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OGGETTO DELL ESPROPRIAZIONE
Il risultato dell azione esecutiva cosi come della prestazione spontanea del debitore è il
conseguimento di quel bene che è il bene fine mentre l oggetto dell espropriazione sono i
beni strumento cioè i beni del debitore. La coincidenza tra responsabilità sostanziale e
assoggettabilità esecutiva e stata negata da una parte autorevole della dottrina che ha
sostenuto l esistenza di ipotesi in cui vi sarebbe una mera situazione di soggezione di
natura processuale o all opposto di ipotesi in cui alcuni beni pur appartenenti al debitore
non sono assoggettabili all esecuzione. Si impone un riesame del problema. E necessario
prendere le mosse dalla norma istitutiva della responsabilità che ne indica l ambito con
riferimento a tutti i beni presenti e futuri del debitore e che deve essere coordinata con le
norme che prevedono la possibilità di porre beni di terzi a garanzia delle obbligazioni del
debitore, giacche anche questi beni pur appartenendo a terzi rappresentano beni
strumento per il conseguimento del bene dovuto.
Si parla di beni e non di cose. Di cose parla solo l art che descrive i modi di ricerca delle
cose da pignorare. L uso del termine bene non serve solo a restringere l indagine agli
oggetti di diritti soggettivi ma anche a permettere di ricomprendere nella portata della
norma: quei diritti che non hanno a oggetto cose materiali ma beni immateriali: tutte quelle
cose oggetto di diritti di piu soggetti. Si deve poi considerare che si parla di beni suoi del
debitore, riferendosi agli oggetti di diritti soggettivi del debitore e non solo all oggetto del
diritto di proprietà ma di qualunque diritto soggettivo. Presupposto logico e giuridico
imprescindibile e che si tratti di diritti disponibili e alienabili. presupposto non espresso
perche trae origine da un limite legale che impedisce la successione nelle posizioni attive
di quei rapporti che servono a soddisfare un interesse inerente alla persona del titolare o
un interesse superiore a quello individuale del soggetto cui il potere e attribuito. Un'altra
limitazione rispetto a determinati beni che sarebbero astrattamente idonei a formare
oggetto di atti di disposizione volontaria del soggetto ma per loro destinazione al
soddisfacimento di bisogni essenziali per la vita del soggetto medesimo, sono esclusi per
legge da un commercio giuridico che si realizzi in via coatta o surrogatoria cioè a seguito
dell esercizio dell azione esecutiva e non per atto volontario dell obbligato.
La norma del 2740 cc infine si riferisce ai beni presenti e futuri. Dell uso di questa
espressione cronologica e stata messa in risalto dalla dottrina la duplice implicazione con
riferimento al momento in cui e assunta l obbligazione e al momento dell adempimento. La
rilevanza dell uso del termine presente non si esaurisce nell individuazione cronologica del
momento del collegamento beni soggetto obbligato. Legittimo o meno che sia parlare di un
vincolo di destinazione che colpisce tutti i beni appartenenti al soggetto nel momento in cui
viene assunta l obbligazione è certo che questi beni rientrano in quell ambito oggettivo
della responsabilità che li connota come beni strumento per il soddisfacimento dell
obbligazione assunta. E se non v e dubbio che questi beni possono essere sottratti al
soggetto obbligato anche per effetto di un suo atto volontario e non essere piu presenti nel
suo patrimonio al momento in cui, per il rifiuto di adempimento spontaneo, deve essere
iniziata l azione esecutiva è altrettanto vero che c e una naturale tendenza del nostro
ordinamento a conservare la coincidenza tra l ambito della responsabilità e l oggetto del
processo d esecuzione. Questa tendenza a considerare irrilevanti rispetto al rapporto di
coincidenza accennato, le vicende relative ai beni del soggetto obbligato si manifesta in
due direzioni:
Con il rendere ab initio insensibili questi beni nei limiti in cui concorrono a costituire
a) la garanzia patrimoniale del debitore agli atti di disposizione che possano essere
compiuti a favore di terzi con la conseguente possibilità di sottoporli ad esecuzione
anche se acquistati da terzi: ciò si realizza con la costituzione di pegni o ipoteche
nonché per effetto di alcuni privilegi speciali
Con l uso successivo di mezzi di conservazione e ricostituzione della garanzia
b) rappresentata dai beni strumento del soggetto obbligato sia di fronte a atti di
disposizione sia di fronte all inerzia dello stesso obbligato.
le pretese eccezioni alla coincidenza dell oggetto dell espropriazione con l oggetto
della responsabilità
possono essere espropriati i beni del debitore nonché i beni di un terzo quando sono
oggetto di un atto che e stato revocato. Questi dati confermano la perfetta coincidenza dell
ambito dei beni espropriabili con l ambito dei beni oggetto della responsabilità sostanziale
cioè la coincidenza dell oggetto del processo d esecuzione con i beni strumento.
A)il primo argomento proposto per negare tale coincidenza e stato ricavato dalle norme
sull’impignorabilità di alcuni beni. Si e osservato che non tutti i beni che appartengono al
debitore e che sarebbero idonei a costituire la garanzia patrimoniale per le obbligazioni da
lui assunte possono formare oggetto di espropriazione. E certo che nell ambito dei diritti
disponibili costituenti l oggetto della responsabilità patrimoniale vi sono beni che pur
essendo alienabili non sono pignorabili si tratta di quei beni astrattamente idonei a formare
oggetto di atti di disposizione volontaria del debitore ma che per la loro destinazione
concreta al soddisfacimento di bisogni essenziali per la vita di questi soggetti, sono esclusi
per lege in modo assoluto ovvero in modo relativo in considerazione della qualità del
soggetto debitore o della condizione del bene da un commercio giuridico che si realizzi in
via coatta surrogatoria come effetto dell esercizio dell azione esecutiva e non di libera
volizione del soggetto obbligato. Ma escludere questi beni dal commercio giuridico o
ammetterli solo in dipendenza di un atto volontario del soggetto che ne e titolare significa
negare al creditore una qualsiasi garanzia che per il conseguimento dell oggetto del diritto
di credito tali beni potrebbero in ipotesi offrirgli. Il vero è che a seguito dell assunzione dell
obbligazione i diritti del debitore su queste categorie di beni non subiscono alcuna
compressione in quanto non risultano affatto coinvolti in quel vincolo costituito dalla
responsabilità. Dire che un bene e assolutamente o relativamente impignorabile significa
riconoscere che esso e fuori in ogni caso o in costanza di determinate condizioni dall
ambito della responsabilità del debitore: dunque le ipotesi di d impignorabilità
corrispondono a altrettante limitazioni oggettive della responsabilità. Ciò non nega ma
riconferma la coincidenza tra l oggetto dell esecuzione e i beni strumento della
responsabilità cioè quello che la dottrina definisce l oggetto della responsabilità.
B)la seconda eccezione riguarda le ipotesi di esecuzione sui beni di un terzo ma qui e
necessario preliminarmente isolare le ipotesi in cui si e id fronte a un vero e proprio terzo
dalle ipotesi in cui questa posizione di terzietà non puo essere riconosciuta. Non si puo
qualificare terzo il fideiussore nei cui confronti il creditore possa far valere un titolo
esecutivo questi infatti e un vero e proprio obbligato., infatti il meccanismo della garanzia
fidejussoria determina un fenomeno di estensione della sfera dei soggetti obbligati all
adempimento della prestazione originaria in modo analogo a quanto avviene nelle
obbligazioni solidali. E estendendo l obbligo a piu soggetti e agli eventuali fidejussori si
creano a un tempo piu vincoli di garanzia e responsabilità patrimoniale sicché il creditore
di fronte all inadempimento è garantito dai patrimoni di piu obbligati. Ancora si deve
negare la qualità di terzo al coobbligato solidale che piu che terzo è obbligato per l intero.
Ciò detto restano da considerare le tre ipotesi di beni di terzi vincolati a garanzia del
credito perche gravati da pegno ipoteca o privilegio speciale perche oggetto di una
situazione giuridica non opponibile ai creditori e perche oggetto di un atto di disposizione
revocato.
Aa)quanto ai beni del terzo gravati da pegno ipoteca o privilegi speciali, vuoi perche questi
preesistevano all acquisto del terzo vuoi perche trattandosi di pegno o ipoteca siano stati
costituiti sul bene del terzo con il suo consenso non ci sembra possa essere accolta la tesi
di chi afferma che lo assoggettabilità alla espropriazione di questi beni si spiegherebbe
solo da un punto di vista processuale come situazione di soggezione alla sanzione di
natura processuale. in realtà questi beni concorrono ab initio a costituire beni strumento, l
oggetto della responsabilità del debitore e a essa sono assicurati con un vincolo
insensibile a eventuali atti di disposizione e anche al trasferimento del diritto di proprietà la
cui titolarità risulta a questo fine irrilevante.
Bb)la seconda ipotesi riguarda tutte quelle situazioni giuridiche di cui sia titolare il terzo
che pur essendo opponibili al debitore esecutato non siano opponibili al creditore
pignorante e ai creditori intervenuti. Sia nel caso di domanda di risoluzione della vendita
immobiliare o di altra domanda soggetta a trascrizione sia l ipotesi di bene mobile
acquistato dal terzo con atto privo della data certa anteriore al pignoramento siamo
sempre di fronte a beni che proprio per il difetto di queste condizioni non possono essere
sottratti al vincolo di responsabilità posto a garanzia dei creditori. Qualunque sia il mezzo
prescelto dal legislatore sia stata cioè posta una norma che opera direttamente sulla
legittimazione dell opponente ovvero una norma che opera sul terreno della prova unico e
il risultato raggiunto: i beni del terzo che si trovano nelle condizioni previste dalle singole
norme limitatrici rientrano tra i beni strumento della responsabilità del debitore.
Cc)la terza ipotesi da considerare concerne i beni di un terzo oggetto di un atto di
disposizione del debitore che viene revocato. Qui nessuno puo discutere che effetto dell
accoglimento dell azione revocatoria sia una mera declatoria di inefficacia relativa rispetto
al creditore di un atto di disposizione valido e quindi idoneo a determinare il trasferimento
del diritto a favore dell altro contraente e che tale declaratoria e strumentale rispetto alla
possibilità di promuovere le azioni esecutive su quei beni. Il bene oggetto dell atto
revocato costituiva al momento dell assunzione dell obbligazione di cui si lamenta l
inadempimento, il bene strumento oggetto della responsabilità patrimoniale del debitore.
La consapevolezza nell acquirente del pregiudizio che il debitore avrebbe subito o l
accordo fraudolento ai suoi danno non possono farlo diventare personal