Istituzioni di diritto romano: approfondimento storico sull'età giustinianea
La figura di Giustiniano
Introduzione
Giustiniano (Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus) nasce nel 482 d.C. a Tearesium, (Dardania, vicino all’attuale Skoplje), in una regione periferica dell’impero romano d’oriente, di lingua latina. Il padre Sabbatius, era di condizioni molto modeste, lo zio Giustino invece sarà in futuro imperatore e convocherà a Costantinopoli il nipote, in modo tale da garantirgli un’adeguata educazione. Giustiniano fa la sua comparsa sulla scena politica alla morte di Anastasio (in seguito alla disputa successoria), al quale seguì come imperatore Giustino che, data la sua età avanzata e le condizioni di salute, si avvalse numerose volte dell’aiuto del nipote, il quale ebbe un ruolo importante nella riconciliazione con il papato. In questo periodo si verificò l’assassinio di Vitaliano (520, principale concorrente al trono di Giustiniano al quale fu attribuito l’assassinio). Nel 524-525 Giustiniano sposò Teodora, contro la volontà della moglie dello zio Giustino (il matrimonio fu possibile solo dopo la sua morte), e soprattutto fu possibile grazie ad una lex che aboliva il divieto per i senatori di sposare donne che hanno rivestito il ruolo di attrice anche se precedente il matrimonio.
La figura di Teodora
Il matrimonio con Teodora è uno degli avvenimenti più importanti della vita di Giustiniano, l’imperatrice avrà un ruolo fondamentale, non solo in ambito privato (influenza sull’imperatore), ma anche politico. Teodora, dato il suo trascorso da attrice, è stata oggetto di una veemente critica (Procopio, negli Anekdota). Per altri storici (come il bizantinista Diehl) il comportamento di Teodora mutò molto nel periodo post nozze. Aneddoto interessante, per quanto riguarda il ruolo politico di Teodora, riguarda la rivolta di Nika: l’imperatrice infatti, contrariamente a quelle che erano le intenzioni dell’imperatore, oppose una strenua resistenza affermando “che non vi è sepolcro più degno, per un imperatore, del suo trono”.
Importante è anche l’aspetto legato alla religione di Teodora, infatti per quanto Giustiniano seguisse nel proprio operato una forte ortodossia religiosa, Teodora era una seguace dei monofisiti (eresia che attribuiva una sola natura, divina, a Cristo). Una così netta scissione religiosa tra imperatrice e imperatore porterà quest’ultimo ad avere un atteggiamento di estrema tolleranza e consequenziali tentativi di conciliazione tra i monofisiti e la chiesa. In ambito giuridico Teodora influenzò l’imperatore (si pensi alla disciplina giuridica per quanto riguarda il matrimonio e la tutela delle donne), ma Giustiniano stesso attribuiva alla moglie posizione di preminenza anche rispetto ai suoi collaboratori più fidati. Nel pubblicistico Teodora intervenne da correttivo dell’attività di Giustiniano.
L'impero di Giustiniano
Il ruolo di Giustiniano durante l’impero dello zio non è una certezza storica ma, di fatto, l’aggravarsi delle condizioni di Giustino, portò alla nomina di Giustiniano ad Augusto il 1 aprile del 527 e il 1 agosto dello stesso anno (dopo la morte dello zio) divenne unico imperatore. L’impero di Giustiniano è stato uno dei più lunghi nella storia dell’impero romano (38 anni) dal 527 al 565, ed è quindi plausibile una suddivisione attuata secondo tre diversi profili:
- Profilo politico (politica interna ed esterna): Si distinguono 2 fasi:
- 532/33-540/41, ripresa dei conflitti con i persiani. Grande guerra contro i goti, terminata appunto nel 540 con la presa di Ravenna ad opera di Belisario, nel 541 invece cadrà in disgrazia uno dei più importanti collaboratori di Giustiniano, Giovanni di Cappadocia.
- 541-565, diminuiscono le campagne espansionistiche, preferendo una politica di rafforzamento delle posizioni acquisite. In questo periodo vennero meno molti collaboratori di Giustiniano tra i quali Triboniano (noto giurista importantissimo elemento nell’opera legislativa dell’età giustinianea), minando così la situazione interna.
- Profilo religioso: Sotto il profilo religioso, l’opera di Giustiniano verteva verso una riconciliazione o per lo meno tentò di acquietare i rapporti tra ortodossia e monofisiti (come già detto a proposito, la stessa Teodora era monofisita), diversamente dall’atteggiamento avuto precedentemente da Giustino. Il monofisismo (che attribuiva a Cristo un’unica natura divina, che aveva assorbito quella umana) fu condannato dal concilio del 451 di Calcedonia, ma l’imperatore aprì comunque un ponte di dialogo con la parte più moderata. Le vere persecuzioni si ebbero in Siria e in Egitto dal 536. Un tentativo di riconciliazione tra calcedoniani e monofisiti si ebbe con un editto imperiale, in tre capitoli, che condannava i teologi e i loro scritti risalenti al secolo precedente (invisi a calcedoniani e monofisiti). L’iniziativa non ebbe i risultati sperati e tale editto fu giudicato negativamente sia dai calcedoniani, sia dai monofisiti. Con il concilio di Costantinopoli del 553 il papa ratificò l’editto, ma non ebbe alcun risultato utile. Un successivo approccio fu intrapreso da Giustiniano con i meno moderati giulianisti, sempre per mezzo di un editto che però non ebbe l’appoggio dei patriarchi d’oriente.
- Profilo giuridico: Dal punto di vista giuridico è possibile suddividere l’impero di Giustiniano in tre periodi:
- 528-534, periodo delle grandi compilazioni; Primo codice 528/529, Digesto 530/533, Istituzioni 533, Secondo codice 534.
- 534-541/542, periodo della legislazione corrente per mezzo delle Novellae Constitutiones.
- 543-565, produzione legislativa sempre a stampo novellare, anche se di scarsa importanza data la diminuzione del numero e della qualità dei collaboratori.
La prima codificazione (529-529 Novus Iustinianus Codex)
Dopo un primo periodo di staticità giuridica, il 13 febbraio 528, con una costituzione (“de novo codice compendo” o meglio conosciuta come Haec quae necessario) Giustiniano annuncia al senato l’inizio dei lavori per la stesura di una raccolta di leges, al fine di “amputare” la “prolixitas litium” (ridurre la durata delle cause). Fondamento di questa nuova raccolta sono i tre precedenti codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, integrati con la successiva legislazione imperiale.
- La commissione era costituita da:
- Giovanni (forse di Cappadocia)
- 6 funzionari o ex funzionari imperiali tra i quali lo stesso Triboniano
- Teofilo, professore presso la facoltà giuridica di Costantinopoli
- 2 togati, cioè avvocati patrocinati con il tribunale superiore del prefetto del pretorio.
Le istruzioni contenute nella lex introduttiva determinavano il fine utilitaristico del codice e consentivano:
- La manipolazione, intesa come una vera a propria modifica dei contenuti originari
- La “raesecatio” cioè l’eliminazione delle “praefationes” (qualora fossero state considerate inutili), delle cose “simili” e delle cose “contrarie” e delle norme cadute in desuetudine. Tutto ciò era diretto a ottenere un’estrema chiarezza del diritto (“certae et brevi sermone conscriptae”).
- La collocazione sotto opportuni titoli senza tener conto dell’“ordo temporum”
- È inoltre sancito il valore generale: delle costituzioni già prive di data nei codici precedenti, delle costituzioni indirizzate a singole persone o emanate nella forma “pragmatica sanctio”.
La costituzione Haec quae necessario termina affermando l’utilità del codice nella pratica argomentativa forense. L’opera fu ultimata in poco più di un anno, e la costituzione Summa rei publicae del 7 aprile 529 rendeva applicabile il codice. È ovvio che tutta l’opera giuridica precedente a esso fosse ormai illegittima a fini giudiziari.
Un problema emerge per quanto riguarda il mezzo attraverso il quale il primo codice giustinianeo sia giunto sino ai giorni nostri. Infatti, nel 534 entrò in vigore un nuovo codice che portò alla scomparsa del primo codice. Grazie ad un papiro d’ossiriaco (pubblicato nel 1922) è stato possibile risalire ad alcune delle costituzioni inserite nel codice del 529. Consultando questo indice è possibile affermare che la legge delle citazioni era contenuta nel codice (non sarà inserita nelle successive compilazioni giustinianee), da ciò si presume che Giustiniano intendesse ancora utilizzare le “iura” in un’ottica teodosiana, come strumento giurisprudenziale.
Il Digesto
Il progetto della raccolta di iura “Digesta seu Pandectae” 530-533
Aprile 529 e agosto 530 proseguono i lavori della cancelleria, sotto la guida di Triboniano nominato “questor sacri palataii” (ministro della giustizia, considerato il promotore della raccolta di iura). I tempi di maturazione dell’opera sono tuttora incerti (tale incertezza è dovuta alle “quinquaginta decisiones”, utili per la compilazione del Digesto, di cui non è certa né la composizione, né la datazione delle costituzioni che costituivano il corpo normativo delle decisiones stesse). Altro nodo importante è stabilire la funzione attribuita alle Quinquaginta decisiones: secondo alcuni erano un mero strumento di risoluzione delle controversie relative le opere giuridiche classiche (in ottica teodosiana), secondo altri costituirebbero una sorta di bozza o comunque lavori preparatori alla compilazione del Digesto (tesi più valida).
I lavori di compilazione del Digesto hanno inizio il 15 dicembre 530 con la costituzione Deo auctore, indirizzata allo stesso Triboniano (cui fu data anche la libertà di scegliere i propri collaboratori), contenente le indicazioni riguardanti i principi e le direttive per la compilazione della raccolta di iura. Nella “Deo auctore” sono stabilite:
- Le fonti da cui trarre i contenuti del Digesto e il trattamento del materiale da inserirvi: s’impone la lettura dei “libri” degli “antiqui iuris prudentes”, da cui si dovrà estrarre “quod unum pro omnibus sufficiat” (eliminando ogni “simulatio” e “discordia”).
- L’architettura dell’opera: divisione in 50 libri, titoli e la struttura interna (per la quale i compilatori dovranno seguire lo schema utilizzato nel Codice e nell’Editto Perpetuo).
- Assimilazioni delle costituzioni imperiali nell’opera, come voce dello stesso imperatore.
- La possibilità, da parte dei compilatori, di intervenire sui materiali classici e costituzioni riportate o citate dai giuristi.
- I rapporti di coesistenza del Codice e della raccolta di iura, stabilendo il divieto di antinomia e ripetizione.
- La possibilità per i compilatori di inserire le “leges in veteribus libris positae”, ormai cadute in desuetudine.
- È inoltre affermato che l’ordinamento sarà costituito unicamente dal Codice e dalla raccolta di iura, cui si potrà aggiungere solamente un’opera istituzionale.
- Negli ultimi paragrafi della “Deo auctore” viene inoltre imposto il divieto di commentari (per evitare problemi d’interpretazione), di utilizzare “sigla” (abbreviazioni) ed è anche inserita una sollecitazione alla conclusione dei lavori in tempi contenuti.
L’opera venne, di fatto, ultimata in tempi relativamente brevi e pubblicata il 16 dicembre del 533 con la costituzione Tanta (scritta in latino e in greco), che rese la raccolta vigente dal 30 dicembre. La costituzione “Tanta” conteneva (oltre all’acclamazione ai successi diplomatici, bellici e giuridici ottenuti dall’imperatore) il provvedimento di applicabilità dell’opera e una minuziosa descrizione delle 7 “partes” in cui si divideva. Nella “Tanta” sono inoltre indicati i nomi dei membri della commissione: Triboniano, Costantino (unico rappresentante dell’alta burocrazia), gli “antecessores” (professori di diritto) Teofilo, Doroteo, Anatolio e Cratino, e 11 “patroni causarum” (in totale 17 persone).
È inoltre introdotto il principio della “reverentia antiquitatis”, che ha obbligato i compilatori a premettere a ogni frammento un’“inscriptio”, per non rendere “taciturnitati traditus” i nomi dei giuristi utilizzati nella raccolta. L’innesto all’interno del digesto di tale principio sembra rispecchiare un qualche scrupolo storico, subito smentito dalla legittimazione alle manipolazioni. Nelle restanti parti della “Tanta” viene sempre analizzato l’ordinamento nel suo complesso (Istituzioni, Codice e Digesto), non escludendo, in alcuni casi, le similitudini e le analogie tra le norme del Digesto e del Codice, in linea di massima non sono presenti antinomie e sono giustificate.
-
Riassunto esame storia del diritto romano, Prof. Luchetti, libro consigliato Introduzione allo studio dell'età gius…
-
Riassunto esame Diritto europeo, prof. Luchetti
-
Riassunto esame Filologia, prof. Romano, libro consigliato Introduzione allo studio della filologia classica, Scial…
-
Riassunto esame Diritto pubblico, Prof Groppi, libro consigliato: Introduzione allo studio del diritto pubblico, Gr…