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INDICE

1. L’ordinamento giuridico e la norma giuridica 1

1.1. La nascita delle regole e le varie tipologie 1

1.2. La norma giuridica 1

1.3. Come nascono le norme giuridiche: i sistemi di civil law e common law 1

1.4. Le fonti del diritto 2

1.5. L’ordinamento giuridico 3

1.6. Le teorie sull’ordinamento giuridico 3

Parte 1: L o Stato e le sue caratteristiche 4

2. Lo Stato 5

2.1. La definizione e le caratteristiche principali 5

2.2. Il territorio di uno Stato 5

2.3.0. Il popolo e la cittadinanza 5

2.3.1. La cittadinanza europea 6

2.4.0. La sovranità 6

2.4.1. Il passaggio alla sovranità popolare 6

2.4.2. La perdita dell’assolutezza dello Stato 7

2.5. Le funzioni dello Stato 7

3. Lo Stato come persona giuridica 8

3.1. Lo Stato Ente e gli Organi 8

3.2. I funzionari e la classificazione degli Organi 8

3.2.1. La classificazione sulla base della struttura 8

3.2.2. La classificazione sulla base della funzione 9

3.2.3. La classificazione sulla base della formazione 9

3.3. Gli Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale 9

4. Le Forme di Stato 10

4.1. La definizione di Forma di Stato e di Forma di Governo 10

4.2. Lo Stato feudale (o Stato patrimoniale) 10

4.3. Il passaggio dallo Stato feudale a quello assoluto 10

4.4. L’assolutismo illuminato 10

4.5. Le cause che hanno portato alla diffusione dello Stato liberale 11

4.5.1. La separazione dei poteri alla base dello Stato liberale 11

4.5.2. I caratteri principali dello Stato liberale 11

4.5.2.1. La democraticità 12

4.5.3. Lo Stato liberale e il riconoscimento dei diritti 12

4.6. Lo Stato di democrazia pluralista 12

4.6.1. Le conseguenze dell’estensione del suffragio 12

4.6.2. Le finalità dello Stato sociale 13

4.6.3. La gestione dei costi dello Stato sociale 13

4.6.3. La crisi dello Stato sociale 13

4.6.4. La riorganizzazione statale 14

5. La forma di Governo italiana 15

5.1. La Forma di Governo parlamentare 15

5.2. Il sistema dei partiti 15

5.3. Il ruolo del sistema elettorale nella formazione del Governo 15

5.4. I due tipi di parlamentarismo 16

Parte 2: L‘organizzazione costituzionale italiana 17

6. Il Governo 18

6.1. La formazione del Governo 18

6.2. Il giuramento del Governo e la Mozione di Fiducia 18

6.3. La Mozione di Sfiducia 19

6.3.1. Si può votare la Sfiducia individuale verso un singolo ministro? 19

6.4. Il rimpasto di Governo 19

6.5. La questione di Fiducia 20

6.6. Le crisi di Governo e la loro gestione da parte del Presidente della Repubblica 20

6.7. Cenni sulla composizione del Governo 20

7. Il Parlamento 21

7.1. Il bicameralismo del Parlamento italiano 21

7.2. Elementi di differenziazione tra le due camere 21

7.3. I quorum necessari per l’approvazione di un atto parlamentare 22

7.4. Il Parlamento in seduta comune 22

7.5. La legislatura 22

7.6. Il rapporto tra parlamentari ed elettori 22

7.7. Le autonomie parlamentari 23

7.8. I regolamenti parlamentari 23

7.9. L’organizzazione delle Camere 23

7.10. L’Articolo 68 - le prerogative parlamentari 24

7.10.1 Il primo comma - l’insindacabilità 24

7.10.2. Il Secondo ed il terzo comma - l’immunità penale e le intercettazioni 24

8. Il Presidente della Repubblica 26

8.1. Introduzione alla figura 26

8.2. I poteri flessibili del Presidente della Repubblica 26

8.3. L’elezione 26

8.4. I requisiti di eleggibilità e la durata del mandato 26

8.5. La cessazione della carica 27

8.6. La controfirma degli atti presidenziali (art. 89 Cost.) 27

8.7. L’irresponsabilità e la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica 27

8.8. Il potere di scioglimento anticipato delle Camere 28

9. La Magistratura 29

9.1. Il potere giudiziario e l’unicità della Magistratura 29

9.2. L’organizzazione della giurisdizione 29

9.3. I principi costituzionali alla base della giurisdizione 29

9.4. L’autogoverno della magistratura ordinaria 30

9.5. Il Consiglio Superiore della Magistratura 30

9.6. I compiti del Ministro della Giustizia ed i provvedimenti disciplinari 31

9.7. La responsabilità dei magistrati 31

Parte 3: le fonti dell‘ordinamento italiano 32

10. Le fonti del diritto: la Costituzione 33

10.1. La definizione di Costituzione 33

10.2. Il potere costituente e costituito 33

10.3. La Costituzione formale e materiale 33

10.4. I caratteri fondamentali delle Costituzioni 33

10.5. La Costituzione italiana 34

10.6. La programmaticità della Costituzione italiana 34

10.7. La struttura della Costituzione italiana 35

10.8. Il procedimento di revisione costituzionale italiano 35

10.9. I limiti alla revisione costituzionale 36

11. L’iter legislativo 37

11.1 Introduzione all’iter legislativo 37

11.2. L’iniziativa legislativa 37

11.3.1. L’approvazione della legge: il procedimento ordinario 37

11.3.2. L’approvazione della legge: il procedimento decentrato 38

11.3.3. L’approvazione della legge: il procedimento misto 38

11.3.4. L’approvazione della legge: il procedimento abbreviato 38

11.4. La fase integrativa e dell’efficacia 38

11.4.1. La Corte Costituzionale e l’ignoranza inevitabile 39

12. Il Decreto Legislativo 41

12.0. Introduzione agli atti aventi forza di legge 41

12.1. Il decreto legislativo (o delegato) 41

12.1.1. La delega 41

12.1.1.1. La durata della delega e la delega bifasica 41

12.1.2. L’emanazione del decreto legislativo 41

12.1.3. Come il decreto legislativo si rapporta alle altre fonti del diritto 42

13. Il Decreto Legge 43

13.1. Il decreto legge 43

13.2. I casi in cui può essere adottato 43

13.3. Il controllo sui presupposti di urgenza 43

13.3.1. La sentenza 171\2007 della Corte Costituzionale 43

13.4. I limiti fissati 43

13.5. La mancata conversione del decreto legge 44

13.6. La reiterazione del decreto legge 44

Parte 4: L o Stato regionale 45

14. Le Regioni 46

14.1. L’articolo 5 della Costituzione 46

14.1.1. I caratteri dell’articolo 5 46

14.2. Le autonomie regionali 46

14.3. I differenti tipi di Regioni 46

14.4. I rapporti tra lo Stato e le Regioni 47

14.5. Le riforme costituzionali del Titolo V 47

14.6. L’articolo 117 nella sua versione originale 47

14.7. La nuova versione dell’articolo 117 48

14.7.1. L’‘analisi della norma 49

14.7.2. L’applicazione dell’articolo 117 e le finalità unitarie 49

14.8. Le finalità 50

14.8.1. La clausola e i vari livelli dei diritti civili e sociali 50

14.9. Le funzioni amministrative delle Regioni nel vecchio titolo V della Costituzione 50

14.9.1. La legge Bassanini 51

14.9.1.1. La sussidiarietà verticale 51

14.9.1.2. La sussidiarietà orizzontale 51

14.10. Il nuovo articolo 118 della Costituzione 51

14.11. Il potere sostitutivo dello Stato 52

14.12. L’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali 52

14.13. La perequazione e i finanziamenti a destinazione vincolata 53

Parte 5: L a tutela dei diritti sociali della persona 54

15. L’articolo 2 della Costituzione e la promozione della persona 55

15.1. Il testo dell’articolo 2 della Costituzione 55

15.2. L’articolo 2 e lo Statuto Albertino 55

15.3. L’intervento di Aldo Moro 55

15.4. Come nasce l’articolo 2? 55

15.5. Il collegamento con gli altri principi costituzionali 56

15.6. L’interpretazione dell’articolo 2 della Costituzione 56

15.7. I diritti inviolabili: quali sono e come vengono stabiliti 57

15.7.1. I titolari dei diritti inviolabili 57

15.8. Il riconoscimento del principio pluralista 57

15.9. Il principio solidarista 57

16. L’articolo 3 della Costituzione: il principio di uguaglianza 59

16.1. Il principio di eguaglianza formale: che cosa significa e perché nasce? 59

16.2. Il principio di uguaglianza nello Statuto Albertino 59

16.3. Il principio di uguaglianza nella Costituzione italiana 59

16.4. L’uguaglianza formale (articolo 3, comma 1) 60

16.4.1. A chi si riferisce l’articolo 3? 60

16.4.2. L’interpretazione della Corte Costituzionale 60

16.5. L’uguaglianza sostanziale 61

16.5.1. Come viene garantita l’uguaglianza sostanziale? 61

16.6. L’uguaglianza sostanziale - una norma di carattere generale 62

16.7. Il rapporto tra uguaglianza sostanziale e formale 62

16.8. Il principio di uguaglianza nel dibattito all’Assemblea Costituente 62

17. I diritti e le libertà fondamentali 63

17.1. Che cosa sono i diritti e le libertà? 63

17.2. La nascita dei diritti e le varie generazioni 63

17.3. Le garanzie istituzionali e giurisdizionali 63

17.3.1. La classificazione dei diritti soggettivi - i diritti assoluti 64

17.3.2. La classificazione dei diritti soggettivi - i diritti relativi 64

17.4. La classificazione dei diritti di libertà 64

17.5. La classificazione dei diritti sociali 64

17.6. I diritti della sfera personale 65

17.7. I diritti della sfera pubblica 65

17.8. I diritti politici 65

17.9. Il diritto all’istruzione 65

18. Il diritto alla Salute 66

18.1. La disciplina 66

18.2. La struttura del diritto alla salute 66

18.3. La libertà di cura 67

18.3.1. Il consenso informato 67

18.3.1.1. La disciplina del consenso informato 67

18.3.2. La legge 219\2018, le cure palliative e l’accanimento terapeutico 67

18.3.3. Il testamento biologico 68

18.4. Il diritto di lasciarsi morire ed il diritto di morire: le differenze tra i due 68

18.5. I limiti della libertà di non curarsi 68

18.5.1. La disciplina del T.S.O. coattivo 69

18.6. La salute come diritto sociale 69

19. Il Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.) italiano 70

19.1. Il tema della sanità in epoca pre-repubblicana 70

19.2. La sanità dall’entrata in vigore della Costituzione alla nascita del S.S.N. 70

19.3. La nascita del Servizio Sanitario Nazionale 70

19.4. I livelli di competenza in materia di Sanità 71

19.5. La crisi del Sistema Sanitario Nazionale 71

19.6. La riforma bis del S.S.N. 71

19.6.1. La nascita delle Aziende Sanitarie 71

19.7. La riforma ter del S.S.N. 72

19.7.1. L’integrazione socio-sanitaria 72

19.8. La riforma del Titolo V della Costituzione 72

20. Il diritto all’Assistenza Sociale e la disciplina dei Servizi Sociali 73

20.1. L’assistenza sociale dal Regno d’Italia fino all’avvento del fascismo 73

20.2. L’assistenza sociale con l’avvento della Costituzione 73

20.2.1. Cenni sul trattamento pensionistico 73

20.2.2. L’articolo 38 e l’Assistenza Sociale 74

20.3. Lo sviluppo del sistema d’assistenza dopo la Costituzione 74

20.4. I tre livelli dei servizi sociali e la legge 328/2000 74

20.5. I Servizi Sociali in seguito al decentramento dei poteri 74

20.6. La legge Bassanini e i Servizi Sociali 75

20.7. La legge quadro per i Servizi Sociali 75

20.8. I Servizi Sociali come sistema integrato 75

20.9. I principi di accesso ai Servizi Sociali 76

20.10. Il passaggio da “utente” a “persona” 76

20.11. La programmazione 76

20.11.1. Il ruolo dello Stato nella programmazione 76

20.11.2. Il suolo delle Regioni nella programmazione 77

20.11.3. Il ruolo dei Comuni nella programmazione 77

20.12. I Servizi Sociali e la riforma del Titolo V 77

20.13. L’individuazione dei LIVEAS 77

1. L’ordinamento giuridico e la norma giuridica

1.1. La nascita delle regole e le varie tipologie orientare

Qual è la funzione del diritto e delle regole? È quella di i comportamenti umani

all’interno dei gruppi sociali. Ogni volta che si fa parte di un gruppo vi è la necessità di instaurare

delle regole, per fare in modo che la convivenza sia pacifica. L’uomo è un animale politico,

siccome ha la propensione ad instaurare delle regole per collaborare con i propri simili (sebbene

1

regole

questo possa comportare, a volte, dei problemi e dei conflitti). Le nascono appunto con

l’associazione e la convivenza di diversi individui. Può accadere che l’uomo sia portato a

prevaricare i propri simili. tre

Esistono molte tipologie di regole, che qualificano i comportamenti umani in modi:

Dovuto, ossia imposto ed obbligatorio;

Vietato, che assolutamente non va tenuto;

Permesso, lecito, consentito ma non imposto o vietato (eventualmente incentivato o

sconsigliato). prescrittive

Le prime due categorie sono contenute all’interno di un macrogruppo di regole, dette

ed hanno sempre un fine rivolto alla tutela di un preciso interesse del gruppo sociale. La

trasgressione della regola prescrittiva, ossia il comportamento contrario a quanto prescritto dalla

stessa, viene punita mediante una sanzione . Ovviamente, non tutte le regole prevedono una

2

permissive, descrittive legge

sanzione, ad esempio le regole quelle (esempio potrebbe essere la

della domanda e dell’offerta), capacità diritti

le regole che attribuiscono delle o dei e quelle

organizzative.

1.2. La norma giuridica

norma giuridica

La ha delle precise caratteristiche, che si configurano come necessarie e

permettono di distinguerla da altre tipologie di norme:

generalità, fattispecie

La siccome la norma non disciplina una situazione concreta bensì una

astratta, per fare in modo che essa possa essere applicata ogni qualvolta quella stessa si

verifichi nel concreto.

positività,

La ossia l’enunciazione di una finalità ritenuta meritevole dall’ordinamento giuridico

(e dal gruppo sociale in cui è inserito) e predispone i mezzi per raggiungerla. Questo si lega al

effettività

concetto di della norma giuridica, che viene ritenuta tale nel momento in cui riceve

desuetudine).

un’obbedienza media (se così non fosse, la norma cadrebbe in

coattività

La è la capacità della norma di essere applicata anche contro la volontà (ad esempio

sanzione).

tramite una Questo garantisce la certezza del diritto, ossia l’esecuzione certa delle

norme giuridiche che serve a tutela di chi è chiamato ad osservare dette norme. La coattività

implica poi la conoscibilità delle norme, ossia se lo Stato impone il rispetto di una norma, deve

anche fare in modo che questa sia portata a conoscenza di tutti .

3

L’esteriorità, siccome le norme regolano delle realtà associative ed hanno sempre ad oggetto

la disciplina dei rapporti tra soggetti diversi.

1.3. Come nascono le norme giuridiche: i sistemi di civil law e common law

ordinamento

Le norme giuridiche nascono all’interno di un che può essere diverso da Stato a

Stato. Nello specifico, nelle democrazie occidentali moderne, gli ordinamenti si distinguono in due

tipologie, a seconda del diverso “modo” di produzione delle norme: si parla allora di sistemi di

civil law common law.

o common law

Il sistema di è presente, oggigiorno, solo nel Regno Unito ed in alcuni altri

ordinamenti di derivazione anglosassone. Questo sistema prevede che le norme giuridiche non

siano scritte, bensì tutto l’ordinamento giuridico e la giustizia si basano su un sistema di regole

prassi, consuetudine

che vengono dettate dalla dalla e dall’esperienza. Nemmeno la Costituzione

è un atto scritto. In questo ordinamento, il giudice ha un ruolo fondamentale, siccome è chiamato

norme)

Banalmente, le regole (o non sono solo di natura giuridica, ma fanno parte anche della nostra vita

1

in famiglia, della vita religiosa e delle nostre attività sportive e spesso questo meccanismo è talmente

spontaneo che nemmeno ce ne rendiamo conto.

Considerata anch’essa una regola prescrittiva, che stabilisce le conseguenze che deve subire il

2

trasgressore. Gazzetta Ufficiale.

Ad esempio, tramite la pubblicazione in

3

a produrre le regole del sistema giuridico, oltre al fatto che le sue sentenze diventano delle fonti

certezza del diritto,

del diritto. In questo sistema si pone il problema della garanzia della che viene

decisis),

risolto tramite l’introduzione del vincolo del precedente giudiziario (stare che consiste

nell’impossibilità del giudice di discostarsi dalle decisioni prese in precedenza per casi analoghi.

civil law,

Il sistema di invece, si basa su un complesso di regole scritte che hanno come

riferimento un testo fondamentale (come la Costituzione). Le regole non scritte assumono, in

questo caso, un ruolo fortemente marginale. Il giudice deve solo applicare la legge, non crearla.

Le sentenze non creano nessun precedente vincolante.

Nel corso del tempo, ovviamente, i due sistemi si sono contaminati, tanto che nel common law si

è iniziato a scrivere le norme, mentre nel civil law il giudice ha iniziato a “ricercare le norme”

laddove il legislatore non sia ancora intervenuto. Sempre in questo sistema, ha iniziato a

Corte

diffondersi il precedente giudiziario, specialmente quando in gioco ci sono le sentenze della

Costituzionale .

4

1.4. Le fonti del diritto atti fatti,

Le norme possono essere prodotte da o da che coincidono anche con i due possibili tipi

fonti atto atti normativi)

di fonti del diritto. Le (o sono degli atti normativi emanati dagli organi

preposti dall’ordinamento giuridico che introducono delle nuove norme nell’ordinamento stesso

fonti fatto fatti normativi)

(ad esempio la legge che viene emanata dal Parlamento). Le (o sono

5

usi consuetudini;

invece dei fatti che producono delle norme giuridiche, come gli e le si tratta di

comportamenti reiterati nel tempo da una generalità di soggetti che arrivano a considerare quello

stesso comportamento come qualcosa di richiesto ed imposto da una norma giuridica. La fonte

oggettivo soggettivo

fatto si caratterizza per due elementi, di cui uno e uno e psicologico: il primo

è il comportamento consolidato nel tempo, il secondo è il convincimento che vi sia una norma

giuridica che imponga detto comportamento.

funzione nomifilattica,

Che è un organ

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matti30020706 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico per il welfare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Torretta Paola.
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