMANO
10 Aquilio Gallo (primo giurista a definire il dolo): simulare una cosa e farne un'altra;
- Servio Sulpicio Rufo: arricchisce la definizione data da Aquilio Gallo aggiungendo elemento
- soggettivo della parte: una macchinazione posta in essere allo scopo di ingannare un altro,
simulando qualcosa e facendo in realtà un’altra cosa;
Labeone: supera definizione del dolo incentrata sulla simulazione, non sempre il dolo coincide
- con la simulazione ma la definizione di dolo è più ampia consiste in ogni astuzia, inganno,
macchinazione posta in essere allo scopo di circonvenire, ingannare, raggirare un altro.
La rilevanza attribuita dal diritto romano al dolo è diversa, a seconda che si tratti:
rapporti tutelati da actiones stricti iuris (azioni di stretto diritto): la condotta dolosa è per il
• diritto civile irrilevante, l'attività cautelare della giurisprudenza cerca di porre rimedio a questa
situazione, è possibile concludere una stipulatio mediante l'aggiunta di una clausula doli, in
forza quella quale assume per diritto civile rilevanza, quale violazione di un impegno
contrattualmente assunto, il comportamento scorretto posto in essere.
Giuliano: è molto vantaggioso predisporre le stipulazioni in modo molto analitico e servirsi,
- altresì, dello strumento della clausola doli, riguardo a quelle cose che non possono venire in
mente al momento della conclusione del contratto e attengono agli incerti eventi.
Paolo: prende in considerazione l'ipotesi in cui lo stipulante sia caduto in errore sulla qualità
- della prestazione offerta dal promittente, se l'errore è stato provocato dalla condotta
consapevolmente diretta ad ingannare posta in essere dalla controparte, lo stipulante potrà
agire in forza della clausula doli;
fattispecie inquadrate nei bonae fidei iudicia (giudizi di buona fede): il contenuto del rapporto
• contrattuale, in questo caso, è modellato secondo il flessibile parametro della buona fede e,
pertanto, è oggetto di riprovazione da parte dell'ordinamento il comportamento contrario alla
stessa. Il dolo di una parte assume rilievo per diritto civile e senza che sia necessario adottare
particolari accorgimenti.
Fiorentino: sottolinea come il venditore debba astenersi dal porre in essere un comportamento
- scorretto, che può manifestarsi non solo attraverso l'impiego di espressioni equivoche o
ambigue dirette a trarre in inganno, ma anche camuffando la realtà.
Paolo: è radicalmente nullo il contratto di società concluso con dolo o allo scopo di frodare,
- dal momento che la buona fede è l'antitesi del dolo.
Cicerone: narra l’episodio della frode contrattuale perpetrata da Pizio, banchiere siracusano, ai
- danni di C. Canio, un cavaliere romano molto ingenuo. Il racconto di Cicerone mostra quanto
il bisogno di una maggiore protezione dai comportamenti scorretti, contrari alla buona fede,
fosse avvertita dalla società romana del I sec. a.C.
Per porre rimedio alle lacune ed alle insufficienze, che caratterizzavano il sistema del diritto civile,
interviene, in funzione correttiva, la giurisdizione del pretore la quale mette a disposizione dei
contraenti due rimedi:
exceptio doli : posto a vantaggio del convenuto, consente di paralizzare in giudizio la pretesa,
• contraria alla buona fede, avanzata dall'attore. Permette di impedire che, a causa del
comportamento scorretto dell'attore, si verifichino conseguenze pregiudizievoli sul piano
patrimoniale per il convenuto.
Gaio: lo strumento costituiva difesa contro il contegno doloso posto in essere dalla
- controparte al tempo della conclusione del contratto o, anche, al momento dello svolgimento
del giudizio.
Ulpiano: se qualcuno, pur avendo prestato il suo consenso ad obbligarsi in una data maniera,
- in forza di un tranello si è obbligato in un altro modo, sarà certamente vincolato in forza del
rigido formalismo del diritto, ma potrà servirsi dell'eccezione di dolo: dal momento infatti che
si è obbligato a causa del dolo, gli spetta l'eccezione.
11 actio doli : strumento destinato ad operare a vantaggio di chi, in ragione della condotta
• riprovevole altrui, avesse già patito un nocumento. Azione penale, destinata, in primis, a
sanzionare una condotta oggetto di riprovazione da parte dell'ordinamento.
L'actio doli ha carattere sussidiario ed è concessa dal pretore previo svolgimento di un'istruttoria.
Caratteristiche dell'azione di dolo sono, la natura penale e l'arbitrarietà. La riparazione del
pregiudizio arrecato permette al convenuto di evitare la condanna al risarcimento del danno, che
ha come conseguenza l'infamia.
Dolo bilaterale: il diritto romano non offre protezione contro il dolo se entrambe le parti hanno
posto in essere una condotta, se due persone pongono in essere una condotta dolosa, non possono
agire reciprocamente per dolo.
Il dolo deve essere provato da chi intende farlo valere, attraverso la dimostrazione di evidenti
raggiri.
D : attività svolta dai glossatori due linee di svolgimento fondamentali:
IRITTO MEDIEVALE
si cerca di ricavare, delle regole giuridiche di portata generale:
1. punto di partenza è un passo di Ulpiano: l'azione di dolo non può essere concessa, se non
- quando difetti ogni altro rimedio "qualora non vi sia un’altra azione ". Ricorda quanto era
stato scritto da Giuliano, a proposito di una fattispecie piuttosto complessa: un minore aveva
venduto il proprio schiavo, munito di un peculio, tratto in inganno dal consiglio di
quest'ultimo. L'acquirente, in un secondo momento, aveva affrancato lo schiavo. Giuliano,
muovendo dal presupposto della mancanza di dolo in capo all'acquirente, che avrebbe
impedito al minore di agire contro di lui, riconosceva alla parte tratta in inganno l’actio doli
nei confronti dello schiavo affrancato.
Il frammento presenta una soluzione alternativa alla concessione dell'actio doli, consistente
nel riconoscimento della radicale nullità della vendita. La configurabilità di questa soluzione
alternativa è subordinata alla condizione che il minore sia stato tratto in inganno relativamente
alla determinazione stessa di vendere. Da ultimo, è enunciata la regola secondo la quale,
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