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Appunti e rielaborazione personale per l’esame di PROCEDURA PENALE parte speciale , facoltà di

Giurisprudenza Roma Tre, 2017/2018

Premessa: Cultura della prova ed errore giudiziario: il processo penale in discussione

L’errore giudiziario è disciplinato dagli artt. 643 ss. cpp e si ha quando una persona condannata con sentenza

1

irrevocabile viene poi riconosciuta innocente in sede di processo di revisione. In questa ipotesi, il soggetto

che ha ingiustamente patito la pena, se non ha concorso con il suo comportamento colposo o doloso, ha

diritto ad una riparazione per l’ingiusta detenzione che non è quantificabile con i parametri normalmente

utilizzabili dalla legge e che non si riducono alla sola durata della privazione della libertà, ma ad un connubio

di fattori che comprendono le conseguenze sia familiari che personali.

Dunque l’errore giudiziario rappresenta il rovescio della medaglia del fenomeno processuale che è

italiana, all’art 24, comma 4, lo ha

naturalmente connaturato ad ogni sistema, la stessa Costituzione

riconosciuto “La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”

ammettendo quindi tale possibilità.

Nonostante questa tematica sia stata oggetto di riconoscimento oggettivo, la percezione che si può constatare

a livello giuridico è quella di una marginalizzazione del problema e della tendenziale negazione di questo,

visto come tabù e non come effettiva evenienza.

Il tema dell’errore giudiziario è stato altresì oggetto di scritti e pubblicazioni a livello nazionale, europeo ed

internazionale, proprio per questo motivo tale volume propone un’impronta basata anche sul confronto con il

per esaminare criticamente il sistema italiano e un’analisi che mette in

sistema di common law luce studi

per mostrare come questo fenomeno giuridico sia “universale” e presente

stranieri sul miscarriage of giustice

in ogni sistema.

L’indagine si muoverà su due versanti:

-Quello della prova genetica

dei congegni rimediali dell’errore giudiziario

-Quello

Quanto al primo punto, possiamo affermare che la prova genetica sia considerata in Europa, come prova

decisiva di colpevolezza ed un esempio è proprio la sentenza sul caso Amanda Knox e Raffaele Sollecito ove

ha natura di “indizio”. 2

la prova decisiva è proprio il DNA, che tuttavia

Al contrario, la prova del DNA non identificativa del soggetto dimostra la completa innocenza ed è quindi

considerata una delle migliori prove a discarico in grado di travolgere il giudicato penale tramite una

revisione del processo. Proprio negli Stati Uniti è stato molto utilizzato questo strumento attuato

successivamente alle decisioni processuali, andando in svariate occasioni a ribaltare la situazione di

“colpevolezza” e quindi la sentenza già emanata.

1 La revisione, a differenza dell'appello e del ricorso per cassazione, è un mezzo straordinario di impugnazione, e in

quanto tale è idoneo a travolgere il giudicato.Ha ad oggetto pronunce irrevocabili con contenuto di condanna

ed è esperibile senza limiti di tempo.I casi di revisione sono quattro (art. 630 c.p.p.):

— inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della condanna con quelli di altra sentenza irrevocabile;

— sopravvenuta revoca della sentenza pregiudiziale, civile o amministrativa (ad es., revoca della sentenza civile

dichiarativa di fallimento cui è conseguita la condanna per bancarotta);

— sopravvenienza di nuove prove di innocenza;

— falsità in atti o in giudizio o ad altro fatto reato da cui dipenda l'attuale condanna.

La revisione può essere chiesta dal condannato o da altri soggetti che si trovino in particolari rapporti con lui, e dal

Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.

La sentenza può essere di rigetto, ed allora è ripristinata l'esecuzione della pena, o di accoglimento, e in questo caso

viene revocata la condanna oggetto del giudizio di revisione.(fonte: https://www.simone.it)

L’indizio, per definizione “ fatto certo attraverso cui, in base a canoni di probabilità,

2 si può risalire ad un fatto incerto

da provare” per la loro utilizzabilità all’interno del processo penale è necessario che siano plurimi, gravi, precisi e

concordanti, ex art. 192, co.2 cpp, andando a desumere l’esistenza di un fatto e quindi valutabili dal giudice.

La normativa in continua evoluzione sta conducendo diversi Stati a creare basi legislative idonee ad accedere

al test del DNA nella fase di esecuzione della pena onde evitare errori giudiziari, tuttavia il nostro

sembra essere lento a percepire questi cambiamenti ma l’auspicio è quello che si metta al passo

ordinamento

con gli altri paesi per ridurre al minimo il rischio di condanna di un innocente.

Il secondo punto da prendere in considerazione riguarda la rilevazione dell’errore giudiziario ed il fatto che

sia raro il ricorso e l’accoglimento delle richieste di revisione anche se non mancano esempi di nuove

prospettive giuridiche non ancora valide a fondare normative coerenti con l’intero sistema.

Parte I: Défaillances procedimentali ed erroneo convincimento del giudice

Capitolo I: Valutazione del fumus commissi delicti e ingiusta detenzione cautelare: prevenire è (sempre)

meglio che curare?

Fisiologia e patologia dell’errore cautelare

1.

All’interno del 3

nostro sistema processuale penale, la coercizione cautelare è fisiologicamente collegata

all’errore e ciò perché tali misure vengono applicate prima che il fatto di reato si sia concretamente

verificato. Altra constatazione utile è quella che vede un assetto probatorio suscettibile di mutamenti e

modificazioni in quanto l’applicazione di tali misure avviene nella fase delle indagini preliminari e quindi

allo “stato degli atti” talvolta creando possibili degenerazioni patologiche che negano al soggetto uno dei

diritti fondamentali, garantiti all’art 13 della Costituzione, ossia la libertà personale.

Le statistiche hanno dimostrato che vi sono forti deviazioni funzionali che hanno limitato la libertà personale

di molti soggetti poi dimostrati innocenti e che la detenzione appare in troppi casi, assolutamente immeritata.

Emblematica è la previsione dell’art 275 cpp il quale al terzo comma, parla di “pericolosità cautelare” per gli

autori di alcuni reati definiti dallo stesso legislatore “di particolare allarme sociale” generalizzando

comportamenti umani in riferimento al reato contestato in assenza di un controllo giurisdizionale e attuati

automaticamente e prima del processo in riferimento esclusivo a valutazioni astratte di politica criminale e

non sempre coerenti al dato concreto.

Prevenzione delle cautele ingiuste e vis attractiva di gravi indizi di colpevolezza

2.

Per far fronte ai rischi legati alla possibile esistenza di errori giudiziari, si è cercato di limitare il più possibile

questi fenomeni non così tanto rari. Sicuramente un primo aspetto rilevante è da ricercare nella valutazione

del giudice che rappresenta la vera garanzia.

La valutazione giudiziale, infatti ricalca in miniatura ciascuno dei temi di prova in cui si concretizzerà la

responsabilità dell’imputato, con un giudizio di credibilità razionale che lega tutti gli

futura ed eventuale

elementi che portano alla colpevolezza della persona coinvolta e della garanzia posta a tutela di ingiustizie,

ossia quella della gravità indiziaria.

Sembra dunque che il provvedimento cautelare sia adottato soprattutto sulla base di gravi indizi di

colpevolezza e quindi vi è la necessità impellente di assicurare anche il “fumus commissi delicti”.

L’art 314 cpp svolge una funzione di “equa riparazione” del danno sofferto da un soggetto quando la

restrizione e quindi l’applicazione di una misura cautelare sia applicata in assenza dei presupposti previsti dal

codice , ossia quelli: 4

- Gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cpp

3 Intesa come applicazione di misure cautelari coercitive, ossia quelle che, in presenza di alcuni presupposti

processuali (artt. 273-274 cpp) limitano la libertà personale del soggetto cui vi è sottoposto.

4 Per gravi indizi di colpevolezza s’intende la presenza di elementi di prova idonei a condurre in un futuro processo ad

una probabile condanna. 5

- Almeno una delle esigenze cautelari ex art 274 cpp

- Applicabilità delle misure cautelari personali solo per i delitti, una soglia minima del reato

commesso con pena edittale sopra un certo limite ex art 280 cpp

- Assenza di cause di giustificazione o non punibilità

Sicuramente la conclusione a cui si arriva è quella di andare a prevenire situazioni ingiuste , piuttosto che

curarle andando a creare un sistema quando più coerente possibile.

La profilassi dell’errore cautelare tra “best practices” e strategie

1. di implementazione

L’approccio operativo che si è andato a sviluppare in maniera sempre più incalzante, è quello della necessità

di un rigoroso e sempre più attendibile sindacato del fumus commissi delicti, svolto dal giudice in sede di

valutazione sui presupposti per la convalida della misura cautelare.

Con la riforma sul “Giusto processo” l. 63/2001, il legislatore ha cercato di irrobustire il materiale spendibile

ai fini cautelari evitando elementi non idonei a fondare una certa efficacia dimostrativa; un esempio valido

e quelle sull’inutilizzabilità

sono le disposizioni del codice sulla testimonianza de relato delle dichiarazioni

6

rese dagli informatori di polizia o delle intercettazioni non consentite perché in violazione della legge.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nel 2006 ha rimarcato la necessità di un duplice vaglio di

attendibilità delle dichiarazioni poste a sostegno del fumus boni iuris della cautela personale e quindi la

ricerca di riscontri esterni validi a dimostrare che il soggetto destinatario della misura sia effettivamente il

destinatario del fatto di reato contestato.

Esiste inoltre un filone giurisprudenziale abbastanza consistente che ha finito per equiparare il dato indiziario

cautelare con quello probatorio valutabile in dibattimento, riconoscendo quindi l’operatività dell’art. 192 ,

co. 2 che parla di indizi gravi , precisi e concordanti.

Ne deriva che, in assenza dei tre corollari dell’indizio in sede processuale, sia inconsistente anche la

valutazione da parte del giudice poiché a quel punto vengono meno gli elementi su cui fondare il

convincimento.

Ciò che rileva sopra ogni cosa, coerentemente con il principio costituzionale del principio di colpevolezza

sopra ogni ragionevole dubbio, è che anche solo una lettura diversificata del quadro probatorio non è valida a

fondare una misura limitativa della libertà personale, quindi è illegittima.

Nonostante il Giudice sembra molte volte condividere a pieno la posizione del Pubblico Ministero, gli si

chiede una partecipazione attiva di rielaborazione e valutazione di elementi probatori ed indiziari non

limitandosi alla gravità di questi elementi ma anche a criteri logici.

In definitiva, evitando che il giudice si omologhi a precedenti valutazioni si scongiurano ipotesi di errori

andando ad operare un “doppio controllo” che si manifesta attraverso un controllo preventivo effettuato dal

PM e poi successivamente rioperato dal giudice che deve convalidare il provvedimento.

Tutela “iperprotettiva”contro l’errore

2. de libertate: effetti indesiderati

5 Tra le esigenze cautelari il codice riconosce tre situazioni ossia:

-esigenze di indagine = prevenzione del pericolo di inquinamento delle fonti di prova con concreto ed attuale pericolo

-fuga o pericolo di fuga=quando abbiamo una pena superiore ai due anni di reclusione

- tutela della collettività desunte dalla personalità del soggetto in questione o reati di criminalità organizzata ecc

6 Le intercettazioni non sono consentite e sono inutilizzabili se mancano dei presupposti di applicabilità ex art.267 cpp

(gravi indizi di reità che non possono desumersi da informatori di PG e indispensabilità per la prosecuzione delle

indagini) ; inoltre sono altresì inutilizzabili per fini processuali intercettazioni non convalidate, comunicazioni del

servizi segreti , soggetti tenuti al segreto professionale, la documentazione delle intercettazioni che costituisce i corpo

del reato non deve essere distrutta. (art 235-271 cpp).

Una tutela troppo massiccia contro l’errore giudiziario rischia di dimostrarsi una “trappola” in quanto vi è

timore che l’errore eventualmente commesso in ambito cautelare possa estendersi anche a quello di merito

senza mai essere svelato se non rimettendo in discussione la precedente decisione.

Proprio per tale motivo, un’eccessiva stratificazione del giudizio con conseguente appesantimento dello

stesso è un risvolto negativo che rischia di diventare una garanzia iperprotettiva e dannosa.

Sarebbe auspicabile un intervento normativo volto all’instaurazione di un processo quanto più lineare

possibile al fine di applicare la misura cautelare come extrema ratio e in specifico riferimento a situazioni di

volta in volta valutabili e non standardizzabili.

Esiste comunque, tirando le somme, un forte deficit strutturale insanabile che cerca ancora risposte

giurisprudenziali , che spesso si traduce in una somministrazione di un trattamento sanzionatorio anticipato

che condiziona la ricostruzione dei fatti e il principio di non colpevolezza.

Capitolo II: Prevenzione dell’errore e indagini preliminari

L’errore nella fase investigativa: un fenomeno

1. sottovalutato?

state le definizioni di errore giudiziario, si è partiti dall’errore di fatto o di diritto fino a

Molte sono

considerarlo come un processo il cui esito può essere sia “l’assoluzione del colpevole, che la

condanna di un innocente”.

Tuttavia è necessario fare un’analisi sul significato giuridico di questa parola per determinare le

conseguenze che ne derivano, si deve infatti considerare “l’error in judicando” nella duplice

accezione di:

sull’accertamento del fatto

-errore

-errore sulla sussunzione del fatto alla norma

Entrambi determinando una divergenza tra la decisione espressa e quella che sarebbe stata la

“decisione giusta”.

Un approccio realistico del fenomeno è quello di considerare anche la fase investigativa come

sottoposta al problema di valutazioni sbagliate, già fatte nella fase della ricerca della prova e delle

indagini preliminari per basare quindi la scelta sulla possibile azione penale.

Gli effetti di indagini errate si estendono anche alla fase processuale fino alla decisione che talvolta

si trascina le lacune delle fasi precedenti.

Non di rado, infatti accade che un soggetto sia identificato in maniera difforme dalla realtà, si pensi

ai “casi da stadio” in cui si finisce per ricorrere a strumenti adatti al riconoscimento nelle successive

48 ore dalla commissione del fatto di reato.

Questa c.d “ flagranza differita” , introdotta nell’ordinamento nel 1989 , stabilisce che -quando non è

possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica, si

stato di flagranza ai sensi dell’art 382 cpp, colui che risulta grazie a

considera comunque in

documentazione , inequivocabilmente l’autore del fatto di reato, sempre che l’arresto sia compiuto

non oltre il tempo necessario alla sua identificazione ed entro le 48 ore dalla commissione del fatto-.

Evidentemente esistono anche dei meccanismi per dimostrare l’estraneità ai fatti e quindi un

eventuale errore investigativo, tramite il deposito di documentazione relativa alle indagini difensive,

o dichiarazioni spontanee. Ciò è previsto dall’art. 415

memorie, interrogatorio richiesto del soggetto

bis, il quale prevede “L’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari”, tale viene

–discovery-. 7

denominata

Prendendo in esame l’attività del Pubblico Ministero, vediamo come lo stesso, qualora dovesse

accorgersi di eventuali errori, potrebbe richiedere l’archiviazione al fine di evitare un procedimento

inutile; al contrario qualora erroneamente o secondo il giudice le indagini non siano state svolte con

accurata attenzione, questi richiederebbe al Pubblico Ministero o alla polizia giudiziaria ulteriori

indagini da compiere.

7 Il fenomeno della << discovery>> è il momento in cui l’indagato viene a conoscenza delle indagini a suo carico e ciò

implica che il soggetto possa venire a conoscenza degli atti delle indagini fino a quel momento svolte.

per questo fenomeno è quello dell’esame incrociato o dell’istituto delle

Altro deterrente processuale

contestazioni, che smentendo le dichiarazioni precedentemente rese ed andando, in ultima istanza, a

prevedere anche i mezzi di impugnazione che richiamano i provvedimenti emanati revisionandoli

prima della sentenza irrevocabile, pone un rimedio all’errore investigativo per dimostrare l’estraneità

ai fatti.

In termini di economia processuale è importante che i protagonisti del processo si adoperino con

compito di limitare le ricadute di situazioni processuali che allungano i tempi infatti il Pubblico

compie le indagini utili con l’ausilio del corpo di polizia nel caso di

Ministero, in qualità di dominus a formare l’azione

particolare complessità andando a determinare le fonti di prova che andranno

penale, individuando l’autore del reato e accertare il fatto.

E’ possibile, in un’altra ipotesi, in cui le indagini vengono svolte autonomamente dalla polizia senza

delega del PM, che si svolgano attività d’urgenza per la raccolta di elementi utili alla ricostruzione

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dafne17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Marafioti Luca.
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