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LUCRO

7.1 I soggetti del terzo settore

Nella gestione degli interventi e servizi sociali hanno un ruolo assai importante gli

organismi del terzo settore. Per la legge 328 le istituzioni locali, le Regioni e lo

Stato riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi suddetti nell’organizzazione

e nella gestione dei servizi sociali. Tali organismi sono soggetti attivi nella

progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi. La legge-quadro non

stabilisce cosa sia il terzo settore ma si limita ad individuare come appartenenti a

questo genere una serie di soggetti, cioè quelli privati senza scopo lucrativo.

Secondo la dottrina i criteri della natura privata e dell’assenza delle finalità di lucro,

non sono però sufficienti, occorrendo anche la natura sociale della loro attività.

IMPRESE SOCIALI: L’impresa sociale è una forma di impresa diversa rispetto a

quella tipica delle imprese di capitale. Si tratta di imprese private, indipendenti dalle

autorità pubbliche, create nell’intento di dare risposta alle esigenze e alle richieste

dei loro membri e nell’interesse generale. Secondo il Parlamento europeo le

imprese sociali possono essere cooperative, mutue, associazioni e fondazioni che

non possono per statuto distribuire utili per i valori che condividono. Queste attività

consistono nella produzione e nello scambio di beni e servizi di utilità sociale.

Possono acquisire la qualifica di imprese sociali tutte le organizzazioni private di

qualsiasi tipo societario. Accanto alle imprese sociali vi sono altri organismi che

perseguono finalità di solidarietà sociale senza la produzione di utili.

VOLONTARIATO: Con la legge-quadro dell’11 agosto 1992, n. 266 l’attività di

volontariato è riconosciuta come esplicitazione di un diritto fondamentale. I caratteri

di spontaneità e gratuità della prestazione lavorativa e la sua finalità

esclusivamente solidaristica, costituiscono la natura distintiva dello status e

dell’attività di volontariato. La legge 266 delinea un’ulteriore caratteristica: il

rapporto tra attività del volontariato e l’organizzazione di cui è parte, realizza una

situazione di vera e propria immedesimazione. Secondo il “Testo unico delle leggi

regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e

società di mutuo soccorso” le organizzazioni di volontariato iscritte al registro

regionale da almeno sei mesi possono stipulare con le istituzioni pubbliche

convenzioni per lo svolgimento di attività proprie. L’iscrizione al registro è altresì la

condizione richiesta per partecipare alla programmazione dei servizi a livello

comunale. Non è escluso che l’associazione possa assumere dipendenti o

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. Le organizzazioni svolgono le loro

attività in strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito

di strutture pubbliche.

COOPERATIVE SOCIALI: La cooperativa sociale rappresenta una specie del

genere delle cooperative ed è disciplinata dalla legge n. 381 del ’91. Essa persegue

l’interesse generale della comunità attraverso due tipi: a) quello per la gestione di

servizi socio sanitari ed educativi b) quello per lo svolgimento di attività diverse

finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate che devono

costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa. Particolare è la natura dei

soci, che possono essere anche volontari, purché il loro numero non superi la metà

dei soci. Se l’obiettivo della cooperativa sociale di tipo b) è la promozione umana e

l’integrazione delle persone svantaggiate va comunque rammentato che l’elemento

distintivo è comunque rappresentato dalla cooperazione (anche per i volontari).

L’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi è

condizione per la stipula delle convenzioni in deroga alle norme sulla stipulazione

dei contratti con le amministrazioni pubbliche.

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: Tali associazioni hanno il fine di

svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di

lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. La legge n. 383/2000

esclude la natura di associazioni di promozione sociale dei partiti, delle

organizzazioni sindacali e delle associazioni dei datori di lavoro, delle associazioni

professionali e di categoria e di tutte le associazioni che hanno come finalità la

tutela esclusiva di interessi economici. Le associazioni di promozione sociale si

avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e

gratuita, dai propri associati. Possono inoltre assumere lavoratori dipendenti per

necessità o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai

propri associati. L’iscrizione al registro è condizione per la stipula di convenzioni

con le amministrazioni pubbliche. L’attività di queste associazioni può esaurirsi

all’interno per la soddisfazione di finalità istituzionali dell’associazione stessa. Il

socio dell’associazione di promozione sociale può svolgere attività anche retribuita,

proprio perché la sua prestazione non è connotata dal carattere solidaristico tipico

del volontariato.

SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO: esse sono forme associative che acquistano

personalità giuridica ai sensi della legge n. 3818 dell’86. Sono finalizzate a

conseguire tutti o alcuni degli obiettivi stabiliti dalla legge: assicurare ai soci un

sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro o di vecchiaia, venire in aiuto alle

famiglie dei defunti.

ENTI DI PATRONATO: Gli istituiti di patronato e di assistenza sociale sono persone

giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità. Possono

essere costituiti e gestiti da confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori, in

possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, allo scopo di prestare attività di

informazione, assistenza e tutela anche con poteri di rappresentanza a favore dei

lavoratori, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi. Possono

altresì svolgere attività di consulenza, di assistenza e di tutela. Gli istituti di

patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori

subordinati, dipendenti degli istituti stessi.

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E FONDAZIONI: Alcune delle associazioni sono

riconosciute, ossia enti dotati di personalità giuridica, e costituiscono una delle

forme che può essere assunta da un soggetto del terzo settore per il

perseguimento delle sue finalità. L’associazione identifica una pluralità di individui

stabilmente organizzata per la gestione di un interesse comune e trascendente agli

interessi meramente individuali dei partecipanti; essa nasce attraverso un atto

costitutivo. L’atto costitutivo è un negozio bi-plurilaterale avente la natura di un

contratto di associazione consensuale. L’associazione non-riconosciuta,

rappresenta il modello tipico degli organismi associativi del terzo settore, del

volontariato e della promozione sociale. Per la sua istituzione è sufficiente un atto

costitutivo. La fondazione nasce per un atto pubblico o per testamento mediante il

quale uno o più soggetti giuridici separa alcuni beni dal proprio patrimonio e li

destina ad uno scopo determinato. Questo atto, denominato negozio di fondazione,

è unilaterale.

7.2 Altri soggetti senza scopo di lucro

La legge-quadro nazionale 328 afferma che il sistema integrato di interventi e

servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la

valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-

aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata. La presente legge richiede e

promuove in tal senso la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle

organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il

raggiungimento dei fini istituzionali.

7.3 Gli enti delle confessioni religiose

Una categoria particolare di soggetti che partecipano alla programmazione e alla

gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali è quella degli enti

riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti,

accordi e intese. La limitazione agli enti riconosciuti delle confessioni religiose,

sembra porre problemi di costituzionalità alla norma. Questi enti hanno la missione

di facilitare le attività di culto che rappresentano un’estrinsecazione del diritto

fondamentale della libertà religiosa perciò la legge per la Corte non può introdurre

come elemento di discriminazioni l’esistenza di un’intesa per la regolazione dei

rapporti della confessione con lo Stato; le leggi regionali hanno tuttavia seguito

pedissequamente l’impostazione della legge stata.

7.4 Terzo settore e ONLUS

La qualificazione di Organizzazione non lucrativa (ONLUS) è rilevante ai fini del

regime fiscale ma non identifica di per sé la natura del soggetto, piuttosto definisce

la natura della sua attività. Le associazioni, le società cooperative e gli altri enti di

carattere privato con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi,

redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata,

prevedano espressamente lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di

cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita',

esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale

Le ONLUS devono prevedere il divieto anche indiretto di distribuire utili, avanzi di

gestione, nonché fondi. Le finalità sociali si intendono realizzate anche quando tra i

beneficiari delle attività statutarie dell’organizzazione vi siano propri soci, associati,

o partecipanti che si trovino nelle condizioni di svantag

Dettagli
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A.A. 2014-2015
72 pagine
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SSD Scienze politiche e sociali SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tonia_la di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti di diritto dei sistemi di welfare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Franchi Scarselli Guido.