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LA CAUSA PROPOSTA SUCCESSIVAMENTE, IL SECONDO GIUDICE DICHIARA CON ORDINANZA LA

CONTINENZA E FISSA UN TERMINE PERENTORIO ENTRO IL QUALE LE PARTI DEBBONO RIASSUMERE LA

CAUSA DAVANTI AL PRIMO; SE QUESTI NON È COMPETENTE ANCHE PER LA CAUSA SUCCESSIVAMENTE

PROPOSTA, LA DICHIARAZIONE DELLA CONTINENZA E LA FISSAZIONE DEL TERMINE SONO DA LUI

PRONUNCIATE IN FAVORE DEL SECONDO.

LA PREVENZIONE (nel senso di “causa preventiva”, il metodo per individuare il giudice preventivamente

adito) È DETERMINATA DALLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE, OVVERO DAL DEPOSITO DEL RICORSO.

Importante è collegare tale articolo al 50 cpc, per il quale SE LA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL

GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE AVVIENE NEL TERMINE FISSATO NELLA ORDINANZA DAL GIUDICE E, IN

MANCANZA, IN QUELLO DI TRE MESI DALLA COMUNICAZIONE DELL’ORDINANZA DI REGOLAMENTO O

DELL’ORDINANZA CHE DICHIARA L’INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO, IL PROCESSO CONTINUA DAVANTI

AL NUOVO GIUDICE. SE LA RIASSUNZIONE NON AVVIENE NEI TERMINI SU INDICATI, IL PROCESSO SI

ESTINGUE (in tale ultimo caso, la parte attrice potrà riproporre la domanda giudiziale solo se non siano

intervenute cause ostative, come la prescrizione del diritto di azione).

La riproposizione della domanda di fronte al giudice competente, se fatta entro tre mesi è detta

trasmigrazione (o TRANSLATIO IUDICII) e comporta ex L 69/2009 art 59, la conservazione degli effetti

sostanziali e processuali, nonché delle preclusioni e delle decadenze avvenute durante il processo iniziale.

Bisogna inoltre ricordare che le prove già raccolte nel primo giudizio possono essere valutate dal nuovo

giudice solo come argomenti di prova. La mancata riproposizione della domanda entro i 3 mesi invece

comporta l’estinzione del giudizio, con nullificazione deli effetti sostanziali e processuali della domanda

(salvo l’eventuale regolamento di competenza o di giurisdizione dichiarato dalla cassazione).

In termini specifici, la litispendenza è la contemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici

diversi, mentre in senso lato, con litispendenza si intende la concreta pendenza della lite (ed in tal senso si

può dire che la notificazione dell’atto di citazione determini la litispendenza, ossia l’instaurazione e la

decorrenza della causa). Con la dizione “giudici diversi” si deve poi intendere che le cause non siano

affidate semplicemente a due magistrati diversi, ma a due diversi uffici giudiziari (in quanto altrimenti

sarebbe sufficiente riunire le cause ai sensi dell’art 273 cpc; stesso discorso vale per la continenza). Perché

due cause si ritengano “identiche”, tanto da essere ritenute la stessa causa, è necessario che le parti siano

le medesime, nonché che vi sia stesso petitum (ossia richiesto nella domanda giudiziale) e stessa

L’OGGETTO

causa petendi (ossia in base al quale la richiesta viene avanzata).

TITOLO

In caso di litispendenza, è escluso che il giudice invocato per secondo possa effettuare alcuna verifica della

competenza propria o dell’altro magistrato, potendo fare ciò solamente quest’ultimo (o eventualmente la

cassazione, adita per regolamento di competenza). 49

La continenza invece si verifica quando le cause pendenti non siano identiche, ma PARTI COMPEMENTARI

di una medesima causa, per cui si avranno medesime parti e cause petendi, ma diversi petitum. Ciò accade

quando i giudizi vertano su diversi aspetti del medesimo rapporto giuridico complesso (ad es. nella prima

causa è richiesto il pagamento di una rata del mutuo, mentre nell’altra di tutto il debito, oppure in una

causa è chiesta l’esecuzione del contratto, mentre nell’altra la sua dichiarazione di nullità).

Fin qua si sono visti i casi in cui è possibile che la competenza per una lite passi da un giudice ad un altro: è

però possibile che le parti, ovvero uno dei giudici, si opponga all’automatico passaggio della causa ad una

sede diversa rispetto a quella adita ab initio, potendo in questo caso sollevare una questione di

giurisdizione o di competenza. È da specificare in particolare che le parti possono sollevare tale eccezione

solo entro il termine stabilito per il deposito del deposito di costituzione e risposta (prima difesa utile),

mentre il giudice potrà farlo in ogni momento, entro però la prima udienza. È importante poi ricordare che

tali questioni vanno risolte con ordinanza (assoggettabile a regolamento di competenza necessario) SE la

decisione abbia aa oggetto solo questioni di competenza, dovendo altrimenti disporre con sentenza

(assoggettabile agli ordinari mezzi di impugnazione).

Ex 37 cpc Il DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE O DEI GIUDICI SPECIALI È RILEVATO, ANCHE D'UFFICIO, IN QUALUNQUE STATO E

GRADO DEL PROCESSO [i conflitti tra giudici ordinari e PA sono anche detti “conflitti di attribuzione”].

 La cassazione ha ritenuto che, dall’interpretazione di tale articolo, debba essere esclusa la

proponibilità di tale questione anche in ogni “grado del processo”, in quanto si deve ritenere che,

pronunciandosi il giudice di primo grado sul merito, questo implicitamente si riferisca in riferimento

alla giurisdizione anche quando non la nomini direttamente, per cui, se le parti, impugnando la

sentenza di primo grado, non eccepiscano il difetto di detta giurisdizione, allora renderanno

impossibile per il giudice di gravame di pronunciarsi in merito, con passaggio in giudicato di tale

aspetto.

La L 218/95 dispone invece riguardo al difetto di giurisdizione rispetto al giudici stranieri, che questa sia

rilevabile, anche ex officio, in ogni stato e grado del processo; nel caso però il convenuto non domiciliato ne

residente in Italia si sia costituito in giudizio, allora solo questo potrà rilevare il difetto di giurisdizione,

sempreché non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana (es. costituendosi in

giudizio senza eccepire espressamente il difetto di giurisdizione nel suo primo atto difensivo –comparsa di

risposta o qualsiasi atto di costituzione del convenuto-, ovvero subordinando tale eccezione in via

subordinata rispetto alla proprie difese nel merito [se non A allora B]).

Inoltre, ex art 59, L 69/2009:

1. Il giudice che (in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali) dichiara il

proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di

giurisdizione. […]

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1,

la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale

indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se

il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo

giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute (c.d. trasmigrazione). Ai fini del

presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio

davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

50

4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la

prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima

udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel

processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

Per quanto riguarda invece la QUESTIONE DI INCOMPETENZA, questa può essere rilevata d’ufficio quando

riguardi una lesione dei parametri verticali, ovvero di quello per territorio, ma solo nei casi in cui sia

inderogabile ex 28 cpc, entro la prima udienza (di cui all’art 183); le parti invece possono eccepire

l’incompetenza solo nella comparsa di risposta (o comunque nella prima difesa utile).

In ogni caso, ex 38 cpc, L’INCOMPETENZA PER MATERIA, QUELLA PER VALORE E QUELLA PER TERRITORIO

SONO ECCEPITE, A PENA DI DECADENZA, NELLA COMPARSA DI RISPOSTA TEMPESTIVAMENTE DEPOSITATA.

L’ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO SI HA PER NON PROPOSTA SE NON CONTIENE

L’INDICAZIONE DEL GIUDICE CHE LA PARTE RITIENE COMPETENTE. FUORI DEI CASI PREVISTI DALL’ARTICOLO

28, QUANDO LE PARTI COSTITUITE ADERISCONO ALL’INDICAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE PER

TERRITORIO (la mancata contestazione di uno dei parametri usati per individuare il giudice territorialmente

competente vale come sua implicita accettazione), LA COMPETENZA DEL GIUDICE INDICATO RIMANE

FERMA SE LA CAUSA È RIASSUNTA ENTRO TRE MESI DALLA CANCELLAZIONE DELLA STESSA DAL RUOLO.

L’INCOMPETENZA PER MATERIA, QUELLA PER VALORE E QUELLA PER TERRITORIO NEI CASI PREVISTI

DALL’ARTICOLO 28 SONO RILEVATE D’UFFICIO NON OLTRE L’UDIENZA DI CUI ALL’ARTICOLO 183. LE

QUESTIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SONO DECISE, AI SOLI FINI DELLA COMPETENZA, IN BASE A

QUELLO CHE RISULTA DAGLI ATTI E, QUANDO SIA RESO NECESSARIO DALL’ECCEZIONE DEL CONVENUTO O

DAL RILIEVO DEL GIUDICE, ASSUNTE SOMMARIE INFORMAZIONI.

Nel caso d incompetenza derivante dalla violazione dei parametri territoriali derogabili, oltre che per

mancata contestazione entro la prima difesa utile, il convenuto decade dal potere di proporre detta

eccezione anche quando si costituisca tardivamente (ossia oltre i 20 gg prima l’udienza di comparizione),

ovvero quando manchi di indicare il giudice che sarebbe alternativamente competente, nonché quando

non contesti tutti i possibili criteri attributivi della competenza al giudice adito dall’attore, salvo he questi

abbia specificato il criterio da lui utilizzato a tal fin (nel caso, basterà contestare tale criterio); quando

l’attore aderisca all’eccezione proposta dal convenuto, rispetto all’incompetenza territoriale derogabile, si

avrà un “accordo di proroga consensuale della competenza”, il quale precluderà la verifica da parte del

giudice adito ab inizio della sua effettiva incompetenza, nonché qualsiasi verifica sulla fondatezza

dell’eccezione stessa.

I REGOLAMENTI

I regolamenti sono pronunce della cassazione, richieste in materia di giurisdizione o di competenza.

A) Regolamento di giurisdizione.

Ex 41 cpc, FINCHÈ LA CAUSA NON SIA DECISA NEL MERITO IN PRIMO GRADO [la cassazione ritiene che

comportino preclusione tutti i tipi di sentenza con carattere definitivo, sia quelle di merito che quelle di rito

aventi ad oggetto questioni pregiudiziali –ad es. non la comportano le ordinanze-], CIASCUNA PARTE PUÒ

CHIEDERE ALLE SEZIONI UN

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher iotomeio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Ruffini Giuseppe.