Procedura civile: Parte I
Concetti introduttivi
Il processo giurisdizionale nasce nel momento in cui l'ordinamento giuridico viene ad essere intaccato dalla mancanza di accordo tra i consociati; attraverso di esso si afferma la giuridicità dell'ordinamento nel concreto, tramite la soddisfazione della singola posizione di interesse tutelata, che è stata lesa e deve essere reintegrata.
È però possibile che le parti, prima di giungere al processo, decidano di dirimere la questione diversamente, con gli "strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie", ossia tramite un accordo negoziale consensuale, ovvero con l'intervento di un terzo, diverso dal giudice, detto arbitro, che le parti chiamano in causa come terzo imparziale, il cui compito è pertanto parallelo a quello normalmente svolto dal giudice. In pratica si tratta di arbitrato, arbitraggio, transazione, negozio di accertamento, conciliazione e mediazione.
Pertanto, ordinariamente il processo giudiziario si svolge nei confronti di chi rifiuta il giudizio, e pertanto deve esservi costretto (costrizione oggi rappresentata dal fatto che il soggetto, una volta citato in giudizio, sarà vincolato alla sentenza che partecipi o meno al processo).
Si intende genericamente con "azione giurisdizionale" il potere di un soggetto di chiedere la tutela giurisdizionale di un proprio interesse tutelato, ovvero di un interesse diffuso, ove ciò gli sia consentito. La tutela giurisdizionale moderna si basa su due principi fondamentali:
- L'esclusione di ogni rapporto diretto tra le parti (es. con la sostituzione del difensore alla parte o con la sostituzione del giudice ad entrambe le parti nella soluzione della controversia).
- La predisposizione di graduali mediazioni.
A lungo la dottrina tradizionale ha sostenuto la teoria per cui il processo fosse costituito da uno o più rapporti giuridici fondamentali: un rapporto giuridico tripartito, tra parti e giudice, ovvero due rapporti concatenati, tra le parti prese singolarmente e il giudice stesso. La dottrina moderna non ritiene però sufficiente una tale impostazione, in quanto il processo comprende un gran numero di persone oltre alle tre nominate, e pertanto non è riconducibile una realtà così complessa agli schemi teorici dei rapporti giuridici.
Le situazioni che nascono al momento dell'incardinamento del processo trovano fondamentale nesso nella comune tendenza verso l'atto finale del giudice, che con la propria sentenza pone fine alla questione insorta.
Per poter agire in giudizio, il soggetto deve soddisfare in particolare due condizioni, necessarie a che il processo abbia inizio: la legittimazione ad agire (es. titolarità del diritto), e l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c. "per proporre una domanda, o per contrastare alla stessa è necessario avervi interesse").
Il processo di cognizione (e gli altri processi)
Vi sono vari tipi di processi all'interno del nostro ordinamento giuridico: di Cognizione, di Esecuzione e Cautelare. Nel momento del sorgere di una controversia (che non può essere risolta negozialmente dalle parti), primo passo necessario è quello di accertare la situazione oggettiva, ed in particolare se vi sia effettivamente un diritto di cui l'attore sia titolare, e se questo sia stato violato dal convenuto. Tramite tale accertamento il giudice deve pertanto rilevare l'esistenza di due interessi, e stabilire quale dei due sia prevalente date le condizioni di fatto e diritto. Tale tutela è detta "cognitiva", proprio perché ha lo scopo di accertare la situazione sostanziale.
La tutela si articola poi in tre diverse azioni: di Mero Accertamento, di Condanna e Costitutive.
Azione di mero accertamento
L'azione di Mero Accertamento ha lo scopo di stabilire quale sia il diritto dell'attore, ossia quali siano i comportamenti che il convenuto deve osservare al fine di rispettarlo. Tale riconoscimento ha efficacia particolare per i diritti assoluti (proprietà, diritto al nome, ecc.), i quali con tale azione sono direttamente realizzati nei confronti di tutti i consociati, e non solo del convenuto (che pertanto ha il dovere di non violarli); ma è anche possibile accertare la titolarità di un diritto di credito nei confronti del terzo che non la voglia riconoscere, ovvero far accertare l'inefficacia di negozi nulli o simulati, così da rimuoverne ogni effetto che abbiano sortito.
Presupposto fondamentale per l'utilizzo di tale azione è pertanto l'esistenza di una situazione di incertezza, creatasi in base ad una contestazione di un diritto fatta da un soggetto al suo titolare, ovvero da un vanto illegittimo, o anche a causa di un atto giuridico inefficace (c.d. apparenza giuridica). Tale incertezza però, per poter costituire interesse ad agire (quindi per poter chiedere tutela/accertamento giurisdizionale), è necessario che non sia meramente soggettiva (dell'attore), ma oggettiva, in quanto derivante da un atto o da un fatto concreto, e non da mere supposizioni, nonché che da tale incertezza derivi un pregiudizio (consistente nella lesione o nel pericolo di una lesione) per il diritto stesso.
In particolare secondo la giurisprudenza, l'interesse ad agire in via di mero accertamento può sussistere solo ove tale azione consenta di ottenere "un risultato non conseguibile senza l'intervento del giudice". La dottrina più risalente d'altro canto ritiene che una situazione di incertezza, così come è stata intesa fino ad ora, non può costituire di per sé un pregiudizio per il diritto in oggetto, ma al massimo giustifica l'azione giudiziale in quanto "turbativa del diritto", ed è in base a ciò che deve essere concessa l'azione di mero accertamento.
La dottrina maggioritaria poi ritiene che l'azione di mero accertamento può essere chiesta anche al di fuori dai casi espressamente previsti dalla legge; rimane però discusso se sia necessario o no, in caso di tale azione atipica, anche l'interesse ad agire.
Azione di condanna
L'azione di Condanna ha uno scopo che è ulteriore rispetto a quello dell'azione di accertamento: ove quella mirava al riconoscimento di un diritto, e dei relativi doveri connessi, questa ha lo scopo di intimare il convenuto a tenere una determinata azione; ciò in particolare si rende necessario quando la tutela del diritto in oggetto non sia raggiungibile con il suo mero riconoscimento (o con il riconoscimento del relativo inadempimento), bensì, perché questo si realizzi, si rende necessario un determinato comportamento positivo, ossia una cooperazione da parte dell'obbligato.
Il provvedimento di condanna pertanto obbliga il convenuto a tenere una certa azione (ma non lo costringe coattivamente a tenerla). Tale tipo di tutela non si dimostra efficace solo nella soddisfazione di diritti relativi (ed in particolare di quelli di credito), ma anche di quelli assoluti, al fine di permettere all'attore di far cessare un abuso da parte di terzi, premettendo che sia già stata esperita la fase d'accertamento, così da poterne godere pienamente (es. azione per far cessare l'occupazione abusiva del suolo privato o lo spoglio del bene mobile proprio).
La sentenza di condanna ha tre effetti principali:
- Costituisce titolo esecutivo, al fine di incardinare un processo esecutivo.
- Ex 2953 c.c. allunga il termine di prescrizione a dieci anni per quei diritti cui il legislatore ha stabilito ordinariamente una prescrizione più breve (solo in caso di sentenza di condanna passata in giudicato) - c.d. actio iudicati.
- Ex 2818, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore (effetto esteso a tutti i provvedimenti giudiziari che comportano condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di un'altra obbligazione, ovvero al risarcimento dei danni, da liquidarsi successivamente) - così da poter espropriare il debitore, o il terzo acquirente (c.d. diritto di sequela), dei relativi beni ed avere prelazione sul prezzo ricavato dalla loro vendita.
Riguardo tale terzo punto, giurisprudenza e dottrina concordano nel ritenere che perché sia possibile iscrivere ipoteca sui beni del condannato non è necessario che la sentenza sia passata in giudicato, né che costituisca titolo esecutivo. La cancellazione di tale ipoteca deve avvenire ad opera del conservatore, o su richiesta delle parti, ovvero su ordine di una sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti; l'ipoteca può altresì caducare quando la sentenza che ne costituiva titolo sia stata riformata in appello o cassata in terzo grado: effetto della caducazione è che la parte interessata può domandarne la cancellazione e, nel caso l'altra parte non cooperi, potrà chiedere al giudice una pronuncia che ordini al conservatore di cancellare l'ipoteca (anche se questi sarà tenuto a farlo solo quando la sentenza che lo ordina sia passata in giudicato).
Azioni costitutive
Le azioni Costitutive sono necessarie quando il diritto di cui si chiede la tutela sia un diritto potestativo, ed in pratica consiste nella richiesta al giudice di attuare la modificazione giuridica che il titolare ha diritto e volontà di fare, ma che gli è impedita dal conduttore – es. in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto-, ovvero che la legge gli prescrive di attuare in via giudiziale - es. in caso di separazione coniugale.
Pertanto la sentenza produce la modificazione invocata, variando le sfere giuridiche altrui, fermo restando il previo esperimento (come nel caso della sentenza di condanna) delle fasi di accertamento del diritto in oggetto. Ex 2908 cc, nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Tale pronuncia è pertanto detta costitutiva in quanto è con la sentenza del giudice che la situazione nuova viene posta in essere (per costituzione, modificazione o estinzione del rapporto giuridico). Tale potere è affidato al giudice, a differenza che per le sentenze di mero accertamento, solo in casi tassativamente indicati dal legislatore.
Si ricordi che con diritto potestativo si intende il potere di un oggetto di incidere sull'altrui sfera giuridica mediante atto unilaterale; nei casi ordinari il soggetto passivo nulla può e deve fare per impedire che la sua sfera giuridica venga modificata dall'esercizio legittimo del diritto stesso; quando il diritto può essere esercitato senza ricorrere al giudice, questo è detto "ad esercizio stragiudiziale", altrimenti sarà detto a "giurisdizione costitutiva necessaria".
Salvi i casi in cui tale tutela è concessa al fine di vincere l'opposizione illegittima del soggetto passivo, essa pone il problema della sua conciliabilità con la definizione del processo giurisdizionale quale strumento di tutela di diritti lesi o messi in pericolo. Una prima posizione ritiene che sia necessario semplicemente accettare il fatto che il legislatore possa aver deciso di utilizzare lo strumento del processo giurisdizionale anche per scopi che vanno oltre la sola tutela dei diritti, in virtù dell'interesse pubblico (non scegliendo altro strumento per la posizione di contraddittorio delle parti e la presenza comunque di una modificazione di diritti); altra posizione ritiene tali ipotesi assolutamente eccezionali, ai margini se non al di fuori della realtà giurisdizionale in quanto tale, e dove il ricorso al magistrato si spiega in considerazione della delicatezza della materia e del rilievo eccezionale che il legislatore ha conferito agli interessi coinvolti in essa.
Modelli
Il processo di cognizione presenta diversi modelli: il "modello ordinario", il "modello ordinario semplificato" (utilizzato oggi solo dai giudici di pace, il quale è introdotto con il ricorso, invece che con la citazione, e che prevede, salvo eccezioni, lo svolgimento di un'unica udienza), il "modello camerale" (che si svolge esclusivamente in camera di consiglio; anche qui l'atto di introduzione è un ricorso, ed inoltre in alcuni casi non è necessaria la presenza di un contraddittorio, il giudice ha il potere di assumere informazioni riguardanti ambiti determinati, e la sua decisione finale è assunta con decreto; parte della dottrina ritiene tale modello ascrivibile ai soli provvedimenti di volontaria giurisdizione), il "modello sommario" (anche detto sommario decisorio, il quale si distingue dal processo cautelare sommario in particolare per il fatto che il giudicato ha qui il medesimo effetto che raggiunge anche nel modello ordinario, in quanto avente una funzione satisfattiva-definitiva e non meramente assicurativa-strumentale; anche qui il contraddittorio delle parti non è necessario, ma solo eventuale, rimesso all'iniziativa parte soccombente, e la decisione è presa per mezzo di decreto; qui la sommarietà del processo concerne il fatto che il giudice può prendere la decisione finale in base ad una mera istruttoria sommaria, o comunque sull'accertamento della sussistenza dei meri presupposti richiesti dalla legge).
Processo esecutivo
Secondo tipo di processo, sia da un punto di vista logico che giuridico, è quello di tipo esecutivo (o di esecuzione forzata), il cui scopo è quello di culminare nel costringimento fisico del convenuto ad adempiere a quanto è stato obbligato per mezzo della sentenza di condanna. In altre parole, nel caso il processo di cognizione si sia chiuso con una sentenza di condanna, in caso di mancato adeguamento spontaneo del soggetto condannato al comando contenuto in detto provvedimento, la realizzazione del diritto fatto valere ed accertato in giudizio è garantita dalla pronuncia di esecuzione forzata.
Perché sia concessa la tutela esecutiva è necessario che il richiedente abbia un titolo esecutivo valido, che sia giudiziale, come una sentenza di condanna passata in giudicato, o stragiudiziale, come ad esempio un titolo di credito. L'esecuzione forzata può essere diretta o indiretta: nel primo caso si potrà avere espropriazione forzata o esecuzione in forza specifica, nel secondo l'applicazione nei confronti dell'obbligato di sanzioni civili o penali, in caso non adempia entro una certa data, a mo' di incentivo.
Anche se parte della dottrina lamenta l'inesistenza di un sistema generale di tutela esecutiva passiva, essendo oggi previste specifiche ripercussioni solo in casi particolari previsti dall'ordinamento; parte della dottrina però ha evidenziato l'esistenza di alcune norme, che, anche se in maniera marginale, possono coprire tale lacuna, e sono l'art 388 cp, il quale stabilisce che è sanzionato chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che:
- Concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci.
- Prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
e l'art 650 cp, il quale stabilisce che è punito con arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 80mila lire chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o sicurezza pubblica, a meno che il fatto non costituisca più grave reato (tenendo conto che risulta "provvedimento" a tal fine anche quello adottato dal giudice civile).
La dottrina basata su tali articoli è però contestata sulla base del fatto che non può essere ricondotto ad un comportamento "elusivo", come ex 388 cp, un comportamento di espresso rifiuto a conformarsi ad una sentenza, né che le ragioni di "giustizia o sicurezza pubblica", ex 650 cp, possano estendersi anche alle semplici controversie tra privati, esprimendosi palesemente la norma nei confronti delle pronunce amministrative e non di giurisdizione civile.
Processo cautelare
Ultimo tipo di tutela (e di processo) è quella cautelare, la cui funzione è quella di assicurare la concreta utilità di un futuro processo (di cognizione o esecuzione), soprattutto al fine di evitare che la sua eccessiva estensione nel tempo non si risolva in un danno per la parte attrice [dove quindi il processo esecutivo generalmente segue quello di cognizione, quello cautelare lo precede].
Tale "concreta utilità" consiste in un provvedimento provvisorio, strumentale rispetto ai risultati conseguibili attraverso gli altri tipi di processi, il quale si ottiene mediante un veloce giudizio "a cognizione sommaria". Tale provvisorietà consiste in particolare nel fatto che, passato un certo tempo senza che l'attore abbia fatto la relativa domanda giudiziale, il provvedimento provvisorio perderà ogni effetto (es. è provvedimento cautelare quello che dispone il sequestro conservativo dei beni del debitore, il cui effetto è di rendere inefficaci nei confronti del creditore sequestrante gli atti di disposizione sulla cosa sequestrata, al fine, quindi, di garantire la soddisfazione del suo diritto di credito).
Gli atti processuali
Come già accennato, il processo consiste in una serie di atti organicamente collegati: il processo non è pertanto l'effetto di tali atti ma coincide con questi, e pertanto con il loro susseguirsi organico in una sequenza di causato-causante. È quindi atto processuale quello che costituisce un elemento del procedimento giurisdizionale, a cui è funzionale.
Tutto il processo (e quindi gli atti che lo costituiscono) è però tutto tendente verso un unico atto finale, ossia la pronuncia del giudice, la cui funzione è di risolvere/eliminare la controversia. Fondamentale per innescare questa catena di atti, i cui effetti sono preordinati dal legislatore, è la volontarietà del soggetto agente: si parla di volontarietà perché è necessario che l'agente abbia posto in essere l'atto spontaneamente, ma non che ne abbia anche voluto gli effetti, essendo essenzialmente la sua volontà... (testo troncato).
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