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EFFICACIA SOGGETTIVA DELLA CONVENZIONE DI ARBITRATO
Anche nel caso del patto compromissorio opera il principio di relatività degli effetti: cio si traduce
nell adozione del criterio formale in virtu del quale le parti destinatarie degli effetti sono quelle
che hanno concluso formalmente l atto cioè quelle che hanno partecipato alla manifestazione
della volontà negoziale. In materia di controversie individuali di lavoro il contratto o accordo
collettivo puo contenere una clausola compromissoria immediatamente efficace verso i singoli
iscritti alle contrapposte organizzazioni sindacali. Rientrano nel concetto di parte anche tutti quei
soggetti che subentrino nella posizione sostanziale dei contraenti verso i quali il patto
compromissorio produce effetti diretti: il riferimento è alle ipotesi di successione inter vivos o
mortis causa. Quanto alla successione a titolo particolare inter vivos, viene in considerazione il
caso della cessione del contratto: anche se questa si perfeziona con un accordo trilaterale, ciò non
puo comportare l automatica cessione dell accordo compromissorio, contenuto nel contratto, che
seguirà solo auna specifica manifestazione della volontà di tutte le parti. La medesima volontà sarà
a fortiori necessaria ai fini della cessione del patto compromissorio, in caso di cessione di credito
laddove l oggetto del trasferimento è piu ristretto e non occorre il consenso del debitore ceduto ai
fini del perfezionamento della stessa. Per quanto riguarda la successione a titolo particolare mortis
causa, la giuri ritiene che il legatario succeduto nel diritto oggetto di patto compromissorio non
subentri anche negli effetti della convenzione arbitrale che dovrebbero continuare a prodursi in
capo al successore universale.
Qualora la successione nel diritto avvenga dopo l instaurazione del procedimento arbitrale,
egualmente il patto compromissorio manterrà la sua efficacia verso il successore a titolo
universale che subentri nella posizione della parte originaria, altrettanto avviene nel caso di
successione a titolo particolare. Gli effetti del lodo si estendono al successore a titolo particolare
nel diritto controverso che non sia stato anche parte del patto compromissorio. Ma le parti del
patto compromissorio possono non coincidere con le parti del giudizio arbitrale potendo accadere
che l efficacia del vincolo compromissorio si estenda a soggetti diversi dai compromittenti. L
estensione degli effetti puo aversi in virtù di fenomeni di sostituzioni processuali, come nel caso
del creditore che agisca in via surrogatoria, questo deve rispettare il vincolo compromissorio.
IL CONTENUTO DEL PATTO COMPROMISSORIO
Quanto al contenuto del patto compromissorio, puo distinguersi tra elementi essenziali dello
stesso, richiesti a pena di invalidità della legge, e elementi accidentali o eventuali. Gli elementi
essenziali sono l esistenza di una valida e efficace volontà compromissoria, la determinazione o
determinabilità dell oggetto, cioè della controversia devoluta a arbitri, la forma scritta nei casi
previsti. In materia societaria è previsto che la clausola compromissoria contenuta negli statuti
delle società oltre a prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, deve anche
conferire in ogni caso a pena di nullità il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo
alla società.
Ogni elemento non ritenuto essenziale dalla legge rientra nel contenuto meramente eventuale del
patto. Le parti possono determinare le regole del giudizio nel rispetto del principio del
contraddittorio. Attraverso la convenzione di arbitrato le parti possono prevedere un arbitrato ad
hoc, eventualmente anche facendo rinvio a un regolamento arbitrale precostituito da una stabile
organizzazione al fine di disciplinare una serie di arbitrati, ovvero richiamare un regolamento
arbitrale precostituito al fine di affidare l amministrazione dell arbitrato all organizzazione che lo
ha predisposto.
INTERPRETAZIONE E EFFETTI DEL PATTO COMPROMISSORIO.
Nel dubbio la convenzione d arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si
estende a tutte le controversie che derivano da contratto o rapporto cui la convenzione si
riferisce. La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito non toglie efficacia
alla convenzione d arbitrato. una volta che le parti nell esercizio della loro autonomia negoziale,
abbiano devoluto a arbitri la soluzione delle controversie inerenti a un determinato rapporto
giuridico sostanziale, un interpretazione restrittiva della loro volontà, laddove non fondata su
sicuri argomenti testuali ricavabili dal tenore del patto compromissorio, potrebbe giustificarsi solo
in ragione dell incompromettibilità di alcune di tali controversie. Gli effetti del patto
compromissorio possono distinguersi in positivi, riferiti allo sviluppo del giudizio arbitrale fino all
efficacia vincolante del loro, e negativi. Gli effetti negativi consistono nella preclusione della
possibilità di adire il giudice dello stato per la risoluzione delle controversie che ne sono oggetto,
imponendo alle parti di fare valere le proprie ragioni dinanzi agli arbitri e impedendo al giudice
dello stato una pronuncia sul merito delle predette controversie, alla sola condizione che l
eccezione di compromesso sia sollevata dalla parte convenuta nella propria comparsa di risposta.
Questioni pregiudiziali di merito: gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni
rilevanti per la decisione della controversia anche se vertono su materie che non possono essere
oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per
legge. Su domanda di parte le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se
vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. La mancata
tempestiva proposizione dell eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione
di arbitrato esclude la competenza arbitrale limitatamente alle controversie decise in quel giudizio.
è escluso che la proposizione del regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il
giudice dello stato abbia rigettato l eccezione di compromesso possa determinare la sospensione
del processo arbitrale. Non è poi prevista la translatio iudicii tra giudici e arbitri e viceversa ne a
seguito dell ordinanza di regolamento di competenza ne a seguito della decisione con la quale il
giudice o l arbitro adito dichiarino la propria incompetenza con la conseguente impossibilità di
ricollegare alla tempestiva riassunzione del processo l incontestabilità della competenza.
Tale incontestabilità è ricollegabile al passaggio in giudicato della sentenza del giudice
sull’eccezione di patto compromissorio e alla non impugnabilità del lodo reso sull’esistenza,
validità e efficacia della convenzione d arbitrato una volta riconosciuta la reale natura di merito di
tale questione e l efficacia extraprocessuale della relativa pronuncia. Ne consegue che la mancata
impugnazione per nullità del lodo con il quale gli arbitri abbiano negato la propria competenza in
ragione della ritenuta inesistenza invalidità inefficacia o estensione del patto compromissorio,
impedisce la riproposizione della medesima controversia dinanzi allo stesso o altro collegio
arbitrale esclude che il giudice dello stato possa dichiararsi incompetente in favore degli arbitri in
relazione alla stessa controversia. La sentenza di rigetto dell eccezione di compromesso emessa
dal giudice ordinario una volta passata in giudicato riveste un efficacia preclusiva verso gli arbitri
che non potranno dichiararsi competenti in ordine alla medesima controversia. Continua infine a
essere esclusa la sospensione necessaria del giudizio pendente dinanzi al giudice dello stato nell
ipotesi di controversia pregiudiziale devoluta a arbitrato. Quanto alla competenza degli arbitri essa
non e esclusa dalla pendenza ella stessa causa dinanzi al giudice dello stato ne dalla connessione
tra la controversia a essi deferita e una causa pendente dinanzi al giudice, confermando l
autonomia del processo arbitrale e consegnando all oblio la regola giurisprudenziale della vis
attrattiva in forza della quale non si riteneva possibile la contemporanea pendenza di giudizi
connessi di fronte agli arbitri e al giudice ordinario.
Al di la del nomen usato dal legislatore e della scelta di rendere assoggettabile a regolamento di
competenza la sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in realazione
a una convenzione di arbitrato, i rapporti tra arbitri e giudici ordinari non possono essere
ricostruiti facendo ricorsi ai principi propri della competenza. le parti con la stipula del patto
compromissorio esercitano un opposizione tra la tutela giurisdizionale assicurata con l intervento
dei giudici dello stato e la soluzione della controversia secondo il dictum degli arbitri opzione che
esclude la tutela giurisdizionale di determinati diritti dinanzi a qualunque giudice ordinario. Salvo
che non sia consensualmente risolto dalle parti o non sopravvengano asltre cause di estinzione il
patto compromissorio produce i propri effetti precludendo al giudice ordinario la decisione nel
merito delle controversie che ne sono oggetto, finche e percorribile l iter a favore del quale l
opzione e stata esercitata e quindi il giudizio arbitrale. Il patto compromissorio non perde la
propria efficacia per il solo fatto che il processo arbitrale si sia concluso senza una decisione nel
merito della lite. Fermo restando l onere delle parti di impugnare il lodo con il quale gli arbitri
abbiano negato la propria competenza in ragione della ritenuta inesistenza invalidità inefficacia
della convenzione d arbitrato o della sua ritenuta estensione.
In applicazione del principio per cui la conclusione del procedimento arbitrale in rito non incide
sull efficacia del patto compromissorio deve escludersi che l estinzione dello stesso procedimento
a causa della decadenza degli arbitri abbia alcun tipo di effetto caducatorio della convenzione
arbitrale. La convenzione arbitrale perde efficacia a seguito di vicende ascrivibili alla volontà delle
parti, come nel caso di risoluzione consensuale o di recesso qualora questo avvenga per giusta
causa o tale facoltà sia prevista nel patto. Integra poi ipotesi di risoluzione consensuale dell
accordo arbitrale anche la rinuncia tacita bilaterale che si ha nel caso di eccezione di incompetenza
arbitrale a cui aderisca l altra parte e non in conseguenza del comportamento di una delle parti
che non sollevi l exceptio compromissi nel suo primo atto difensivo nel processo ordinario ove
questo non si concluda con la decisione della controversia.
Tra le vicende estintive della convenzione arbitrale non ascrivibili alla volontà delle parti puo
distinguersi tra fatti fisiologici e patologici. La fisiologica cessazione degli effetti della convenzione
si ha con la pronuncia degli arbitri nel merito della controversia. &Eg