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LUCRO
7.1 I soggetti del terzo settore
Nella gestione degli interventi e servizi sociali hanno un ruolo assai importante gli
organismi del terzo settore. Per la legge 328 le istituzioni locali, le Regioni e lo
Stato riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi suddetti nell’organizzazione
e nella gestione dei servizi sociali. Tali organismi sono soggetti attivi nella
progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi. La legge-quadro non
stabilisce cosa sia il terzo settore ma si limita ad individuare come appartenenti a
questo genere una serie di soggetti, cioè quelli privati senza scopo lucrativo.
Secondo la dottrina i criteri della natura privata e dell’assenza delle finalità di lucro,
non sono però sufficienti, occorrendo anche la natura sociale della loro attività.
IMPRESE SOCIALI: L’impresa sociale è una forma di impresa diversa rispetto a
quella tipica delle imprese di capitale. Si tratta di imprese private, indipendenti dalle
autorità pubbliche, create nell’intento di dare risposta alle esigenze e alle richieste
dei loro membri e nell’interesse generale. Secondo il Parlamento europeo le
imprese sociali possono essere cooperative, mutue, associazioni e fondazioni che
non possono per statuto distribuire utili per i valori che condividono. Queste attività
consistono nella produzione e nello scambio di beni e servizi di utilità sociale.
Possono acquisire la qualifica di imprese sociali tutte le organizzazioni private di
qualsiasi tipo societario. Accanto alle imprese sociali vi sono altri organismi che
perseguono finalità di solidarietà sociale senza la produzione di utili.
VOLONTARIATO: Con la legge-quadro dell’11 agosto 1992, n. 266 l’attività di
volontariato è riconosciuta come esplicitazione di un diritto fondamentale. I caratteri
di spontaneità e gratuità della prestazione lavorativa e la sua finalità
esclusivamente solidaristica, costituiscono la natura distintiva dello status e
dell’attività di volontariato. La legge 266 delinea un’ulteriore caratteristica: il
rapporto tra attività del volontariato e l’organizzazione di cui è parte, realizza una
situazione di vera e propria immedesimazione. Secondo il “Testo unico delle leggi
regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e
società di mutuo soccorso” le organizzazioni di volontariato iscritte al registro
regionale da almeno sei mesi possono stipulare con le istituzioni pubbliche
convenzioni per lo svolgimento di attività proprie. L’iscrizione al registro è altresì la
condizione richiesta per partecipare alla programmazione dei servizi a livello
comunale. Non è escluso che l’associazione possa assumere dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. Le organizzazioni svolgono le loro
attività in strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito
di strutture pubbliche.
COOPERATIVE SOCIALI: La cooperativa sociale rappresenta una specie del
genere delle cooperative ed è disciplinata dalla legge n. 381 del ’91. Essa persegue
l’interesse generale della comunità attraverso due tipi: a) quello per la gestione di
servizi socio sanitari ed educativi b) quello per lo svolgimento di attività diverse
finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate che devono
costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa. Particolare è la natura dei
soci, che possono essere anche volontari, purché il loro numero non superi la metà
dei soci. Se l’obiettivo della cooperativa sociale di tipo b) è la promozione umana e
l’integrazione delle persone svantaggiate va comunque rammentato che l’elemento
distintivo è comunque rappresentato dalla cooperazione (anche per i volontari).
L’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi è
condizione per la stipula delle convenzioni in deroga alle norme sulla stipulazione
dei contratti con le amministrazioni pubbliche.
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: Tali associazioni hanno il fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di
lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. La legge n. 383/2000
esclude la natura di associazioni di promozione sociale dei partiti, delle
organizzazioni sindacali e delle associazioni dei datori di lavoro, delle associazioni
professionali e di categoria e di tutte le associazioni che hanno come finalità la
tutela esclusiva di interessi economici. Le associazioni di promozione sociale si
avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e
gratuita, dai propri associati. Possono inoltre assumere lavoratori dipendenti per
necessità o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai
propri associati. L’iscrizione al registro è condizione per la stipula di convenzioni
con le amministrazioni pubbliche. L’attività di queste associazioni può esaurirsi
all’interno per la soddisfazione di finalità istituzionali dell’associazione stessa. Il
socio dell’associazione di promozione sociale può svolgere attività anche retribuita,
proprio perché la sua prestazione non è connotata dal carattere solidaristico tipico
del volontariato.
SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO: esse sono forme associative che acquistano
personalità giuridica ai sensi della legge n. 3818 dell’86. Sono finalizzate a
conseguire tutti o alcuni degli obiettivi stabiliti dalla legge: assicurare ai soci un
sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro o di vecchiaia, venire in aiuto alle
famiglie dei defunti.
ENTI DI PATRONATO: Gli istituiti di patronato e di assistenza sociale sono persone
giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità. Possono
essere costituiti e gestiti da confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori, in
possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, allo scopo di prestare attività di
informazione, assistenza e tutela anche con poteri di rappresentanza a favore dei
lavoratori, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi. Possono
altresì svolgere attività di consulenza, di assistenza e di tutela. Gli istituti di
patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori
subordinati, dipendenti degli istituti stessi.
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E FONDAZIONI: Alcune delle associazioni sono
riconosciute, ossia enti dotati di personalità giuridica, e costituiscono una delle
forme che può essere assunta da un soggetto del terzo settore per il
perseguimento delle sue finalità. L’associazione identifica una pluralità di individui
stabilmente organizzata per la gestione di un interesse comune e trascendente agli
interessi meramente individuali dei partecipanti; essa nasce attraverso un atto
costitutivo. L’atto costitutivo è un negozio bi-plurilaterale avente la natura di un
contratto di associazione consensuale. L’associazione non-riconosciuta,
rappresenta il modello tipico degli organismi associativi del terzo settore, del
volontariato e della promozione sociale. Per la sua istituzione è sufficiente un atto
costitutivo. La fondazione nasce per un atto pubblico o per testamento mediante il
quale uno o più soggetti giuridici separa alcuni beni dal proprio patrimonio e li
destina ad uno scopo determinato. Questo atto, denominato negozio di fondazione,
è unilaterale.
7.2 Altri soggetti senza scopo di lucro
La legge-quadro nazionale 328 afferma che il sistema integrato di interventi e
servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-
aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata. La presente legge richiede e
promuove in tal senso la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle
organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il
raggiungimento dei fini istituzionali.
7.3 Gli enti delle confessioni religiose
Una categoria particolare di soggetti che partecipano alla programmazione e alla
gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali è quella degli enti
riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi e intese. La limitazione agli enti riconosciuti delle confessioni religiose,
sembra porre problemi di costituzionalità alla norma. Questi enti hanno la missione
di facilitare le attività di culto che rappresentano un’estrinsecazione del diritto
fondamentale della libertà religiosa perciò la legge per la Corte non può introdurre
come elemento di discriminazioni l’esistenza di un’intesa per la regolazione dei
rapporti della confessione con lo Stato; le leggi regionali hanno tuttavia seguito
pedissequamente l’impostazione della legge stata.
7.4 Terzo settore e ONLUS
La qualificazione di Organizzazione non lucrativa (ONLUS) è rilevante ai fini del
regime fiscale ma non identifica di per sé la natura del soggetto, piuttosto definisce
la natura della sua attività. Le associazioni, le società cooperative e gli altri enti di
carattere privato con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi,
redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata,
prevedano espressamente lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di
cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita',
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
Le ONLUS devono prevedere il divieto anche indiretto di distribuire utili, avanzi di
gestione, nonché fondi. Le finalità sociali si intendono realizzate anche quando tra i
beneficiari delle attività statutarie dell’organizzazione vi siano propri soci, associati,
o partecipanti che si trovino nelle condizioni di svantag