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Adempimenti preliminari per un efficace esame incrociato - L’efficacia dell’esame incrociato dipende da almeno 2
fattori: preparazione professionale di chi con esso si misura e rispetto rigoroso delle regole del gioco, tra cui quelle che
attengono a momenti della fase dibattimentale, regolati in funzione eminentemente preparatoria dell’istruzione.
• Innanzitutto, se non si avesse tempestiva e preventiva conoscenza dei temi di prova, non si avrebbe modo di preparare
con cura il controesame. Il deposito della lista testimoniale nei 7gg liberi antecedenti l’udienza serve
1) a evitare effetti di sorpresa che spiazzino la 2) eventualmente a consentire la predisposizione di
controparte e non le consentano di contrastare autonome prove in funzione antagonista, qualora la lista
efficacemente le prospettazioni della prova in danno sia depositata prima del limite temporale previsto
Resta non condizionato da alcun termine il diritto di citazione a prova contraria sulle circostanze indicate nelle liste,
essendo esso contenuto nei confini tematici tracciati dalle altre parti.
Con previsione simmetrica all’esonero dall’adempimento di lista, il codice riconosce il diritto
- dell’imputato all’ammissione delle prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico
- del pm all’ammissione delle prove a carico sui fatti oggetto delle prove a discarico.
Anche in tal caso gli obblighi di discovery impongono la fissazione di un termine per l’esercizio del diritto, individuato
in quello di compimento della fase degli atti introduttivi al dibattimento, che si consuma con la definizione della
sottofase dedicata all’ammissione delle prove.
Le necessità dell’esame incrociato implicano dunque che la prova dedotta in opposizione non sia ad oggetto libero ma si
correli specificamente alla prova contraria, con una pur schematica indicazione del o dei temi di prova addotti
dall’avversario che la prova a discarico mira a confutare o comunque a contrastare (art.495 co.2 cpp).
La fiducia che il legislatore ripone nell’esame incrociato lo ha spinto ad assicurare, attraverso l’anticipata conoscenza
dei mezzi di prova di controparte, la maggiore efficacia possibile al controesame, la cui funzione è eminentemente
falsificatoria degli assunti probatori in formazione. Nel sistema di common law la cross-examination ha scopo duplice:
sviluppare elementi emersi durante la direct-examination e attaccare la credibilità del teste e delle sue affermazioni
attraverso l’impeachment, che si avvale, ad esempio: dei difetti fisici o psichici del testimone, tali da impedire una
corretta percezione, memorizzazione e capacità di riferire fatti e circostanze; delle dichiarazioni rese prima del
dibattimento e contrastanti con quelle rese al trial; dei suoi pregiudizi e interessi che ne minino la credibilità.
Unica sostanziale deroga all’obbligo di discovery anticipata è costituita dall’ammissione di liste fuori termine, che
peraltro può essere disposta solo se la parte interessata prova di non aver potuto adempiere tempestivamente.
Anche in questo caso, la prassi ha recepito male e con troppa indulgenza i precetti di legge: se è condivisibile
l’orientamento consolidato che la prova non debba essere articolata per capitoli, come nel processo civile, perché una
indicazione troppo analitica ingabbierebbe il controesame, non è accettabile che la giurisprudenza ammetta che le
circostanze possano essere indicate attraverso il rinvio ai fatti di cui all’imputazione, specie quando le imputazioni non
siano costruite con specificità e puntualità descrittiva.
Il progetto di riforma del cpp elaborato dalla commissione ministeriale presieduta dal prof.Dalia (2004), prevedeva che
già al momento della presentazione della lista dovesse essere indicato l’ordine di escussione dei testimoni. La proposta
fu accolta in dottrina con moderato favore da chi, condividendone gli intenti, dubitava che essa avrebbe potuto arginare
effettivamente le prassi devianti. Si temeva, in particolare, che la giurisprudenza, nel caso di assenza del testimone per
legittimo impedimento, si sarebbe mostrata propensa a considerare solo indicativo l’ordine di audizione dei testi, onde
evitare la crescita esponenziale dei rinvii e l’allungamento dei tempi processuali. In replica alle critiche, era stato
suggerito di prevedere un’apposita causa di sospensione della prescrizione:
- tout court, ma essa opererebbe in danno dell’imputato pur quando il testimone assente fosse stato indicato dal pm.
- solo ove il rinvio fosse determinato da esigenze dell’ordine delle prove a difesa, ma in gioco è la concentrazione dei
lavori dibattimentali a beneficio dell’accertamento e di una decisione che possa sfruttare al meglio le emergenze
istruttorie, non solo il rischio che l’allungamento dei tempi processuali determini l’estinzione del reato per prescrizione.
Più saggio sembra il rafforzamento dei doveri delle parti nella formulazione puntuale e specifica delle circostanze in
lista attraverso il ripristino di una severa valutazione dell’adempimento, presidiato dalla sanzione dell’inammissibilità,
ma la misura, da sola, resta insufficiente.
• Ulteriori prescrizioni finalizzate alla migliore riuscita degli esami attengono al dovere di testimoni, periti, interpreti e
consulenti citati di essere presenti all’inizio dell’udienza e di non assistere alle operazioni istruttorie prima di aver
deposto. L’art.149 disp. att. cpp impone la misura dell’isolamento dei testimoni in modo che non possano comunicare
con alcuna delle parti o con i difensori e ct, o assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti
informati di ciò che avviene in dibattimento prima della loro deposizione, al fine di assicurare genuinità e spontaneità
delle dichiarazioni testimoniali, preservando il testimone da condizionamenti o pressioni esterne e dalla tentazione di
adeguarsi a quanto da altri dichiarato immediatamente prima. A completamento della disposizione la l.n.479/99 ha
introdotto l’art.430-bis cpp. In dottrina è stato osservato che l’isolamento dei testimoni appare ormai anacronistico e
inutile, soprattutto in relazione ai dibattimenti che si snodano attraverso una pluralità di udienze. D’altra parte, posto
che l’art.391-bis cpp riconosce ai difensori il diritto di avere un colloquio e di assumere informazioni dalle persone in
grado di riferire circostanze utili, il divieto di cui all’art.430-bis cpp può apparire contraddittorio.
Il compito di far osservare dette disposizioni, eventualmente su ordine del presidente, spetta all’ufficiale giudiziario;
ma, poichè il divieto non è assistito dalla previsione di alcuna espressa sanzione, la giurisprudenza consolidata ammette
l’esame del testimone, non identificato come tale all’inizio dell’udienza, rimasto nell’aula durante lo svolgimento del
dibattimento. L’unico rimedio ipotizzato consiste nel dare atto a verbale della violazione in modo che se ne possa tener
conto ai fini delle valutazioni di attendibilità (in giurisprudenza si parla di irregolarità).
Le posizioni dottrinali sono caratterizzate invece da un maggior sforzo di approfondimento: l’art.448 cpp del 1930
poneva un omologo divieto di preventiva comunicazione del testimone, ma ricorrendo all’avverbio possibilmente. Il
cpp vigente ha eliminato l’avverbio, ma ha confinato la norma tra le disposizioni attuative, quasi ad indicare una
marginale importanza. Pertanto si è concluso che non si configuri una
- nullità, mancando la previsione di una nullità speciale (l’unica prevista in relazione ai profili preparatori della
testimonianza riguarda l’omissione delle attività preliminari all’escussione, costituite dall’ammonimento del presidente
a dire il vero e dalla lettura da parte del testimone della dichiarazione che ha sostituito il giuramento: art.497 co.2 cpp).
- inutilizzabilità, come potrebbe sembrare, considerando che il divieto potrebbe inerire indifferentemente al momento
ammissivo o acquisitivo, con rilevanza, in entrambi i casi, della previsione generale di cui all’art.191 cpp. Tuttavia, la
disposizione non tutela un interesse extraprocessuale costituzionalmente previsto, ma mira ad un accertamento
giudiziale il più possibile degno di fede, e quindi resta fuori dal terreno della inutilizzabilità. Il pericolo di alterazione
della deposizione a causa del preventivo contatto del testimone con una parte è efficacemente scongiurato non con la
previsione di sanzioni, bensì attraverso la possibilità di esperire il controesame.
• Ex art.497 co.1, i testimoni devono essere sentiti uno dopo l’altro, in forma individuale e disgiuntiva, per
1) evitare influenze reciproche e seri rischi per la genuinità della prova proprio all’atto della sua assunzione (l’istituto
del confronto, che presuppone dichiarazioni contrastanti già formalizzate, è disciplinato dagli artt.211 e 212).
2) consentire l’individuazione precisa della fonte di un’affermazione
3) ottimizzare la resa informativa della fonte stessa
4) l’impossibilità di conciliare la disciplina delle contestazioni con un esame cumulativo.
Diversamente da quanto accadeva sotto il codice del 1930, l’inosservanza della disposizione in questione non è
sanzionata da nullità, benché sembri comportare effetti di una qualche gravità sul valore probatorio delle dichiarazioni.
Per la giurisprudenza sarebbe quindi valido, sebbene irregolare, l’esame simultaneo.
L’ordine nell’assunzione delle prove - La legge Carotti del 1999 ha eliminato l’esposizione introduttiva con cui le
parti preparavano il giudice alla decisione sulle conseguenti richieste di prova (il pm doveva esporre i fatti di cui
all’imputazione e alle parti private quelli che intendevano provare con le richieste che da lì a breve avrebbero avanzato),
poiché, nella prassi, spesso quella del pm si traduceva in un corposo intervento narrativo capace di influenzare l’intero
corso del dibattimento, vanificando il sistema del doppio fascicolo. Oggi, a tutte le parti è consentita la mera
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indicazione dei fatti che si intendono provare; pertanto, il giudice, tendenzialmente all’oscuro della vicenda storica in
cui si inserisce il tema di prova, rinviene nell’ordine con cui le prove sono immesse (secondo turni istruttori, scansioni
riservate all’assunzione delle prove richieste da ciascuna delle parti) la chiave per una decifrazione immediata delle
scelte che le parti compiono nel costruire secondo un determinato programma la prova dichiarativa; si evita così che
egli recuperi solo nel momento della decisione finale quella consapevolezza sui fatti, che deve consentire un pieno ed
efficace esercizio dei poteri di direzione e vigilanza sull’andamento dei singoli esa