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Introduzione

La procedura penale italiana tra le incertezze della 16ª legislatura repubblicana. Il nostro sistema processuale penale è stato modificato in vari punti, tra cui l'inserimento in costituzione dei principi del "giusto processo" e le conseguenti norme attuative in materia di formazione e valutazione della prova. Certamente, l'ossatura dell'intero insieme è fornita, nonostante le infinite traversie subite, dal codice di procedura penale del 1988 con la sua articolazione in due parti (quella statica e quella dinamica) e 11 libri che sono:

  • Soggetti
  • Atti
  • Prove
  • Misure cautelari
  • Indagini preliminari e udienza preliminare
  • Procedimenti speciali
  • Giudizio
  • Procedimento davanti al pretore, poi divenuto procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
  • Impugnazioni
  • Esecuzione
  • Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

Il nostro codice di procedura penale può essere studiato attraverso quattro chiavi di lettura, alcune operanti sin dal momento di entrata in vigore, altre sopraggiunte più di recente.

Le chiavi di lettura del codice

Prima chiave di lettura: passaggio da legislazione nata per delega a legislazione composita

Questa legislazione è nata per delega perché deriva da una legge delega che è la legge 16 febbraio 1987, numero 81. Si è sviluppata poi una legislazione stranamente composita perché la stessa impostazione di fondo è continuamente variata per dare attuazione ai principi della costituzione e all'adeguamento alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia relative ai diritti della persona e al processo penale secondo i caratteri del sistema accusatorio.

Seconda chiave di lettura: rapporti tra rito ordinario e riti speciali

Un'altra chiave di lettura fondamentale, portata sin dall'entrata in vigore del codice che assoggetta modificazioni di non poco conto, conduce a fare massima attenzione ai rapporti fra il rito ordinario e riti speciali. Prescindendo dal procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e dal procedimento davanti ai giudici di pace nonché dal procedimento davanti al tribunale dei minorenni, si intende per ordinario il procedimento che, dopo le indagini preliminari del pubblico ministero non concluse dall'archiviazione della notizia di reato, giunge all'udienza preliminare e, non potendosi chiudere con sentenza di non luogo a procedere, sfocia nel giudizio imperniato sul dibattimento. I riti speciali, invece, sono etichettati dalla dottrina come "alternativi", differenziati, acceleratori o anticipati, e, cioè, il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta o patteggiamento in varie versioni, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato, il procedimento per decreto e il procedimento di oblazione, ognuno con una sua più o meno spiccata fisionomia. Questi riti hanno lo scopo di ottenere una deflazione dibattimentale, risparmiare costi, rendere più efficiente il sistema solo che per quanto riguarda l'idea di deflazione del dibattimento bisogna distinguere i riti speciali in due categorie:

  • Alla deflazione dibattimentale sono preordinati il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti o patteggiamento e il procedimento per decreto penale.
  • Non sono preordinati alla deflazione dibattimentale il giudizio immediato e il giudizio direttissimo perché servono solo per anticipare il dibattimento dato che si identificano con esso.

Per tutto ciò consegue che i procedimenti speciali trovano il loro comune denominatore nell'alternativa al dibattimento, ma nello snellimento processuale, nell'economia dei giudizi, nella riduzione dei costi, nella contrazione del processo.

Terza chiave di lettura: introduzione del giudice unico togato di primo grado e del giudice di pace

Queste innovazioni sono venute alla luce dal 2 giugno 1999, con l'istituzione del giudice unico togato di primo grado, che ha comportato la soppressione di un ufficio giudicante di antica tradizione, qual era la pretura, e conseguentemente del relativo ufficio del pubblico ministero. Ciò non ha comportato uno snellimento perché è venuta meno la distinzione di competenza fra tribunale e pretore ma s'è creata la difesa di competenza fra tribunale in composizione collegiale e tribunale in composizione monocratica. Qualunque risultato, a lungo andare, quest'innovazione potrà ottenere sul piano funzionale, non sarà facile dissipare la sensazione di pesantezza suscitata dalla pluralità di binari offerti in prospettiva dei procedimenti ordinari in tribunale, con il rischio di errori e confusioni, certo più facilmente superabili di quanto non avvenga allorché sia in discussione la competenza per materia, ma pur sempre causa di polemiche, di parziali recuperi e, quindi, di ritardi. Considerazioni in parte analoghe si possono ripetere con riguardo alla competenza penale devoluta al giudice di pace, nell'intento di togliere al giudice togato di primo grado il carico costituito da quei reati di minore gravità non ritenuti passibili di depenalizzazione.

Quarta chiave di lettura: inserimento in costituzione dei principi del giusto processo

Tra l'avete chiamata d'operare a livello di norma costituzionale, è sicuramente questa più importante, ma, nello stesso tempo per la medesima ragione, anche la più problematica delle chiavi di lettura; per analizzarla bisogna avere sempre sotto gli occhi tutti e cinque i commi premessi all'originario primo comma dell'articolo 111 della costituzione dall'articolo 1 legge costituzionale 23 novembre 1999, numero 2. I commi sono:

  1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
  2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
  3. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata suo carico, e disponga del tempo delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia facoltà, davanti al giudice, di interrogare e di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione l'interrogatorio di persona sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
  4. Il processo penale regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, è sempre volontariamente sottratta l'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
  5. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio del consenso dell'imputato per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
  6. Tutti provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
  7. Contro le sentenze e contro provvedimenti sulla libertà personale, pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione della legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
  8. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della corte dei conti il ricorso in cassazione ammesso per i soli motivi inerenti la giurisdizione.

Questi commi hanno dato anche maggior considerazione alle convenzioni internazionali in tema di diritti umani, specialmente anche dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il legislatore dovrà comunque sempre assicurare, escludendo qualsiasi forma di amnistia, la ragionevole durata di ogni processo (anche perché le garanzie dell'imputato non potranno dilatarsi fino a rendere irragionevoli tempi processuali) specialmente dopo che la legge 89\2001 (legge Pinto) ha previsto un'equa riparazione in caso di ragionevole durata del processo penale e non penale.

Il sistema delle fonti del diritto processuale penale

Dalla dogmatica processuale al sistema. Il diritto processuale penale, nonostante le apparenze, ha una sua intrinseca sistematicità nonostante non si possa più parlare di una dogmatica processuale. Si estrinseca attraverso tre tipi di fonte che sono fonti legislative, fonti giurisprudenziali e fonti dottrinali. I tre tipi di fonti si possono raggruppare la sei sottoinsiemi, sulla base di criteri e metodologie che hanno senza dubbio un’accreditata validità; ma dal punto di vista della conoscenza istituzionale della materia si possono distinguere in funzione della gerarchia predisposta secondo la logica della maggiore importanza nel sistema di ogni singola fonte.

Le fonti legislative sovraordinate

La costituzione contiene una serie cospicua di principi e regole fondamentali della disciplina del processo penale e ha subito fino ad oggi poche riforme che hanno interessato:

  • L'articolo 27 attraverso l'abolizione della pena di morte.
  • L'articolo 68 attraverso l'introduzione di una nuova disciplina dell'immunità parlamentare.
  • L'articolo 79 attraverso la fissazione di norme più rigorose per la concessione di amnistia e di indulto.
  • L'articolo 96 attraverso la prevista sottoposizione del presidente del consiglio dei ministri ed i ministri alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
  • L'articolo 111 (vedi sopra) che nelle intenzioni del costituente doveva rappresentare il tramite formale per dare concreta attuazione carattere processo accusatorio e dare applicazione in Italia ai trattati internazionali. Specialmente l'articolo 111 ha avuto importanti ricadute del processo penale perché conferma il principio di stretta legalità in materia processuale, pone le basi perché si alimenti la cultura della giurisdizione e del contraddittorio, rimarca la necessità di una vera cultura della prova; come confermato poi dai vari attentati internazionali ratificati resi operativi anche nel nostro paese come la carta di Nizza, la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e il trattato di Lisbona. Specialmente quest'ultimo, ex articolo 6, è modificato nei termini seguenti:
  • A. L'unione riconosce diritti di libertà ai principi sanciti dalla carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, che ha lo stesso valore dei trattati.
  • B. L'unione aderisce alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
  • C. Il trattato contiene, poi, articolate previsioni affinché si possano attuare, in tempi ragionevoli forme di cooperazione giudiziaria effettiva tali Stati dell'unione europea.
  • D. È prevista con obbligatoria la pronuncia della corte di giustizia dell'unione europea attorno a questioni pregiudiziali in materia di interpretazione dei trattati ovvero di validità degli atti compiuti dall'istituzione dagli organi dell'unione.

Le fonti normative ordinarie primarie e secondarie

Il sistema delle fonti sotto ordinati rispetto a quelle fin qui esaminate non richiede un impegno particolare, se non quello della precisione per la complessità e la quantità della proliferazione legislativa incessante: anzitutto tutte le disposizioni che si possono definire come strutturale del processo sono precedute o accompagnate da corpi legislativi complementari, il primo dei quali raggruppa le leggi di ordinamento giudiziario cioè il r.d. 12\1941 (ordinamento giudiziario), l. 287\1951 (riordinamento dei giudizi di assise), l. 117\1988 (risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati). Poi ci sono i tre testi legislativi che costituiscono una struttura portante del processo ordinario che sono:

  • Il codice di procedura penale entrato in vigore il 24 ottobre 1989, accompagnato da norme di attuazione, norme transitorie e da norme di coordinamento; queste ultime sono di particolare interesse importante che consentono di cogliere il reale ambito di applicazione del codice, attraverso le stretta correlazione con istituti e previsioni che potremmo definire di diritto processuale speciale.
  • L.374\2001, istitutiva del giudice di pace per risolvere il problema di un carico giudiziario sempre più pesante e che soprattutto dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione ha potuto arrivare a questo scopo.
  • Trattato firmato a Parigi il 17 dicembre 1997 per incrementare la lotta alla corruzione e ai crimini dei "colletti bianchi" e attuato con d.lgs. 231\2001 nonché il processo a carico di minorenni.

Le fonti giurisprudenziali

Ogni autorità dotata di poteri giurisdizionali nell'atto conclusivo, di tenore decisorio, del procedimento principale incidentale, fissa la regola di diritto che va a formare il diritto vivente grazie anche all'apporto delle giurisdizioni superiori e della corte costituzionale con le loro funzioni di nomofilachia e l'interpretazione di norme costituzionalmente orientate. Un'importanza notevole, anche nell'ottica dell'identificazione di una fonte giudiziaria qualificata, va riconosciuta alle decisioni della corte europea dei diritti dell'uomo.

Le fonti letterarie

A completare insieme delle fonti conoscitive del sistema del processo penale si può far cenno anche ai commentari, ai trattati, ai manuali, agli articoli, alle note sentenza, nonché numerosi dibattiti sviluppati sulle riviste specializzate di diritto e di procedura penale. La dottrina non ha più un potere formale di consulenza legale ma le sue pubblicazioni ricevono sempre un apprezzabile richiesta da tutti gli operatori del diritto.

I nuovi orizzonti del diritto processuale penale

L'analisi del futuro del processo penale si può spingere in tre direzioni: si consoliderà il fenomeno della internazionalizzazione delle fonti da procedura penale, ci sarà un'espansione lenta ma progressiva del diritto processuale penale in settori che, nel tempo, ne erano rimasti lontani, come ad esempio il campo dell'applicazione delle misure di prevenzione, dovrà essere elaborato un organico di diritto processuale penale speciale nel senso di un processo per tutte le norme che si possono ricavare da leggi speciali e che consentono di identificare funzioni e ruoli non riconducibili puramente e semplicemente a quelli previsti dal codice di procedura penale.

Capitolo 1 - Soggetti

Premessa

Il nostro codice penale si basa sul modello accusatorio, una conferma di quanto appena detto ciò potrà essere segreta del codice, il primo della parte statica (libri uno-quattro) al quale si contrappone la parte dinamica (libri cinque-undici), che si occupa, per l’appunto, del progressivo sviluppo della vicenda processuale a partire dal momento in cui viene acquisita una notizia di reato: questa scelta consente di mettere risalto la centralità della giurisdizione nell'ambito di un processo concepito essenzialmente come sistema di garanzie. Sempre con riferimento ai contenuti del libro iniziale del codice, è opportuno, infine, distinguere, anche in considerazione della differente ampiezza dei poteri che in molti casi si ricollega a questa distinzione, tra soggetto e parte che, dovendosi riservare quest'ultima qualifica a chi vanta il diritto a una decisione giurisdizionale in rapporto alla pretesa fatta valere il processo, ne consegue che la qualifica di parte non spetta alla totalità dei soggetti indicati nel primo libro.

La giurisdizione penale

L'articolo uno riserva l'esercizio della giurisdizione penale ai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario, ciò significa che soltanto il giudice, in un qualsiasi magistrato (quindi, non il pubblico ministero), può essere titolare di funzioni giurisdizionali penali; non può sfuggire lo stretto l'accordo intercorrente tra la normativa ordinamentale e quella codicistica se è vero che va in esercizio dei diritti giurisdizionali risulta fortemente condizionato dalla ritualità dell'investitura. Stabilisce, infatti, l'articolo 178, che è sempre prescritta a pena di nullità assoluta l’osservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice e il numero di giudici necessario per costituire collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario. Prendendo le mosse dall'articolo 36 comma due, può essere utile accennare motivi di opportunità che sono all'origine di tale disposizione: anzitutto, la difficoltà di costruire una disciplina di individuazione del giudice del processo tanto rigorosa da eliminare qualsiasi spazio di discrezionalità in capo ad organi amministrativi-giudiziari, in secondo luogo, le pesanti ipoteche le complicazioni che graverebbero sulla vicenda processuale se si prevedesse l'assunzione dell'unità assoluta anche per questioni sottoponibile al sindacato degli amministrativi; rimane ovviamente invariata la forte carica patologica insita nella situazione del soggetto che non si è investito del potere giurisdizionale, come, ad esempio, nell'ipotesi del mancato conferimento di funzioni giudiziarie, un vizio tanto forte da implicare l'inesistenza degli atti posti in essere da colui che in sostanza non è giudice. Resta da esaminare il terzo comma dell'articolo 33, per la cui illustrazione è indispensabile premettere che si tratt...

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marle_khaleesi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Marzaduri Enrico.
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