Introduzione
L'ossatura della procedura penale italiana è tuttora fornita dal cpp del 1988 (entrato in vigore il 24 ottobre 1989) con la sua articolazione in due parti (quella statica e quella dinamica) ed 11 libri (Soggetti, Atti, Prove, Misure cautelari, Indagini preliminari e udienza preliminare, Procedimenti speciali, Giudizio, Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, Impugnazioni, Esecuzione, Rapporti giurisdizionali con autorità straniere), frutto di una legge delega che ha dettato ben 105 criteri direttivi, affidati ad una commissione composta anche di magistrati ed avvocati.
Il testo iniziale è stato modificato da successiva legislazione diretta e statuizioni della Consulta. È cambiata la stessa impostazione di fondo, che, stando al preambolo dell'art. 2 della delega, avrebbe dovuto condurre il nuovo codice, in aperta contrapposizione allo spirito inquisitorio cui era ispirato il precedente codice del 1930, tutto imperniato sull'antitesi tra istruzione (segreta e scritta) e giudizio incentrato sul dibattimento (pubblico e orale), pur nettamente privilegiando la prima rispetto al secondo, ad attuare i princìpi della Costituzione ed adeguarsi alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale, e ai caratteri del sistema accusatorio, come configurato dalla delega: massima semplificazione nello svolgimento del processo, adozione del metodo orale e partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento.
Rito ordinario e riti speciali
- Per rito ordinario si intende il procedimento che, dopo le indagini preliminari del pm non concluse dall'archiviazione della notizia di reato, giunge all'udienza preliminare e, non potendosi chiudere con sentenza di non luogo a procedere, sfocia nel giudizio imperniato sul dibattimento.
- Vi sono, poi, i riti speciali o alternativi, differenziati, acceleratori o anticipati: il giudizio abbreviato, il patteggiamento, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato, il procedimento per decreto, il procedimento di oblazione e la sospensione del procedimento con messa alla prova (l.n.67/14).
Considerati nel loro insieme, essi si collocano nel cuore del sistema, non meno del rito ordinario, considerato il rito principe. La delega del 1987, al contrario di quella del 1974, non aspira più al dibattimento sempre e in ogni modo, ma solo quando nessuna delle vie alternative si sia rivelata percorribile, in via quasi residuale, nonostante gli slogans dell'epoca, che presentavano il nuovo processo come modellato sul dibattimento nordamericano. Del resto, proprio l'esperienza anglo-americana dimostra che intanto si può porre il dibattimento a simbolo del processo penale, in quanto esso non sia la regola generale, essendone ridotta al massimo l'utilizzazione.
Deflazione dibattimentale e giudizio immediato
- Alla deflazione dibattimentale sono preordinati il giudizio abbreviato, il patteggiamento, il procedimento per decreto penale, la sospensione del procedimento con messa alla prova e il procedimento di oblazione.
- Il giudizio immediato ed il giudizio direttissimo si identificano nel dibattimento, anticipandolo.
Pertanto, i procedimenti speciali trovano il loro comune denominatore non nell'alternativa al dibattimento, ma nello snellimento processuale, nell'economia dei giudizi, nella riduzione dei costi, nella contrazione del processo.
Giudice unico e innovazioni
L'istituzione del giudice unico togato di I grado, dal 2 giugno 1999, ha comportato un complesso di innovazioni, ma lo snellimento conseguito è stato minore di quello voluto, dato che alla vecchia distinzione tra procedimenti per reati di competenza dei tribunale e del pretore è subentrata, proprio per non sottoporre ad un trattamento processuale indiscriminato fattispecie di peso anche sensibilmente diverso, la distinzione tra procedimenti per reati attribuiti al tribunale in composizione collegiale e monocratica.
D'altro canto, proprio l'ampliamento delle ipotesi criminose che, con il subentrare del giudice unico, venivano sottratte al collegio e, quindi, automaticamente private delle garanzie insite nell'udienza preliminare, rendeva necessaria la ricerca di nuovi meccanismi almeno parzialmente suppletivi, poi condensati nell'innovazione rappresentata dall'udienza di comparizione su citazione diretta da parte del pm. Considerazioni in parte analoghe valgono con riguardo alla competenza penale devoluta al gdp, nell'intento di sgravare il giudice togato di I grado dei reati di minore gravità non ritenuti depenalizzabili.
Principi del giusto processo
L'inserimento in Costituzione dei princìpi del giusto processo (l.cost.n.2/99), ha comportato l’aggiunta di 5 commi, premessi all’originario art.111 co.1; mentre i primi 2 riguardano ogni tipo di processo avente natura giurisdizionale, gli altri 3 appaiono riferiti al solo processo penale, con enunciazioni talora sin troppo dettagliate. Il che non toglie che spazi, sia pure meno larghi, di valutazione restino a disposizione della dialettica giudici a quibus-Consulta.
Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la giurisprudenza delle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo sono destinate a divenire sempre più strumenti ineludibili di riferimento per il nostro legislatore, com'è avvenuto in tema di disciplina della contumacia nel 2005, anche se un rilevante ostacolo a questa osmosi di ordine sovranazionale è dato dalla non piena coincidenza dei contenuti tra il nuovo art.111 Cost. e l'art.6 CEDU, ciascuno contenente alcune prescrizioni non previste dall’altro. Entrambi comunque richiedono al legislatore, senza ricorrere a forme di amnistia, di assicurare la ragionevole durata del processo all'imputato, innocente o colpevole c, data anchehe sia la presunzione di non colpevolezza riconosciutagli fino al giudicato di condanna.
Peraltro, spesso la difesa cerca di giungere alla prescrizione del reato addebitato, tanto che, una volta ottenutane la dichiarazione, ben raramente viene esercitato il diritto di rinunciarvi, riconosciuto in via di principio dalla Consulta con sent.n.275/90. È il paradosso che incombe sul nostro processo penale: la prescrizione del reato (istituto avente, fra l'altro, lo scopo di sollecitare la giustizia a non andare troppo per le lunghe) si trasforma, per chi ha torto, in una sorta di àncora di salvezza da ultima spiaggia.
Insomma, specialmente dopo che la l.n.251/05 ha ridotto sensibilmente i termini di prescrizione per molte fattispecie di rilevante gravità e che la l.n.89/01 (legge Pinto), prevedendo un'equa riparazione in caso di irragionevole durata del processo, penale ed anche non penale, ha spesso dato luogo ad ulteriori ritardi e contenziosi, occorrerebbero ben più profonde innovazioni che comportino autentici mutamenti di rotta, sistematicamente ragionati.
Il sistema delle fonti del diritto processuale penale
Nonostante l'incessante proliferazione legislativa, iniziatasi già col decreto Martelli del 1992, il diritto processuale possiede una sua intrinseca sistematicità. È possibile classificare le fonti del diritto processuale penale in legislative o comunque normative, giurisprudenziali e dottrinali o letterarie, a loro volta classificabili in base al criterio gerarchico.
Le fonti legislative sovraordinate
La Costituzione, che contiene una serie cospicua di principi e regole fondamentali per la disciplina del processo penale, ha subito poche riforme, le più significative delle quali hanno interessato: nel 2007 l'art.27 ult.co. (abolizione della pena di morte); nel 1993 l'art.68 (introduzione di una nuova disciplina dell’immunità parlamentare); nel 1992 l'art.79 (fissazione di norme più rigorose per la concessione di amnistia ed indulto, da approvarsi con legge deliberata a maggioranza qualificata); nel 1989 l'art.96, (sottoposizione del PdC e dei ministri alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni); nel 1999 l'art.111; nel 2001 l'art.117; nel 1989 l'art.134 (attribuzione alla Consulta, oltre al compito di esercitare il controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e di risolvere i conflitti di attribuzione, anche della competenza a giudicare sulle accuse promosse contro il PdR per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione ex art.90 Cost).
Il legislatore costituzionale, pur codificando princìpi fondamentali, privilegiò le garanzie oggettive di regolarità della giurisdizione (libertà, difesa...) rispetto alla tutela dei diritti individuali. Tuttavia, numerose norme della Costituzione fanno riferimento a diritti che vengono definiti inviolabili in quanto naturali, cioè preesistenti al loro riconoscimento formale e non comprimibili nemmeno da un potere costituente: la libertà personale, il domicilio, la libertà e la segretezza delle comunicazioni, la difesa ecc. In altri casi, lo stesso concetto viene espresso richiamando la dimensione della naturalità di un istituto o di una situazione: ad esempio, il giudice che va individuato in via prioritaria rispetto alla commissione dell'ipotetico fatto di reato deve essere naturale.
Ma è l’art.2 che più di tutti mostra la capacità prospettica dei padri costituenti, consci dell’impossibilità di esaurire l'inventario dei diritti inviolabili con espresse previsioni costituzionali. La norma non riguarda solo il processo penale, ma opera un rinvio a tutte le carte, anche internazionali e sovranazionali, che evocano i diritti dell'uomo, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale ONU nel 1948.
Convenzioni internazionali e trattati
Nel 1950 a Roma alcuni Stati membri del Consiglio d’Europa hanno firmato la CEDU, che l'Italia ha ratificato e reso esecutiva solo nel 1955. Numerose le novità nel testo originario e nei Protocolli aggiuntivi, l'ultimo dei quali (il n. 14) è entrato in vigore nel 2010, rispetto ai diritti fondamentali ed agli elementi strutturali del processo penale contenuti nella Costituzione. Nella CEDU sono individuate le situazioni giuridiche soggettive (diritti, poteri, doveri, oneri) dei protagonisti del processo, piuttosto che i canoni oggettivi di regolarità della giurisdizione: prima il cittadino e poi lo Stato, ferma restando anche da parte del singolo l’indisponibilità di alcune garanzie fondamentali.
Un’altra fonte di eccellenza del diritto processuale penale è il Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato nell'ambito dell’ONU nel 1966. Ratificato e reso esecutivo in Italia nel 1977, esso è completato da due Protocolli facoltativi, il secondo dei quali dedicato all'abolizione della pena di morte.
Dalla loro entrata in vigore, CEDU e PIDCP sono stati al centro di una querelle in ordine alla loro collocazione nella gerarchia delle fonti del diritto processuale penale; la Consulta e la Cassazione si erano orientate per la qualifica di leggi ordinarie, essendo essi entrati formalmente a far parte dell'ordinamento italiano per il tramite di una legge ordinaria. Solo con le sent.n.348-349/07 (poi ribadite con la sent.n.93/10) la Consulta ha finalmente ammesso che le norme della CEDU (e, si ritiene, del PIDCP) integrano quali norme interposte il parametro costituzionale dall'art.117 Cost, nella parte in cui impone alla legislazione interna di conformarsi ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
Con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre 2009, gli Stati membri dell'UE hanno modificato il TUE e il TCE. Dopo il fallimento del progetto di una Costituzione per l'Europa, esso è anche espressione primaria del diritto comunitario, che prevale sui diritti, anche costituzionali, degli Stati membri.
In particolare, ex nuovo art.6 TUE:
- L'UE riconosce i diritti, le libertà e i princìpi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che ha lo stesso valore dei Trattati. Tale Carta, tra l’altro, proibisce la tortura e le pene e i trattamenti inumani o degradanti e ribadisce il divieto dell'abuso del diritto.
- L'UE aderisce alla CEDU, i diritti fondamentali garantiti dalla quale e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati UE, fanno parte del diritto dell'UE in quanto principi generali; si ritiene che ciò possa valere anche per il PIDCP, giacché anche i diritti da esso garantiti fanno parte delle tradizioni costituzionali degli Stati europei.
- Il Trattato contiene articolate previsioni volte ad attuare, in tempi ragionevoli, forme di cooperazione giudiziaria effettiva tra gli Stati dell'UE.
- È prevista come obbligatoria la pronuncia della Corte di giustizia intorno a questioni pregiudiziali in materia di interpretazione dei trattati e di validità degli atti compiuti dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.
CEDU, Trattato di Lisbona e PIDCP hanno come destinatari principali organi ed istituzioni non italiani e godono di una loro specifica tutela (in sede di Corte EDU, di Comitato dei Ministri, di Corte di giustizia), ma sono vincolanti anche per le autorità giudiziarie italiane quali testi normativi dotati di una copertura costituzionale.
La Consulta, con sent.n.80/11, ha affermato che la disapplicazione di norme interne che contrastino con il Trattato di Lisbona non è possibile quando queste ultime contengano o tutelino diritti individuali, ma solo quando la norma che si presenta in contrasto con quelle dell'UE riguardi struttura, finalità, organizzazioni ed azioni dell'UE. La questione è aperta e la sentenza andrà coordinata con le decisioni della Corte di giustizia che sembra orientarsi in senso diverso.
Fonti normative ordinarie primarie e secondarie
Tutte le disposizioni strutturali del processo sono precedute o accompagnate da corpi legislativi complementari, il primis dal r.d.n.12/41, recante l’ordinamento giudiziario; poi la l.n.287/51 in tema di riordinamento dei giudizi di assise e la l.n.11/88 in tema di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.
Il cpp (entrato in vigore il 24 ottobre 1989) ha subito negli anni successivi alla sua entrata in vigore numerose modifiche ad opera della Consulta e del legislatore. Esso è accompagnato da norme di attuazione, transitorie e di coordinamento, che consentono di coglierne il reale ambito di applicazione, correlandolo con istituti di diritto processuale speciale.
Nel 1991 è stato istituito il gdp, ma inizialmente solo in materia civile; successivamente, con il d.lgs.n.274/00 si è attribuita una competenza penale anche al gdp e delineato il relativo procedimento. Salvo qualche variante successiva alla sua entrata in vigore, quest'ultimo testo, completato con un regolamento di esecuzione, ha dato prova apprezzabile ai fini dello sfoltimento del carico giudiziario.
A seguito della ratifica della convenzione internazionale, predisposta dall’OSCE nel 1997, per incrementare la lotta alla corruzione di pu stranieri nelle operazioni economiche internazionali, nel 2000 il Governo è stato delegato ad introdurre la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica, smentendo il classico brocardo secondo cui societas delinquere non potest. Col d.lgs.n.231/01, il Governo ha dato attuazione alla delega, anche se non interamente per quanto riguarda l’inventario dei reati presupposto.
Sono numerose le leggi complementari che concorrono a fondare il diritto processuale penale. Ferma restando la individuazione della organizzazione giudiziaria concernente la giustizia minorile, che risale al 1934, l'art.3 l.n.81/87 ha altresì delegato il Governo a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del fatto. Sulla base della delega, è stato emanato il d.P.R.n.448/88, che delinea un sistema strutturato in modo da favorire il recupero della personalità deviata del minore, tramite istituti che non si incentrano sulla componente repressiva della pena, ma sulla funzione educativa anticipata piuttosto che sul recupero sociale successivo al reato.
Per superare la tradizionale logica assistenzialista della vecchia legge sul gratuito patrocinio, risalente al 1923, si è introdotta una disciplina che garantisse il patrocinio a spese dello Stato per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato, che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria (d.P.R.n.115/02, TU sulle spese di giustizia).
Nel 2005 è stata emanata la legge contenente le disposizioni adottate dall'Italia per conformarsi alla decisione quadro del Consiglio UE del 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
Le previsioni garantistiche del cpp si fermano alle soglie del carcere; invece le disposizioni relative all’ordinamento penitenziario delimitano concretamente il regime giuridico del trattamento carcerario degli indagati o degli imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere. Quanto a coloro che si trovano negli istituti di pena perché condannati con sentenza irrevocabile, le previsioni concernenti l'intervento del giudice dell’esecuzione o della magistratura di sorveglianza hanno proiettato l'intervento del giudice penale ben oltre la formazione del giudicato.
Tutti gli atti volti a dare corpo alla rieducazione del condannato attraverso appositi istituti delle istituzioni carcerarie non hanno avuto esito soddisfacente perché si sono scontrati con il problema del sovraffollamento delle carceri. Il legislatore ha varato 2 provvedimenti subito denominati leggi svuota carceri, con le quali, qualora la pena da scontare non superi i 18 mesi, la detenzione in carcere può essere sostituita con la detenzione domiciliare.
Le fonti giurisprudenziali
Seppur in linea di massima vincolanti solo per le parti in senso stretto, nella prassi ogni sentenza e provvedimento giurisdizionale costituisce un precedente che rappresenta un punto di riferimento importante per l’interpretazione della norma. Inoltre, la Consulta e la Cassazione esprimono statuizioni...
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