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CAPITOLO VI
La garanzia dei diritti fa parte del contenuto delle Costituzioni, acquistando una posizione
centrale soprattutto nelle Costituzioni del secondo dopoguerra, a seguito della tragedia dei
totalitarismi.
Costituzioni rigide: mettono al riparo i diritti che i regimi totalitari avevano distrutto.
Costituzioni lunghe: corredate da un catalogo completo di diritti civili, politici, sociali,
economici.
Le Costituzioni sono servite per mettere al riparo i diritti fondamentali dell’uomo che i
regimi totalitari hanno distrutto => dimensione sovranazionale.
Costituzione italiana: i primi 12 articoli sono “principi fondamentali”, la prima parte di 42
Art. è intitolata “diritti e doveri dei cittadini”, mentre la seconda “l’ordinamento della
Repubblica”. Particolare concezione antropologica => è inserita la persona umana.
ART. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
L’ordinamento pone al centro la protezione dei diritti fondamentali della persona, intesa
come individuo inserito in contesti di vita in cui forma la sua personalità => concepire
l’uomo non in maniera astratta, ma nella sua esistenza storica e concreta. Rispetto
all’Ottocento, i diritti preesistono la Repubblica, la quale può solo riconoscerli => i diritti
appartengono alla persona.
Inviolabilità: garanzia di intangibilità dei diritti stessi, non eliminabili ad opera del
Parlamento.
La Costituzione garantisce l’inviolabilità della liberta personale, di domicilio, libertà della
corrispondenza e di difesa, ma tale attributo viene riconosciuto ad altri diritti come quello
alla salute, alla vita, ad associarsi, a riunirsi, ecc…. La corte costituzionale ha, inoltre,
esteso a molti nuovi diritti la protezione costituzionale (ambiente, privacy, ecc…).
La Solidarietà viene considerata come la ragione dei doveri inderogabili a carico dei
singoli => I doveri sono legati ad un valore (la solidarietà) la quale è una dotazione
originaria dell’uomo e della sua propensione alla socialità.
ART. 3: L’uguaglianza => trova le sue radici nell’antica polis greca, fino ad arrivare alla
Rivoluzione Francese (egalitè). In Italia il principio di uguaglianza nasce come frutto del
compromesso tra gli ideali del movimento operaio social-comunista, cattolico-cristiano e
della tradizione liberale.
Uguaglianza formale: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni
personali e sociali.
Uguaglianza sostanziale: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando la liberta e l’uguaglianza de cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l’effettiva partecipazione i tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e
sociale del Paese.
L’uguaglianza giuridica presuppone la diversità.
Come può essere formulato il criterio del giudizio di uguaglianza? Occorre trattare in
maniera eguale situazioni uguali e in maniera ragionevolmente differenziata situazioni
diverse.
Giudizio di non discriminazione: afferma lo stesso principio del valore dell’uguaglianza,
vietando le differenziazioni irragionevoli di trattamento; ma, si tende a colpire qualsiasi
differenziazione di trattamento, ponendo in secondo piano il giudizio sulla ragionevole
differenza delle condizioni che si pongono a paragone.
Uguaglianza formale: uguaglianza di fronte alla legge => principio di legalità. =>
riconoscere il principio della dignità umana. L’uguaglianza formale si traduce nel divieto
del legislatore di adottare trattamenti irragionevolmente differenziati tra cittadini.
Inoltre, l’art. 3 esclude che alcune qualità o caratteri degli esseri umani possano avere
rilievo nella leggi, salvo che non vi sia un’esplicita copertura dovuta ad una norma
costituzionale:
Sesso: bisogna considerare le differenze fisico-biologiche da una parte e la presenza di
- norme costituzionali che postulano differenze in base al sesso dall’altra.
Razza: sono singolari le leggi che hanno posto la razza come ragione di distinzione in
- riferimento ad una certa disciplina.
Lingua: tutela delle minoranze linguistiche.
- Religione: la previsione di questo divieto non è assoluta, ma deve essere contemplato
- con i principi previsti negli articoli 8 e 9 della Costituzione e con gli articoli previsti per
regolare i rapporti con la Chiesa Cattolica e le altre religioni.
Opinioni politiche: norme in cui si tutela l’esistenza di movimenti, partiti e
- l’appartenenza ad essi
Condizioni personali e sociali: divieto di leggi ad personam.
-
Uguaglianza sostanziale: la Repubblica s’impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che limitano la libertà e l’uguaglianza. Il compito della Repubblica
non e solo di riconoscere che tutto sono uguali di fronte alla legge, ma di aiutare coloro
che si ritrovano in una condizione svantaggiata. Tale uguaglianza giustifica il
riconoscimento dei diritti sociali, come quello al lavoro, i diritti dei lavoratori, il diritto alla
salute, all’istruzione etc.
Classificazione dei diritti in base ai rapporti che vengono presi in considerazione: rapporti
civili (Titolo I), etico- sociali (Titolo II), economici (Titolo III) e politici (Titolo IV).
TITOLO I: Diritti a matrice individuale => libertà personale (Art. 13), libertà di domicilio
(Art. 14), libertà di segretezza e comunicazione (Art. 15), libertà di circolazione (Art. 16).
Diritti che attengono alla sfera pubblica della vita => diritto a riunirsi (Art. 17), ad
associarsi (Art. 18) e di manifestare il pensiero (Art. 21). Art. 24-27 => garanzia
giurisdizionale dei diritti.
TITOLO II: rapporti etico-sociali => contiene riferimenti alla famiglia (29-31), alla salute
(Art. 32) e alla sfera della cultura e istruzione (Art. 33-34). Tutelati in questa sezione il
diritto al lavoro, il diritto dei lavoratori, delle donne lavoratrici, previdenza, diritto allo
sciopero (Art. 35-40).
Nuovi diritti: diritto alla privacy, diritto all’abitazione, all’ambiente.
Principali forme di garanzia costituzionale delle libertà:
Riserva giurisdizionale: ogni atto che incide sulle libertà non solo deve rinvenire nella
legge la sua astratta previsione, ma deve essere in concreto autorizzato da un giudice.
Libertà personale => la tutela della libertà fisica e psichica della persona è considerata
come priorità logica rispetto all’intero impianto del sistema costituzionale (Art. 13).
Riserva di legge e di giurisdizione: Condizioni che permettono allo Stato di limitare la
libertà fisica della persona. Esistono delle deroghe a queste garanzie: in casi eccezionali
di necessità ed urgenza, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, comunicati entro 48 h alle autorità giudiziaria.
Libertà di domicilio => La protezione dello spazio primario di vita è anch’essa
inviolabile, considerando domicilio non solo l’abitazione, ma anche il luogo di lavoro, una
camera di albergo, una cabina di una nave etc. L’Art. 14 definisce due tipi di garanzie: il
regime ordinario di tutela (non si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se
non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie previste per la tutela della
liberta personale) o il regime speciale (gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e
incolumità pubblica o a fini economi e fiscali regolati da leggi speciali).
Libertà e segretezza della corrispondenza => Art. 15: Tale libertà è intesa sia come
diritto di ciascuno di comunicare con altri soggetti sia come diritto di ricevere tali
comunicazioni. Esistono delle riserve di legge per cui l’autorità giudiziaria può agire a
limitazione di questa libertà.
Libertà di circolazione e soggiorno => si riferisce alla protezione contro quei
provvedimenti che pongono limiti alla libertà di circolazione sul territorio della Repubblica o
condizionano a determinati a determinati obblighi il diritto di lasciarlo o tornarvi. L’Art. 16
prevede che sia una legge a stabilire le limitazioni a questo diritto.
Libertà di riunione e associazione => Art. 17: La costituzione garantisce la libertà di
riunione con limiti molto ampi, prevedendo solo il requisito che le riunioni si devono
svolgere in modo pacifico e senza armi => Sono libere le riunioni in luoghi privati ed aperti
al pubblico previo preavviso. La riunione raggruppa un numero ampio di situazioni
accomunate dalla contemporanea presenza e dal fine condiviso. Libertà di associazione:
i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati ai singolo
dalla legge penale. Il diritto di associazione reca con sé anche il diritto a non associarsi,
ossia di non attuare il comportamento garantito dall’articolo in questione. Sono proibite le
associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
Libertà di manifestazione di pensiero => sono oggetto di tale diritto le manifestazioni del
proprio pensiero verso un pubblico ampio di persone, scritte ed espresse attraverso ogni
possibile altro mezzo di comunicazione ad una platea di destinatari indeterminata (Art. 15).
L’Art. 21 dedica attenzione alla stampa come mezzo di diffusione del pensiero attraverso
3 principi: 1) divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazioni o censure; 2)obbligo di
sottoporre la stampa a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria;
3)possibilità che il legislatore imponga che siano resi noti i mezzi di finanziamento della
stampa periodica.
Unico limite esplicito per le forme di manifestazione del pensiero è il buon costume ( Art.
529 del codice penale) => assieme ad esso esistono altri limiti non espressi come il diritto
all’onore e alla reputazione, il diritto alla riservatezza, alla sicurezza dello Stato. Il tema
delle libertà di manifestazione di pensiero comprende la tutela della liberta di informare e
di essere informati => Diritto di informazione o principio della pluralità delle fonti di
informazione.
Diritti sociali: nascono da bisogni della persona e trovano soddisfazione in quegli ambiti
di vita sociale o comunitaria necessari al libero sviluppo della persona umana. Tra questi ci
sono il diritto all’istruzione e alla scuola (Art. 33-34 => libertà d’insegnamento) e