Bambini in tribunale – L’ascolto dei figli “contesi”
Marisa Malagoli Togliatti, Anna Lubrano Lavadera
Cap. 1: Dal se al come ascoltare il minore
Introduzione
La legge 54/2006 ha fatto sì che l’ascolto del minore nei procedimenti giudiziari che riguardano la separazione o il divorzio dei suoi genitori fosse affidato ai magistrati o agli esperti in ambito clinico, quando si renda necessario l’integrazione delle competenze del giurista con quelle dello psicologo clinico. In ambito psicologico si parla dell’ascolto come uno dei “bisogni” del bambino, in ambito giuridico viene riconosciuto l’ascolto come un “diritto” del bambino. Il punto di convergenza tra le due discipline sta nel fatto che in entrambe si afferma la necessità che il bambino venga ascoltato.
Il futuro giudice dovrà anche essere giudice delle relazioni personali, orientato verso la costante ricerca della soluzione più adeguata, fondata sull’ascolto e, quando possibile, sul consenso delle parti. Le coppie che si separano si rivolgono al tribunale chiedendo ed aspettandosi la contemporanea presenza di due modelli di giudice:
- Il giudice risolutore del conflitto, che attribuisce la ragione ed il torto.
- Il giudice che tende alla risoluzione del conflitto tramite una modifica delle relazioni tra le parti per consentire una rapida uscita dalla sua giurisdizione.
Un giudice dovrebbe saper fare entrambe le cose. Un giudice con l’entrata in vigore della legge 54/2006 deve coltivare ed accentuare le sue qualità di comunicazione, di collaborazione, di comprensione e di relazione con i servizi e gli esperti cui potrà rivolgersi per aiutare i membri della famiglia che si separa ad articolare il progetto di vita su cui si fonderà la loro organizzazione futura.
Posizioni a sostegno dell’ascolto del minore
- Le Convenzioni sui diritti dei minori considerano i minori non come proprietà, ma come persone che possono e devono essere partecipi nelle decisioni che possono influenzare la loro vita. Implicitamente c’è il riconoscimento del minore come portatore di diritti civili, economici, politici e sociali.
- Secondo i sostenitori di questa posizione, i bambini vogliono essere parte attiva nelle decisioni che influenzeranno la loro vita.
- La partecipazione del minore ai procedimenti che lo riguardano è anche legata allo sviluppo e all’implementazione di nuove politiche sociali.
- È stato evidenziato come la partecipazione del minore ai procedimenti di separazione dei genitori correli positivamente con la sua capacità di adattarsi a nuove configurazioni familiari e di riprendere il controllo su quello che durante e subito dopo la separazione può diventare il “tempo della confusione”.
- L’inclusione dei minori permette di focalizzarsi sui loro bisogni e questo porta a una riduzione dell’intensità e della durata del conflitto genitoriale e a un incremento della collaborazione tra i genitori e delle competenze negoziali del minore stesso.
- La partecipazione del minore potrebbe essere considerata un fattore di protezione durante la separazione genitoriale dal momento che accresce quella che viene definita resilienza, il senso di autostima, di controllo sulla propria vita e la percezione di miglioramento della relazione con i genitori. Wallerstein e Tanke affermano che i tribunali dovrebbero ascoltare la voce di ogni minore, amplificandola ed anteponendola al rumore del conflitto genitoriale, solo in questo modo è possibile assicurarsi il migliore interesse per il minore.
- Il concetto di empowerment spiega come il prendere in considerazione ed integrare le idee dei minori, aiutandoli a sentirsi più forti in un momento di sconvolgimento, ansia e cambiamento, può permettere di affrontare in maniera più efficace l’esperienza della separazione. L’advocacy, che in Italia non è riconosciuta, è un istituto in cui gli operatori possono aiutare il bambino a esprimere in prima persona il proprio punto di vista negli interventi di tutela che lo riguardano.
Le resistenze all’ascolto del minore
Resistenze all’ascolto del minore provengono da parte di coloro che sostengono che uno dei rischi principali è quello di confondere ciò che il minore desidera con ciò che è il suo interesse. Va aggiunto che i diritti legali dei bambini sono sempre nelle mani degli adulti e che i minori possono essere manipolati dai genitori e sperimentare conflitti di realtà. Gli ostacoli verso l’ascolto:
- Scarsa capacità del giudice di comunicare con il bambino.
- Turbamento e l’aggravamento di responsabilità che ne deriva al minore.
- Valutazione dell’attendibilità del soggetto immaturo.
- Difficoltà a individuare il livello di suggestionabilità del minore.
Fadiga distingue tre ostacoli all’ascolto da parte dei giudici:
- Ostacoli che fanno riferimento alle condizioni normative → disposizioni in materia di audizione del minore in vigore prima della legge 54/2006 e la mancanza di una figura che rappresenti l’interesse del minore nel processo.
- Ostacoli che fanno riferimento alle condizioni strutturali → tra cui l’insufficienza di ambienti fisici idonei all’attuazione di tale pratica.
- Ostacoli che fanno riferimento alle condizioni ordinamentali → tra cui l’assenza di un’adeguata formazione e specializzazione dei giudici coinvolti.
Una delle difficoltà nell’ascolto è la capacità o la volontà del fanciullo di esprimersi e della sua tendenza a essere come gli altri vogliono che sia, tendenza che può portarlo a non manifestare le sue posizioni. Vi è la possibilità che una scelta fatta per il minore difforme da ciò che il minore chiede e si aspetta necessiti di un sostegno nella crisi personale e relazionale cui può andare incontro.
Limiti fattuali e normativi ai diritti dei minori
- I limiti fattuali sono legati alla condizione di minore in quanto il suo sviluppo psicofisico non è completo, vi è una sua non compiuta affermazione familiare e sociale, la sua condizione di debolezza nei confronti degli adulti.
- I limiti normativi comprendono quelli relativi a norme che attribuiscono poteri a terzi, cioè i genitori.
La concezione che emerge è quella di un bambino caratterizzato da debolezza, immaturità e dipendenza. Il termine “minore” ereditato dal diritto romano, denota uno status di inferiorità giuridica e sociale, una condizione di sudditanza, di soggezione a poteri altrui e, quindi, oggetto di diritti piuttosto che soggetto. Il termine “minore età” fa riferimento a un gruppo molto eterogeneo. Le convenzioni internazionali parlano di “fanciullo”, ma anche questo termine non risolve il problema delle differenti competenze di soggetti in via di sviluppo. La letteratura specialistica distingue tra “minorenni piccoli” (caratterizzati da uno stato di dipendenza e vulnerabilità) e “minorenni grandi” (che hanno raggiunto un certo grado di sviluppo e maturazione psicofisica e una capacità di autodeterminarsi responsabilmente).
I contesti dell’ascolto
Nelle Convenzioni internazionali viene sancito l’ascolto come diritto fondamentale di ogni minore e di ogni età, diritto che viene declinato in tre forme specifiche:
- Diritto di ricevere ogni informazione che lo riguarda.
- Diritto di essere consultato e di esprimere la propria opinione.
- Diritto di essere informato sulle conseguenze delle proprie opinioni e sulle eventuali decisioni che lo riguardano.
L’ascolto del minore può avvenire in diverse situazioni: in famiglia o negli ambiti sociali (giuridico, scolastico e socio-sanitario). Insegnanti, operatori sociali e sanitari, psicoterapeuti, pediatri possono essere interpellati per raccogliere notizie ed informazioni pertinenti alla tutela dell’interesse del minore che potranno essere utilizzate anche in ambito giuridico. In ambito giuridico è diversa la finalità dell’ascolto, se avviene in ambito civile o in ambito penale:
- In ambito penale si fa riferimento al minore come testimone, quindi è necessario innanzitutto la valutazione della sua attendibilità, che viene fatta dall’esperto in psicologia dell’età evolutiva. Vi sono tre tipi di incarico in base alle specifiche normative:
- Audizione protetta → lo psicologo deve essere in grado di condurre il colloquio con il minore non finalizzato alla valutazione clinica, ma orientato a interpretare e riformulare le domande poste dal giudice, dal P.M. e dalle parti attraverso le modalità consone allo sviluppo cognitivo e linguistico del minore stesso.
- Incarico periziale del giudice o consulenza tecnica del pubblico ministero (PM) → nella perizia e nella consulenza tecnica, lo psicologo dovrà rispondere a quesiti posti dal giudice o dal pm in riferimento all’attendibilità della testimonianza in senso psicologico e non giudiziario. Dovrà valutare la personalità del minore, mentre il giudice o il pm dovranno valutare l’attendibilità giudiziaria.
- Con l’ascolto in ambito civile non solo si riconosce il ruolo di protagonista attivo, ma assumono importanza anche le modalità con la quale egli racconta e parla della visione che ha del suo mondo relazionale ed affettivo e le emozioni che percorrono parole, gesti e movimenti. In passato, nei testi di legge veniva utilizzato il participio passato del verbo “sentire” e non si parlava di “audizione”. Il termine “sentire” fa riferimento a un fenomeno di natura fisica, mentre la parola “ascolto” implica un atto di volontà che si esplicita nella possibilità di accettare e capire le comunicazioni verbali e non verbali dell’altro.
Chi procede all’ascolto
Ascolto diretto: minore ascoltato direttamente dal giudice. Ascolto indiretto: minore ascoltato da un esperto del settore. L’ascolto del minore da parte del giudice richiede competenze specifiche di cui egli non sempre dispone. Inoltre, l’accesso dei bambini all’interno del contesto giudiziario potrebbe costituire per loro motivo di turbamento o di aggravamento di responsabilità nella conflittualità genitoriale. Vi è anche il problema dell’attendibilità o meno di ciò che il minore riporta. Nella prassi del tribunale ordinario si privilegia l’ascolto indiretto, il tribunale dei minori si è spesso orientato verso l’ascolto diretto. Quando un giudice ascolta direttamente il minore, al fine di evitare le possibili induzioni e condizionamenti, vi sono protocolli che sono variabili e non vincolanti: riguardano la presenza o meno dei difensori, la presenza o meno dei genitori, verbalizzazione da parte di un giudice o di un cancelliere, presenza in aula di uno psicologo e modalità e luogo di ascolto del minore. Per effettuare un ascolto diretto, il giudice deve imparare quello che Pazè definisce “l’alfabeto della relazione con il minore”, cioè le regole base riguardanti il porsi in relazione con il minore, dal momento che senza relazione non può esservi l’ascolto. Il giudice deve cogliere anche gli aspetti della comunicazione non verbale (ascolto empatico).
Età dell’ascolto
Al di sopra dei 12 anni l’obbligo di sentire il minore da parte del giudice prescinde dalla capacità di discernimento, mentre al di sotto di questa età l’obbligo di ascolto viene legato a quella capacità che lo rende obbligatorio. Nell’ascolto di un bambino che non ha 12 anni vi è il problema di accertare la capacità di discernimento. In ambito giuridico, la capacità di discernimento è indispensabile per poter dedurre l’attendibilità delle decisioni e delle affermazioni del minore e la possibilità, o meno, per il giudice di tenerne conto nella decisione conclusiva. Il termine “discernere” deriva dall’omonimo vocabolo latino ed indica la capacità di distinguere bene, con gli occhi o con la mente, di giungere a conoscere. Il suo accertamento diventa problematico in quanto la normativa italiana non ne fornisce una definizione univoca. Il concetto di “capacità di discernimento” è stato mutuato nella legislazione italiana dal testo francese della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Il testo inglese di tale convenzione non parla di discernimento, ma delle capacità del minore di formarsi una propria versione ed opinione delle cose. Nell’ottica giuridica la capacità di discernimento sembra indicare due aspetti differenti:
- La capacità del bambino di capire ciò che è più utile per lui.
- La capacità di prendere decisioni autonome.
In ambito psicologico sappiamo che questi due aspetti sono molto differenti tra loro, come lo sono i relativi livelli maturativi necessari: il primo implica una semplice valutazione dei propri bisogni e l’elaborazione di strategie volte a soddisfarli (questa capacità di capire “ciò che è utile” può essere acquisita già al primo anno di vita); il secondo implica la capacità di formulare opinioni e scelte personali e dunque presuppone una personalità già abbastanza strutturata e matura.
È necessario tenere presente l’importanza che le figure genitoriali hanno nello sviluppo e nell’acquisizione delle capacità di discernimento: l’autonomia che un bambino riesce a raggiungere è determinata anche dalle dinamiche familiari e, in particolare, da quelle che coinvolgono la coppia genitoriale. Se gli adulti di riferimento si mostrano poco disponibili, il legame complesso che il bambino ha con loro fa sì che egli non riesca ad uscire dalla propria posizione di dipendenza in cui si trova e che tale dipendenza si rafforzi. Ciò porta ad un adeguamento del bambino alla volontà dei due genitori in conflitto tra di loro e questo può essere un meccanismo difensivo poiché permette di tenere legate a sé le persone più importanti per lui. Il legame di una famiglia di questo tipo è basato sul timore del bambino di perdere l’affetto di uno o di entrambi i genitori o, addirittura, di essere da loro danneggiato. Il bambino in età scolare, figlio di genitori separati, spesso rifiuta di incontrare un genitore per il timore di perdere l’affetto e l’appoggio di quello affidatario da cui i bambini sono estremamente dipendenti. Esistono anche casi in cui il genitore stabilisce con il proprio figlio un legame di reciproca dipendenza in quanto il bambino rappresenta l’unica fonte di gratificazione affettiva per il genitore stesso o casi in cui il genitore si aggrappa a ciò che vede come l’unica cosa rimasta della sua famiglia che aveva: il figlio. Il bambino potrebbe sentirsi indispensabile per il genitore, ma in futuro si potrebbe arrivare a situazioni di confusione o inversione dei ruoli che impediscono al bambino stesso di effettuare un sano distacco e quindi sviluppare la propria autonomia. Secondo Bowen, maggiore è l’attaccamento emotivo non risolto, ovvero la dipendenza affettiva dai propri genitori, minore sarà il livello di differenziazione raggiunto dalla persona. Tutti i soggetti possono essere classificati lungo un continuum:
- Ad un estremo vi sono coloro che hanno conquistato una propria identità ed autonomia, non sono dipendenti dalle famiglie degli altri e sono sicuri di se stessi e delle posizioni che assumono.
- All’altro estremo ci sono coloro che sono estremamente dipendenti dall’approvazione e dal giudizio degli altri, poco differenziati, che occupano la maggior parte del loro tempo a cercare e mantenere il sostegno, l’amore ed il consenso degli altri, facendo dipendere da questo i loro modi di agire, di pensare e di fare scelte per il futuro.
Le finalità dell’ascolto
Per il giudice l’ascolto del “minore conteso” ha due finalità:
- Vedere fisicamente il minore ed avere la possibilità di “sentire” il suo disagio, raccogliere le sue opinioni, desideri ed individuare progetti possibili.
- Consentire una valutazione critica delle informazioni che provengono attraverso le informazioni degli operatori sociali o degli esperti da lui interpellati.
Il compito del giudice è la tutela dell’interesse del minore. Nell’ascoltare il minore vanno prese in considerazione non solo gli aspetti oggettivi (situazioni, contesti, eventi), ma anche verso gli aspetti soggettivi che riguardano il modo con cui vengono attribuiti significati a cose ed eventi ed al modo con cui viene organizzato il progetto di vita esistenziale e di crescita del minore. Se prima della legge 54/2006 l’ascolto poteva servire a raccogliere elementi per individuare il “genitore psicologico”, cioè il genitore con cui il minore ha maggiore empatia e confidenza per indicare a chi affidarlo, attualmente l’ascolto può servire a decidere in che modo il figlio può coordinarsi tra le due case, in che cosa un genitore è più competente ed utile alla sua formazione e cosa ne pensa dell’organizzazione attuale. Altro scopo dell’ascolto è quello di aiutare il minore a superare eventuali rifiuti nei confronti di un genitore. Vi è la necessità di puntare sulla “continuità” non solo nello stile di vita del minore, ma anche nelle sue relazioni con le figure significative.
Cap. 2: Il punto di vista del giurista – L’ascolto del minore nella disciplina sull’affidamento condiviso
Introduzione
L’ordinamento riconosce un vero e proprio diritto del minore ad essere ascoltato in tutti quei giudizi che possono influire sul suo sano ed armonico sviluppo psicofisico. La tendenza normativa odierna sull’ascolto consente di considerare...
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