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LA TRADIZIONE GIURIDICA DEI PAESI NORDICI
Premessa.
La contrapposizione tra common e civil law non risolve ogni problema; uno dei casi più
problematici è rappresentato dagli ordinamenti nordici – Svezia, Finlandia, Danimarca e Norvegia
Nella sintesi di un comparatista svedese, stabilire se le caratteristiche di tali sistemi siano una base
sufficiente per la costruzione di una particolare famiglia nordica dipende dal grado di dettaglio della
ripartizione. Per un principiante medio, i sistemi giuridici nordici possono certamente sistemati nel
gruppo dell’Europa continentale. _Resta comunque utile informare il principiante medio circa le
difficoltà che questa collocazione dei paesi nordici incontrano.
Difatti ci si accorge che il materiale normativo introdotto dal legislatore è ordinato in modo non
corrispondente alle categorie alle quali si è avvezzi, ed è oggetto di procedimenti interpretativi e
applicativi differenti.
Suddivisione interna della famiglia nordica e lingua come elemento unificante.
Si ricordino alcuni dati storici su legami tra paesi nordici, legami che permettono di suddividere la
“famiglia” nordica in due sottoinsieme:
Il primo è costituito dalla tradizione nordica orientale – con la Svezia, modello storico per
1) i vicini finlandesi.
Il secondo dalla tradizione nordica occidentale – in cui è la cultura della Danimarca ad
2) aver influito con quella norvegese e islandese.
Difatti sino al 1809 un “diritto finlandese” non esisteva e territori dell’attuale Finlandia erano solo
una provincia del regno di Svezia. Poi durante le guerre napoleoniche la Finlandia passa sotto il
controllo russo come granducato con privilegio di mantenere il proprio diritto, ossia quello svedese.
Non stupisce quindi che una volta raggiunta l’indipendenza nel 1917 – il diritto svedese rimase il
principale punto di riferimento per i giuristi finlandesi.
Mentre la Norvegia sarà sottoposta alla corona danese sino al 1814; A seguito del trattato di Kiel, la
Norvegia legata alla Svezia in un’unione personale, in cui il re di Svezia era anche sovrano di
Norvegia. Tale unione visse momenti tesi che culminarono alla fine dell’800 - si sciolse
definitivamente nel 1905.
Nel caso dell’Islanda la sovranità danese ha avuto termine solo nel 1944; il riferimento al modello
di questo paese è rimasto basilare a causa delle ridotte dimensioni del paese e dei giuristi formati in
Danimarca.
Per la Groenlandia questa appartenente nella Danimarca ma dotata di larghissima autonomia è
stata un laboratori di tentativi di coesistenza tra diritto nordico e diritto tradizionale.
Comunque ognuno dei paesi nordici dispone di una lingua nazionale, rappresentata dal danese, dal
norvegese, dallo svedese, dall’islandese e dal finlandese. Tuttavia questo pluralismo linguistico non
pone ostacoli alla circolazione di idee e comunicazione perché le similitudini glottologiche sono
varie.
Precoce affermazione delle fonti legislative e loro evoluzione.
Con la Common law la tradizione nordica condivide l’alto grado di continuità storica degli
ordinamento che esprimono un processo evolutivo che prende mossa dall’unificazione dei regni
scandinavi. Ma diversamente nel Nord Europa il cemento culturale della tradizione giuridica non è
stato fornito dalla giurisprudenza delle grandi corti centrali, ma da una precoce affermazione di
fonti che pur con cautele del caso, hanno carattere legislativo. I testi normativi più antichi giunti a
noi sono le c.d. “leggi provinciali” adottate ognuna in una particolare regione dei regni nordici. La
natura di questi tesi è varia in alcuni casi sono compilazioni non ufficiali del diritto vigente, altri
testi autoritativi moderni.
Accanto alla legislazione provinciale esistevano dei testi normativi – “leggi cittadine” – adottate
nelle città. Le leggi provinciali sono state materiale prediletto di storici tedeschi che vi vedevano la
cristallizzazione di consuetudini germaniche. Se possono aversi riserve circa il carattere legislativo
delle primissime fonti del diritto nordico – lo scenario diviene rapidamente più limpido con
l’affermarsi del potere regio. Un passo importante è quello della redazione di testi normativi
unificati per ognuno dei regni nordici._ L’unificazione non fu totale, perché si manteneva una
normativa separata per le campagne e le città. L unificazione non fu pero immediata e in
particolare per la svezia sembra che i nuovi tezti abbiano per un tempo rilevante convissuto
nella prassi con le leggi provinciali.
Comunque le categorie e le partizioni contenute nelle compilazioni medievali saranno la tela di fono
della tradizione nordica che non sarà cancellata l’attaccamento alle radici è anche mostrato dal
fatto che in Svezia nel 1608 Carlo IX autorizzò le corti ad utilizzare come fonti sussidiarie le
antiche leggi provinciali. I primi a giungere alla revisione dei testi medievali furono i danese con la
promulgazione da parte di Cristiano V del Danske Lov promulgato in una versione simile per la
Norvegia (Norske Lov) classificabile come una classificazione o codificazione.
Lo stesso vale per il corrispondente testo promulgato in Svezia nel 1734 circa mezzo secolo dopo –
“legge del regno di Svezia”(Rikes lag). è un testo atipico per il giurista continentale proprio per le
sue permanenti radici medievali, riflesse nella sistematica, che riprende quella dei 2corpi legislativi
precedenti. _ Si tratta di un’opera a carattere casistico che privilegia la concretezza nella
descrizione dei fatti a cui collegare effetti giuridici; attraverso l’uso di frasi concise e lapidarie. _ Al
tempo stesso l’interprete è lasciato all’oscuro, al di fuori della casistica, non soccorrendo clausole
generali, e presupponendo lo svolgimento da parte del giudice di un’attività integrativa secondo
coscienza e sapienza.
I corpi legislativi nordeuropei e il Rikes in particolare finirono per acquisire grandissimo prestigio
anche al di la dell ambito giuridico diventando simboli della cultura nazionale. Tuttavia le stessi
ragioni del prestigio ne costituivano la debolezza. L estrema didascalia, corrispondenza alla realtà
della propria epoca e la scarsità di clausole generali non li rendevano di facile adattabilità a mutate
condizioni.
La “codificazione mancata” in Svezia.
Dopo il disastro del 1809 si avvia una breve stagione in cui appare possibili un radicale
rinnovamento paese. Vengono presentate mozioni per il rinnovamento del Rikes lag del 1734 e
l’eventuale adozione di un testo in un contesto culturale francesizzato. Prevale però un approccio
prudente , si procede a una distinzione, semplificazione e miglioramento della legislazione, senza
l’adozione in toto di modelli codicistici continentali.
Si giunge nel 1811 – creazione di una commissione di riforma legislativa. Nel 1826 è presentata una
“Proposta di legge civile generale” la maggior parte delle soluzioni sostanziali e delle partizioni in
capitoli del Rikes lag è mantenuta e la recezione di modelli stranierei può essere osservata a livello
di singole disposizioni. Su alcuni punti la formazione liberale dei redattori era evidente,
concretandosi in proposte di difficile digeribilità politica per i conservatori, come la parità tra uomo
e donna. Una volta presentata la proposta, spettava alla Corte suprema un parere preventivo – la
Corte però considerò la “proposta di legge civile” eccessivamente innovativa ; imponendo una
battuta d’arresto all’opera di riforma. L’idea di una riforma legislativa si avvia con Oscar I.
L’avvio della cooperazione legislativa nordica.
Il concetto di dottrina giuridica nordica non si da per scontato nel periodo precedente al 1800 I due
mondi della tradizione – Svedese e finlandese – Danese e norvegese – rimanevano tendenzialmente
separati; Il punto di svolta fu l’avvio nel 1872 degli incontri nordici dei giuristi. Nel corso del
primo incontro si adotta una formale risoluzione sull’opportunità di una legislazione uniforme in
materia di cambiale. Saranno proprio il diritto civile e commerciale ad essere toccati in maniera più
incisiva dalla cooperazione messa in moto dagli incontri nordici.
La collaborazione nei processi di riforma fu intesa ma senza la creazione di alcuna struttura ad hoc
ne la formalizzazione di vincoli giuridici o trattati internazionali. L armonizzazione venne raggiunta
attraverso la collaborazione tra cancellerie e il coordinamento delle commissioni governative
incaricate di redigere per ogni paese i rapporti preparatori e le bozze dei testi da sottoporre ai
parlamenti. Importante è la promulgazione nel 1905e1907 – in Svezia e Danimarca e Norvegia delle
c.d. “leggi armonizzate” in tema di compravendita di beni mobili; e soprattutto sul “contratto e gli
altri negozi giuridici in ambito patrimoniale”. queste leggi comportano una netta modernizzazione
del diritto civile nordico , ma non assolutamente la scomparsa delle peculiarità della tradizione
dell’area. Anzitutto queste leggi erano esterne al corpus dei testi sei settecenteschi e non ne
eliminavano la centralità simbolica. Inoltre nessuna di esse rappresentava un indicazione a modelli
giuridici extra-nordici. In alcune di esse si possono notare influssi della dottrina tedesca. Il materiale
straniero è pero sempre filtrato e riordinato secondo un approccio alieno dai formalismi piu estremi
della dogmatica.
Nella II fase della cooperazione legislativa nordica – un’importante novità era rappresentata dalla
partecipazione diretta della Finlandia, precedentemente impossibile per la sottoposizione alla
Russia. Superamento dell’arretratezza e emanazione di leggi di stampo nordico, in altri casi
attraverso un adeguamento sommerso com’è il caso delle leggi nordiche sulla compravendita. La
cooperazione legislativa nordica sopravvive anche al secondo conflitto mondiale, dopo il quale si
mette mano ad alcune aree importanti modernizzate. Un esempio e la responsabilità civile
extracontrattuale. In Svezia l unica base legislativa era costitutiva dalle disposizioni contenute nella
legge penale che di per se riguardava i danni conseguenti a reati.
Possiamo dire che però alcuni problemi per completare l’armonizzazione del diritto nordico -
permanevano circa le diversità tra diritto Svedese/finlandese e Danese/norvegese riguardanti la resp.
pubblica e vicaria e alcune posizioni politiche diverse circa il quantum di risarcimento. Anche qui
la tecnica fu quella del coordinamento del lavoro preparatorio, con la nomina di commissioni
parallele nei vari Paesi nordici