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LA TRADIZIONE GIURIDICA DEI PAESI NORDICI

Premessa.

La contrapposizione tra common e civil law non risolve ogni problema; uno dei casi più

problematici è rappresentato dagli ordinamenti nordici – Svezia, Finlandia, Danimarca e Norvegia

Nella sintesi di un comparatista svedese, stabilire se le caratteristiche di tali sistemi siano una base

sufficiente per la costruzione di una particolare famiglia nordica dipende dal grado di dettaglio della

ripartizione. Per un principiante medio, i sistemi giuridici nordici possono certamente sistemati nel

gruppo dell’Europa continentale. _Resta comunque utile informare il principiante medio circa le

difficoltà che questa collocazione dei paesi nordici incontrano.

Difatti ci si accorge che il materiale normativo introdotto dal legislatore è ordinato in modo non

corrispondente alle categorie alle quali si è avvezzi, ed è oggetto di procedimenti interpretativi e

applicativi differenti.

Suddivisione interna della famiglia nordica e lingua come elemento unificante.

Si ricordino alcuni dati storici su legami tra paesi nordici, legami che permettono di suddividere la

“famiglia” nordica in due sottoinsieme:

Il primo è costituito dalla tradizione nordica orientale – con la Svezia, modello storico per

1) i vicini finlandesi.

Il secondo dalla tradizione nordica occidentale – in cui è la cultura della Danimarca ad

2) aver influito con quella norvegese e islandese.

Difatti sino al 1809 un “diritto finlandese” non esisteva e territori dell’attuale Finlandia erano solo

una provincia del regno di Svezia. Poi durante le guerre napoleoniche la Finlandia passa sotto il

controllo russo come granducato con privilegio di mantenere il proprio diritto, ossia quello svedese.

Non stupisce quindi che una volta raggiunta l’indipendenza nel 1917 – il diritto svedese rimase il

principale punto di riferimento per i giuristi finlandesi.

Mentre la Norvegia sarà sottoposta alla corona danese sino al 1814; A seguito del trattato di Kiel, la

Norvegia legata alla Svezia in un’unione personale, in cui il re di Svezia era anche sovrano di

Norvegia. Tale unione visse momenti tesi che culminarono alla fine dell’800 - si sciolse

definitivamente nel 1905.

Nel caso dell’Islanda la sovranità danese ha avuto termine solo nel 1944; il riferimento al modello

di questo paese è rimasto basilare a causa delle ridotte dimensioni del paese e dei giuristi formati in

Danimarca.

Per la Groenlandia questa appartenente nella Danimarca ma dotata di larghissima autonomia è

stata un laboratori di tentativi di coesistenza tra diritto nordico e diritto tradizionale.

Comunque ognuno dei paesi nordici dispone di una lingua nazionale, rappresentata dal danese, dal

norvegese, dallo svedese, dall’islandese e dal finlandese. Tuttavia questo pluralismo linguistico non

pone ostacoli alla circolazione di idee e comunicazione perché le similitudini glottologiche sono

varie.

Precoce affermazione delle fonti legislative e loro evoluzione.

Con la Common law la tradizione nordica condivide l’alto grado di continuità storica degli

ordinamento che esprimono un processo evolutivo che prende mossa dall’unificazione dei regni

scandinavi. Ma diversamente nel Nord Europa il cemento culturale della tradizione giuridica non è

stato fornito dalla giurisprudenza delle grandi corti centrali, ma da una precoce affermazione di

fonti che pur con cautele del caso, hanno carattere legislativo. I testi normativi più antichi giunti a

noi sono le c.d. “leggi provinciali” adottate ognuna in una particolare regione dei regni nordici. La

natura di questi tesi è varia in alcuni casi sono compilazioni non ufficiali del diritto vigente, altri

testi autoritativi moderni.

Accanto alla legislazione provinciale esistevano dei testi normativi – “leggi cittadine” – adottate

nelle città. Le leggi provinciali sono state materiale prediletto di storici tedeschi che vi vedevano la

cristallizzazione di consuetudini germaniche. Se possono aversi riserve circa il carattere legislativo

delle primissime fonti del diritto nordico – lo scenario diviene rapidamente più limpido con

l’affermarsi del potere regio. Un passo importante è quello della redazione di testi normativi

unificati per ognuno dei regni nordici._ L’unificazione non fu totale, perché si manteneva una

normativa separata per le campagne e le città. L unificazione non fu pero immediata e in

particolare per la svezia sembra che i nuovi tezti abbiano per un tempo rilevante convissuto

nella prassi con le leggi provinciali.

Comunque le categorie e le partizioni contenute nelle compilazioni medievali saranno la tela di fono

della tradizione nordica che non sarà cancellata l’attaccamento alle radici è anche mostrato dal

fatto che in Svezia nel 1608 Carlo IX autorizzò le corti ad utilizzare come fonti sussidiarie le

antiche leggi provinciali. I primi a giungere alla revisione dei testi medievali furono i danese con la

promulgazione da parte di Cristiano V del Danske Lov promulgato in una versione simile per la

Norvegia (Norske Lov) classificabile come una classificazione o codificazione.

Lo stesso vale per il corrispondente testo promulgato in Svezia nel 1734 circa mezzo secolo dopo –

“legge del regno di Svezia”(Rikes lag). è un testo atipico per il giurista continentale proprio per le

sue permanenti radici medievali, riflesse nella sistematica, che riprende quella dei 2corpi legislativi

precedenti. _ Si tratta di un’opera a carattere casistico che privilegia la concretezza nella

descrizione dei fatti a cui collegare effetti giuridici; attraverso l’uso di frasi concise e lapidarie. _ Al

tempo stesso l’interprete è lasciato all’oscuro, al di fuori della casistica, non soccorrendo clausole

generali, e presupponendo lo svolgimento da parte del giudice di un’attività integrativa secondo

coscienza e sapienza.

I corpi legislativi nordeuropei e il Rikes in particolare finirono per acquisire grandissimo prestigio

anche al di la dell ambito giuridico diventando simboli della cultura nazionale. Tuttavia le stessi

ragioni del prestigio ne costituivano la debolezza. L estrema didascalia, corrispondenza alla realtà

della propria epoca e la scarsità di clausole generali non li rendevano di facile adattabilità a mutate

condizioni.

La “codificazione mancata” in Svezia.

Dopo il disastro del 1809 si avvia una breve stagione in cui appare possibili un radicale

rinnovamento paese. Vengono presentate mozioni per il rinnovamento del Rikes lag del 1734 e

l’eventuale adozione di un testo in un contesto culturale francesizzato. Prevale però un approccio

prudente , si procede a una distinzione, semplificazione e miglioramento della legislazione, senza

l’adozione in toto di modelli codicistici continentali.

Si giunge nel 1811 – creazione di una commissione di riforma legislativa. Nel 1826 è presentata una

“Proposta di legge civile generale” la maggior parte delle soluzioni sostanziali e delle partizioni in

capitoli del Rikes lag è mantenuta e la recezione di modelli stranierei può essere osservata a livello

di singole disposizioni. Su alcuni punti la formazione liberale dei redattori era evidente,

concretandosi in proposte di difficile digeribilità politica per i conservatori, come la parità tra uomo

e donna. Una volta presentata la proposta, spettava alla Corte suprema un parere preventivo – la

Corte però considerò la “proposta di legge civile” eccessivamente innovativa ; imponendo una

battuta d’arresto all’opera di riforma. L’idea di una riforma legislativa si avvia con Oscar I.

L’avvio della cooperazione legislativa nordica.

Il concetto di dottrina giuridica nordica non si da per scontato nel periodo precedente al 1800 I due

mondi della tradizione – Svedese e finlandese – Danese e norvegese – rimanevano tendenzialmente

separati; Il punto di svolta fu l’avvio nel 1872 degli incontri nordici dei giuristi. Nel corso del

primo incontro si adotta una formale risoluzione sull’opportunità di una legislazione uniforme in

materia di cambiale. Saranno proprio il diritto civile e commerciale ad essere toccati in maniera più

incisiva dalla cooperazione messa in moto dagli incontri nordici.

La collaborazione nei processi di riforma fu intesa ma senza la creazione di alcuna struttura ad hoc

ne la formalizzazione di vincoli giuridici o trattati internazionali. L armonizzazione venne raggiunta

attraverso la collaborazione tra cancellerie e il coordinamento delle commissioni governative

incaricate di redigere per ogni paese i rapporti preparatori e le bozze dei testi da sottoporre ai

parlamenti. Importante è la promulgazione nel 1905e1907 – in Svezia e Danimarca e Norvegia delle

c.d. “leggi armonizzate” in tema di compravendita di beni mobili; e soprattutto sul “contratto e gli

altri negozi giuridici in ambito patrimoniale”. queste leggi comportano una netta modernizzazione

del diritto civile nordico , ma non assolutamente la scomparsa delle peculiarità della tradizione

dell’area. Anzitutto queste leggi erano esterne al corpus dei testi sei settecenteschi e non ne

eliminavano la centralità simbolica. Inoltre nessuna di esse rappresentava un indicazione a modelli

giuridici extra-nordici. In alcune di esse si possono notare influssi della dottrina tedesca. Il materiale

straniero è pero sempre filtrato e riordinato secondo un approccio alieno dai formalismi piu estremi

della dogmatica.

Nella II fase della cooperazione legislativa nordica – un’importante novità era rappresentata dalla

partecipazione diretta della Finlandia, precedentemente impossibile per la sottoposizione alla

Russia. Superamento dell’arretratezza e emanazione di leggi di stampo nordico, in altri casi

attraverso un adeguamento sommerso com’è il caso delle leggi nordiche sulla compravendita. La

cooperazione legislativa nordica sopravvive anche al secondo conflitto mondiale, dopo il quale si

mette mano ad alcune aree importanti modernizzate. Un esempio e la responsabilità civile

extracontrattuale. In Svezia l unica base legislativa era costitutiva dalle disposizioni contenute nella

legge penale che di per se riguardava i danni conseguenti a reati.

Possiamo dire che però alcuni problemi per completare l’armonizzazione del diritto nordico -

permanevano circa le diversità tra diritto Svedese/finlandese e Danese/norvegese riguardanti la resp.

pubblica e vicaria e alcune posizioni politiche diverse circa il quantum di risarcimento. Anche qui

la tecnica fu quella del coordinamento del lavoro preparatorio, con la nomina di commissioni

parallele nei vari Paesi nordici

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
108 pagine
54 download
SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dafne.91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sistemi giuridici comparati e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Varano Vincenzo.