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INCONTRI DELLA TRADIZIONE GIURIDICA OCCIDENTALE
Sezione I - L’incontro con l’America Latina
1.1 - premessa
Sistemi dell’America latina comunemente inseriti nella famiglia di civil law. Certo grado di
originalità rispetto al diritto europeo. Tradizione di civil law, ma influenza statunitense. Anche
una pluralità di altri diritti diritto indigeno a carattere consuetudinario.
1.2 - lo sviluppo di un sistema giuridico latino-americano
L’indipendenza e la codificazione
Colonizzazione: spazzate via le civiltà autoctone avanzate. Indipendenza ottenuta in un arco di
tempo breve, inizialmente non comporta una cesura dal punto di vista politico. Diritto della
madrepatria e disposizioni speciali per le colonie, forte particolarismo giuridico.
Movimento per la codificazione non solo imitazione del modello francese, tre fasi:
1. Subito dopo l’indipendenza: traduzioni del Code civil.
2. Inizio con il codice peruviano del 1852, riformulare in termini moderni il diritto coloniale,
attingere ad altri codici europei. Prodotto principale: codice civile cileno del 1855, influenza
tutte le successive codificazioni dell’area.
3. Codificazione in tutta l’America Latina, alcuni adottano il codice cileno, altri il modello
francese, alcuni progetti originali codice argentino, prototipo dell’eclettismo
latinoamericano.
Le tendenze del XX secolo
Mutamenti sociali, politici, economici necessari interventi di aggiornamento nei codici.
Legislazione speciale e giurisprudenza. Nuovi codici, rilievo significativo della dottrina italiana.
Crescente influenza statunitense a partire dal secondo dopoguerra law and developement:
modernizzazione dell’ordinamento giuridico per promuovere sviluppo economico e sociale.
Spinta verso armonizzazione e unificazione del diritto. Panamericanismo vs ibero-
americanismo.
1.3 - il costituzionalismo in America Latina tra teoria e prassi
Il periodo successivo alle guerre d’indipendenza
Carte costituzionali: modello francese e soprattutto americano. I principi del moderno
costituzionalismo si diffondono in America Latina prima che in Spagna: invasione delle truppe
francesi. Prime costituzioni regolano il funzionamento della forma di governo, tripartizione
del potere, controllo di legittimità costituzionale. Modelli di controllo di tutti i tipi, Argentina:
l’unica con un sistema diffuso puro, ricalca quello americano ma senza principio stare decisis,
recurso extraordinario.
Il costituzionalismo del XX secolo e la costituzione messicana del 1917
Anni ‘80: transizione costituzionale: stesura di nuove costituzioni o revisione di quelle vigenti.
Profondo divario fra quanto sancito sulla carta e quanto realizzato nella prassi.
Costituzione messicana del 1917: ripartizione del potere come negli Stati Uniti. Forma,
contenuto diverso. Accoglimento del principio di separazione dei poteri non vuol dire che
abbiano un eguale peso.
Le nuove tendenze del costituzionalismo
Attenzione alle garanzie processuali di tutela dei diritti e giustizia costituzionale.
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Recurso de Amparo: espansione anche in Europa. Difendere i diritti di libertà dell’individuo
nei confronti dello stato. Consente al singolo illegittimamente leso in un diritto costituzionale
ad opera di un atto del pubblico potere di ottenere riparazione dinanzi al giudice ordinario.
1.4 - corti, giudici e processo
Sistema processuale efficiente e giudiziario indipendente dagli altri poteri, pezzi mancanti.
Complessità e multiformità dei sistemi latinoamericani. Soltanto alcuni ordinamenti hanno una
corte costituzionale. Quasi tutti garanzie e immunità costituzionali, modello europeo.
Diritto processuale: modello di civil law, dal XX secolo influenza degli Stati Uniti. Adozione di
alcuni elementi tipici dell’ordinamento statunitense.
Sezione II - l’incontro con la Cina
2.1 - premessa
Paese dominante dell’area est asiatica. Occidentali: arrivano nella seconda metà dell’800.
2.2 - il diritto cinese nella sua versione autoctona
II secolo a.C.: impero a vocazione centralizzata, stato unitario. Ideali fondati sul “mandato del
cielo” Imperatore: governa a patto che non venga meno l’armonia fra cielo, uomini e terra.
Leggi dell’armonia universale. Due scuole di pensiero:
- Legista: uomo malvagio per natura. Necessarie leggi scritte severe per scoraggiare
comportamenti che minacciano la pace nazionale. Concetti vicini alla tradizione giuridica
occidentale: certezza del diritto, uguaglianza dei consociati davanti alla legge.
- Confucianesimo: ideologia di stato. Riproduce l’ordine generale delle cose, rispetto del
principio gerarchico (l’inferiore deve obbedire agli ordini del superiore, che deve proteggere
ed educare l’inferiore) e del principio di differenziazione (ciascuno deve rivestire un
determinato ruolo). Armonia nazionale pace ed equilibrio nei rapporti interpersonali e tra
l’individuo e la società. Ricerca di assenza di conflitti personali e sociali. Legge: male
necessario, repressione di comportamenti contrari all’ordine naturale.
Amministrazioni centrali e locali: risolvere i conflitti assenza di una vera e propria
professione legale. Famiglia: base fondamentale della società.
Tradizionale concezione del diritto:
Li: riti formati dai testi classici confuciani
• Fa: leggi che prevedono punizioni e castighi
•
Connotato prevalentemente penale fin dalle origini. Confucianesimo avversione per i
tribunali e per la risoluzione formale delle controversie. Esaltazione della mediazione e della
conciliazione. Conflitti e processi: eventi disdicevoli.
Territorio imperiale: divisio in province, suddivise in unità amministrative decentrate. Libertà
individuale: non è un valore per il singolo, che conta in quanto parte di una comunità.
2.3 - l’incontro con le potenze occidentali
Le guerre dell’oppio e i patti diseguali
Guerre dell’oppio inizia la storia della Cina moderna. Sconfitta, Inghilterra trattati ineguali,
dominio economico, influenzare la politica interna dell’impero. Cessione di Hong Kong. Clausole
di extraterritorialità avvio del processo di occidentalizzazione: tutti i procedimenti giudiziari
in cui è coinvolto un cittadino straniero decidere in base a regole straniere. Sistema giuridico
cinese: non risulta conforme alle pretese occidentali di tutela caratteristiche di uno stato di
diritto. Quasi contemporaneamente stessa situazione in Giappone.
Il declino dell’Impero e le prime tracce della tradizione giuridica occidentale
1895-1915: tentativi dell’Impero di riformare il proprio sistema, commissione per la
codificazione progetto di codice civile ispirato al BGB. Costituzione basata sull’osservazione
dei maggiori modelli stranieri. Tentativi, non riescono a radicarsi nel paese.
Il partito nazionalista, i Sei codici e l’influenza del diritto tedesco
1927-1942: partito nazionalista cinese riunifica la Cina, inadeguatezza del diritto cinese
tradizionale, nuova fase di codificazione. Programma costituente di Sun Yat-sen tre principi:
- Nazionalità: principio di stato nazionale, modello occidentale.
- Benessere: cura della sussistenza collettiva del popolo.
- Democrazia: tripartizione dei poteri. 26
Sei codici di Guomindang: costituzione, codici civili e penale, codici delle relative procedure,
legge sull’organizzazione giudiziaria. Ispirati principalmente al diritto tedesco, filtrato dal diritto
giapponese. Influenza della pandettistica. Rimangono in vigore dino al 1949, modernizzazione
del sistema delle fonti ispirati ai modelli dell’Europa continentale.
2.4 - la momentanea interruzione del viaggio di civil law e common law
Le fasi socialiste-maoiste e il nichilismo giuridico
Diverso impatto delle nuove leggi fra le città e le campagne il territorio si frammenta. Partito
comunista: inizia a controllare alcune zone.
Ideologia rivoluzionaria di Mao Zedong: ostile ai Sei codici di Guomindang. Chiusura dei
tribunali, delle facoltà giuridiche, annientamento della tradizione giuridica, termina solo con la
morte di Mao.
2.5 - il rinnovato interesse per il diritto occidentale
La riforma giuridica coinvolge tutto l’ordinamento cinese
Deng Xiaoping alla guida del partito comunista. Approccio pragmatico nei confronti del diritto
strumento per garantire la modernizzazione e la liberalizzazione dell’ordine economico.
Rinnovato l’interesse per i paesi occidentali.
La costituzione del 1982 al vertice delle fonti del diritto e la “giustizia costituzionale” cinese
Costituzione del 1982: distacco rispetto alle costituzioni socialiste, formalmente è la principale
fonte del diritto, non è supportata da un organo competente a giudicare la legittimità
costituzionale delle leggi. Più che di giustizia costituzionale si parla di supervisione
costituzionale organo legislativo sorveglia l’applicazione della costituzione nel suo insieme.
L’influenza dell’occidente sulla costituzione
Emendata quattro volte, emendamenti strumentali alla politica della “porta aperta” di Deng
Xiaoping. Terra: proprieta statale o collettiva, ma protetto il diritto d’uso, suscettibile di
valutazione economica. Abbandona la pianificazione economica di stampo maoista economia
socialista di mercato. Affermazione esplicita del governo della legge. Rafforzata la garanzia
della proprietà privata. Lo Stato rispetta e protegge i diritti umani.
L’influenza dell’occidente sul diritto e la procedura civile
Leggi scritte, riforma tutti i settori del diritto, elementi di civli law e di common law.
Partecipazione ad organizzazioni internazionali e aumento di commerci con l’estero trapianto
di nozioni di common law. Usi giurisprudenziali di nozioni vaghe (buona fede, ragionevolezza):
adattamento del loro contenuto a radici locali.
Influente ritorno di Hong Kong nel 1997: circolano caratteristiche del sistema anglosassone.
Diritto privato: legge fondamentale “principi generali di diritto civile”, influenza della
pandettistica.
L’amministrazione della giustizia
Corti speciali e corti ordinarie, sistema gerarchico. Corte suprema del Popolo, corti superiori,
corti intermedie, corti di base. La giurisprudenza non è fonte del diritto, ma la Corte suprema
interpreta le leggi emettendo normative di attuazione.
Meccanismo dei casi guida: casi importanti idonei a guidare le future decisioni, ≠ precedente
vincolante perché ha solo forza persuasiva. Potere giudiziario: subordinazione al potere politico
(partito comunista). Arretratezza professionale. Giudice come bocca della legge, solo
applicazione. Sezione III - l’incontro con il Giappone
3.1 - il primo incontro: la Cina
V secolo: Giappone scrittura cinese, religione buddista, filosofia Confuciana, principi giuridici.
Leggi imperiali del VII e VIII secolo influenza cinese, ma sostituite da consuetudini