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OGGETTO DELL ESPROPRIAZIONE

Il risultato dell azione esecutiva cosi come della prestazione spontanea del debitore è il

conseguimento di quel bene che è il bene fine mentre l oggetto dell espropriazione sono i

beni strumento cioè i beni del debitore. La coincidenza tra responsabilità sostanziale e

assoggettabilità esecutiva e stata negata da una parte autorevole della dottrina che ha

sostenuto l esistenza di ipotesi in cui vi sarebbe una mera situazione di soggezione di

natura processuale o all opposto di ipotesi in cui alcuni beni pur appartenenti al debitore

non sono assoggettabili all esecuzione. Si impone un riesame del problema. E necessario

prendere le mosse dalla norma istitutiva della responsabilità che ne indica l ambito con

riferimento a tutti i beni presenti e futuri del debitore e che deve essere coordinata con le

norme che prevedono la possibilità di porre beni di terzi a garanzia delle obbligazioni del

debitore, giacche anche questi beni pur appartenendo a terzi rappresentano beni

strumento per il conseguimento del bene dovuto.

Si parla di beni e non di cose. Di cose parla solo l art che descrive i modi di ricerca delle

cose da pignorare. L uso del termine bene non serve solo a restringere l indagine agli

oggetti di diritti soggettivi ma anche a permettere di ricomprendere nella portata della

norma: quei diritti che non hanno a oggetto cose materiali ma beni immateriali: tutte quelle

cose oggetto di diritti di piu soggetti. Si deve poi considerare che si parla di beni suoi del

debitore, riferendosi agli oggetti di diritti soggettivi del debitore e non solo all oggetto del

diritto di proprietà ma di qualunque diritto soggettivo. Presupposto logico e giuridico

imprescindibile e che si tratti di diritti disponibili e alienabili. presupposto non espresso

perche trae origine da un limite legale che impedisce la successione nelle posizioni attive

di quei rapporti che servono a soddisfare un interesse inerente alla persona del titolare o

un interesse superiore a quello individuale del soggetto cui il potere e attribuito. Un'altra

limitazione rispetto a determinati beni che sarebbero astrattamente idonei a formare

oggetto di atti di disposizione volontaria del soggetto ma per loro destinazione al

soddisfacimento di bisogni essenziali per la vita del soggetto medesimo, sono esclusi per

legge da un commercio giuridico che si realizzi in via coatta o surrogatoria cioè a seguito

dell esercizio dell azione esecutiva e non per atto volontario dell obbligato.

La norma del 2740 cc infine si riferisce ai beni presenti e futuri. Dell uso di questa

espressione cronologica e stata messa in risalto dalla dottrina la duplice implicazione con

riferimento al momento in cui e assunta l obbligazione e al momento dell adempimento. La

rilevanza dell uso del termine presente non si esaurisce nell individuazione cronologica del

momento del collegamento beni soggetto obbligato. Legittimo o meno che sia parlare di un

vincolo di destinazione che colpisce tutti i beni appartenenti al soggetto nel momento in cui

viene assunta l obbligazione è certo che questi beni rientrano in quell ambito oggettivo

della responsabilità che li connota come beni strumento per il soddisfacimento dell

obbligazione assunta. E se non v e dubbio che questi beni possono essere sottratti al

soggetto obbligato anche per effetto di un suo atto volontario e non essere piu presenti nel

suo patrimonio al momento in cui, per il rifiuto di adempimento spontaneo, deve essere

iniziata l azione esecutiva è altrettanto vero che c e una naturale tendenza del nostro

ordinamento a conservare la coincidenza tra l ambito della responsabilità e l oggetto del

processo d esecuzione. Questa tendenza a considerare irrilevanti rispetto al rapporto di

coincidenza accennato, le vicende relative ai beni del soggetto obbligato si manifesta in

due direzioni:

Con il rendere ab initio insensibili questi beni nei limiti in cui concorrono a costituire

a) la garanzia patrimoniale del debitore agli atti di disposizione che possano essere

compiuti a favore di terzi con la conseguente possibilità di sottoporli ad esecuzione

anche se acquistati da terzi: ciò si realizza con la costituzione di pegni o ipoteche

nonché per effetto di alcuni privilegi speciali

Con l uso successivo di mezzi di conservazione e ricostituzione della garanzia

b) rappresentata dai beni strumento del soggetto obbligato sia di fronte a atti di

disposizione sia di fronte all inerzia dello stesso obbligato.

le pretese eccezioni alla coincidenza dell oggetto dell espropriazione con l oggetto

della responsabilità

possono essere espropriati i beni del debitore nonché i beni di un terzo quando sono

oggetto di un atto che e stato revocato. Questi dati confermano la perfetta coincidenza dell

ambito dei beni espropriabili con l ambito dei beni oggetto della responsabilità sostanziale

cioè la coincidenza dell oggetto del processo d esecuzione con i beni strumento.

A)il primo argomento proposto per negare tale coincidenza e stato ricavato dalle norme

sull’impignorabilità di alcuni beni. Si e osservato che non tutti i beni che appartengono al

debitore e che sarebbero idonei a costituire la garanzia patrimoniale per le obbligazioni da

lui assunte possono formare oggetto di espropriazione. E certo che nell ambito dei diritti

disponibili costituenti l oggetto della responsabilità patrimoniale vi sono beni che pur

essendo alienabili non sono pignorabili si tratta di quei beni astrattamente idonei a formare

oggetto di atti di disposizione volontaria del debitore ma che per la loro destinazione

concreta al soddisfacimento di bisogni essenziali per la vita di questi soggetti, sono esclusi

per lege in modo assoluto ovvero in modo relativo in considerazione della qualità del

soggetto debitore o della condizione del bene da un commercio giuridico che si realizzi in

via coatta surrogatoria come effetto dell esercizio dell azione esecutiva e non di libera

volizione del soggetto obbligato. Ma escludere questi beni dal commercio giuridico o

ammetterli solo in dipendenza di un atto volontario del soggetto che ne e titolare significa

negare al creditore una qualsiasi garanzia che per il conseguimento dell oggetto del diritto

di credito tali beni potrebbero in ipotesi offrirgli. Il vero è che a seguito dell assunzione dell

obbligazione i diritti del debitore su queste categorie di beni non subiscono alcuna

compressione in quanto non risultano affatto coinvolti in quel vincolo costituito dalla

responsabilità. Dire che un bene e assolutamente o relativamente impignorabile significa

riconoscere che esso e fuori in ogni caso o in costanza di determinate condizioni dall

ambito della responsabilità del debitore: dunque le ipotesi di d impignorabilità

corrispondono a altrettante limitazioni oggettive della responsabilità. Ciò non nega ma

riconferma la coincidenza tra l oggetto dell esecuzione e i beni strumento della

responsabilità cioè quello che la dottrina definisce l oggetto della responsabilità.

B)la seconda eccezione riguarda le ipotesi di esecuzione sui beni di un terzo ma qui e

necessario preliminarmente isolare le ipotesi in cui si e id fronte a un vero e proprio terzo

dalle ipotesi in cui questa posizione di terzietà non puo essere riconosciuta. Non si puo

qualificare terzo il fideiussore nei cui confronti il creditore possa far valere un titolo

esecutivo questi infatti e un vero e proprio obbligato., infatti il meccanismo della garanzia

fidejussoria determina un fenomeno di estensione della sfera dei soggetti obbligati all

adempimento della prestazione originaria in modo analogo a quanto avviene nelle

obbligazioni solidali. E estendendo l obbligo a piu soggetti e agli eventuali fidejussori si

creano a un tempo piu vincoli di garanzia e responsabilità patrimoniale sicché il creditore

di fronte all inadempimento è garantito dai patrimoni di piu obbligati. Ancora si deve

negare la qualità di terzo al coobbligato solidale che piu che terzo è obbligato per l intero.

Ciò detto restano da considerare le tre ipotesi di beni di terzi vincolati a garanzia del

credito perche gravati da pegno ipoteca o privilegio speciale perche oggetto di una

situazione giuridica non opponibile ai creditori e perche oggetto di un atto di disposizione

revocato.

Aa)quanto ai beni del terzo gravati da pegno ipoteca o privilegi speciali, vuoi perche questi

preesistevano all acquisto del terzo vuoi perche trattandosi di pegno o ipoteca siano stati

costituiti sul bene del terzo con il suo consenso non ci sembra possa essere accolta la tesi

di chi afferma che lo assoggettabilità alla espropriazione di questi beni si spiegherebbe

solo da un punto di vista processuale come situazione di soggezione alla sanzione di

natura processuale. in realtà questi beni concorrono ab initio a costituire beni strumento, l

oggetto della responsabilità del debitore e a essa sono assicurati con un vincolo

insensibile a eventuali atti di disposizione e anche al trasferimento del diritto di proprietà la

cui titolarità risulta a questo fine irrilevante.

Bb)la seconda ipotesi riguarda tutte quelle situazioni giuridiche di cui sia titolare il terzo

che pur essendo opponibili al debitore esecutato non siano opponibili al creditore

pignorante e ai creditori intervenuti. Sia nel caso di domanda di risoluzione della vendita

immobiliare o di altra domanda soggetta a trascrizione sia l ipotesi di bene mobile

acquistato dal terzo con atto privo della data certa anteriore al pignoramento siamo

sempre di fronte a beni che proprio per il difetto di queste condizioni non possono essere

sottratti al vincolo di responsabilità posto a garanzia dei creditori. Qualunque sia il mezzo

prescelto dal legislatore sia stata cioè posta una norma che opera direttamente sulla

legittimazione dell opponente ovvero una norma che opera sul terreno della prova unico e

il risultato raggiunto: i beni del terzo che si trovano nelle condizioni previste dalle singole

norme limitatrici rientrano tra i beni strumento della responsabilità del debitore.

Cc)la terza ipotesi da considerare concerne i beni di un terzo oggetto di un atto di

disposizione del debitore che viene revocato. Qui nessuno puo discutere che effetto dell

accoglimento dell azione revocatoria sia una mera declatoria di inefficacia relativa rispetto

al creditore di un atto di disposizione valido e quindi idoneo a determinare il trasferimento

del diritto a favore dell altro contraente e che tale declaratoria e strumentale rispetto alla

possibilità di promuovere le azioni esecutive su quei beni. Il bene oggetto dell atto

revocato costituiva al momento dell assunzione dell obbligazione di cui si lamenta l

inadempimento, il bene strumento oggetto della responsabilità patrimoniale del debitore.

La consapevolezza nell acquirente del pregiudizio che il debitore avrebbe subito o l

accordo fraudolento ai suoi danno non possono farlo diventare personal

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Publisher
A.A. 2014-2015
106 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dafne.91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Punzi Carmine.