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CAPITOLO VI – PROCEDIMENTI SPECIALI
Introduzione. Il procedimento ordinario di I grado si articola in 3 segmenti principali (indagini preliminari, udienza
preliminare e giudizio), mentre il procedimento speciale si caratterizza per l'assenza di almeno uno di quei segmenti.
Il principio di eguaglianza imporrebbe che, quali che siano il reato e l'imputato, la responsabilità penale fosse accertata
in base allo stess iter procedurale, che garantisca alla stessa maniera le parti e assicuri sul piano formale la correttezza
della decisione. In realtà, ogni ordinamento processuale predispone, per vari motivi, procedure alternative a quella
ordinaria, ma la compressione di diritti costituzionali quali l'eguaglianza e la difesa degli imputati, il diritto al giudice
naturale e la stessa presunzione di innocenza, dev'essere espressamente autorizzata dalla legge e apparire ragionevole
alla luce di un adeguato bilanciamento tra efficienza del sistema processuale e protezione dei diritti individuali.
Il libro VI prevede 6 tipi di procedimento speciale; il giudizio abbreviato, l'applicazione di pena su richiesta delle
parti, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato, il procedimento per decreto e la sospensione del processo con
messa alla prova. Tuttavia, se si ritiene che la qualifica di speciale spetti a tutti i procedimento caratterizzati dall'essere
privi di una fase o sottofase, presente invece nel procedimento ordinario, devono essere classificati come speciali anche
- il procedimento di oblazione, che consente una chiusura anticipata della vicenda processuale, evitando la fase
dibattimentale con contestuale degradazione dell'illecito penale in illecito amministrativo;
- il giudizio immediato richiesto dall'imputato, che consente di anticipare il dibattimento saltando l'udienza preliminare
- ì procedimenti che traggono origine da una contestazione suppletiva nell'udienza preliminare o nel dibattimento, privi,
rispettivamente, dell'indagine preliminare e dell'intera fase preliminare al giudizio.
Anche il procedimento davanti al giudice monocratìco, per i reati indicati nell'art.550, costituisce, a suo modo, un caso
di specialità, non foss'altro per il fatto di essere sempre privo dell'udienza preliminare. E un discorso analogo vale per
il procedimento penale davanti al gdp, disciplinato dal d.lgs.n.274/00, con regole speciali, condizionate dall'impronta
tendenzialmente conciliativa e solo residualmente repressiva che caratterizza questo particolare tipo di giurisdizione.
Non sono invece speciali gli istituti volti a semplificare il procedimento in fase di impugnazione, come il
patteggiamento in appello (prima previsto dall’art.599) o il ricorso immediato per cassazione, che pur comporta
l’eliminazione di un grado del giudizio di merito (art.569).
Ragioni della specialità. Alla luce delle ragioni che li giustificano, i procedimenti speciali rivelano una duplice natura,
che origina una triplice partizione, a seconda che il rito si fondi su requisiti di carattere
1) principalmente soggettivo, quale la scelta volontaria di una o entrambe le parti: giudizio abbreviato, patteggiamento,
procedimento di oblazione, sospensione del processo con messa alla prova e giudìzio immediato rìchiesto dall'imputato.
Espressione di una giustizia consensuale, le normative che regolano tali procedimenti attribuiscono alle partì la facoltà
di disporre di taluni stati o situazioni processuali, con conseguente rinuncia alle chances di intervento che la legge vi
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collega. Gli istituti di giustizia consensuale sono stati recepiti negli anni 80 dal nostro ordinamento, ad imitazione dei
riti patteggiati noti agli ordinamenti di common law. Ispirati a una visione marcatamente pragmatica del processo, essi
riconoscono una certa signoria delle parti su talune situazioni processuali e, in particolare, sul modo di formare la prova,
sulle questioni attinenti alla qualificazione giuridica del fatto e alla quantificazione della pena. Di qui la difficoltà,
confermata da numerosi interventi della Consulta, ad armonizzare le normative su giudizio abbreviato e patteggiamento
con principi quali la legalità della pena, l'obbligatorietà dell'azione penale e la presunzione di innocenza.
2) oggettivo (come la scarsa gravità del reato o l'evidenza dell'accusa), imperativamente affermati dal magistrato penale:
giudizio direttissimo, giudizio immediato, contestazione suppletiva del reato concorrente o del reato continuato.
Espressione di un modo autoritativo di concepire l'esercizio della giurisdizione, questi istituti rappresentano il nucleo
più antico delle procedure speciali, da tempo presenti in quasi tutti gli ordinamenti dell'Europa continentale. L'esigenza
di semplificazione del rito non si giustifica qui in nome di una scelta volontaria delle parti, ma in forza di predefiniti
presupposti processuali, connotati da una certa oggettività, la cui sussistenza viene asserita dal pm e poi, di regola,
vagliata e confermata dal giudice. Il giudizio direttissimo e il giudizio immediato si fondano essenzialmente su una
supposta facilità di accertamento probatorio, talvolta codificata in una situazione-tipo dai contornì assai netti (ad
esempio, la flagranza di reato o la confessione), tal'altra definita in maniera più approssimativa (evidenza della prova);
la contestazione suppletiva si fonda sull'opportunità di cumulare il fatto emerso nell'udienza preliminare o nel
dibattimento, con quello già in precedenza contestato, al fine di facilitare il compito del giudice nel calcolo della pena.
3) misto, formato da quei procedimenti in cui la semplificazione costituisce il risultato di un'iniziale scelta imperativa
del magistrato penale, combinata con il consenso dell'imputato o con l'accordo di imputato e pm: procedimento per
decreto, giudizio direttissimo esperibile col consenso delle parti e contestazione suppletiva del fatto nuovo.
Rapporti tra i procedimenti speciali. I procedimenti speciali non sono necessariamente incompatibili fra loro. La
scelta si impone solo all'interno dello stesso gruppo di riti speciali, nel senso che un procedimento di tipo consensuale
esclude di regola la trasformazione in altro dello stesso tipo: ad esempio, una volta ammesso il patteggiamento, non è
possibile chiedere il giudizio abbreviato; al più è possibile chiedere l’ammissione a uno dei due riti e, in subordine,
l'ammissione all'altro, qualora fosse rigettata la prima richiesta; inoltre, il giudizio immediato richiesto dall'imputato
esclude la possibilità di richiedere sia il rito abbreviato sia il patteggiamento (art.458 co.3).
L'instaurazione di una procedura consensuale è altresì incompatibile con qualsiasi semplificazione imperativa del
procedimento: ad esempio, giudìzio abbreviato e patteggiamento escludono giudizio immediato e direttissimo.
È invece sempre consentito il passaggio da un rito scelto ex auctorìtate a uno dei riti consensuali, perché
- il rito premiale, chiudendosi prima del dibattimento, realizza quasi sempre un risparmio di risorse maggiore
- l'accesso ai riti premiali (e ai connessi sconti di pena) non può essere ostacolato dall'instaurazione autoritativa di un
procedimento speciale.
Giustizia consensuale e corrispondenti forme di specialità. Nel sistema penale del 1930, la volontà delle partì e, in
special modo, dell'imputato, figurava quale presupposto per una semplificazione procedurale tale da comportare una
chiusura anticipata del processo solo nell'oblazione (per le contravvenzioni punibili in astratto con l'ammenda) e nel
procedimento per decreto (per i reati punibili in concreto con pena pecuniaria), quindi solo per reati bagatellari.
Nell’81, l'ambito di operatività dell'oblazione è stato esteso alle contravvenzioni punibili con pena alternativa, per le
quali il giudice ritenga di applicare la pena pecuniaria, ed è stata introdotta una forma dì patteggiamento (embrione
dell'attuale), per reati di scarsa gravità, quali quelli punibili con talune sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.
La riforma processuale dell’88 ha esteso gli ambiti applicativi del patteggiamento e del procedimento per decreto,
introdotto un nuovo rito speciale deflattivo del dibattimento (il giudizio abbreviato) e assegnato all'imputato la facoltà
di rinunciare all'udienza preliminare e, in certi casi di contestazione suppletiva, all'intera fase preliminare del processo.
La disciplina dei procedimenti speciali è stata poi rimessa a punto con l’istitutzione del giudice unico di I grado: la
1.n.479/99 ha sconvolto la normativa sul giudizio abbreviato, ampliandone l'ambito di operatività e correggendone
talune storture che la rendevano costituzionalmente illegittìma; ha rimaneggiato il procedimento per decreto, per
accrescerne l'efficacia deflattiva; ha modificato patteggiamento e giudizio immediato, per adeguarne le discipline alla
giurisprudenza costituzionale e alle nuove norme sull'udienza preliminare. Inoltre, il d.lgs.n.231/01 rende accessibile
pure all'ente-imputato il giudizio abbreviato, il patteggiamento e il procedimento per decreto. Nel 2003, l’ambito di
applicabilità del patteggiamento è stato dilatato a in misura davvero rimarchevole; infine, la l.n.67/14 ha introdotto un
nuovo rito speciale, la sospensione del processo con messa alla prova. I riti consensuali sono dunque sempre più
incoraggiati dalla legge processuale; loro comun denominatore è la rinuncia delle parti (in particolare dell'imputato) a
giovarsi dei possibili vantaggi abbinati a determinate situazioni processuali tipiche del procedimento ordinario.
Quando rinuncia al dibattimento, l'imputato si priva della facoltà di contrastare l'accusa con quella dovizia di strumenti
che, soprattutto nell'assunzione delle prove, offrirebbe la fase del giudizio. Una simile rinuncia (legittima sul piano
costituzionale, stante il richiamo al consenso di cui all'art.111 co.5 Cost.) comporta un’accelerazione dello svolgimento
processuale, ma avvantaggia l'accusa, non foss'altro perché rende legittima una sentenza di merito sulla base degli atti
compiuti unilateralmente da polizia giudiziaria e pm. Di qui il carattere premiale di questi procedimenti, basati su uno
scambio di entità disomogenee, quali la situazione processuale oggetto della rinuncia e la commisurazione della pena.
Ben diversa la ragione che determina la rinuncia all'udienza preliminare nel giudizio immediato richiesto dall'imputato,
o all'intera fase preliminare del processo nei casi di giudizio direttissimo consensuale, ove manca ogni connotazione di
premialità. Col consentire l'amputazione di una fase del procedimento penale per arrivare prima al giudizio, l'imputato
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rinuncia alla possibilità di profittare di certe chances dife