Parte 4: Lo Stato regionale
14. Le Regioni
14.1. L’articolo 5 della Costituzione
Stato regionale
Quando si parla dell’Italia come uno va riportata la citazione dell’articolo 5 della
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi
Costituzione, che recita «La
che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione
alle esigenze dell'autonomia e del decentramento». Da questa formula si ricava, innanzitutto, l’aspetto
indivisibilità federale.
dell’unicità ed della Repubblica; il nostro Stato è quindi unitario e non
accentrato,
Nonostante questo, il potere non è ma vede le principali funzioni dello Stato (in
enti territoriali
particolare legislativa ed amministrativa) decrentrate sul territorio tramite
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autonomi, riconoscimento
appunto le Regioni. Il principio enunciato dall’articolo 5 è il e la
promozione delle Regioni e degli Enti territoriali minori .
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14.1.1. I caratteri dell’articolo 5
L’articolo 5 fa parte dei principi fondamentali della Costituzione, dunque non può essere
revisione costituzionale.
modificato neanche mediante un procedimento di Si tratta di una norma
organizzativa che spiega come vengono suddivisi i poteri e le varie funzioni statali ed, in quanto
tale, è anche programmatica, siccome attraverso essa il potere costituente ha impegnato lo Stato
a dare vita a quel decentramento di funzioni necessario per consentire alle Regioni e agli Enti
territoriali i poteri che la Costituzione ha loro riconosciuto.
La nascita delle Regioni ha rappresentato la pagina più ostica della realizzazione dei programmi
costituzionali, tanto che la norma (introdotta fin dal 1948) impegnava lo Stato alla creazione di
3 anni,
questi enti ed alla determinazione del decentramento dei vari poteri entro mentre questo
processo nei fatti ha trovato realizzazione solamente dopo 23 anni. Infatti, lo Stato ha emanato la
norma che stabiliva come potessero essere eletti i Consigli Regionali solo nel 1970 e le Regioni
hanno iniziato ad operare, nei fatti, nel 1971.
L’articolo 5 è, poi, una garanzia di democraticità e libertà dell’ordinamento, che promuove la
partecipazione attiva del cittadino alla vita politica del territorio e della comunità locale in cui è
inserito.
14.2. Le autonomie regionali poteri autonomi,
Le Regioni sono enti dotati di ma quali sono di preciso queste autonomie? Le
Regioni sono dotate di:
Autonomia politica, ossia possono assumere un proprio indirizzo politico, anche diverso da
quello dello Stato; l’elezione degli organi amministrativi regionali può portare alla formazione di
potere centrale;
una maggioranza politica non necessariamente coincidente con quella del reali
questo è ammesso dalla volontà di avvicinare il più possibile gli Enti territoriali alle
necessità della popolazione locale.
Autonomia legislativa, possono adottare atti normativi per individuare gli interessi della
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comunità in modo tale da guidare il Governo regionale nell’adempimento delle finalità che
rispondono alle necessità locali. apparato amministrativo
Autonomia amministrativa, sono dotate di un che è volto alla
realizzazione concreta di tutti gli atti necessari per giungere al soddisfacimento dei bisogni e
degli interessi individuati dal legislatore regionale.
tributi
Autonomia finanziaria, che deriva sia da stabiliti dalla Regione stessa sia dalla
gettito di tributi statali
partecipazione al (ossia, una parte dei proventi dei tributi statali viene
distribuita alle varie Regioni); ogni Regione ha la facoltà di decidere autonomamente come
impiegare queste finanze.
14.3. I differenti tipi di Regioni Regioni a statuto speciale
Nel nostro ordinamento sono previsti due tipi di Regione: le e le
Regioni a statuto ordinario.
Mentre quella giurisdizionale rimane prerogativa esclusiva dello Stato.
52 Province, Comuni, Città metropolitane (introdotte nel 2001) e le due Province autonome che sono state
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istituite.
Validi, ovviamente, solo all’interno del territorio di riferimento.
54 Regioni a statuto speciale
Le sono quelle che, per la loro storia, presentavano delle rivendicazioni
di autonomia molto forti nei confronti dello Stato al momento della sua formazione (infatti la
maggior parte sono collocate in zone di confine che raggruppano minoranze culturali e
linguistiche); sono nate nello stesso momento della Costituzione con lo scopo di tutelare
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l’unitarietà dello Stato da queste rivendicazioni. L’adozione degli statuti di queste Regioni è
legge costituzionale,
avvenuta tramite una che contiene anche tutto quello che riguarda il
particolare rapporto tra queste e lo Stato.
Regioni a statuto ordinario,
Le invece, vedono il rapporto con lo Stato regolato direttamente dalla
Costituzione (artt. 114-133). Gli statuti sono stati inizialmente approvati nel 1971 tramite una legge
dello Stato, mentre con la riforma costituzionale n.1 del 1999 si è attribuita a ciascuna Regione a
statuto ordinario la possibilità di adottare e promulgare autonomamente il proprio statuto,
adottato con una procedura aggravata )rispetto a quella ordinaria messa in atto dal Consiglio
Regionale ).
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14.4. I rapporti tra lo Stato e le Regioni
sistema delle Conferenze
Il è stato creato prima della riforma costituzionale del 2001 ed è ancora
leale collaborazione
il principale strumento con cui viene garantita la tra Stato, Regioni ed
autonomie locali. Il nucleo è la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Conferenza Stato-Regioni),
Province autonome di Trento e Bolzano (meglio detta la quale è
affiancata dalla Conferenza Stato, Città ed autonomie locali. Queste due conferenze convergono
Conferenza unificata
nella nel momento in cui vi siano da trattare materie e compiti di interesse
comune.
Queste conferenze sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da un Ministro da lui delegato e
sono formate da alcuni presidenti delle Regioni o dai rappresentanti degli enti locali. Si tratta di
sedi di confronto tra il Governo e questi organi coinvolti nell’elaborazione del contenuto di alcuni
atti del Governo che incidono sui loro interessi.
14.5. Le riforme costituzionali del Titolo V
La prima riforma del Titolo V è la n.1 del 1999 (citata appena sopra) che prevedeva anche la
possibilità di determinare la forma di Governo delle Regioni ordinarie.
La seconda è molto importante ed è stata introdotta con la legge costituzionale 3\2001, tramite la
quale si è valorizzato il ruolo delle Regioni e degli enti territoriali nell’ottica di un potenziamento
delle competenze ad esse assegnate. Uno dei cambiamenti introdotti si nota nella riformulazione
Repubblica si riparte in
dell’articolo 114 della Costituzione, che precedentemente stabiliva che “La
Regioni, Provincie e Comuni” Repubblica è costituita dai Comuni,
mentre, nella nuova formulazione, recita “La
dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. Originariamente non veniva citato lo Stato,
che si considerava direttamente compreso nella Repubblica; oggi non si parla più di una
ripartizione Costituzione.
della Repubblica, ma di
14.6. L’articolo 117 nella sua versione originale
Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
«La
Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e
rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e
assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee
automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti
lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre
materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione» (art. 117
della Costituzione, versione originale)
Nella Costituzione del 1948 l’articolo 117 conteneva un elenco di materie che erano ritenute di
potestà legislativa concorrente e stabiliva che tutte le materie che non erano contenute al suo
dello Stato,
interno erano da considerarsi di potestà legislativa esclusiva infine prevedeva che lo
Eccezion fatta per il Friuli Venezia Giulia che è stata istituita nel 1961.
55 Che è molto simile al procedimento di revisione costituzionale.
56
Stato potesse delegare alle Regioni (mediante una legge) la potestà legislativa attuativa in una
determinata materia. fonte a competenza generale,
La legge dello Stato era la siccome la Regione interveniva solo nelle
materie espressamente indicate dall’articolo 117. Riguardo queste ultime, lo Stato stabiliva la
disciplina di principio di dettaglio,
(tramite le leggi cornice), mentre le Regioni quella per adeguare
questi principi alle caratteristiche ed esigenze del proprio territorio. Secondo questo principio, le
legge cornice
Regioni potevano legiferare solo dopo che lo Stato avesse emanato una (l.
63\1953), anche se una riforma successiva stabiliva che le norme ed i principi fondamentali
potessero essere desunti anche dalla normativa vigente (l. 281\1970).
Con il vecchio ordinamento del Titolo V della Costituzione erano previsti due limiti alla potestà
limite di legittimità
legislativa delle Regioni: il (ossia il rispetto della Costituzione, tramite un
limite di merito
controllo messo in campo dalla Corte Costituzionale) ed il (che implicava il
rispetto dell’interesse nazionale e delle altre Regioni, tramite un controllo parlamentare ).
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14.7. La nuova versione dell’articolo 117
Oggi, l’articolo 117 della Costituzione stabilisce che
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
«La
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e
contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici;perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
k) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
l) norme generali sull'istruzione;
m) previdenza sociale;
n) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
q) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo
del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
Sebbene non sia mai stato applicato, siccome questo limite è pian piano confluito nel piano della
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legittimità (siccome la tutela dell’interesse nazionale fa parte della tutela dell’unità della Repubblica previsto
dall’art. 5 della Costituzione).
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisca la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,
nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.»
Nel primo comma vengono individuati i limiti della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni
(che sono gli stessi), nel secondo si trova un elenco delle materie di competenza esclusiva dello
Stato, al terzo vi è un elenco di materie di competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni.
Viene introdotto un quarto comma, in cui si stabilisce che tutto ciò che non rientra nei due elenchi
precedenti è di potestà legislativa esclusiva delle Regioni.
Si è rovesciato il criterio di riparto delle competenze legislative tra le due parti, siccome nella
forma originale dell’articolo 117 veniva definito un elenco di materie di competenza concorrente e
tutto ciò che esulava da questo articolo era di competenza esclusivamente statale, mentre oggi è
il contrario: ciò che esula dagli elenchi presenti è di competenza esclusiva delle Regioni. Si parla
ribaltamento del riparto
di delle competenze legislative.
14.7.1. L’‘analisi della norma
primo comma
Il vede un avvicinamento tra Stato e Regioni. In precedenza, infatti, venivano
limiti
individuati esclusivamente i alla potestà legislativa regionale, mentre non venivano fissati dei
limiti a quella statale. Ora, invece, per entrambi vengono individuati i medesimi limiti: il rispetto
della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento UE e degli obblighi internazionali.
materie di competenza esclusiva dello Stato,
secondo comma
Il individua le le quali
necessitano una regolamentazione unitaria su tutto il territorio nazionale. Esempi di queste
rapporti internazionali, politica economico-monetaria,
materie potrebbero essere: la gestione dei la
cittadinanza, civile penale,
l’immigrazione , la l’ordinamento e tutte le materie attinenti alla
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sicurezza dello Stato giustizia.
ed alla materie di competenza legislativa concorrente
terzo comma
Il stabilisce le (che esistevano
tutela del lavoro,
anche prima della riforma, ma nel 2001 vengono ampliate): la l’istruzione, le
professioni, ricerca scientifica e tecnologica, salute, protezione civile.
la la la potestà
quarto comma,
La vera novità della riforma viene introdotta dal che individua la
legislativa esclusiva regionale. Si tratta di un elenco “ambiguo”, siccome non ha una
composizione definita, ma si desume dall’esclusione delle materie contenute nei due elenchi
commercio, sanità
precedenti. Esempi di queste materie sono l’agricoltura, il la e l’assistenza
sociale.
14.7.2. L’applicazione dell’articolo 117 e le finalità unitarie
lettera
Come la dell’articolo 117 può trovare applicazione? Questo, infatti, si basa su una
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divisione molto netta delle materie di competenza, sebbene nel concreto i confini di queste siano
molto labili e, spesso, si verificano delle sovrapposizioni tra le va
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