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LA CAUSA PROPOSTA SUCCESSIVAMENTE, IL SECONDO GIUDICE DICHIARA CON ORDINANZA LA
CONTINENZA E FISSA UN TERMINE PERENTORIO ENTRO IL QUALE LE PARTI DEBBONO RIASSUMERE LA
CAUSA DAVANTI AL PRIMO; SE QUESTI NON È COMPETENTE ANCHE PER LA CAUSA SUCCESSIVAMENTE
PROPOSTA, LA DICHIARAZIONE DELLA CONTINENZA E LA FISSAZIONE DEL TERMINE SONO DA LUI
PRONUNCIATE IN FAVORE DEL SECONDO.
LA PREVENZIONE (nel senso di “causa preventiva”, il metodo per individuare il giudice preventivamente
adito) È DETERMINATA DALLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE, OVVERO DAL DEPOSITO DEL RICORSO.
Importante è collegare tale articolo al 50 cpc, per il quale SE LA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL
GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE AVVIENE NEL TERMINE FISSATO NELLA ORDINANZA DAL GIUDICE E, IN
MANCANZA, IN QUELLO DI TRE MESI DALLA COMUNICAZIONE DELL’ORDINANZA DI REGOLAMENTO O
DELL’ORDINANZA CHE DICHIARA L’INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO, IL PROCESSO CONTINUA DAVANTI
AL NUOVO GIUDICE. SE LA RIASSUNZIONE NON AVVIENE NEI TERMINI SU INDICATI, IL PROCESSO SI
ESTINGUE (in tale ultimo caso, la parte attrice potrà riproporre la domanda giudiziale solo se non siano
intervenute cause ostative, come la prescrizione del diritto di azione).
La riproposizione della domanda di fronte al giudice competente, se fatta entro tre mesi è detta
trasmigrazione (o TRANSLATIO IUDICII) e comporta ex L 69/2009 art 59, la conservazione degli effetti
sostanziali e processuali, nonché delle preclusioni e delle decadenze avvenute durante il processo iniziale.
Bisogna inoltre ricordare che le prove già raccolte nel primo giudizio possono essere valutate dal nuovo
giudice solo come argomenti di prova. La mancata riproposizione della domanda entro i 3 mesi invece
comporta l’estinzione del giudizio, con nullificazione deli effetti sostanziali e processuali della domanda
(salvo l’eventuale regolamento di competenza o di giurisdizione dichiarato dalla cassazione).
In termini specifici, la litispendenza è la contemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici
diversi, mentre in senso lato, con litispendenza si intende la concreta pendenza della lite (ed in tal senso si
può dire che la notificazione dell’atto di citazione determini la litispendenza, ossia l’instaurazione e la
decorrenza della causa). Con la dizione “giudici diversi” si deve poi intendere che le cause non siano
affidate semplicemente a due magistrati diversi, ma a due diversi uffici giudiziari (in quanto altrimenti
sarebbe sufficiente riunire le cause ai sensi dell’art 273 cpc; stesso discorso vale per la continenza). Perché
due cause si ritengano “identiche”, tanto da essere ritenute la stessa causa, è necessario che le parti siano
le medesime, nonché che vi sia stesso petitum (ossia richiesto nella domanda giudiziale) e stessa
L’OGGETTO
causa petendi (ossia in base al quale la richiesta viene avanzata).
TITOLO
In caso di litispendenza, è escluso che il giudice invocato per secondo possa effettuare alcuna verifica della
competenza propria o dell’altro magistrato, potendo fare ciò solamente quest’ultimo (o eventualmente la
cassazione, adita per regolamento di competenza). 49
La continenza invece si verifica quando le cause pendenti non siano identiche, ma PARTI COMPEMENTARI
di una medesima causa, per cui si avranno medesime parti e cause petendi, ma diversi petitum. Ciò accade
quando i giudizi vertano su diversi aspetti del medesimo rapporto giuridico complesso (ad es. nella prima
causa è richiesto il pagamento di una rata del mutuo, mentre nell’altra di tutto il debito, oppure in una
causa è chiesta l’esecuzione del contratto, mentre nell’altra la sua dichiarazione di nullità).
Fin qua si sono visti i casi in cui è possibile che la competenza per una lite passi da un giudice ad un altro: è
però possibile che le parti, ovvero uno dei giudici, si opponga all’automatico passaggio della causa ad una
sede diversa rispetto a quella adita ab initio, potendo in questo caso sollevare una questione di
giurisdizione o di competenza. È da specificare in particolare che le parti possono sollevare tale eccezione
solo entro il termine stabilito per il deposito del deposito di costituzione e risposta (prima difesa utile),
mentre il giudice potrà farlo in ogni momento, entro però la prima udienza. È importante poi ricordare che
tali questioni vanno risolte con ordinanza (assoggettabile a regolamento di competenza necessario) SE la
decisione abbia aa oggetto solo questioni di competenza, dovendo altrimenti disporre con sentenza
(assoggettabile agli ordinari mezzi di impugnazione).
Ex 37 cpc Il DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE O DEI GIUDICI SPECIALI È RILEVATO, ANCHE D'UFFICIO, IN QUALUNQUE STATO E
GRADO DEL PROCESSO [i conflitti tra giudici ordinari e PA sono anche detti “conflitti di attribuzione”].
La cassazione ha ritenuto che, dall’interpretazione di tale articolo, debba essere esclusa la
proponibilità di tale questione anche in ogni “grado del processo”, in quanto si deve ritenere che,
pronunciandosi il giudice di primo grado sul merito, questo implicitamente si riferisca in riferimento
alla giurisdizione anche quando non la nomini direttamente, per cui, se le parti, impugnando la
sentenza di primo grado, non eccepiscano il difetto di detta giurisdizione, allora renderanno
impossibile per il giudice di gravame di pronunciarsi in merito, con passaggio in giudicato di tale
aspetto.
La L 218/95 dispone invece riguardo al difetto di giurisdizione rispetto al giudici stranieri, che questa sia
rilevabile, anche ex officio, in ogni stato e grado del processo; nel caso però il convenuto non domiciliato ne
residente in Italia si sia costituito in giudizio, allora solo questo potrà rilevare il difetto di giurisdizione,
sempreché non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana (es. costituendosi in
giudizio senza eccepire espressamente il difetto di giurisdizione nel suo primo atto difensivo –comparsa di
risposta o qualsiasi atto di costituzione del convenuto-, ovvero subordinando tale eccezione in via
subordinata rispetto alla proprie difese nel merito [se non A allora B]).
Inoltre, ex art 59, L 69/2009:
1. Il giudice che (in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali) dichiara il
proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di
giurisdizione. […]
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1,
la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale
indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se
il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo
giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute (c.d. trasmigrazione). Ai fini del
presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio
davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.
50
4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la
prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima
udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel
processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
Per quanto riguarda invece la QUESTIONE DI INCOMPETENZA, questa può essere rilevata d’ufficio quando
riguardi una lesione dei parametri verticali, ovvero di quello per territorio, ma solo nei casi in cui sia
inderogabile ex 28 cpc, entro la prima udienza (di cui all’art 183); le parti invece possono eccepire
l’incompetenza solo nella comparsa di risposta (o comunque nella prima difesa utile).
In ogni caso, ex 38 cpc, L’INCOMPETENZA PER MATERIA, QUELLA PER VALORE E QUELLA PER TERRITORIO
SONO ECCEPITE, A PENA DI DECADENZA, NELLA COMPARSA DI RISPOSTA TEMPESTIVAMENTE DEPOSITATA.
L’ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO SI HA PER NON PROPOSTA SE NON CONTIENE
L’INDICAZIONE DEL GIUDICE CHE LA PARTE RITIENE COMPETENTE. FUORI DEI CASI PREVISTI DALL’ARTICOLO
28, QUANDO LE PARTI COSTITUITE ADERISCONO ALL’INDICAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE PER
TERRITORIO (la mancata contestazione di uno dei parametri usati per individuare il giudice territorialmente
competente vale come sua implicita accettazione), LA COMPETENZA DEL GIUDICE INDICATO RIMANE
FERMA SE LA CAUSA È RIASSUNTA ENTRO TRE MESI DALLA CANCELLAZIONE DELLA STESSA DAL RUOLO.
L’INCOMPETENZA PER MATERIA, QUELLA PER VALORE E QUELLA PER TERRITORIO NEI CASI PREVISTI
DALL’ARTICOLO 28 SONO RILEVATE D’UFFICIO NON OLTRE L’UDIENZA DI CUI ALL’ARTICOLO 183. LE
QUESTIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SONO DECISE, AI SOLI FINI DELLA COMPETENZA, IN BASE A
QUELLO CHE RISULTA DAGLI ATTI E, QUANDO SIA RESO NECESSARIO DALL’ECCEZIONE DEL CONVENUTO O
DAL RILIEVO DEL GIUDICE, ASSUNTE SOMMARIE INFORMAZIONI.
Nel caso d incompetenza derivante dalla violazione dei parametri territoriali derogabili, oltre che per
mancata contestazione entro la prima difesa utile, il convenuto decade dal potere di proporre detta
eccezione anche quando si costituisca tardivamente (ossia oltre i 20 gg prima l’udienza di comparizione),
ovvero quando manchi di indicare il giudice che sarebbe alternativamente competente, nonché quando
non contesti tutti i possibili criteri attributivi della competenza al giudice adito dall’attore, salvo he questi
abbia specificato il criterio da lui utilizzato a tal fin (nel caso, basterà contestare tale criterio); quando
l’attore aderisca all’eccezione proposta dal convenuto, rispetto all’incompetenza territoriale derogabile, si
avrà un “accordo di proroga consensuale della competenza”, il quale precluderà la verifica da parte del
giudice adito ab inizio della sua effettiva incompetenza, nonché qualsiasi verifica sulla fondatezza
dell’eccezione stessa.
I REGOLAMENTI
I regolamenti sono pronunce della cassazione, richieste in materia di giurisdizione o di competenza.
A) Regolamento di giurisdizione.
Ex 41 cpc, FINCHÈ LA CAUSA NON SIA DECISA NEL MERITO IN PRIMO GRADO [la cassazione ritiene che
comportino preclusione tutti i tipi di sentenza con carattere definitivo, sia quelle di merito che quelle di rito
aventi ad oggetto questioni pregiudiziali –ad es. non la comportano le ordinanze-], CIASCUNA PARTE PUÒ