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Le cause personali di estromissione del giudice: incompatibilità,
astensione e ricusazione
sono disciplinate nel capo VII libro per quanto riguarda astensione (il giudice
ha l'obbligo di non esercitare la sua funzione) e ricusazione (le parti hanno
diritto di chiedere l'estromissione del giudice), invece l'incompatibilità si trova
nell'ord. Giud ex art 18-19 ma anche artt 34-35 cpp, ad essa si applica
comunque la stessa disciplina di astensione e ricusazione. Le cause di
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incompatibilità che attengono alle norme di ord. Giud. Riguardano
esclusivamente la costituzione dell'organo giudicante e l'essere, sia formale
che sostanziale, imparziale per le persone fisiche (divieto a parenti o stretti
conoscenti di una delle parti); le cause contenute nel codice riguardano invece
gli atti compiuti nel procedimento, per cui sono presenti quattro gruppi di
situazioni:
1. giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare in un grado non può
pronunciare in altri gradi
2. gip o gup in dibattimento
3. gip in udienza preliminare, si esclude se il gip si sia limitato ad adottare
taluno dei seguenti provvedimenti: trasferimento dell'indagato sottoposto
a custodia cautelare in carcere in un altro luogo, permessi di colloquio o
di corrispondenza, permesso di uscita dal carcere, provvedimenti con cui
una parte o un difensore vengono restituiti in un termine stabilito a pena
di decadenza, provvedimento con cui viene dichiarata la latitanza
dell'indagato
4. chi ha esercitato la funzione di pm o svolto atti di polizia giudiziaria in un
grado di processo
per quanto concerne le cause di astensione e ricusazione esse sono disciplinate
unitariamente per quanto riguarda l'astensione anche se non è totalmente
coincidente perchè non è motivo di ricusazione le gravi ragioni di convenienza;
in ogni caso il catalogo è tassativo e riguarda in linea generale i rapporti del
giudice con le parti o con la situazione dedotta in giudizio.
Il procedimento di ricusazione inizia con la presentazione della dichiarazione
nella cancelleria del giudice competente e con il deposito di una copia nella
cancelleria del giudice ricusato, comporta il divieto per il ricusato di emettere
sentenza; sono competenti a giudicare la corte d'appello per tribunale, corte
d'assise e corte d'assise d'appello, sezioni diverse della stessa corte per corte
d'appello e cassazione. La dichiarazione di inammissibilità fa da filtro per
accelerare il procedimento anche se comporta l'assenza di contraddittorio tra
le parti, se la ricusazione è ammissibile la corte competente decide in camera
di consiglio con le forme ex art 127. l'accoglimento della dichiarazione di
astensione o ricusazione comporta per il giudice il divieto assoluto di compiere
qualsiasi atto del procedimento e la scelta se far permanere o meno gli atti già
prodotti, nonché (facoltativamente) la condanna ad una pena pecuniaria ex art
44.
la rimessione del processo
gli artt. 45-49 disciplinano la rimessione del processo, cioè il suo spostamento
da una sede all'altra in presenza di turbative ambientali che possono
compromettere il regolare svolgimento, si mette in dubbio l'imparzialità
dell'organo giudicante nel suo complesso. I casi sono tassativamente
disciplinati e di competenza della c.cass perchè si tratta di un caso di
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sottrazione di competenza al giudice naturale ex l.248\2002 che ha ampliato i
casi di rimessione:
• gravi situazioni locali che pregiudichino il regolare svolgimento del
processo
• motivi di legittimo sospetto
può essere richiesto in ogni stato e grado del procedimento dal procuratore
generale presso la corte d'appello e dal pm presso il giudice procedente ma
anche dall'imputato (sottoscritta e depositata con tutti gli atti in cancelleria
entro 7 giorni); in seguito a presentazione il giudice procedente può disporre
con ordinanza la sospensione del processo fino a che non è intervenuta
l'ordinanza di inammissibilità o di rigetto. Successivamente, il giudice
procedente deve sospendere il processo prima dello svolgimento delle
conclusioni o della discussione e la c.cass decide in camera di consiglio con
ordinanza.
Quanto alla conservazione degli atti viene abbandonata la regola originaria per
cui il giudice subentrante decideva sulla conservazione o meno, deve rinnovare
gli atti quando una delle parti ne faccia richiesta. Può essere fatta nuova
richiesta di rimessione per un altro spostamento o nel caso la prima volta fosse
stato rigettato, in quest'ultimo caso deve essere fondata su elementi nuovi che
giustifichino l'ammissibilità ex art. 49 2c.
La posizione di parte del p.m. E la sua funzione tipica
il pm pur rivestendo la qualità di parte nel processo costituisce anche un
organo dell'apparato statale incaricato di vegliare sull'osservanza delle leggi e
di iniziare l'azione penale, è indipendente verso tutti gli altri poteri. Il principio
di obbligatorietà dell'azione penale postula anche questa l'indipendenza visto
che il pm risponde del suo operato solo di fronte alla legge, gode delle stesse
garanzie attribuite al giudice circa il reclutamento tramite concorso,
l'inamovibilità e la soggezione al CSM. Il concorso è il solito che per i giudici
infatti è possibile passare dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e
viceversa, con particolari condizioni per il passaggio.
L'aspirazione in senso accusatorio del sistema e la parità tra accusa e difesa
trovano un primo sviluppo nel titolo ii del libro i dedicato al pm colto quale
soggetto del procedimento (artt 50-54quater) che ha il monopolio dell'azione
penale (non esiste azione penale privata o popolare) ma anche per l'appunto
l'obbligo in piena aderenza all'art. 112 cost, unico limite è la richiesta di
archiviazione. L'art 50 2c poi ribadisce il tradizione principio dell'officialità
dell'azione penale, circoscrivendo l'efficacia delle condizioni di procedibilità alle
figure ivi richiamate; per quanto riguarda la pubblicità dell'azione penale non
c'è nulla dato che sarebbe un'indicazione superflua. L'art 50 3c esprime il
principio dell'irretrattabilità dell'azione penale perchè una volta esercitata esce
dalla sfera del titolare e comporta l'insorgere di un dovere decisorio in capo al
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giudice → oggetto del processo penale indisponibile e tassativamente previsto
anche nelle sue cause di sospensione o interruzione.
L'organizzazione e la distribuzione del lavoro tra gli uffici: loro
rapporti
i criteri per la distribuzione del lavoro tra gli uffici del pm in rapporto agli
sviluppi procedimentali sono improntati al disegno di evitare sfere di
concorrenza, pur volendosi rafforzare l'attività investigativa nei confronti dei
più gravi reati di criminalità organizzata. Ex art 51 1c pm è un magistrato della
procura presso il tribunale più alcuni magistrati onorari in qualità di vice
procuratori onorari; il procuratore può decidere se destinarli alla funzione
presso il tribunale o presso sezioni distaccate; il procuratore generale presso la
corte d'appello e la c.cass è pm nei soli giudizi di impugnazione. Al pg non è
dato il potere di svolgere indagini preliminari se conosce direttamente di una
notizia di reato né può controllare della mancata attivazione dei procuratori del
suo distretto nei riguardi di informazioni che non assurgano a notizia di reato →
durante la fase delle indagini preliminari è presente un canale di passaggio di
informazioni tra pg e procuratori con riguardo a notizie o segnalazioni ex art
118bis disp. Att. O comunicazione dell'elenco delle notizie di reato contro
persone note; l'unico strumento a disposizione del pg per subentrare ad un
procuratore è l'avocazione, che opera in maniera automatica se non si può
tempestivamente sostituire il magistrato designato a seguito di astensione o di
incompatibilità, se si è omessa la sostituzione per i medesimi motivi o se si è
omessa la presentazione della richiesta di archiviazione\omesso esercizio
dell'azione penale. Ogni volta che c'è avocazione il pg trasmette copia degli atti
al CSM e ai procuratori interessati, che possono proporre reclamo presso la
c.cass, se il reclamo viene accolto il decreto di avocazione è revocato e gli atti
sono restituiti.
Per quanto riguarda la distribuzione del lavoro non si parla di competenza ma
di legittimazione, che è un riflesso della competenza del giudice cui il pm si
riferisce; ciò può provocare contrasti negativi e positivi tra giudice e pm o tra
diversi uffici di quest'ultimo → se il pm ritiene che il giudice non è competente
trasmette gli atti al pm del giudice che ritiene competente, questo li può
recepire ma se dissente rimette la risoluzione della questione al pg, questo vale
per la fase delle indagini preliminari e solo per i pm, i cui atti (in ragione della
necessaria celerità delle indagini preliminari) conservano l'efficacia loro propria.
Ex art 54bis c'è il contrasto positivo tra uffici per cui indagini con medesimo
fatto storico e a carico della solita persona; uno solo deve procedere alle
indagini e il contrasto è risolto sempre dal pg con decreto motivato. L'art
54quater prevede poi un controllo sulla legittimazione del pm a svolgere le
indagini preliminari con riguardo ai parametri della competenza per territorio e
per connessione, questo incidente può essere promosso dall'indagato, persona
offesa e rispettivi difensori; il pm nel termine di 10 giorni è posto di fronte
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all'alternativa di accogliere la richiesta trasmettendo gli atti al pm istituito
presso il giudice competente o rigettarla, in quest'ultimo caso il richiedente può
rimettere la questione al pg che provvede entro 20 giorni con decreto motivato.
La richiesta non può essere riproposta salvo che si fondi su fatti nuovi o diversi.
L'astensione
è disciplinata ex art 52 e sotto il profilo processuale non è tendenzialmente
obbligatoria e si fonda genericamente su gravi ragioni di convenienza, si
presuppone una dichiarazione motivata. Il pm non può essere mai ricusato dato
che è una parte del processo (nonostante sia indicato come magistrato).
I rapporti all'interno dell'ufficio
ciascun ufficio del pm si compone del titolare (pg o procuratore) e di uno o più
magistrati a ddetti all'ufficio (sostituti procuratori) più procuratori aggiunti in
proporzione all'organico dell'ufficio ex art 70 ord.giud, nelle sezion