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TRIBUNALE (RITO DEL LAVORO)
Premessa e ambito di applicazione.
Introdotto con l.11 agosto 1973 n.533 – per la soluzione di “controversie di
lavoro”questo modello avrebbe dovuto garantire quei principi di oralità,
immediatezza e concentrazione che il modello “ordinario” non riuscì ad attuare. MA
la prevalenza della forma scritta nelle domande ed eccezioni – l’inevitabile
dilatazione dei tempi, hanno mostrato come fosse difficile realizzare un processo
con quei caratteri.
Ad ogni modo se lo si paragona col modello ordinario – non può negarsi che
“l’ordinario semplificato” per le controversie di lavoro, presenta caratteri di maggiore
snellezza.
In questo – si realizza una maggiore presenza e rafforzamento dei poteri del
giudice: presenta che si riscontra sin dalla fase introduttiva del giudizio,giacchè
compete al giudice fissare con decreto e su ricorso della parte l’udienza di
discussione; rafforzamento che si realizza col conferimento al giudice di poteri
istruttori d’ufficio anche fuori dai limiti del codice civile.
Controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
L’ambito di applicabilità di questo modello era riferito inizialmente alle seguenti
controversie (409c.p.c.):
Rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di
a) un’impresa.
Rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di
b) collaborazione che si sostanzino in una prestazione di opera continuativa e
coordinata.
Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono elusivamente o
c) prevalentemente attività economica.
A questi rapporti si devono aggiungere le controversie in materia agraria – per
quanto concerne il pubblico impiego – il d.lgs 3 febbraio 1993 – prevede che “sono
devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pa”Ad esclusione delle
controversie relative a magistrati onorari,amministrativi e contabili, al personale
militare e delle forze di polizia dello Stato.
Va infine rilevato, che le procedure relative alle assunzioni nell’ambito del pubblico
impiego restano di competenza del giudice amministrativo.
La l.11 agosto 1973 n.533 – si applica inoltre al “procedimento per la risoluzione di
controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie” – il c.d.
contenzioso previdenzialeLe controversie previdenziali sono soggette a una
“condizione di proponibilità” della domanda giudiziaria, consistente nell’obbligo di
esperire preventivamente il procedimento amministrativo,oppure una domanda
rivolta all’ente previdenziale interessato, prima di esercitare l’azione in giudizio, a
pena di nullità di tutti gli atti del processo. (443 c.p.c.).
IL SISTEMA NORMATIVO.
Con il sistema introdotto dalla l.11 agosto n.533 – non siamo di fronte ad un sesto
codice , che si aggiunga ai 4 italiani, con pretesa ed esigenza di completezza,ma
ad una vera e propria novella che ,seppure ha investito tutto il titolo IV del libro II,
offrendo un nuovo modello di cognizione ordinaria, si inserisce in questo codice e
ne forma parte integrante._ Pertanto le norme generali contenute nel libro primo del
codice sono applicabili per tutto ciè che non sia espressamente regolato dal 409 e
ss.
Rapporti col modello ordinario e “passaggio” da un modello all’altro.
Il problema del passaggio da un modello di procedimento di cognizione all’altro; per
quanto concerne i rapporti del rito del lavoro col modello ordinario – bisogna
guardare alcuni aspetti e norme:
aa) Occorre considerare anzitutto l’ipotesi che un giudizio relativo ad una delle
controversie da proporre secondo il c.d. rito del lavoro, sia stato invece proposto
secondo il rito ordinario – In quest’ambito distinguiamo ulteriormente a seconda che
si ponga solo un problema di cambiamento di rito, giacchè il giudice adito è il
giudice che sarebbe competente anche territorialmente – oppure che si ponga
anche “un problema di competenza”, giacchè il giudice adito non è competente per
territorio. Il primo problema si risolve ex426 c.p.c. “passaggio dal rito ordinario a
quello del lavoro”:per cui il giudice fissa con ordinanza l’udienza di discussione
prevista dal 420 c.p.c. ed il termine entro il quale le parti devono provvedere
all’integrazione dei loro atti introduttivi “mediante deposito di memorie e documenti”.
Con questo passaggio da rito ordinario a quello del lavoro, restano ferme le
preclusioni già maturate secondo il rito iniziale – sicchè l’eventuale integrazione
degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti non consente alle
parti la proposizione di domande nuova già precluse in conseguenza di una
mancata accettazione espressa; così come le prove acquisite con rito ordinario
rimangono valide.
Il secondo problemaconcernente la proposizione della domanda relativa a
controversie assoggettabili al c.d. rito del lavoro innanzi ad un giudice diverso dal
giudice competente – risolto ex 428 c.p.c. “incompetenza del giudice” – per cui
“quando una causa relativa ai rapporti di cui all’art.409 sia stata proposta a giudice
incompetente, l’incompetenza può essere eccepita dal convenuto solo nella
memoria difensiva di cui all’art.416 oppure rilevata d’ufficio dal giudice. Quando
l’incompetenza sia stata eccepita ai sensi del comma precedente, il giudice rimette
la causa al tribunale in unzione di giudice del lavoro,fissando un termine perentorio
non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale”.
bb) La seconda ipotesi da considerare è quella della proposizione nelle forme
proprie del rito del lavoro e quindi innanzi al giudice del lavoro, di una domanda che
ha ad oggetto un rapporto diverso da quelli in cui tale rito è applicabileart.427
c.p.c. “passaggio dal rito speciale a quello ordinario” – “il giudice quando rileva che
una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto
diverso da quelli previsti ex 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza
dispone che gli atti siano messi in regola con le diposizioni tributarie; altrimenti la
rimette con ordinanza al giudice competente fissando un termine perentorio non
superiore a 30giorni per la riassunzione con rito ordinario. In tal caso le prove
acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l’efficacia consentita dalle norme
ordinarie”.
cc) in terzo luogo si devono esaminare i problemi relativi al cambiamento del rito di
un procedimento che svolga ,in fase d’appello439 “cambiamento rito in appello” –
“La corte d’appello se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto
secondo il rito prescritto procede a norma del 426-427”.
Nella prima ipotesi) – C’è una relazione tra il 439 e il 426 – che comporta
semplicemente l’adeguamento del rito nella fase s’appello; per cui il giudice
d’appello dovrà fissare l’udienza di discussione prevista dal 420 c.p.c. ed il termine
per l’integrazione di atti e documenti; l’ulteriore corso del processo d’appello si
svolgerà nelle forme del lavoro.
Nella seconda ipotesi) – qui c’è relatio tra il 439 e 428 e si deve verificare
preliminarmente se la controversia fosse di competenza del tribunale,ed in caso
affermativo il procedimento, svoltosi in primo grado secondo il rito del lavoro,
proseguirà in appello secondo il rito ordinario._ Se viceversa, il tribunale non era
competente, ma era competente il giudice di pace, la Corte d’appello, laddove tale
incompetenza sia stata eccepita, nel giudizio di primo grado, dovrà dichiarare
l0incompetenza del giudice di primo grado e rimettere la causa al giudice
competente; altrimenti non potrà che ordinare il mutamento del rito e pronunciare
nel merito in grado di appello.
FASI DEL MODELLO “ORDINARIO SEMPLIFICATO”.
Il giudizio di primo grado: (a) fase introduttiva.
Il giudizio di primo grado, nella sua fase introduttiva , anzitutto la proposizione della
domanda si effettua con “ricorso” e non con citazione. Diversità che caratterizza la
presenza del giudice anche nella fase introduttiva del giudizio.
Quindi con il ricorso ex 414 – è il giudice adito,che con proprio decreto,fissa
l’udienza di discussione. Tale differenza risponde a criteri di economia processuale:
infatti il procedimento introduttivo del rito del lavoro impedisce l’instaurazione di
giudizi con la contumacia dell’attore.
Esaurita l’iniziativa dell’attore – appunto con ricorso, spetta al convenuto costituirsi
in giudizio con il deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale
devono essere formulate, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali
ed eccezioni processuali._ Nell’ipotesi di domanda riconvenzionale il convenuto
deve chiedere la fissazione di una nuova udienza,richiesta la cui omissione è
sanzionata dalla decadenza di proporre tal domanda.
Parliamo ora dei termini, contenuto degli atti di parti (ricorso e memorie):
I termini – il 415 stabilisce che tra la data di notifica del ricorso e quella
1) dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non inferiore a
30giorni, ma poiché il convenuto deve costituirsi in giudizio depositando la
sua memoria in cancelleria, almeno 10 giorni prima dell’udienza di
discussione, il tempo a sua disposizione per predisporre le difese articolare
una riconvenzionale è di circa 20giorni._ MA abbiamo visto che quando il
convenuto propone la riconvenzionale,deve chiedere al giudice l’emanazione
di un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza. Ora l’art.418 stabilisce che
ta la proposizione della riconvenzionale e la nuova udienza non devono
intercorrere meno di 50 giorniCosì il convenuto ha a disposizione 20 giorni
per esaminare il “ricorso dell’attore” e decidere se proporre la
riconvenzionale – l’attore invece non solo ha tutto il tempo per decidere se
effettuare ricorso o meno, ma nel caso in cui venisse proposta la
riconvenzionale ha un tempo larghissimo (non meno di 20+50 giorni) per
esaminarla.
Contenuto degli atti di parte – il secondo aspetto riguarda il contenuto dei
2) due atti : “ricorso introduttivo dell’attore” e “memorie difensive del
convenuto”per quanto concerne il “ricorso” il 414,non fa che ripetere quanto
previsto dal 163,stabilendo che deve con