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3. GLI IRREGOLARI: LA TUTELA DEI SOLI DIRITTI FONDAMENTALI. IL CASO DEI MINORI
Sulla base del Testo Unico, i residenti stranieri extracomunitari risultano divisi in 2 categorie: i
regolari e gli irregolari. La differenza deriva dal rispetto o meno delle regole che legittimano la
presenza nel territorio. In pratica, se lo straniero è in possesso di un permesso di soggiorno è
regolare, altrimenti irregolare.
Purtroppo l’illegalità è diffusa, infatti ordinariamente i lavoratori immigrati vengono a trovarsi nei
primi anni di soggiorno in posizione irregolare; dopo due o tre anni in media, queste persone
acquisiscono un permesso di soggiorno, per effetto dei provvedimenti di regolarizzazione oppure
usando i decreti flussi. D’acltro canto, c’è un passaggio mediante l’irregolarità: si tratta di un dato
problematico, considerando il fatto che per gli immigrati è frequente un passaggio attraverso
l’irregolarità e che per diversi fattori l’immigrazione irregolare viene a trovarsi in una situazione di
povertà e di emarginazione che lo pone a rischio sul versante della devianza.
Gli irregolari costituiscono la categoria di stranieri oggetto delle maggiori discriminazioni, in
generale e nella fattispecie per quel che riguarda il Welfare (interventi e servizi sociali).
In apertura del Testo Unico, si afferma che agli stranieri soggiornanti sul territorio ed anche gli
irregolari vanno garantiti i diritti fondamentali: soluzione imposta dalla Cost. dal momento che
riconosce tali diritti in capo all’uomo.
Lo straniero irregolare non ha in generale diritto agli interventi e ai servizi sociali ma ha diritto a
quelli tra esse che corrispondono all’esigenza di tutela dei diritti fondamentali; e sia la dottrina che
la giurisprudenza hanno valorizzato tale aspetto cercando di ampliare l’ambito delle prestazioni
assicurate per tale via. 89
Per quanto riguarda i minori, la tutela è più ampia: si evince dalla convenzione internazionali
sottoscritte dal nostro Paese con riguardo alla tutela minorile.
Il minore straniero che si trova in Italia da solo sine titulo o con genitori sprovvisti di permesso
gode di una tutela quando agli interventi e ai servizi sociali e al Welfare in genere uguale a quella
dei minori stranieri regolari equiparati a loro volta ai minori italiani, salvo problematiche eccezioni.
L’approccio più corretto in materia di tutela, di interventi e servizi sociali è quello di legare le
prestazioni a ciò che si è visto essere la ragione del regime discrimininatorio, ossia al fatto che la
presenza dell’irregolare è in linea di principio destinata a cessare. La discriminazione è ragionevole
solo se riguarda prestazioni non coerenti con la prospettiva del lasciare il territorio; in materia
sanitaria, troviamo nella legge un elenco di prestazioni garantite agli irregolari che sono tutte
essenziali anche in una prospettiva di soggiorno breve, e poi una clausola generale secondo uci
vanno ad essiassicurate quelle cure la cui omissione porterebbe a un danno per la salute.
4. I REGOLARI. LA RILEVANZA DEL PERMESSO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
In materia di interventi e servizi sociali, il Testo unico fa esplicito riferimento agli immigrati
regolari.
La legge dà un’indicazione netta: gli extracomunitari regolari beneficiano degli interventi e servizi
sociali in condizioni di piena eguaglianza rispetto agli italiani; il legislatore ha però trascurato una
specifica copertura finanziaria, tuttavia questo di per sè non può giustificare alcuna
discriminazione della categoria.
Nell’art. 2 si afferma che per gli stranieri ciò vale secondo le modaità e nei limiti definiti dalle leggi
regionali. Prima di interventi discriminatori dei legislatori regionali, diverse disposizionoi di legge
statale hanno sfavorito gli stranieri regolari o parte di essi con vere e proprie discriminazioni: ciò è
avvenuto con riferimento alla cittadinanza (es. bonus bebè o la social card prevista solo per italiani
e comunitari).
Vi sono diversi tipi di permesso di soggiorno, che si differenziano per durata, per ragioni che ne
giustificano l’emissione.
Abbiamo il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, che può essere ottenuto solo
dopo 5 anni di residenza regolare ricorrendo alcuni requisiti. Per determinati benefici sociali il
legislatore ha scelto di escludere gli extracomunitari non provvisti di tale permesso.
Di grande rilevanza l’art. 80 della legge n.388/2000 che ha modificato l’art. 41 del testo unico
esigendo dagli stranieri per l’accesso a tutta una serie di benefici economici (es. assegni o
indennità per invalidità civile).
È intervenuta in merito la Corte costituzionale: ha stabilito che quando discriminare i più poveri
appare in contrastro con la ratio della misura, è illegittimo richiedere la titolarità di un permesso
per soggiornanti di lungo periodo perchè quest’ultimo presuppone l’accertamento di adeguate
risorse economiche e dunque va negato proprio si più poveri, così progressivamente svuotando la
previsione de qua.
5. ORIENTAMENTI SFAVOREVOLI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE. DISCRIMINAZIONI DIRETTE
E INDIRETTE 90
Regioni ed Enti locali hanno cercato, specie nei territori con più alta concentrazione di immigrati,
di rendere più difficile l’accesso degli stranieri a questa o a quella prestazione in situazioni di
scarsità di risorse secondo un principio politico definibile con la formula “prima gli italiani”.
Le discriminazioni sono state dirette, ossia riferite all’essere la persona uno straniero ma più
spesso, ma più spesso, specie in questi ultimi anni, indirette ( ci si riferisce a situazioni dove criteri
tali di fatto da svantaggiare lo straniero; fattore di preferenza per l’accesso ad un determinato
beneficio il risiedere da lungo tempo in un certo territorio, ossia un requisito che lo straniero non
possiede).
A livello regionale e locale, si è preferito la via delle discriminazioni indirette. I giudici
amministrativi hanno dichiarato illegittimo un regolamento regionale che considerava fattore di
preferenza per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica un previo protratto soggiorno
nel territorio.
La Corte costituzionale ha consideraro non irragionevole una legge regionale che discrimina coloro
che non risiedono nel territorio da almeno 5 anni. L’idea è quella di valorizzare il radicamento nel
territorio; si ritiene che esso possa incidere se non sul bisogno, sull’efficacia della misura in quanto
predittivo di un protrarsi del soggiorno coerente con la logica di medio-lungo periododella misura
stessa.
6. L’ASSISTENZA AI RICHIEDENTI ASILO
In termini di bisogni e tutela, la categoria dei richiedenti asilo appare differenziata rispetto agli altri
extracomunitari. I bisogni sono diversi perchè per lo più non si tratta di persone che giungono con
un progetto lavorativo o per ricongiungersi con i familiari, bensì di persone in fuga con le relative
necessità sul piano dell’assistenza.
La tutela è diversa perchè il diritto internazionale accorda ai richiedenti asilo il diritto di ottenere
protezione; il relativo dovere in concreto incombe sul primo Paese “sicuro” che la persona
raggiunge (stabilito dalla Convenzione di Ginevra). In Italia, in base alle direttive europee, si
prevedono anche specifici obblighi di assistenza in capo allo Stato competente ad occuparsi del
caso che è nell’ambito dell’Unione quello d’arrivo del richiedente asilo, dal momento che tutti i
paesi europei sono in linea di principio presunti “sicuri” e rispettosi del dovere di protezione.
Nell’attuazione della direttiva europea, l’Italia ha scelto di puntare esclusivamente sull’accoglienza
in apposite strutture; non si hanno da noi quei contributi economici o quelle soluzioni alloggiative
provvisorie da gestire autonomamente che invece troviamo in altri Paesi come alternativa per i
richiedenti asilo in condizione di poter organizzare la propria esistenza con una certa autonomia.
Vi sono strutture di prima accoglienza, come i centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati
(CARA), in cui l’assistenza è ridotta ai minimi termini e non mancano situazioni di vero e proprio
degrado se non addirittura di violazione dei diritti umani; e strutture di seconda accoglienza,
riconducibili al Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), il quale si fonda
sull’adesione volontaria degli Enti locali e su un apposito fondo di finanziamento.
Restano però delle perplessità di carattere generale sulla capacità dello SPRAR di offrire chiance di
integrazione. I centri forniscono vitto e alloggio, per il resto gli ospiti devono fare riferimento alle
opportunità offerte dal territorio anche per quel che riguarda le prestazioni dello Stato sociale e
spesso non trovano servizi adeguati alle loro specifiche necessità. 91
Inoltre, il sistema di accoglienza non garantisce l’unità dei nuclei familiari. Ci si può anche chiedere
se per una parte dei richiedenti asilo non sarebbero preferibili soluzioni come l’offerta di un
contributo economico o la possibilità di essere ospitati presso famiglie secondo una logica simile a
quella dell’affido.
7. IL PROBLEMA DELLA DIVERSITà CULTURALE
Vi sono situazioni particolari nelle quali delle peculiarità culturali assumono rilievo e possono
anche generare conflittualità. Un problema emerso è stato quello della richiesta di avere nelle
mense carne da animali macellati nel rispetto di determinate prescrizioni rituali. Nel silenzio della
legge sul punto, la risposta è stata positiva. L’approccio ha portato anche ad ammettere l’uso di
segni religiosi da parte degli immigrati nelle strutture pubbliche, uso garantito dalla Carta dei
valori della cittadinanza e dell’integrazione che al rilascio del primo permesso di soggiorno viene
proposta allo straniero come atto fondamentale del “patto” tra lui e le istituzioni italiane. L’idea
dell’accoglienza della diversità ha “salvato” la possibilità di esporre il crocifisso nelle strutture
destinate a servizi pubblici in quanto simbolo che è da intendersi come di fratellanza.
Tale logica di accoglienza della diversità incontra un limite nella mission del servizio. Che cosa sia
salute o che cosa sia utile a tal fine è stabilito dalle autorità italiane secondo la cultura prevalente.
Applicare un tale approccio al campo dei servizi sociali appare insieme problematico, potendosi
avere letture delle situazioni e definizioni degli obiettivi e delle modalità d’azione in contrasto con
il modo di vedere la realtà dell&rsq