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CASSA CON RINVIO

La cassazione annulla la sentenza e rinvia la causa ad altro giudice, per decidere nuovamente

nel merito e sostituire la vecchia decisione.

La cassazione dovrà enunciare il principio di diritto, vincolante per il giudice successivo (giudice

diverso ma di pari grado a quello della sentenza impugnata).

Eccezioni:

- quando le parti hanno omesso l’appello, la sentenza cassata passerà al giudice di secondo

grado;

- quando la corte riscontra una nullità per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere la

causa al giudice deprimo grado; la Cassazione rimettere la causa al giudice di primo grado.

Parte della dottrina distingue (distinzione dubbia):

- rinvio proprio: error in iudicando e da vita ad una nuova fase del giudizio;

- rinvio improprio: nullità del giudizio di merito, quindi si riapre la precedente fase

processuale.

La scelta della Cassazione assegna al giudice di rinvio una competenza funzionale, che non può

essere contestata nel prosieguo del giudizio.

PROCEDIMENTO: è una sorta di prosecuzione del giudizio, quindi le parti devono RIASSUMERE

la causa dinanzi al giudice di rinvio (tramite CITAZIONE).

Si applicano, poi, le norme stabilite per il procedimento del giudice al quale si rinvia.

Il processo si conclude con una nuova SENTENZA DI MERITO.

L’eventuale ESTINZIONE coinvolge l’intero processo e fa sopravvivere la sentenza della

Cassazione, che mantiene efficacia vincolante in un nuovo processo (ma NON la sentenza

impugnata): più precisamente, efficacia panprocessuale per le questioni di competenza e di

giurisdizione e per il principio di diritto enunciato dalla Corte, ma il nuovo giudice è libero di

valutare nuovi fatti.

In generale, nel giudizio di rinvio, le PARTI mantengono la stessa posizione processuale

precedente e non possono formulare conclusioni diverse; il GIUDICE deve conformarsi al principio

di diritto.

Si tratta, quindi, di un procedimento a istruttoria chiusa, dove non sono ammessi nuovi

documenti e nuove prove, anche se i poteri del giudice vengono disciplinati diversamente a

seconda dei casi: 106

Diritto processuale civile 1

- VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO: il giudice è vincolato al

principio di diritto, ma anche a tutte le valutazioni fatte dal giudice a quo. Eccezionalmente,

anche in questo caso, la sentenza di cassazione può aprire la strada a nuove indagini e a nuove

conclusioni.

- ERRORES IN PROCEDENDO: dato che il vizio incide sugli accertamenti di fatto già compiuti, il

giudice di rinvio dovrà ordinare la rinnovazione o, in generale, dovrà procedere ad un autonoma

valutazione dei fatti.

In ogni caso, le nuove allegazione possono dipendere da un mutamento di disciplina sostanziale,

dal riscontro di fatti sopravvenuti, quando i fatti integrano i motivi di revocazione della sentenza.

12.Cassazione sostitutiva di merito

In alcuni casi, la Corte può decidere essere stessa il merito della causa, quando non sono

necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Con l’espressione “ulteriori accertamenti di fatto”, il legislatore non vuole trasformare la Corte in

un giudice del fatto, ma semplicemente tiene conto delle ipotesi in cui le violazioni di legge

accertate riguardano non norme sostanziali, ma norme processuali. Quindi, alla Corte non

rimane altro che mettere insieme il principio di diritto con i fatti, così come accertati nei

precedenti gradi del giudizio.

La Corte non può usare tale possibilità nel caso di nuove allegazioni, ma può usarla, non solo per

i FATTI EXTRAPROCESSUALI che risultano dalla sentenza di secondo grado, ma anche per i

fatti accertati dal giudice di primo grado e non soggetti all’appello, nonché i fatti non

controversi e non contestati.

Quando sussistono i presupposti, la Corte può decidere il merito anche senza alcuna

sollecitazione delle parti; ma, nel caso in cui utilizzi il suo potere in assenza di questi

presupposti, la violazione sarà risolta con la revocazione della sentenza.

13.La correzione

Anche per le decisioni della Corte è prevista la correzione, in caso di errori materiali o di calcolo,

con la differenza che:

- l’istanza di correzione è soggetta ad un termine perentorio identico a quello previsto per la

revocazione della sentenza. La corte costituzionale, però, ha dichiarato illegittimo questo punto,

in quanto l’errore non può rimanere sanato con il decorso del tempo, quindi ha svincolato

l’istanza da ogni termine.

- il procedimento ricalca quello del ricorso per cassazione, ma la Corte pronuncia sempre in

camera di consiglio. Si può usare questo procedimento solo se compatibile con le

disposizioni ordinarie, dato che in questo caso non si tratta di un’impugnazione.

14.I rimedi per le sentenze della Cassazione

Inizialmente non erano previste impugnazioni contro le sentenze rese dalla Corte di cassazione;

poi, la situazione cambiò prevedendo la revocazione, ma anche l’opposizione del terzo.

Al di fuori di questi casi, il problema dell’impugnazione rimane ancora aperto, soprattutto quando si

tratta di vizi del contraddittorio, che contrastano con l’effettività del contraddittorio garantita

dagli artt. 3, 24 e 111 Cost. in ogni giudizio. 107

Diritto processuale civile 1

Capitolo XIX

Il regolamento di competenza

Per regolamento di competenza intendiamo, innanzitutto, quello che viene chiesto dal giudice

alla Corte di cassazione, per risolvere un conflitto fra lui e il giudice che ha declinato la propria

competenza.

Non solo. Può rivestire la forma di impugnazione ordinaria, richiesta ad istanza di parte, e va a

sostituire in via definitiva la sentenza con la nuova pronuncia della Corte suprema. Quindi,

essendo un’impugnazione, sarà necessaria la soccombenza dell’istante, più precisamente: il

convenuto può impugnare la pronuncia dichiarativa di competenza, mentre l’attore la

pronuncia declinatoria di competenza.

Distinguiamo 2 ipotesi di provvedimento:

- provvedimento che pronuncia sulla competenza senza decidere il merito della causa: deve

essere un’ordinanza e può essere impugnato solo ala il regolamento di competenza

necessario;

- provvedimento che ha pronunciato sulla competenza e sul merito: si tratta di una sentenza

che può essere impugnato con il regolamento facoltativo di competenza oppure anche nei

modi ordinari d’impugnazione, unitamente all’impugnazione della sentenza di merito.

Si ritiene che al regolamento di competenza, necessario o facoltativo, siano subordinati tutti i tipi

di provvedimento, sentenze e ordinanze, dato che per merito non si intende merito in senso

stretto, ma ogni questione estranea alla competenza (anche, ad es., una sentenza non definitiva

che decide sulla competenza e sulla giurisdizione è impugnabile con il regolamento facoltativo,

anche se non decide il merito).

Inoltre, la pronuncia di competenza è implicita quando il giudice decide nel merito omettendo di

decidere sull’eccezione di incompetenza sollevata dalle parti.

Giudice di pace: le pronunce possono essere impugnate solo con l’appello, e con il regolamento

necessario di competenza quando egli dispone la sospensione del processo.

Dato che la parte può proporre regolamento facoltativo di competenza, impugnando solo il capo

relativo alla competenza, oppure impugnazione ordinaria, impugnando anche il merito della

causa, si pone il problema del loro concorso.

Si privilegia il regolamento di competenza, infatti:

- se il regolamento viene proposto prima dell’impugnazione ordinaria, i termini per

l’impugnazione ordinaria sono sospesi e ricominciano a decorrere dalla comunicazione della

sentenze relativa al regolamento di competenza;

- se l’impugnazione ordinaria viene proposta prima del regolamento, le altre parti possono

comunque proporre il regolamento con l’automatica sospensione dell’appello o del ricorso per

cassazione, che potrà essere riassunto solo quando la Corte suprema dichiara la competenza

del giudice.

Inoltre, la parte soccombente sia sulla competenza che sul merito può proporre il regolamento e,

se questo non viene accolto, anche l’impugnazione ordinaria.

I termini e il procedimento

L’istanza di regolamento va proposta entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza che

ha pronunciato sulla competenza o dalla notifica dell’impugnazione ordinaria (proposta contro il

108

Diritto processuale civile 1

merito e la competenza); in mancanza (della comunicazione o della notificazione) si applica

comunque il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda il procedimento, inizia con ricorso da notificare alle altre parti e, a parte il

classico contenuto (art 366), questo può esser sottoscritto dal difensore che aveva assistito la

parte nel giudizio di merito oppure dalla parte personalmente.

Il cancelliere deve trasmettere i relativi fascicoli alla Corte di cassazione e il processo viene

sospeso.

L’istante deve depositare in cancelleria il ricorso e i relativi documenti; mentre le altre parti, che

non sono tenute a notificare controricorso, devono depositare in cancelleria le proprie difese.

Il regolamento viene pronunciato con ordinanza in camera di consiglio.

La causa può essere riassunta (nel termine perentorio di 3 mesi) solo dopo che la Corte dichiara

la competenza del giudice.

Lo stesso procedimento è previsto per il regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal

giudice. 109

Diritto processuale civile 1

Capitolo XX

La revocazione

La revocazione è rivolta allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento ed è

un’impugnazione:

- a critica vincolata, perché è ammessa solo per i motivi del 395;

- rescindente, perché comporta una nuova decisione solo dopo che il giudice ha verificato la

sussistenza dei vizi ed ha revocato la prima sentenza.

È utilizzabile sia quando sarebbe ammesso il ricorso per cassazione, ma questo non è idoneo a

trovare rimedio, sia quando non è più possibile impugnare in via ordinaria perché la sentenza è

passata in giudicato. Ecco perché distinguiamo:

- revocazione ordinaria, contro le sentenze di in grado d’appello o di unico grado non ancora

passate in giudicato. Dato che sono errori che la parte può rilevare già dalla lettura del

provvedimento, i termini decorrono dalla notifica o dalla pubblicazione della sentenza.

Ovviamente, essendo vizi che possono essere conosciuti sin dalla pubblicazione, possono

essere risolti con l’appello stesso.

- revocazione straordinaria, contro le sentenza di primo, secondo o di unico grado passate in

giudicato. Dato che sono errori che la parte può rilevare anche dopo lungo tempo, i termini

decorrono d

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fran_93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Fabiani Ernesto.