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CAP. 3 IL RUOLO DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO SOCIALE: DELEGA ALL’AUDIZIONE DE

MINORE E TIPOLOGIE

Ruolo e funzioni del servizio sociale in relazione al Tribunale dei minori. Nel passato esistevano

enti a tutela dell’infanzia (come ENAOI=ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani o

ONMI=opera nazionale assistenza maternità e infanzia ecc.). Con il DPR 616 del 1977 si

trasferivano dallo Stato ai Comuni le competenze in merito alla diagnosi e alla formulazione di

proposte di intervento nell’ambito della collaborazione con il Tribunale. La legge n. 67 del 1993

restituisce alle Province il ruolo dell’assistenza resa necessaria dal provvedimento giudiziario (es.

allontanamento dalla famiglia). Rimane al servizio specialistico della ASL la diagnosi dei problemi

relativi al minore.

Le competenze del servizio sociale.

La segnalazione del caso (legittimazione ad agire). I servizi degli enti locali possono segnalare

al Tribunale dei minori o al giudice tutelare situazioni a loro conoscenza che possono richiedere un

provvedimento giudiziario. Le segnalazioni possono essere inviate direttamente al tribunale dei

minori che decide di intervenire d’urgenza o di trasmettere la pratica al Pubblico Ministero. I servizi

sono obbligati a fare una segnalazione nei casi previsti dall’art. 9, cioè in tutte le situazioni di

abbandono di un minore. L’art. 10 stabilisce che, in caso di minori di età segnalati come

abbandonati, il giudice, tramite i “servizi locali”, disponga accertamenti sulle condizioni giuridiche e

di fatto sull’ambiente in cui ha vissuto e vive il minore. È quindi richiesta una collaborazione ai

servizi sociali e ai servizi territoriali. L’ente locale non è legittimato a chiedere un provvedimento

relativo alla potestà, a differenza del PM e dei parenti del minorenne.

La collaborazione nel corso dei procedimenti e le inchieste possibili. Il servizio sociale degli enti

locali (di regola il comune) è per legge tenuto a svolgere quelle indagini, inchieste, accertamenti

sulla personalità del minorenne e dei familiari che il giudice ritiene necessari per pervenire alla

decisione.

Che ruolo giuridicamente rilevante assume l’assistente sociale incaricato a svolgere l’inchiesta? 

quello si ausiliario del giudice.

Il compito essenziale del Servizio Sociale è quello di svolgere l’indagine e di riferirne i risultati in

ordine alla situazione socio-familiare. Lo scopo dell’indagine è quello di accertare i fatti. L’indagine

si svolge per far sapere al giudice quali siano gli elementi di fatto che potrebbero giustificare un

suo intervento ablatorio o limitativo della potestà parentale. La relazione redatta dal Servizio

Sociale fornisce un ritratto dell’intera famiglia, mettendo in evidenza i rapporti tra i singoli

componenti e descrivendo anche qualitativamente questi rapporti. Il Servizio Sociale può fare

proposte, elaborare progetti e ciò considerando sia le sue competenze sia il ruolo di ausiliario del

giudice. Non sempre l’assistente sociale viene accolto e lasciato parlare con il minore, altre volte le

famiglie stesse possono risultare aggressive e pericolose nei confronti degli operatori.

Il Servizio Sociale ed il Tribunale ordinario. Né il codice civile del 1865, né quello successivo del

1942 (in vigore) hanno fornito alcuna indicazione al giudice sui criteri da adottare per la decisione

sull’affidamento dei figli minorenni, tanto che anteriormente alla riforma del Diritto di Famiglia del

1975, venivano utilizzati i criteri che, ricavati dalla comune esperienza e dalla necessità di

individuare la “colpa”, sembravano più che sufficienti per assicurare una buona decisione e cioè:

- Affidare alla madre i figli in tenera età

- Non affidare alla madre nessun figlio, nemmeno se in tenera età, se era lei in colpa

- Nel dubbio e quando le colpe non erano considerate di entrambi i genitori e comunque non

erano considerate colpe gravi, affidare i figli a chi dei genitori aveva maggiori disponibilità

economiche.

Ma nel corso degli anni successivi sono mutate le concezioni circa i rapporti tra i due sessi e si è

avviato anche il processo di riconoscimento della soggettività giuridica del minorenne. Il giudice

deve pronunciarsi esclusivamente nell’interesse del morale e materiale della prole.

Nel momento in cui il giudice si pone quesiti cui né la legge né i criteri diffusi forniscono una

esaustiva risposta, egli ricorre alla consulenza dell’esperto e, a volte, nomina una CTU (quando il

contrasto tra i genitori è durissimo, quando non è facile comprendere chi sono e che rapporto

abbiano con il minorenne), altrimenti si può ricorrere ai Servizi Sociali territoriali.

Il giudice del Tribunale Ordinario può richiedere l’intervento del Servizio Sociale in accertamento

della situazione familiare (al fine di procedere sull’affidamento dei figli di una coppia non sposata).

E’ possibile e opportuno disporre una inchiesta prima dell’udienza presidenziale? Il presidente nel

Tribunale Ordinario di Torino, se dalla lettura del contenuto del ricorso ritiene possano sorgere

problemi rilevanti, dispone l’inchiesta dandone notizia agli assistenti sociali che collaborano

stabilmente con il Tribunale. Questi si mettono in contatto con i Servizi locali e chiedono se loro già

conoscono la situazione e se hanno già dei dati da fornire o di provvedere in tempi brevissimi ad

un’inchiesta. Viene anche fatta richiesta al Tribunale dei Minori di trasmettere quanto esso risulta

sull’esistenza di provvedimenti o procedimenti in corso riguardanti le medesime parti. La relazione

giunge sul tavolo del Presidente prima dell’udienza e di questa il Presidente si giova nel corso

dell’udienza, eventualmente contestando i fatti di rilievo e menzionando le fonti a lui pervenute.

Questo intervento immediato del Servizio Sociale si è verificato con buon successo. Diversa la

prassi in altri tribunali ordinari. E’ raro che al Tribunale di Roma, l’ufficio del Presidente,

anteriormente all’udienza di comparazione dei coniugi, conferisca delega al Servizio Sociale

territorialmente competente di effettuare indagine sul nucleo familiare e riferire per iscritto; nel

corso dell’udienza il Presidente potrà acquisire informazione e richiedere una relazione agli

operatori. Il Presidente preferisce conferire gli incarichi ad una CTU anche per i suoi rapidi tempi.

Presso il Tribunale di Roma si è attualmente instaurata una prassi che vede il magistrato

sollecitare l’intervento dei Servizi Sociali con indagine e deposito della relazione socio-ambientale

in caso di promozione di procedimenti camerali di revisione delle condizioni di separazione o di

divorzio in relazione sia al regime di affidamento del minore, sia di coabitazione del medesimo. La

relazione redatta dal Servizio Sociale dovrà pervenire anteriormente all’udienza e in tempo utile

per offrire al giudice e alle parti il risultato di tale indagine.

Diverso è il caso in cui per decisione del giudice, il Servizio Sociale diventa ente affidatario del

minore. Al Servizio Sociale viene affidato un minore in via provvisoria quando i genitori non

appaiono in grado di svolgere la potestà genitoriale e non vi sono figure parentali di riferimento,

oppure quando il conflitto tra i genitori è così acceso da rendere impossibile l’esercizio del ruolo

genitoriale e dell’affidamento condiviso. La potestà viene esercitata dagli operatori del Servizio, ma

ai genitori non viene né soppressa né revocata. E’ un provvedimento provvisorio che comporta che

il minore rimanga ad abitare presso uno dei genitori e soltanto più complesse viene disposta la

collocazione presso terzi o presso idonee strutture.

Il servizio sociale e il Tribunale dei minori. Nell’attività del Tribunale dei minori il rapporto di

collaborazione tra il Servizio Sociale ed il giudice è molto intenso e prolungato. Nel Tribunale

ordinario, quello dove si svolgono le separazioni ed i divorzi, di solito si conferiscono incarichi al

consulente tecnico di ufficio per una perizia. Quindi la collaborazione con i servizi sociale è ridotta,

anche in relazione ai tempi ristretti ed alla presenza degli avvocati della parti. Inoltre talvolta manca

nell’equipe dei servizi sociali la figura dello psicologo. Bisogna che le parti (Servizi sociali,

magistrati e dirigenti degli uffici giudiziari minorili) siamo disponibili ad un loro. E’ importante inoltre

che, pur nella collaborazione, il giudice mantenga il ruolo di “terzietà” e, pur condividendo con i

servizi sociali l’impegno a far prevalere l’interesse del minore, non deve decidere necessariamente

secondo il parere dei Servizi sociali. Per questo la maggior parte delle decisioni del Tribunale dei

minori sono collegiali (compongono il collegio giudici ordinari e giudici togati). I servizi sociali, da

parte loro, devono agire in autonomia, ma spesso non hanno le competenze necessarie e si

trovano a svolgere attività valutative e terapeutiche di sostegno alla genitorialità. Talvolta i servizi

sociali sollecitano la presenza di uno psicologo ed il giudice nomina un Consulente Tecnico

d’Ufficio (CTU). In alcuni casi, come avviene a Roma, i giudici onorari sono psicologi,

psicoterapeuti e neuropsichiatri. Tuttavia con questa soluzione viene a perdersi il supporto

specialistico nelle decisioni collegiali.

Il servizio sociale e l’audizione/ascolto del minore. Il servizio sociale area minori svolge 2

funzioni:

- Funzioni di assistenza, sostegno e aiuto per la genitorialità alle famiglie

- Funzioni relative alla vigilanza, protezione e tutela dei minori di fronte a difficoltà e carenze

nella gestione del ruolo genitoriale.

In base a tali funzioni vengono definite le diverse aree di intervento. Nella operatività in tali aree di

intervento il servizio entra in continuo contatto con il minorenne, lo ascolta, facendogli esporre la

propria posizione, se in grado di riferirla. L’ascolto del minore è per lui uno strumento di tutela,

ascoltare un bambino significa capire qual è la sua situazione in quel momento, qual è il suo stato

d’animo e le sue opinioni personali. I bambini lasciati in una situazione libera di gioco lasciano

emergere quello che sentono, anche senza l’uso della parola.

CAP. 4 PARLARE AI BAMBINI: A QUALE ETA’ E COME?

Introduzione. Gli adulti, nel parlare con i bambini si accontentano fin troppo spesso di sentirsi dire

ciò che desiderano o quanto pensavano di sapere fin dall’inizio. La validità scientifica dei dati

raccolti attraverso interviste e colloqui, in particolare con i bambini, è stata messa più volte in

discussione.

Intervista e colloquio. Per “intervista&r

Dettagli
A.A. 2015-2016
25 pagine
5 download
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher oliverqueenarrow di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Psicologia dello sviluppo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Fiorilli Caterina.