INDICE
1. L’ordinamento giuridico e la norma giuridica 1
1.1. La nascita delle regole e le varie tipologie 1
1.2. La norma giuridica 1
1.3. Come nascono le norme giuridiche: i sistemi di civil law e common law 1
1.4. Le fonti del diritto 2
1.5. L’ordinamento giuridico 3
1.6. Le teorie sull’ordinamento giuridico 3
Parte 1: L o Stato e le sue caratteristiche 4
2. Lo Stato 5
2.1. La definizione e le caratteristiche principali 5
2.2. Il territorio di uno Stato 5
2.3.0. Il popolo e la cittadinanza 5
2.3.1. La cittadinanza europea 6
2.4.0. La sovranità 6
2.4.1. Il passaggio alla sovranità popolare 6
2.4.2. La perdita dell’assolutezza dello Stato 7
2.5. Le funzioni dello Stato 7
3. Lo Stato come persona giuridica 8
3.1. Lo Stato Ente e gli Organi 8
3.2. I funzionari e la classificazione degli Organi 8
3.2.1. La classificazione sulla base della struttura 8
3.2.2. La classificazione sulla base della funzione 9
3.2.3. La classificazione sulla base della formazione 9
3.3. Gli Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale 9
4. Le Forme di Stato 10
4.1. La definizione di Forma di Stato e di Forma di Governo 10
4.2. Lo Stato feudale (o Stato patrimoniale) 10
4.3. Il passaggio dallo Stato feudale a quello assoluto 10
4.4. L’assolutismo illuminato 10
4.5. Le cause che hanno portato alla diffusione dello Stato liberale 11
4.5.1. La separazione dei poteri alla base dello Stato liberale 11
4.5.2. I caratteri principali dello Stato liberale 11
4.5.2.1. La democraticità 12
4.5.3. Lo Stato liberale e il riconoscimento dei diritti 12
4.6. Lo Stato di democrazia pluralista 12
4.6.1. Le conseguenze dell’estensione del suffragio 12
4.6.2. Le finalità dello Stato sociale 13
4.6.3. La gestione dei costi dello Stato sociale 13
4.6.3. La crisi dello Stato sociale 13
4.6.4. La riorganizzazione statale 14
5. La forma di Governo italiana 15
5.1. La Forma di Governo parlamentare 15
5.2. Il sistema dei partiti 15
5.3. Il ruolo del sistema elettorale nella formazione del Governo 15
5.4. I due tipi di parlamentarismo 16
Parte 2: L‘organizzazione costituzionale italiana 17
6. Il Governo 18
6.1. La formazione del Governo 18
6.2. Il giuramento del Governo e la Mozione di Fiducia 18
6.3. La Mozione di Sfiducia 19
6.3.1. Si può votare la Sfiducia individuale verso un singolo ministro? 19
6.4. Il rimpasto di Governo 19
6.5. La questione di Fiducia 20
6.6. Le crisi di Governo e la loro gestione da parte del Presidente della Repubblica 20
6.7. Cenni sulla composizione del Governo 20
7. Il Parlamento 21
7.1. Il bicameralismo del Parlamento italiano 21
7.2. Elementi di differenziazione tra le due camere 21
7.3. I quorum necessari per l’approvazione di un atto parlamentare 22
7.4. Il Parlamento in seduta comune 22
7.5. La legislatura 22
7.6. Il rapporto tra parlamentari ed elettori 22
7.7. Le autonomie parlamentari 23
7.8. I regolamenti parlamentari 23
7.9. L’organizzazione delle Camere 23
7.10. L’Articolo 68 - le prerogative parlamentari 24
7.10.1 Il primo comma - l’insindacabilità 24
7.10.2. Il Secondo ed il terzo comma - l’immunità penale e le intercettazioni 24
8. Il Presidente della Repubblica 26
8.1. Introduzione alla figura 26
8.2. I poteri flessibili del Presidente della Repubblica 26
8.3. L’elezione 26
8.4. I requisiti di eleggibilità e la durata del mandato 26
8.5. La cessazione della carica 27
8.6. La controfirma degli atti presidenziali (art. 89 Cost.) 27
8.7. L’irresponsabilità e la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica 27
8.8. Il potere di scioglimento anticipato delle Camere 28
9. La Magistratura 29
9.1. Il potere giudiziario e l’unicità della Magistratura 29
9.2. L’organizzazione della giurisdizione 29
9.3. I principi costituzionali alla base della giurisdizione 29
9.4. L’autogoverno della magistratura ordinaria 30
9.5. Il Consiglio Superiore della Magistratura 30
9.6. I compiti del Ministro della Giustizia ed i provvedimenti disciplinari 31
9.7. La responsabilità dei magistrati 31
Parte 3: le fonti dell‘ordinamento italiano 32
10. Le fonti del diritto: la Costituzione 33
10.1. La definizione di Costituzione 33
10.2. Il potere costituente e costituito 33
10.3. La Costituzione formale e materiale 33
10.4. I caratteri fondamentali delle Costituzioni 33
10.5. La Costituzione italiana 34
10.6. La programmaticità della Costituzione italiana 34
10.7. La struttura della Costituzione italiana 35
10.8. Il procedimento di revisione costituzionale italiano 35
10.9. I limiti alla revisione costituzionale 36
11. L’iter legislativo 37
11.1 Introduzione all’iter legislativo 37
11.2. L’iniziativa legislativa 37
11.3.1. L’approvazione della legge: il procedimento ordinario 37
11.3.2. L’approvazione della legge: il procedimento decentrato 38
11.3.3. L’approvazione della legge: il procedimento misto 38
11.3.4. L’approvazione della legge: il procedimento abbreviato 38
11.4. La fase integrativa e dell’efficacia 38
11.4.1. La Corte Costituzionale e l’ignoranza inevitabile 39
12. Il Decreto Legislativo 41
12.0. Introduzione agli atti aventi forza di legge 41
12.1. Il decreto legislativo (o delegato) 41
12.1.1. La delega 41
12.1.1.1. La durata della delega e la delega bifasica 41
12.1.2. L’emanazione del decreto legislativo 41
12.1.3. Come il decreto legislativo si rapporta alle altre fonti del diritto 42
13. Il Decreto Legge 43
13.1. Il decreto legge 43
13.2. I casi in cui può essere adottato 43
13.3. Il controllo sui presupposti di urgenza 43
13.3.1. La sentenza 171\2007 della Corte Costituzionale 43
13.4. I limiti fissati 43
13.5. La mancata conversione del decreto legge 44
13.6. La reiterazione del decreto legge 44
Parte 4: L o Stato regionale 45
14. Le Regioni 46
14.1. L’articolo 5 della Costituzione 46
14.1.1. I caratteri dell’articolo 5 46
14.2. Le autonomie regionali 46
14.3. I differenti tipi di Regioni 46
14.4. I rapporti tra lo Stato e le Regioni 47
14.5. Le riforme costituzionali del Titolo V 47
14.6. L’articolo 117 nella sua versione originale 47
14.7. La nuova versione dell’articolo 117 48
14.7.1. L’‘analisi della norma 49
14.7.2. L’applicazione dell’articolo 117 e le finalità unitarie 49
14.8. Le finalità 50
14.8.1. La clausola e i vari livelli dei diritti civili e sociali 50
14.9. Le funzioni amministrative delle Regioni nel vecchio titolo V della Costituzione 50
14.9.1. La legge Bassanini 51
14.9.1.1. La sussidiarietà verticale 51
14.9.1.2. La sussidiarietà orizzontale 51
14.10. Il nuovo articolo 118 della Costituzione 51
14.11. Il potere sostitutivo dello Stato 52
14.12. L’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali 52
14.13. La perequazione e i finanziamenti a destinazione vincolata 53
Parte 5: L a tutela dei diritti sociali della persona 54
15. L’articolo 2 della Costituzione e la promozione della persona 55
15.1. Il testo dell’articolo 2 della Costituzione 55
15.2. L’articolo 2 e lo Statuto Albertino 55
15.3. L’intervento di Aldo Moro 55
15.4. Come nasce l’articolo 2? 55
15.5. Il collegamento con gli altri principi costituzionali 56
15.6. L’interpretazione dell’articolo 2 della Costituzione 56
15.7. I diritti inviolabili: quali sono e come vengono stabiliti 57
15.7.1. I titolari dei diritti inviolabili 57
15.8. Il riconoscimento del principio pluralista 57
15.9. Il principio solidarista 57
16. L’articolo 3 della Costituzione: il principio di uguaglianza 59
16.1. Il principio di eguaglianza formale: che cosa significa e perché nasce? 59
16.2. Il principio di uguaglianza nello Statuto Albertino 59
16.3. Il principio di uguaglianza nella Costituzione italiana 59
16.4. L’uguaglianza formale (articolo 3, comma 1) 60
16.4.1. A chi si riferisce l’articolo 3? 60
16.4.2. L’interpretazione della Corte Costituzionale 60
16.5. L’uguaglianza sostanziale 61
16.5.1. Come viene garantita l’uguaglianza sostanziale? 61
16.6. L’uguaglianza sostanziale - una norma di carattere generale 62
16.7. Il rapporto tra uguaglianza sostanziale e formale 62
16.8. Il principio di uguaglianza nel dibattito all’Assemblea Costituente 62
17. I diritti e le libertà fondamentali 63
17.1. Che cosa sono i diritti e le libertà? 63
17.2. La nascita dei diritti e le varie generazioni 63
17.3. Le garanzie istituzionali e giurisdizionali 63
17.3.1. La classificazione dei diritti soggettivi - i diritti assoluti 64
17.3.2. La classificazione dei diritti soggettivi - i diritti relativi 64
17.4. La classificazione dei diritti di libertà 64
17.5. La classificazione dei diritti sociali 64
17.6. I diritti della sfera personale 65
17.7. I diritti della sfera pubblica 65
17.8. I diritti politici 65
17.9. Il diritto all’istruzione 65
18. Il diritto alla Salute 66
18.1. La disciplina 66
18.2. La struttura del diritto alla salute 66
18.3. La libertà di cura 67
18.3.1. Il consenso informato 67
18.3.1.1. La disciplina del consenso informato 67
18.3.2. La legge 219\2018, le cure palliative e l’accanimento terapeutico 67
18.3.3. Il testamento biologico 68
18.4. Il diritto di lasciarsi morire ed il diritto di morire: le differenze tra i due 68
18.5. I limiti della libertà di non curarsi 68
18.5.1. La disciplina del T.S.O. coattivo 69
18.6. La salute come diritto sociale 69
19. Il Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.) italiano 70
19.1. Il tema della sanità in epoca pre-repubblicana 70
19.2. La sanità dall’entrata in vigore della Costituzione alla nascita del S.S.N. 70
19.3. La nascita del Servizio Sanitario Nazionale 70
19.4. I livelli di competenza in materia di Sanità 71
19.5. La crisi del Sistema Sanitario Nazionale 71
19.6. La riforma bis del S.S.N. 71
19.6.1. La nascita delle Aziende Sanitarie 71
19.7. La riforma ter del S.S.N. 72
19.7.1. L’integrazione socio-sanitaria 72
19.8. La riforma del Titolo V della Costituzione 72
20. Il diritto all’Assistenza Sociale e la disciplina dei Servizi Sociali 73
20.1. L’assistenza sociale dal Regno d’Italia fino all’avvento del fascismo 73
20.2. L’assistenza sociale con l’avvento della Costituzione 73
20.2.1. Cenni sul trattamento pensionistico 73
20.2.2. L’articolo 38 e l’Assistenza Sociale 74
20.3. Lo sviluppo del sistema d’assistenza dopo la Costituzione 74
20.4. I tre livelli dei servizi sociali e la legge 328/2000 74
20.5. I Servizi Sociali in seguito al decentramento dei poteri 74
20.6. La legge Bassanini e i Servizi Sociali 75
20.7. La legge quadro per i Servizi Sociali 75
20.8. I Servizi Sociali come sistema integrato 75
20.9. I principi di accesso ai Servizi Sociali 76
20.10. Il passaggio da “utente” a “persona” 76
20.11. La programmazione 76
20.11.1. Il ruolo dello Stato nella programmazione 76
20.11.2. Il suolo delle Regioni nella programmazione 77
20.11.3. Il ruolo dei Comuni nella programmazione 77
20.12. I Servizi Sociali e la riforma del Titolo V 77
20.13. L’individuazione dei LIVEAS 77
1. L’ordinamento giuridico e la norma giuridica
1.1. La nascita delle regole e le varie tipologie orientare
Qual è la funzione del diritto e delle regole? È quella di i comportamenti umani
all’interno dei gruppi sociali. Ogni volta che si fa parte di un gruppo vi è la necessità di instaurare
delle regole, per fare in modo che la convivenza sia pacifica. L’uomo è un animale politico,
siccome ha la propensione ad instaurare delle regole per collaborare con i propri simili (sebbene
1
regole
questo possa comportare, a volte, dei problemi e dei conflitti). Le nascono appunto con
l’associazione e la convivenza di diversi individui. Può accadere che l’uomo sia portato a
prevaricare i propri simili. tre
Esistono molte tipologie di regole, che qualificano i comportamenti umani in modi:
Dovuto, ossia imposto ed obbligatorio;
Vietato, che assolutamente non va tenuto;
Permesso, lecito, consentito ma non imposto o vietato (eventualmente incentivato o
sconsigliato). prescrittive
Le prime due categorie sono contenute all’interno di un macrogruppo di regole, dette
ed hanno sempre un fine rivolto alla tutela di un preciso interesse del gruppo sociale. La
trasgressione della regola prescrittiva, ossia il comportamento contrario a quanto prescritto dalla
stessa, viene punita mediante una sanzione . Ovviamente, non tutte le regole prevedono una
2
permissive, descrittive legge
sanzione, ad esempio le regole quelle (esempio potrebbe essere la
della domanda e dell’offerta), capacità diritti
le regole che attribuiscono delle o dei e quelle
organizzative.
1.2. La norma giuridica
norma giuridica
La ha delle precise caratteristiche, che si configurano come necessarie e
permettono di distinguerla da altre tipologie di norme:
generalità, fattispecie
La siccome la norma non disciplina una situazione concreta bensì una
astratta, per fare in modo che essa possa essere applicata ogni qualvolta quella stessa si
verifichi nel concreto.
positività,
La ossia l’enunciazione di una finalità ritenuta meritevole dall’ordinamento giuridico
(e dal gruppo sociale in cui è inserito) e predispone i mezzi per raggiungerla. Questo si lega al
effettività
concetto di della norma giuridica, che viene ritenuta tale nel momento in cui riceve
desuetudine).
un’obbedienza media (se così non fosse, la norma cadrebbe in
coattività
La è la capacità della norma di essere applicata anche contro la volontà (ad esempio
sanzione).
tramite una Questo garantisce la certezza del diritto, ossia l’esecuzione certa delle
norme giuridiche che serve a tutela di chi è chiamato ad osservare dette norme. La coattività
implica poi la conoscibilità delle norme, ossia se lo Stato impone il rispetto di una norma, deve
anche fare in modo che questa sia portata a conoscenza di tutti .
3
L’esteriorità, siccome le norme regolano delle realtà associative ed hanno sempre ad oggetto
la disciplina dei rapporti tra soggetti diversi.
1.3. Come nascono le norme giuridiche: i sistemi di civil law e common law
ordinamento
Le norme giuridiche nascono all’interno di un che può essere diverso da Stato a
Stato. Nello specifico, nelle democrazie occidentali moderne, gli ordinamenti si distinguono in due
tipologie, a seconda del diverso “modo” di produzione delle norme: si parla allora di sistemi di
civil law common law.
o common law
Il sistema di è presente, oggigiorno, solo nel Regno Unito ed in alcuni altri
ordinamenti di derivazione anglosassone. Questo sistema prevede che le norme giuridiche non
siano scritte, bensì tutto l’ordinamento giuridico e la giustizia si basano su un sistema di regole
prassi, consuetudine
che vengono dettate dalla dalla e dall’esperienza. Nemmeno la Costituzione
è un atto scritto. In questo ordinamento, il giudice ha un ruolo fondamentale, siccome è chiamato
norme)
Banalmente, le regole (o non sono solo di natura giuridica, ma fanno parte anche della nostra vita
1
in famiglia, della vita religiosa e delle nostre attività sportive e spesso questo meccanismo è talmente
spontaneo che nemmeno ce ne rendiamo conto.
Considerata anch’essa una regola prescrittiva, che stabilisce le conseguenze che deve subire il
2
trasgressore. Gazzetta Ufficiale.
Ad esempio, tramite la pubblicazione in
3
a produrre le regole del sistema giuridico, oltre al fatto che le sue sentenze diventano delle fonti
certezza del diritto,
del diritto. In questo sistema si pone il problema della garanzia della che viene
decisis),
risolto tramite l’introduzione del vincolo del precedente giudiziario (stare che consiste
nell’impossibilità del giudice di discostarsi dalle decisioni prese in precedenza per casi analoghi.
civil law,
Il sistema di invece, si basa su un complesso di regole scritte che hanno come
riferimento un testo fondamentale (come la Costituzione). Le regole non scritte assumono, in
questo caso, un ruolo fortemente marginale. Il giudice deve solo applicare la legge, non crearla.
Le sentenze non creano nessun precedente vincolante.
Nel corso del tempo, ovviamente, i due sistemi si sono contaminati, tanto che nel common law si
è iniziato a scrivere le norme, mentre nel civil law il giudice ha iniziato a “ricercare le norme”
laddove il legislatore non sia ancora intervenuto. Sempre in questo sistema, ha iniziato a
Corte
diffondersi il precedente giudiziario, specialmente quando in gioco ci sono le sentenze della
Costituzionale .
4
1.4. Le fonti del diritto atti fatti,
Le norme possono essere prodotte da o da che coincidono anche con i due possibili tipi
fonti atto atti normativi)
di fonti del diritto. Le (o sono degli atti normativi emanati dagli organi
preposti dall’ordinamento giuridico che introducono delle nuove norme nell’ordinamento stesso
fonti fatto fatti normativi)
(ad esempio la legge che viene emanata dal Parlamento). Le (o sono
5
usi consuetudini;
invece dei fatti che producono delle norme giuridiche, come gli e le si tratta di
comportamenti reiterati nel tempo da una generalità di soggetti che arrivano a considerare quello
stesso comportamento come qualcosa di richiesto ed imposto da una norma giuridica. La fonte
oggettivo soggettivo
fatto si caratterizza per due elementi, di cui uno e uno e psicologico: il primo
è il comportamento consolidato nel tempo, il secondo è il convincimento che vi sia una norma
giuridica che imponga detto comportamento.
funzione nomifilattica,
Che è un organ
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