I soggetti nel codice di procedura penale
I soggetti sono disciplinati nel Libro I del Codice di procedura penale. In piena sintonia con il disposto dell'Art. 102, 1°c Cost., che attribuisce la funzione giurisdizionale a “magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario”, l'Art. 1 Cpp. riserva l'esercizio della giurisdizione penale ai “giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario”. Ciò significa che solo il giudice, e non qualsiasi magistrato (quindi, non il pm), può essere titolare di funzioni giurisdizionali penali.
La qualità di giudice è il risultato di un atto di investitura e dunque, ad eccezione dei giudici speciali, il giudice è una creazione esclusiva delle norme di ordinamento giudiziario. La funzione giurisdizionale risulta fortemente condizionata dalla ritualità dell'investitura. Stabilisce infatti l'Art. 178 Cpp che “è sempre prescritta a pena di nullità (assoluta) l'osservanza delle disposizioni concernenti:
- Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
La rilevanza che tali elementi assumono ai fini della validità degli atti di esercizio della funzione giurisdizionale è normativamente regolata. Ci si riferisce all'Art. 33 Cpp che nel comma di apertura si limita a prevedere che le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi giudicanti sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
Condizioni di capacità del giudice
Tuttavia la portata di questo enunciato normativo viene ad essere incisivamente circoscritta dai due commi successivi, che individuano una serie di ipotesi dichiarate processualmente irrilevanti, ossia esorbitanti dal raggio d'azione dell'Art. 178, 1°c, lett. a).
Prendendo le mosse dall'Art. 33, 2°c Cpp, può essere opportuno accennare ai motivi di opportunità che sono all'origine di tale disposizione. Questo cita: “Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico”.
In primis, la difficoltà di costruire una disciplina di individuazione del giudice del processo tanto rigorosa da eliminare qualsiasi spazio di discrezionalità in capo ad organi amministrativi-giudiziari; in secondo luogo le pesanti ipoteche e le complicazioni che graverebbero sulla vicenda processuale si si prevedesse la sanzione della nullità assoluta anche per questioni (es. promozioni, trasferimenti dei magistrati) sottoponibili al sindacato degli organi amministrativi. Sono queste le ragioni sottostanti alla scelta di non considerare attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla:
- Destinazione agli uffici;
- Formazione dei collegi;
- Assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.
Per quanto riguarda l'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, è agevole rilevare che si tratta di questione inerente non tanto alla capacità del giudice, quanto alla distribuzione delle cause tra giudici parimenti legittimati all'esercizio della funzione giurisdizionale. Al qual proposito va tenuto presente il disposto dell'Art. 7-ter ord. Giud. che garantisce opportuni risultati di trasparenza in tale settore: vi si stabilisce infatti che l'assegnazione degli affari è operata dal dirigente dell'ufficio alle singole sezioni e dal presidente della sezione ai singoli collegi o giudici sulla base di criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura. Consequenziale l'ulteriore previsione secondo cui, in caso di revoca di una precedente assegnazione, copia del relativo provvedimento motivato deve essere comunicata al presidente della sezione o al magistrato interessato (1°c).
Formazione dei collegi
Per quanto concerne le disposizioni relative alla formazione dei collegi, può essere ribadito il rilievo di una non puntuale pertinenza rispetto al requisito della capacità del giudice. Sembra doversi ritenere che la previsione riguardi:
- Le disposizioni che regolano la composizione dell'organo giudicante nel caso di assegnazione di un numero di giudici superiore a quello necessario per la costituzione dell'ufficio;
- Le disposizioni relative alle supplenze e alle applicazioni.
Per quanto attiene infine alle disposizioni sulla destinazione del giudice all'ufficio, esse sono sicuramente riconducibili al concetto di capacità. Va detto anzi che l'aver sancito l'irrilevanza della loro violazione fa sorgere l'interrogativo circa la consistenza di ciò che residua una volta operata la sottrazione. Rimane ovviamente invariata la forte carica patologica insita nella situazione del soggetto che non sia investito del potere giurisdizionale, come, ad esempio, nell'ipotesi del mancato conferimento delle funzioni giudiziarie ex Art. 121 ord. Giud.: un vizio tanto forte da implicare l'inesistenza degli atti posti in essere da colui che in sostanza è un non-iudex.
Se si prescinde da questo caso limite, l'unico attributo rilevante ai fini di un'eventuale incapacità del giudice sembra essere quello della qualifica richiesta per l'esercizio delle funzioni giudiziarie che è chiamato a svolgere. Deve conseguentemente ritenersi che, non essendo neutralizzato dall'Art. 33, 2°c, il vizio consistente in un difetto di qualifica ricada nell'ambito di operatività dell'Art. 178, 1°c lett a), dando origine ad una nullità assoluta.
Giudice unico di primo grado
Resta da esaminare l'Art. 33, 3°c il quale si tratta di una disposizione collegata alla riforma relativa all'istituzione del giudice unico di primo grado. Tale riforma, che trae le sue origini dalla l. 16 Luglio 1997, n°254 con la quale il governo è stato delegato ad emanare una normativa idonea a “realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari”, ha comportato come prima conseguenza la soppressione dell'ufficio del pretore, compensata dalla riconosciuta possibilità per il tribunale di giudicare, a seconda dei casi, in due diverse composizioni, che peraltro non fanno venire meno il carattere unitario dell'organo.
- In composizione collegiale, vale a dire con tre componenti;
- In composizione monocratica.
Contestualmente si è stabilito che l'attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale o monocratica non si considera attinente alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante. Il 3°c dell'Art. 33 introdotto dall'Art. 169 d. lgs. 19 Febbraio 1998 n°51, che ha interamente rinnovato, ampliandolo, il capo VI, è una fedele traduzione della direttiva impartita dalla legge delega.
Può essere accomunato al 2°c dello stesso articolo sotto due diversi profili: anche in questo caso ci si trova in presenza di disposizioni che attengono all'organizzazione interna dell'ufficio (tribunale); identico è inoltre l'obiettivo che si vuole raggiungere, quello di evitare che l'inosservanza dei criteri concernenti il riparto di attribuzioni tra giudice monocratico e collegiale si traduca in una nullità assoluta.
Profili ordinamentali
L'utilizzo del termine giudice implica di per sé l'automatico rinvio a precetti costituzionali dedicati sia alla magistratura in genere, sia alla figura del giudice. Rispetto a tale figura sono enucleabili talune sottocategorie sulle quali ci soffermiamo. Di primaria importanza risulta la distinzione tra:
- Giudici straordinari (istituiti successivamente al fatto da giudicare);
- Giudici speciali (figure estranee alla legge di ordinamento giudiziario);
- Giudici ordinari (traggono la loro legittimazione proprio dall'ordinamento giudiziario).
La Costituzione vieta di istituire giudici straordinari o speciali, mentre ammette l'istituzione di giudici specializzati, esempio tipico è il tribunale per i minorenni in ragione dello specifico oggetto di giurisdizione (Art. 102, 2°c, Cost.). Restano esclusi dal divieto solo due giudici speciali:
- Tribunali militari e altri organi giudicanti della giustizia militare in relazione a reati militari commessi da appartenenti alle forze armate;
- Corte costituzionale nella particolare composizione risultante dall'Art. 135, 7°c Cost. con riferimento alle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
La categoria rispetto alla quale si pone l'esigenza di un raccordo con la normativa del codice è quella dei giudici ordinari, che, dopo la soppressione dell'ufficio del pretore e l'entrata in vigore del d. lgs. 28 Agosto n°274 inerente alla competenza penale del giudice di pace, ricomprende i seguenti organi giudiziari:
- Giudice di pace, cioè un giudice onorario e monocratico, che si contrappone, per un verso, al giudice professionale e per un altro verso, al giudice collegiale, il quale risulta composto da una pluralità di magistrati.
- Giudice per le indagini preliminari, che è un giudice monocratico.
- Giudice dell'udienza preliminare, che è anche egli monocratico.
Riguardo al giudice per le indagini preliminari e a quello dell'udienza preliminare, bisogna dare atto di talune recenti ed importanti innovazioni di carattere ordinamentale. Per evitare possibili condizionamenti derivanti dalle attività compiute nel corso delle indagini preliminari, l'Art. 7-ter 1°c ord. Giud. nella versione conseguente all'Art. 6 d. lgs. 19 Febbraio 1998 n°51, stabilisce che il giudice dell'udienza preliminare debba essere diverso da quello che, nel medesimo procedimento, ha svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari.
Altrettanto innovativi sono i commi 2-bis e 2-ter dell'Art. 7-bis ord. Giud. volti a:
- L'esigenza di assicurare un'elevata qualificazione professionale dei giudici de quibus;
- Creare le migliori premesse per la terzietà di questi giudici.
A tal fine è stata fissata la regola della temporaneità delle funzioni vista come correttivo rispetto all'instaurarsi di inopportuni “affiatamenti” tra soggetti (giudice e pubblico ministero) che nella dialettica processuale sono chiamati a svolgere ruoli profondamente diversi. Il medesimo comma 2-ter consente tuttavia che, qualora alla scadenza del termine di sei anni sia in corso il compimento di un atto, l'esercizio delle funzioni venga prorogato, limitatamente a quel singolo procedimento, sino al compimento dell'attività in questione.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, le disposizioni di cui all'Art. 7-bis commi 2-bis e 2-ter ord. Giud. possono essere derogate solo per “imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio”, fermo restando che vanno comunque osservate le previsioni risultanti dai primi due commi dell'articolo in esame, relative, rispettivamente, alla predisposizione delle “tabelle” e alla loro eventuale variazione.
- Tribunale onorario a seconda della gravità del reato o delle caratteristiche dello stesso tale organo giudica in composizione monocratica o collegiale, decidendo, in quest'ultimo caso, con il numero invariabile di tre componenti.
- Corte d'assise, giudice collegiale composto da otto magistrati, di cui due togati (magistrati professionali, stabilmente appartenenti all'ordine giudiziario come magistrati di carriera) e sei laici (magistrati onorari, che solo temporaneamente fanno parte dell'ordine giudiziario e sono scelti fra i cittadini in possesso di determinati requisiti), la cui partecipazione all'amministrazione della giustizia va ricollegata al disposto dell'Art. 106, 2°c Cost.
- Corte d'appello, è un giudice collegiale composto da tre magistrati.
- Corte d'assise d'appello, è un giudice collegiale, la cui composizione mista (ai due magistrati togati si vanno ad aggiungere sei giudici onorari popolari) ricalca quella della corte d'assise.
- Magistrato di sorveglianza, è giudice monocratico.
- Tribunale di sorveglianza, è giudice collegiale composto da quattro magistrati, di cui due togati e due laici.
Al vertice di questo organigramma si colloca la Corte di cassazione, alla quale in corrispondenza con le funzioni attribuitele dall'Art. 65 ord. Giud. viene riservato l'appellativo di giudice di legittimità (in contrapposizione ai giudici di merito, i quali nei gradi inferiori del processo accertano sia le questioni di fatto che quelle di diritto). La Corte di cassazione è divisa in sette sezioni, ciascuna delle quali giudica con cinque componenti, che diventano nove quando tale organo è chiamato a pronunciarsi nella composizione a sezioni unite.
Dopo una lunga inerzia, con la L. 5 Agosto 1998 n°303 si è data attuazione all'Art. 106, 3°c Cost. il quale prevede che per meriti insigni siano chiamati all'ufficio di consigliere della corte di cassazione “professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori”. Anche i giudici minorili sono regolati dalla legge di ordinamento giudiziario e rispetto a questi è quindi idonea la definizione di giudici ordinari specializzati.
Questioni pregiudiziali e sospensione del processo
La giurisdizione penale è una giurisdizione autosufficiente, nel senso che ha cognizione autonoma su tutte le questioni strumentali alla pronuncia finale. Adeguandosi al canone della “massima semplificazione nello svolgimento del processo”, espresso dalla direttiva iniziale della legge delega, l'Art. 2, 1°c Cpp stabilisce infatti il dovere del giudice penale di risolvere ogni questione che si ponga come antecedente logico-giuridico della decisione di cui è investito.
Esempio: La ricettazione (Art. 648 Cp) qui il giudice non può decidere se prima non accerta la provenienza delittuosa del denaro o della cosa che si assumono ricettati.
Quella con cui viene risolta la questione logicamente prioritaria è una semplice pronuncia incidentale che può avere natura civile, amministrativa o penale, e che ha rilevanza solo all'interno del procedimento in cui è inserita, senza alcuna efficacia vincolante in nessun altro processo (Art. 2, 2°c Cpp).
Il meccanismo regolato dall'Art. 2, 1°c, scongiurando un'interruzione del processo e la conseguente investitura di un altro giudice, risponde all'esigenza di accelerare i tempi necessari per pervenire alla decisione definitiva. Sono state tuttavia previste delle eccezioni alla regola, come si ricava dalla clausola di salvezza “salvo che sia diversamente stabilito”.
Prescindendo dalla sospensione del processo penale conseguente alla devoluzione di una questione di legittimità alla Corte costituzionale e dalla pregiudiziale cd. Comunitaria che implica, nelle ipotesi ex Art. 234, 1°c della L. 14 Ottobre 1957 n°1203, un'investitura della Corte di giustizia della Comunità europea, le deroghe alla regola della cognizione incidentale stabilita dall'Art. 2 vanno fatte risalire a talune disposizioni del codice che è opportuno suddividere in due categorie.
- Disposizioni che, in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate (Artt. 263 e 324) o confiscate (Art. 676) si limitano a devolvere la relativa risoluzione al giudice civile;
- Disposizioni che, occupandosi specificamente delle questioni da cui dipende la decisione definitiva, disciplinano i presupposti e il modus dell'eventuale sospensione, nonché l'efficacia della decisione intervenuta in sede extrapenale (Artt. 3 e 479 Cpp).
Si tratta di due ipotesi che pongono una vera e propria decisione, idonea a stabilizzarsi con la formazione del giudicato. Quanto appena osservato vale in particolar modo per le questioni pregiudiziali relative allo “stato di famiglia o di cittadinanza” (Art. 3 Cpp), in queste infatti il giudice penale può sospendere il processo qualora ricorrano tre condizioni:
- Qualora sussista un rapporto di pregiudizialità tra la risoluzione della controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza e la decisione della regiudicanda penale. Questo non implica necessariamente un condizionamento sulla decisione circa l'esistenza del reato, essendo da riconnettere l'effetto devolutivo anche a quelle controversie la cui risoluzione influisce sull'esistenza di una condizione di punibilità o di una circostanza aggravante;
- La questione pregiudiziale deve essere seria, vale a dire non manifestamente infondata o artificiosa;
- Deve essere già stata proposta l'azione “a norma delle leggi civili”, al qual proposito è opportuno precisare che l'aggettivo sta ad indicare l'area non penale: il rinvio deve pertanto intendersi esteso alle leggi amministrative.
Mentre se manca una delle suddette condizioni il giudice deve decidere in via incidentale senza sospendere il processo penale (Art. 2, 1°c), non si può dire che valga, per lo meno automaticamente, la regola opposta. In tali casi sarà il giudice a stabilire di volta in volta, se, nonostante la ricorrenza dei presupposti stabiliti dall'Art. 3, 1°c, non sia preferibile risolvere autonomamente la questione pregiudiziale.
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