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CAPITOLO IX: ITINERARI NUOVI E RESIDUE INCERTEZZE NEL SINDACATO
GIURISDIZIONALE SULL’ERRORE DI DIRITTO DOPO IL GIUDICATO
Forme evolutive dell’errore giudiziario e flessibilità del giudicato penale
1.
La Corte Costituzionale, al fine di garantire la certezza del diritto e la definitività delle decisioni, attraverso
un’autorevole sentenza, aveva sancito la necessità che il giudicato si chiudesse assorbendo anche eventuali
vizi in procedendo o in iudicando.
Con questa pronuncia la Corte Costituzionale esprimeva la necessità di concludere il giudizio lasciando
pochi ed eccezionali spiragli di cambiamento e subordinati a determinate condizioni, quale la revisione della
pronuncia irrevocabile di condanna. Il fine è ovviamente quello primario di assicurare che un innocente non
subisca una condanna.
Nel corso degli anni e grazie agli orientamenti della giurisprudenza, si è andato ad ampliare sempre di più la
portata dell’errore nell’ottica garantire delle sentenze “eque e giuste” a prescindere dall’errore in questione
di
e sempre al fine di tutelare il soggetto colpito da tale situazione. Tutto questo iter ha portato al
riconoscimento tra gli errori rimediabili post iudicium anche di quelli di diritto.
Error iuris “oggettivo” e dell’esecuzione
poteri correttivi del giudice
2.
La rilevanza patologica dell’errore di diritto anche emerso successivamente al giudicato, è frutto di una
giurisprudenza in evoluzione che pone come nucleo essenziale i diritti del soggetto in attuazione dell’art. 27
Cost, ossia l’effetto rieducativo della pena.
La vicenda “Scoppola”, utile da ricordare a tal proposito, trae origine dal ricorso fatto a Strasburgo in cui il
soggetto era risultato vittorioso a causa di un mutamento della pena in senso peggiorativo per una modifica
legislativa apportata all’articolo che era stato applicato nel suo caso di specie, che limitava la libertà
personale.
A questo proposito, le Sezioni Unite, hanno conferito al giudice dell’esecuzione il potere-dovere di
rimuovere la violazione in atto nei confronti del bene fondamentale della libertà personale, sostituendo la
pena illegale con quella ritenuta adatta.
Con questa presa di posizione delle Sezioni Unite è stato necessario forzare il tenore letterale dell’art. 30
secondo il quale “quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata
della l.87/1953,
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali”.
Con questa interpretazione l’operatività della norma è in grado di influire sul quantum della pena e sugli
effetti negatici e pregiudizievoli cagionati dall’applicazione errata della pena. Il giudice ha quindi un potere
discrezionale molto forte in grado di rimodulare il contenuto sanzionatorio della sentenza, andando a formare
come una sorta di bifasicità dei meccanismi processuali.
Altro caso particolare in tema di pronunce è quella della Consulta contro l’unificazione del trattamento
sanzionatorio tra “droghe pesanti” e “droghe leggere”, andando a rimodellare tutte le pene irrigate sulla base
di quelle sentenze pronunciate prima di questa sentenza.
Si è aperta così la strada ad un nuovo sviluppo della nozione di “errore di diritto” capace di andare a superare
i confini del giudicato penale , con un diverso modo di intendere il principio di legalità con il compito
dell’ordinamento di sorvegliare sull’intera procedura di determinazione della pena e non solo quella della
decisione finale.
L’errore di diritto quindi non può essere sanato nemmeno appellandosi al “raggiungimento dello scopo”
poiché in ogni caso non sarebbe idonea a garantire una pena o una sanzione commisurata al fatto o all’errore
compiuto.
In merito all’ errore sul consenso vi è stata una pronuncia delle Sezioni Unite che ha previsto in caso di
sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile prima della pronuncia costituzionale 32/2014 occorre
determinare l’esecutività della pena illegale.
Nonostante tutte queste sfaccettature processuali è chiaro che la giurisprudenza e in nostro ordinamento
debbano adeguarsi ad un dato “oggettivo” di errore, quale evento accidentale contrario al diritto, con un
deficit di legalità della pena inflitta e con il sacrificio della certezza del giudicato per il fine più grande e
meritevole, quale la tutela dei diritti fondamentali.
Errore soggettivo e sindacabilità post iudicatum: una rivoluzione a metà?
3.
Un altro tipo di errore è quello derivante da una personale défaillance del giudice della cognizione, vi sono in
“soggettivo”.
tal senso aperture che rendono il sistema incerto, questo è denominato error iuris
Una pronuncia delle Sezioni Unite ha affermato che l’organo esecutivo può revocare per abolitio criminis, ai
sensi dell’art. 17
673 cpp , la sentenza definitiva di condanna:
Nell’ipotesi in cui l’abrogazione della norma incriminatrice è conseguente all’entrata
- fisiologica in
vigore di una legge posteriore;
Nell’ipotesi
- patologica e non prevista esplicitamente dal dato normativo in cui il fenomeno
abrogativo si è consumato prima della irrevocabilità, o addirittura prima agli stessi fatti posti nella
contestazione, senza essere stato rilevato per un errore da parte del giudice della cognizione.
L’error inescusabile consisterebbe nell’aver pronunciato una sentenza di condanna
iuris (errore di diritto)
per fatti che si sono poi rivelati privi di consistenza penale e prima della sentenza delle Sezioni Unite, tali
erano rilevabili con gli ordinari mezzi di impugnazione. Infatti questa pronuncia rappresenta una rivoluzione
poiché ricomprende nel novero delle fattispecie emendabili (correggibili), anche dopo la formazione del
giudicato penale, gli errori di diritto commessi nel corso del processo.
Tuttavia, nonostante questa apertura, la giurisprudenza tende a restringere con alcuni limiti l’ambito
dell’errore di diritto, considerando il fenomeno abrogativo
applicativo della sindacabilità post iudicatum
come conseguente ad un intervento legislativo stricto senso, escludendo un cambiamento repentino delle
giurisprudenza.
E’ importante soffermarsi sulla definizione dell’error “soggettivo” che i giudici di legittimità hanno
iuris
ritenuto suscettibile di varcare i confini della cosa giudicata; questo infatti è un errore meramente percettivo
commesso dal giudice in sede di cognizione con correlativa esclusione di quello valutativo, ossia una “svista
materiale”.
L’opera rivoluzionaria però è come se si compiesse a metà poiché l’errore di diritto contenuto in una
sentenza, deve mascherarsi da errore di fatto per poter essere riconosciuto, deve quindi manifestarsi in un
errore percettivo che abbia dato luogo ad una erronea formazione della volontà giudiziale e a cui non è mai
stato un ostacolo il giudicato preesistente.
Un istituto propriamente utilizzato per l’eliminazione degli errori di fatto è il “ricorso straordinario per
Cassazione”, definito dall’art. 625 bis cpp ; appare quindi evidente che sia difficile trovare una differenza tra
l’errore valutativo- interpretativo e quello di percezione.
Le Sezioni Unite, in definitiva si può dire che abbiano riconosciuto l’emendabilità delle pene accessorie
contra o extra legem, purché il giudice le abbia emanate senza giustificazione rinvenibile nella motivazione
sentenza, errore macroscopico e non come errore valutativo con un’ulteriore specificazione in ordine
della
all’impossibilità del giudice dell’esecuzione di sottoporre a modifica totale una pena accessoria con
discrezionalità.
17 L’art 673 cpp , parla della revoca della sentenza per abolizione del reato: in caso di abolitio criminis o di declaratoria
di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice competente per l’esecuzione ha il potere di revocare
la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato
con l’adozione dei provvedimenti conseguenti. Il provvedimento di revoca è annotato nella sentenza di condanna a
cura della cancelleria del giudice che l’ha emessa.
Allo stesso modo quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del
reato o per mancanza di imputabilità. e che l’errore
18
Inoltre, hanno stabilito che la pena vada considerata illegale quando abnorme macroscopico
commesso dal giudice della cognizione, sia compromesso sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e
quindi insuscettibile di correzione dopo che si sia formato il giudicato penale.
Dunque la rimodulazione della pena avrebbe comportato necessariamente un giudizio ex novo.
La precaria tutela degli equilibri tra cognizione ed esecuzione.
4.
Il timore maggiormente avuto in tema di correzione dell’errore di diritto post iudicatum, si ha riguardo alla
“relativizzazione del distinguo” tra la fase di cognizione e quella di esecuzione del processo.
“Contrada” in cui
Le soluzioni giurisprudenziali sono state poco costanti ed un caso emblematico è quello di
dell’Italia
la Corte di Strasburgo ha accertato la violazione di norme Cedu da parte per mancata di chiarezza
e per la mancanza di prevedibilità delle conseguenze giuridiche a seguito della condotta tenuta dal sig.
Contrada.
Il reato a lui contestato riguardava concorso esterno in associazione mafiosa ed egli era stato condannato a
titolo definitivo per i fatti commessi tra il 1979 e il 1988, periodo in cui secondo i giudici di Strasburgo la
fattispecie di concorso esterno in reato associativo non si era ancora consolidata, essendo frutto di una
evoluzione giurisprudenziale culminata successivamente, ossia nel 1994.
Proprio da questo si arriva alla violazione dell’Italia che aveva quindi baipassato il principio di irretroattività
della legge, a causa dell’applicazione di una norma non ancora esistente al momento del fatto, con la
conseguente incapacità per il destinatario di prevedere la condanna.
A tal proposito vediamo come si pone di nuovo, a causa del giudicato europeo una problematica per
l’applicazione e la disciplina dell’errore di diritto.
interno, l’errore di diritto, considerato come “oggettivo”, si rivela come tale
Stando a quanto detto dal diritto
con la patologia della sentenza emergente solo a seguito di un fattore sopravenuto, quale la sentenza europea,
che legittima una correzione