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GIUDIZI DIRETTISSIMI CD. “ATIPICI”.
I giudizi direttissimi atipici sono giudizi promossi senza che ricorrano i presupposti indicati negli
Artt. 449 e 558 Cpp, e , dunque, sulla base di altra causa giustificativa. Il fondamento di questi
particolari casi di giudizio direttissimo risiede nell'esigenza, essenzialmente politica, di giudicare
con celerità reati per lo più percepiti come gravi e allarmanti.
Previsti per ratione materiae da leggi speciali, i giudizi direttissimi atipici hanno conosciuto
un'autentica fioritura nella legislazione cosiddetta dell'emergenza, affermatasi in Italia fra il 1974 e
il 1979.
La riforma del 1989 ha soppresso la maggior parte di questi giudizi lasciando sopravvivere solo
quelli che riguardavano i reati concernenti armi ed esplosivi e i reati commessi col mezzo stampa
(Art. 233 disp. Att.). Senonché, la norma di coordinamento è stata dichiarata illegittima dalla Corte
costituzionale, per un asserito contrasto con la direttiva della legge delega, del tutto esplicita
nell'escludere qualsiasi ipotesi “atipica” di giudizio direttissimo.
Questo non ha impedito al legislatore di ripristinare il giudizio direttissimo per reati
concernenti armi ed esplosivi e di introdurre ulteriori esemplari di questa tipologia procedimentale
(es. reati di discriminazione etnica, razziale e religiosa).
In relazione a tutti questi reati, il giudizio direttissimo costituisce il modo ordinario di procedere,
derogabile solo in quanto siano necessarie “speciali indagini”, nel qual caso si reputa ragionevole
far regredire il procedimento alla fase preliminare.
Una simile deroga non viene tuttavia prevista per taluni casi di giudizio direttissimo
introdotti dalla l. 189/2002 relativi a reati quali il reingresso dello straniero espulso, considerati di
facile e rapido accertamento. Sta di fatto che per simili reati non c'è alternativa al giudizio
direttissimo.
In tutti gli altri casi, invece, la necessità di speciali indagini legittima il PM a scegliere il normale
iter processuale, con atto che la giurisprudenza ritiene insindacabile.
È invece sindacabile, da parte del giudice dibattimentale, l'apprezzamento negativo circa la
necessità di speciali indagini, implicitamente contenuto nell'atto col quale il giudizio direttissimo
atipico viene instaurato: in tal caso gli atti sono trasmessi dal giudice al PM, il quale eserciterà in
altro modo l'azione penale. Detto diversamente, il giudice può imporre al PM di procedere in altra
maniera, tutte le volte che l'instaurazione del giudizio direttissimo appaia ostacolata dalla necessità
di speciali indagini.
Quest'ultima sussiste quando le investigazioni da compiere si rivelino incompatibili, per
complessità e durata, con la speditezza che deve pur contrassegnare anche il giudizio direttissimo
cd. Atipico. Ne consegue che questo rito speciale può comportare una fase preliminare
investigativa, destinata a protrarsi per un periodo ben superiore a quello (30 gg) consentito, nei casi
previsti dall'Art. 449, commi 4° e 5° Cpp, in relazione all'ordinario giudizio direttissimo.
L'indagine del PM potrebbe quindi durare anche alcuni mesi, prima di approdare al dibattimento.
Ciò nonostante, la sequenza procedurale resta priva della fase pre-dibattimentale.
A queste indeterminatezze temporali cerca di porre argine una giurisprudenza di legittimità (peraltro
minoritaria) incline a far valere per i giudizi direttissimi atipici gli stessi termini prescritti per
l'instaurazione dei direttissimi tipici: 30 gg dall'arresto o dall'inizio dell'indagine.
NB. Per gli aspetti procedurali, nel silenzio della legge, si ritengono applicabili gli Artt. 450 e
451 Cpp, con la conseguente distinzione tra imputati detenuti e liberi. Procedura Penale 243
Anche il rito direttissimo atipico, infine, può subire la trasformazione in giudizio abbreviato o in
patteggiamento. La relativa richiesta va presentata prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, in
analogia con quanto stabilisce l'Art. 452, comma 2° Cpp per il giudizio direttissimo tipico.
CONTESTAZIONE SUPPLETTIVA del REATO CONCORRENTE e del REATO
CONTINUATO.
Pur estranea all'elenco di procedimenti contenuto nel libro VI, la contestazione suppletiva del reato
concorrente e del reato continuato presenta in realtà tutte le caratteristiche del giudizio speciale
promosso ex auctoritate. Quando avviene nel:
• L'udienza preliminare (Art. 423 Cpp) essa realizza un singolare caso di esercizio
dell'azione penale, senza previa indagine
preliminare.
• Dibattimento (Art. 517 Cpp) essa comporta addirittura l'amputazione
dell'intera fase preliminare del processo, oltre
che di quella pre-dibattimentale.
L'istituto in questione trova la sua ragione d'essere nell'opportunità di giudicare insieme,
cumulativamente , le regiudicande connesse a norma dell' Art. 12 lett. b . L'affiorare, nell'udienza
preliminare o nel dibattimento, di un fatto che appaia in rapporto di continuazione o di concorso
formale con quello già contestato pone un problema si applicazione della legge penale che esige una
risposta adeguata sul piano processuale. Infatti, se per tutti questi fatti fosse riconosciuta la
responsabilità dell'imputato, la relativa pena dovrebbe essere quantificata ai sensi dell'Art. 81 Cp.
La contestazione suppletiva è dunque volta a rendere più agevole l'applicazione dell'accennato Art.
81 Cp, non si esigendosi: • il consenso dell'imputato,
• ne l'autorizzazione del giudice
che sono invece richiesti per la contestazione di fatti nuovi nell'udienza preliminare o nel
dibattimento.
L'atto con il quale il PM contesta un reato comporta:
• la soppressione dell'indagine preliminare, se la nuova contestazione avviene dell'udienza
preliminare (Art. 423, 1°c Cpp);
• la soppressione dell'intera fase preliminare del processo e del predibattimento, se essa
avviene nel dibattimento.
La normativa processuale riconosce alle parti, nei casi previsti dall'Art. 519, 1°c Cpp, il diritto di
ottenere una sospensione del dibattimento per preparare la difesa in ordine al nuovo addebito,
analogamente a quanto accade nel giudizio direttissimo.
Anche il diritto alla prova è salvaguardato, riconoscendo a tutte le parti il diritto all'assunzione di
nuove prove in ragione della mutata regiudicanda. Procedura Penale 244
È fatto salvo il diritto dell'imputato di essere ammesso all'oblazione per il reato concorrente
contestato in dibattimento, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza
530/1995 e ora, dalla stessa legge processuale (Art 141 comma 4-bis disp. Att.); così come il
diritto di accedere al patteggiamento per il reato concorrente, nei casi indicati dalla sentenza
265/1994.
NB. Resta escluso il diritto dell'imputato di accedere al giudizio abbreviato in ordine al reato
concorrente o continuato che siano stati contestati in dibattimento.
PROCEDURE SPECIALI DI CARATTERE MISTO.
Sono situazioni complesse nelle quali la semplificazione procedurale scaturisce da un atto
imperativo del magistrato penale, combinato con il consenso dell'imputato o con l'accoro delle parti
principali del processo.
A) PROCEDIMENTO PER DECRETO
E' previsto quando l'accertamento riguarda reati di lievissima entità e per i quali la legge ammette
che il provvedimento di condanna possa essere emesso al termine dell'indagine preliminare, senza
previo contraddittorio. La forma del decreto assunta dal provvedimento di condanna è il riflesso
formale appunto dell'assenza del contraddittorio.
Tratto essenziale è dunque l'eliminazione della fase dibattimentale, attuata in via autoritativa dal
giudice (su richiesta del PM) alla stregua di un parametro oggettivo, identificato nella applicabilità
in concreto di una pena pecuniaria.
Il condannato ha comunque facoltà di opporsi al decreto penale. Il principio costituzionale del
contraddittorio trova qui un'attuazione differita ed eventuale. Di qui la natura mista del
procedimento per decreto: instaurato dall'autorità sulla base di un parametro oggettivo (punibilità
del reato con pena pecuniaria); esso ha bisogno di una manifestazione di volontà (anche tacita) per
concludersi. [Di evidente analogia con i procedimenti monitori].
Già nel passaggio dal codice dal 1930 a quello del 1988 l'ambito di operatività di questo
procedimento speciale è stato esteso ai reati per i quali la pena pecuniaria fosse applicata in
sostituzione di una breve pena detentiva. È stato altresì introdotto un incentivo “premiale” pari ad
una riduzione di pena sino alla metà rispetto al minimo edittale, per indurre l'imputato a non
proporre opposizione (Art. 459, 2°c Cpp).
La legge 479/1999 ha accresciuto i vantaggi per l'imputato ampliando il novero dei reati
assoggettabili a decreto penale ricomprendendo ora anche quelli perseguibili a querela della persona
offesa: non più solo quelli procedibili d'ufficio.
Da notare che anche gli illeciti imputabili alle persone giuridiche, in quanto sanzionabili con pena
pecuniaria, possono essere definiti con questa sommaria procedura.
Fase introduttiva e svolgimento procedurale.
Atto introduttivo del rito è una richiesta che il PM presenta al giudice delle indagini preliminari,
entro sei mesi dalla registrazione, della notizia di reato, allegandovi il fascicolo con gli esiti delle
sue investigazioni. La richiesta è atto di esercizio dell'azione penale: deve pertanto contenere tutti i
dati idonei ad identificare l'imputato e l'imputazione. Essa deve inoltre indicare la pena da applicare,
che il PM può quantificare con una generosa diminuzione (fino alla metà del minimo di pena
edittale).
Il giudice delle indagini, ricevuta la richiesta di decreto penale, è tenuto a vagliarne preliminarmente
Procedura Penale 245
l'ammissibilità, alla luce dei criteri, sia processuali, sia di merito.
• La richiesta è RIGETTATA se:
◦ Dagli atti presenti nel fascicolo dell'indagine, risulta che l'imputato dev'essere prosciolto
con una delle formule elencate nell'Art. 129, comma 1°: il questo caso il giudice emette
una sentenza idonea a chiudere definitivamente il processo, ma che può essere
impugnata con ricorso per cassazione. In tutti gli altri casi, il rigetto della richiesta
comporta la restituzione degli atti al PM con atto insindacabile del giudice.
◦ (Per ragioni eminentemente procedurali) la richiesta sia stata presentata fuori termine;
◦ (Nei reati perseguibili a querela) la persona offesa si sia opposta al procedimento per
decreto;
◦ L'inammissibilità pu&ogra