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Ipotesi di remissione facoltativa.
La riforma Orlando ha aggiunto all’articolo 618 altri due commi:
1) Il comma 1-bis: prevede che, se una sezione semplice della Corte ritiene di non
condividere il principio di diritto enunciato dalle SU, rimette a queste ultime, con
ordinanza, la decisione del ricorso. Trattasi di un’ipotesi di remissione obbligatoria alle
SU, dato che la sezione semplice non può decidere in modo difforme alle SU.
2) Il comma 1-ter: il principio di diritto può essere enunciato dalle SU anche d’ufficio,
quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.
DECISIONE: La Corte di cassazione può:
Emettere una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Rigettare il ricorso e confermare la sentenza impugnata.
Rettificare la sentenza. Ovviamente, quando la Cassazione rettifica non è perché alla base
del ricorso vi è una richiesta di rettifica. Infatti, se il ricorso è proposto per motivi
manifestamente infondati è dichiarato inammissibile. Quindi, il ricorso è sempre proposto
per motivi fondati, ma la Corte – nel corso del giudizio – si rende conto che, in realtà, quel
motivo non è tale da dare luogo ad un annullamento della sentenza ma ad una semplice
correzione della stessa. La Corte procede alla rettifica:
Essenzialmente, quando deve rettificare la specie e la quantità della pena.
o In caso di errori di diritto nella motivazione o errori nell’indicazione del testo di
o legge, che non devono però produrre l'annullamento della sentenza e non devono
avere avuto un'influenza decisiva sul dispositivo
Accogliere il ricorso annullando praticamente la sentenza.
Il ricorso per Cassazione è un’impugnazione rescindente, quindi, di regola, all’annullamento della
sentenza impugnata segue la rimessione degli atti al giudice-ufficio giudiziario del grado in cui il
vizio si è verificato.
Tuttavia, gli articoli 620 e 621 indicano dei casi eccezionali di annullamento senza rinvio. Ad
esempio, la Cassazione procede all’annullamento senza rinvio quando:
a) Il fatto non è previsto dalla legge come reato.
b) Il reato è estinto.
c) L’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita.
d) Il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione
(ECCESSO DI POTERE).
e) La decisione impugnata si traduce in un provvedimento non consentito dalla legge
(ABNORME).
f) La condanna è stata pronunciata per errore di persona.
g) La riforma Orlando ha, poi, aggiunto l’ipotesi in cui la Cassazione ridetermina la pena senza
dar luogo al giudizio di rinvio, nei casi in cui ritenga superfluo tale giudizio perché, ad
esempio, ritiene di potere decidere senza ulteriori accertamenti di fatto
Di regola, però, dopo all’annullamento della sentenza segue il giudizio di rinvio.
POTERI DEL GIUDICE DEL RINVIO: Il giudice del rinvio ha gli stessi poteri che aveva il
giudice la cui sentenza è stata annullata, MA:
Innanzitutto, quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza, emette
una sentenza di annullamento nella quale indica una serie di elementi ma in particolare va ad
enunciare il cd. principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio. Cioè, la sentenza
della Cassazione indica la soluzione che il giudice del rinvio dare al caso concreto;
soluzione a cui è vincolato il giudice del rinvio. Inoltre, nella sentenza di annullamento la
Cassazione indica il giudice competente e dotato di giurisdizione (quando la Cassazione si
pronuncia in materia di competenza e di giurisdizione lo fa in modo assolutamente
vincolante).
Il giudice del rinvio ha, però dei limiti:
1) Innanzitutto, non è ammessa alcuna discussione sulla competenza salvo l’articolo 25.